AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.1999.94
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00094
MM
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 luglio 1999 di
__________ __________h, ____________________o,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, __________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione __________ 1999, la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i
contributi AVS/AI/IPG dovuti da __________ __________ (1959) per il periodo 1°
gennaio 1998-31 dicembre 1999, quale persona senza attività lucrativa, sulla
base di un reddito conseguito sotto forma di rendita pari a fr. 190’000
(moltiplicato per 20). Gli elementi di calcolo sono stati desunti dalla
tassazione IFD 1997-1998 (doc. A1).
1.2. Con tempestivo
ricorso 8 luglio 1999, l’assicurata ha impugnato la suddetta decisione formale,
chiedendo che l’importo della sostanza determinante ai fini del calcolo dei
contributi sociali venga ridotto a fr. 1’687’000. A mente di __________
__________, la Cassa avrebbe, in effetti, omesso di “... dedurre l’ipoteca
gravante sul fondo in primo rango. Alla data di riferimento determinante, ossia
al 1° gennaio 1997, tale ipoteca, che é composta da due importi parziali,
ammontava complessivamente a CHF 1’180’000” (I).
1.3. Con risposta
30 luglio 1999 l’autorità amministrativa convenuta ha postulato un’integrale
reiezione del gravame, e ciò sulla base delle seguenti considerazioni:
"1. Giusta la procedura disciplinata dall'art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS
sono assicurate in conformità della citata legge, le persone fisiche che hanno
il loro domicilio civile nella Svizzera.
-
L'art. 3 cpv. 1 LAVS sancisce l'obbligo di pagare i contributi, che
inizia in ogni caso dal 1. gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli
assicurati compiono 20 anni fino all'ultimo giorno del mese in cui compiono 64
anni, se sono di sesso femminile, o di 65 anni, se sono di sesso maschile.
-
L'art. 10 LAVS stabilisce che le persone che non esercitano una
attività lucrativa devono pagare i contributi secondo le loro condizioni
sociali (sostanza e reddito conseguito in forma di rendite). Gli studenti e gli
assicurati, se mantenuti o assistiti da enti pubblici o da terzi, pagano il
contributo minimo.
-
L’art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che, se una persona coniugata deve
pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la
rendita dei coniugi.
-
L’Autorità fiscale ha imposto alla ricorrente una tassazione globale,
per il biennio 1997-98, di fr. 190’000.--.
-
Secondo l’art. 14 cpv. 1 e 2 LIFD, gli stranieri che, per la prima
volta o dopo un’asenza di almeno dieci anni, eleggono domicilio in Svizzera
senza esercitarvi un’attività lucrativa possono pagare un’imposta secondo il
dispendio anziché un’imposta sul reddito (marg. 1078 DIN).
-
Tali persone sono considerate non attive e l’importo valutato dalle
Autorità fiscali é assimilato a un reddito conseguito in forma di rendite. Le
comunicazioni fiscali sono vincolanti per le Casse di compensazione (art. 29
cpv. 6 OAVS).
-
Nel caso di specie, i contributi della ricorrente sono stati
stabiliti in base ai dati forniti dall’autorità fiscale, che sono vincolanti
per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4 OAVS).
-
Il competente ufficio tassazioni ha confermato che i dati comunicati
alla Cassa sono esatti e che la tassazione fiscale é definitiva (doc. 2).
-
Infine
evidenziamo che, nel calcolo dei contributi non é stata utilizzata alcuna
sostanza, quindi la richiesta della ricorrente di dedurre l’ipoteca non può
essere ammessa” (III).
1.4. Con scritto
4 agosto 1999, __________ __________ ha chiesto una proroga di 30 giorni per
presentare l’allegato di replica (V). Sino ad oggi, essa é, tuttavia, rimasta
silente.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma
dell'art. 3 cpv. 1 LAVS (secondo il nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
1997), gli assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che
esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa,
l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 62 anni,
se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
Sono
obbligati a versare i contributi - diversamente dal vecchio diritto - anche le
vedove che non esercitano un’attività lucrativa (abrogazione del vecchio art. 3
cpv. 2 lett. c LAVS) e le mogli di assicurati, se non esercitano alcuna
attività lucrativa (abrogazione vecchio art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS).
Tuttavia,
i coniugi senza attività lucrativa di assicurati con un’attività lucrativa non
devono versare alcun contributo, qualora il coniuge versi contributi pari
almeno al doppio del contributo minimo (nuovo art. 3 cpv. 3 lett. a LAVS).
2.3. Giusta
l'art. 10 cpv. 1 prima frase LAVS, il contributo AVS delle persone senza
attività lucrativa è pagato "secondo le condizioni sociali"
dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa.
Gli
assicurati che esercitano un’attività lucrativa e che, durante un anno civile,
pagano, incluso se del caso il contributo del datore di lavoro, contributi
inferiori al minimo di legge, sono considerati non esercitanti un’attività
lucrativa (art. 10 cpv. 1 seconda frase LAVS).
Questi
assicurati sono quindi tenuti a pagare i contributi sia sulla sostanza,
sia sul reddito annuo conseguito sotto forma di rendite moltiplicato per 20,
ciò che corrisponde ad un tasso di interesse del 5% (art. 28 cpv. 1 e 2 OAVS;
RCC 1990 pag. 455 consid. 2a, RCC 1986 pag. 350).
Nella sua
giurisprudenza il TFA ha costantemente interpretato la nozione di "reddito
conseguito in forma di rendite" in senso lato. In effetti se ciò non
dovesse essere il caso, prestazioni di ammontare considerevoli e versate in
modo irregolare verrebbero sottratte alla riscossione dei contributi con il
pretesto che non si tratterebbe, né di una rendita in senso stretto, né di un
reddito determinante.
L'Alta
corte federale ha stabilito che se le prestazione in questione,
indipendentemente dal fatto che presentino o meno le caratteristiche delle
rendite, contribuiscono al mantenimento dell'assicurato, occorre qualificare
queste ultime come delle rendite. Infatti, si tratta di elementi del reddito
che esercitano un'influenza sulle condizioni sociale di una persona senza
attività lucrativa (Pratique VSI 1994, pag. 207 e 176; RCC 1991 pag. 433
consid. 3a con riferimenti di dottrina e di giurisprudenza).
La
giurisprudenza del TFA considera come reddito conseguito sotto forma di
rendite: le rendite d’invalidità dell’assicurazione militare (RCC 1959 pag.
473), le indennità giornaliere dell’assicurazione malattia (RCC 1980 pag. 211),
le rendite del secondo pilastro e l’anticipo AVS che l’istituto di previdenza
accorda ad un assicurato prima dell’età che da diritto alla rendita AVS (RCC
1988 pag. 184), le rendite d’invalidità e le indennità giornaliere
dell’assicurazione infortuni obbligatoria (RCC 1982 pag. 82), le rendite per
perdita di guadagno versate dalle assicurazioni-vita private e le rendite
versate da istituti stranieri d’assicurazione a delle vittime di guerra (RCC
1985 pag. 158), le rendite di invalidità versate da assicurazioni sociali
estere (RCC 1991 pag. 433, STCA 23 dicembre 1992 in re W.E.), le rendite da
contratti vitalizi (Pratique VSI 1994 pag. 207), e, infine, parzialmente il
reddito del coniuge non assicurato (cfr. Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1980
pag. 247 = DTF 105 V 244).
Al
contrario, non rientrano nel concetto di rendite ai sensi di questo disposto le
rendite dell’AVS e dell’AI, come pure le indennità giornaliere AI (RCC 1991
pag. 431 consid. 3a, RCC 1990 pag. 456 consid. 2b, RCC 1982 pag. 82).
Per sostanza
ai fini dell’art. 28 OAVS si deve intendere l’insieme dei beni mobili o immobili
di proprietà dell’assicurato, situati sia in Svizzera che all’estero (RCC
1952, pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS no. 468, pag.
15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della
moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (Pratique VSI 1994 pag.
174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4 b, DTF 105 V 241), i beni di cui l’assicurato
ha l’usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag.
153).
Tuttavia
computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo
devono essere detratti, tra l’altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung
und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, Berna 1996, pag. 228, N. 10.28;
Greber, Duc, Scartazzini; Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale
sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) pag. 347 n.24 ad art. 10 LAVS).
2.4. Il
contributo annuo delle persone che non esercitano un'attività lucrativa è fissato
per un periodo di due anni (art. 29 cpv. 1 OAVS).
Il
contributo annuo è calcolato in base al reddito medio acquisito sotto forma di
rendita in un periodo di due anni e alla sostanza. Il periodo di calcolo comprende
il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione. Il giorno di
riferimento per la determinazione della sostanza è generalmente il 1° gennaio
dell'anno precedente il periodo di contribuzione.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo
dei contributi di una persona che non esercita un'attività lucrativa in base
alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato, adattata alle
disposizioni in materia d'imposta federale diretta (art. 29 cpv. 2 e 3 OAVS).
Tali comunicazioni sulla sostanza sono vincolanti per l’amministrazione (Käser,
op. cit., pag. 231, N. 10.34).
Gli art.
22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili
per analogia al calcolo dei contributi secondo i cpv. 1 e 3 (art. 29 cpv. 4 OAVS).
La
determinazione del reddito acquisito sottoforma di rendita incombe alla Cassa
di compensazione, che si avvale, nella misura del possibile, della collaborazione
delle autorità fiscali del cantone di domicilio (art. 29 cpv. 5 OAVS).
Giusta
l’art. 29 cpv. 6 OAVS, l’importo delle spese stimato per il calcolo
dell’imposta secondo il dispendio giusta l’art. 14 LIFD deve essere parificato
al reddito acquisito sotto forma di rendita ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 OAVS.
La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta é vincolante per le casse
di compensazione.
Tuttavia
le comunicazioni di queste autorità non sono vincolanti per le casse, a causa
della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale e in quello
dell'AVS (Direttive UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone
senza attività lucrativa, cifra 2079; STCA 25 gennaio 1994 in re V. G.).
Infine il
nuovo art. 28 cpv. 4 OAVS prevede che “se una persona coniugata deve pagare
contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono
determinati in base alla metà della sostanza e del reddito determinante per la
rendita dei coniugi”. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza
attività lucrativa sono determinati sull’insieme dei redditi da pensione e
sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà (cfr. STFA del 3 marzo 1999 in
re G., H 281/97, destinata alla pubblicazione; STFA del 19 ottobre 1999 in re
A.H., non pubblicata; VSI 1999 pag. 120 consid. 3).
2.5. In concreto,
__________ __________ é stata affiliata alla Cassa quale persona senza attività
lucrativa a contare dal 1° gennaio 1997.
Come
visto al consid. 2.2., a partire dal 1° gennaio 1997, anche la moglie senza
attività lucrativa deve versare i contributi (Käser, op. cit., p. 60 n. 2.21).
L’art. 3 cpv. 3 LAVS prevede una disposizione speciale per i coniugi senza
attività lucrativa d’assicurati esercitanti una tale attività: questa
categoria d’assicurati é reputata aver pagato i contributi qualora il loro
coniuge abbia versato dei contributi pari almeno al doppio del contributo
minimo. L’esigenza del doppio contributo minimo é dovuta allo splitting:
é, in effetti, necessario che ognuno dei coniugi abbia potuto iscrivere sul suo
conto individuale il contributo minimo, altrimenti l’anno non potrebbe essere
considerato quale anno di contribuzione (cfr. Greber, Duc, Scartazzini, op.
cit., pag. 106, n. 17 ad art. 3 LAVS; Sécurité sociale 6/1994 pag. 270).
In
casu, dalla pronunzia 13 luglio 1999 di questa Corte (inc. 30.98.00151+212)
emerge che il marito della ricorrente, __________, é, anch’esso, domiciliato in
Ticino e non esercita alcuna attività lucrativa.
Concludendo,
deve senz’altro essere riconosciuto, a carico di __________ __________,
l’obbligo di pagare i contributi essendo soddisfatte le condizioni di cui
all’art. 3 cpv. 1 LAVS (ed irrealizzate, invece, quelle previste dall’art. 3
cpv. 3 LAVS).
2.6. Per il
calcolo dei contributi dovuti per il periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1999
sono rilevanti i redditi percepiti nel 1995/1996 e tassati nel 1997/1998 (cfr.
art. 29 cpv. 2 OAVS).
Come
visto (cfr. consid. 2.4) giusta l’art. 29 cpv. 6 OAVS, l’importo delle spese
stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giusta l’art. 14 LIFD
deve essere parificato al reddito acquisito sotto forma di rendita ai sensi
dell’art. 28 cpv. 1 OAVS. La corrispondente tassazione relativa a
quest’imposta é vincolante per le casse di compensazione.
Dallo
scritto 26 luglio 1997 dell’Ufficio circondariale di tassazione di __________
(doc. 2) emerge, da un lato, che i coniugi __________, per il periodo fiscale
1997/1998, hanno appunto pagato un’imposta federale diretta calcolata sul
dispendio ex art. 14 LIFD, ragione per cui torna senz’altro applicabile il
succitato art. 26 cpv. 6 OAVS e, dall’altro, che la tassazione é cresciuta in
giudicato incontestata.
La
ricorrente contesta la decisione emanata dalla Cassa, nella misura in cui
quest’ultima non avrebbe dedotto dalla sostanza determinante per il calcolo dei
contributi AVS/AI/IPG, un debito ipotecario ammontante complessivamente a fr.
1’180’000 (cfr. I).
L’obiezione
sollevata dall’assicurata appare, già di primo acchito, priva di ogni
pertinenza e, come tale, non può certo essere fatta propria da questo TCA.
Infatti,
dalla decisione formale 25 giugno 1999, si evince chiaramente che i contributi
dovuti per il periodo 1998-1999 sono stati calcolati unicamente
sulla base di un reddito acquisito sotto forma di rendita (cfr. art. 29 cpv. 6
OAVS), moltiplicato per 20, in ossequio all’art. 28 OAVS.
L’autorità
amministrativa ha omesso di considerare la sostanza immobiliare lorda di fr.
754’000, dalla quale é stato correttamente dedotto il debito ipotecario di cui
l’assicurata ha fatto riferimento in sede di ricorso (fr. 1’180’000).
Ora, così
come già indicato al consid. 2.5. della STCA 13 luglio 1999, il suddetto debito
ipotecario
"
... non può essere dedotto dal reddito
da pensione. Questa problematica é stata già decisa dal TCA nella sentenza
del 5 agosto 1996 che ha respinto un ricorso dell’assicurato contro la
decisione di contribuzione per il biennio 1994/95 (cfr. inc. __________0,
giudizio cantonale confermato dal TFA con pronunzia del 15 luglio 1998,
H287/96, il quale tuttavia ha lasciato tale questione indecisa poiché anche con
la detrazione dell’ipoteca dal reddito da pensione l’assicurato avrebbe dovuto
comunque versare il contributo annuo massimo poiché la sostanza determinante
superava i 4 milioni di franchi ...” (STCA 13.7.1999, p. 6 consid. 2.5. - il
grassetto é dl redattore).
Concludendo,
nella misura in cui la Cassa di compensazione ha stabilito i contributi a
carico di __________ __________ in base ad un reddito determinante pari a fr.
1’900’000 ([fr. 190’000 x 20] :2), l’impugnata decisione formale é senz’altro
meritevole di tutela in questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, __________ __________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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