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Numero d'incarto:
30.1999.98
Data decisione, Autorità:
24.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
30.1999.00098
BS/sc
Lugano
24 febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 luglio 1999 di
__________ __________, ____________________,
contro
la decisione del __________ emanata da
Cassa cant. di compensazione, ____________________ __________,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 9 giugno 1999 la Cassa cantonale di compensazione ha fissato i
contributi personali dovuti da __________ __________, per la sua attività lucrativa
indipendente, nel biennio 1996/1997, determinati in base ad un reddito
aziendale di fr. 48'504.--, aumentato della media dei contributi dovuti nel
periodo di computo (fr. 410.--), dedotto un interesse del 5,5% del capitale
investito di fr. 5’000.-- pari ad una deduzione di fr. 275.--.
Di conseguenza il reddito determinante è stato fissato in
fr. 48'636.--. I succitati dati sono stati evinti dalla notifica di tassazione
IFD 1995/96.
1.2. Contro la
decisione amministrativa è tempestivamente insorto l’assicurato chiedendo il
riesame del calcolo, poiché:
"
Vi prego gentilmente di prendere in
considerazione il fatto che durante il periodo 1987 - 1996 ho dovuto soffrire
di una perdita di Fr. 384'523.-- per la mia attività accessoria (Tennisclub).
Il guadagno della mia attività primaria
come assicuratore è stato usato per compensare questi deficit (salvo il minimo
necessario per vivere). Per il mancante della perdita l'ipoteca della casa
Tennis è stata ogni anno aumentato.
Perciò vi chiedo gentilmente di lasciare i
contributi AVS annuali identico con la somma già pagato di Fr. 117.60, visto
che l'attività accessoria dato nessun guadagno.
Non vedo anche nessuna possibilità reale di
poter pagare la somma richiesta da Voi, causa mi trovo in grossi problemi finanziari."
(Doc. I)
1.3. Mediante
risposta del 30 luglio 1999 la Cassa propone di respingere il gravame,
osservando che il calcolo è stato eseguito secondo le disposizioni di legge,
ricordando in particolare che l'assicurato ha la possibilità di chiedere la
riduzione o la dilazione del debito contributivo.
1.4 Con
osservazioni 11 agosto 1999 alla risposta di causa, l'assicurato ribadisce le
proprie precarie condizioni economiche.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le
disposizioni di esecuzione dell'art. 9 LAVS distinguono due procedure di
calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22
seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS).
2.3. Nella
procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio
conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il
periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo
di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22
cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò
permette alle Casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il
reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede
fiscale.
Infatti,
a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono
il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione
dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio
investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta
cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta
federale diretta.
Le
indicazioni fornite dell'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di Compensazione,
e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv.
4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni
delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di
compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa
che non é compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
2.4. La procedura
straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se
l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito
hanno subito, dopo il periodo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha
stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di
professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito,
a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità
dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito,
la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i
relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta
attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo
periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Secondo
la consolidata giurisprudenza del TFA la modifica delle basi di reddito è determinante
per l'applicazione della procedura straordinaria se comporta una variazione del
reddito di almeno il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio
precedente (Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982
pag. 392 consid. 1, RCC 1980 pag. 306).
Va ancora
ricordato che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto
della tassazione intermedia.
Piuttosto,
nel caso in cui i redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione,
l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi per ogni
anno civile in base al relativo reddito annuo.
Per
l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i contributi
sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo periodo.
Si
considera come prossimo periodo ordinario di contribuzione quello in cui l'anno
nel quale l'assicurato ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente
costituisce una parte del periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22
cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12 mesi almeno dell'attività indipendente devono
rientrare in questo periodo di calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983
pag. 194 consid. 4a, RCC 1981 pag. 238).
2.5. Nella
fattispecie in esame il ricorrente, viste le perdite accumulate durante
l'esercizio della propria attività indipendente accessoria, in sostanza chiede
l’applicazione della procedura straordinaria ex art. 25 OAVS (cfr. consid.
precedente).
Orbene,
il TFA ha più volte ricordato che, trattandosi di una procedura straordinaria,
l'art. 25 cpv. 1 OAVS non deve essere interpretato in modo estensivo; la sua
applicazione presuppone una modifica profonda delle basi stesse dell'attività
economica (vedasi a titolo esemplificativo RCC 1981 pag. 239 consid. 3c, RCC
1980 pag. 210 consid. 2).
Come
visto al consid. 2.4, affinché l’art. 25 OAVS possa essere applicato, necessita
una modifica sostanziale del reddito, quale, ad esempio, la chiusura di
un ramo commerciale o di un’azienda, l’abbandono dell’attività
indipendente come professione principale o la perdita della capacità fisica di
lavoro.
Per questi motivi una semplice variazione quantitativa o qualitativa
all’interno della medesima fonte di entrate non è invece sufficiente (cfr. STFA
inedita 10 marzo 1992 in re S., H 171/90, STFA 28 agosto 1997 in re U, H103/97
Ws). Così, le fluttuazioni dovute alla congiuntura, alla diminuzione
volontaria del volume degli affari, alla perdita di clienti non costituiscono
una modifica delle basi di reddito ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 OAVS (RCC
1992 pag. 500 consid. 2b, RCC 1984 pag. 341 consid. 5a, RCC 1982 pag. 81
consid. 4, RCC 1981 pag. 330, RCC 1972 pag. 280).
Pertanto la flessione di reddito accusata dal ricorrente non è sufficiente per
ridefinire i contributi.
Va comunque ricordato che la perdita di redditi sarà presa in considerazione
nel prossimo periodo di contribuzione.
2.6. Poiché nella
fattispecie è applicabile la procedura ordinaria degli art. 22 e 23 OAVS, per
il calcolo dei contributi per il biennio 1996/1997 è determinante il reddito
aziendale conseguito negli anni 1993 /1994 (tassazione IFD 1995/96).
Giusta l'art. 27 cpv. 1 OAVS per tutte le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente le Casse di compensazione domandano alla competente
autorità fiscale le indicazioni necessarie al calcolo dei contributi.
Dalla
comunicazione 25 maggio 1999 dell'UT di __________ si evince che il reddito
aziendale tassato nel periodo fiscale 1995/96 ammonta a fr. 48'504.-- (doc. 1).
Questi redditi trovano, del resto, conferma nella verifica dei dati fiscali
(doc. 2).
Pertanto la decisione contestata merita conferma.
2.7. Infine,
__________ __________ ha ribadito che la sua attuale situazione economica non
gli permette di versare i contributi richiesti.
Se un
assicurato rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si obbliga
a versare regolarmente degli acconti ed esegue immediatamente il primo
pagamento, la Cassa di compensazione può concedergli una dilazione, fissando
nel contempo per iscritto le condizioni di pagamento, segnatamente gli importi
degli acconti e i termini di pagamento (art. 38 bis cpv. 1 e 2 OAVS).
D'altro
canto, i contributi, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente
richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere
adeguatamente ridotti, a richiesta motivata (art. 11 cpv. 1 LAVS).
Sia in
caso di dilazione di pagamento che in caso di riduzione dei contributi
l'assicurato deve rivolgere la propria richiesta direttamente alla Cassa non
potendo il TCA pronunciarsi su questa problematica in mancanza di una decisione
formale ex art. 84 LAVS.
E'
pertanto bene rinviare gli atti alla Cassa di compensazione perché si pronunci
su quest'ultima richiesta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
è respinto.
2.- Gli atti
sono ritornati alla Cassa per le sue incombenze come dal considerando 2.7.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, __________
__________, ____________________, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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