Fine for working without a permit upheld

30.2006.222Autre juridiction8 août 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

RI 1 appealed against a departmental decision fining him CHF 330 for working as a warehouseman without the permit needed for gainful employment. He argued that neither he nor his wife, who employed him, knew that an additional authorization was required and relied on good faith. The Pretura penale held that the appeal was admissible but unfounded: negligence was sufficient, ignorance of the law did not excuse the conduct, and the facts were not of minimal gravity because the work lasted almost ten months. The fine was found proportionate and the challenged decision was confirmed, with court fees and expenses charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 3 cpv. 3 LDDS; art. 6 OLS; art. 23 cpv. 6 LDDS; negligence and minimal-gravity exception in foreign-police offenses: a non-domiciled foreigner may engage in gainful employment only if the residence permit expressly authorizes it. The offense is committed not only intentionally but also negligently; negligence exists where the person omits to take the readily available steps necessary to ascertain the permit requirements. Ignorance of the law and good faith are not exculpatory. The exception for cases of minimal gravity is excluded where unauthorized gainful activity continues over a substantial period; the fine is upheld if proportionate to fault and within statutory limits (consid. 5-7).

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 30.2006.222

Data decisione, Autorità: 08.08.2007, PRPEN

Titolo: Svolgere attività lavorativa senza permesso

Incarto n. 30.2006.222 06 518/808

Bellinzona 8 agosto 2007

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 agosto 2006 presentato da

RI 1 __________,

contro

la decisione 4 agosto 2006 n. __________ emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni 22 agosto 2006 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto

A. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 4 agosto 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 330.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha lavorato in qualità di magazziniere a ore, dal 01.01.2005 al 16.10.2005 a favore della ditta __________ Sagl, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone, in sostanza, l’annullamento.

C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

  1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr. Non è per contro ammissibile lo scritto 30 agosto 2006 inoltrato dal ricorrente successivamente alle osservazioni 22 agosto 2006 dell’autorità di prime cure, in quanto la LPContr non conferisce alle parti la facoltà di replica e duplica.

  2. Giusta l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 OLS).

Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-, ritenuto che nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

  1. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera all’insorgente di aver svolto un’attività lavorativa sprovvisto del necessario permesso. Il multato era infatti a beneficio di un permesso di dimora “B” che lo autorizzava a vivere in Svizzera con la moglie.

  2. Il ricorrente, dal canto suo, non nega di aver commesso l’infrazione ascrittagli, ma si giustifica affermando che l’irregolarità sarebbe dovuta al fatto che né lui, né la moglie, in qualità di datrice di lavoro, sapevano che era necessario richiedere un altro tipo di permesso per poter lavorare. Oltre all’ignoranza della legge, egli invoca la sua totale buona fede.

  3. All’interessato, nella sua qualità di cittadino della Repubblica del Gambia (cfr. richiesta di permesso 17 ottobre 2006), sono applicabili le norme concernenti persone straniere provenienti da paesi extra - CE/AELS. Dette persone, quando sono coniugate con un cittadino svizzero, pur avendo diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora giusta l’art. 7 LDDS, devono richiedere un’autorizzazione per svolgere un’attività lucrativa. Infatti, come detto, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò (art. 3 LDDS).

Quanto all’aspetto soggettivo, l’infrazione non è realizzata unicamente quando lo straniero agisce con intenzionalità, ma anche in caso di negligenza (art. 333 cpv. 7 CP). Il Codice penale definisce la negligenza come il comportamento di colui che non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP). Nell’ambito della LDDS agisce con negligenza la persona che non mette in atto quanto nelle sue facoltà per ottenere le necessarie informazioni e/o per procedere alla necessaria notifica.

  1. Nella fattispecie, il ricorrente sostiene che l’attività svolta per la ditta __________ Sagl costituiva la prima esperienza lavorativa sul territorio nazionale svizzero ed era quindi ignaro, così come la moglie, sua datrice di lavoro, della legislazione in materia.

La giustificazione addotta non è tuttavia liberatoria: l’ignoranza della legge non è infatti scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata DTA 11 novembre 1999 in re B.). Va poi rilevato che nulla è stato messo in atto dell’insorgente al fine di determinare se il permesso di cui era beneficiario fosse sufficiente per esercitare un’attività lavorativa o se fossero necessarie ulteriori autorizzazioni. Queste informazioni erano facilmente ottenibili presso l’URS del luogo di domicilio. Omettendo di assumere dette indicazioni, il ricorrente ha dato prova di negligenza. Non giova inoltre al ricorrente avvalersi della sua buona fede - ancorché non contestata - dato che la stessa non è liberatoria.

Aggiungasi che la fattispecie non adempie in ogni caso i presupposti per essere considerata di esigua gravità a norma dell’art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS, poiché l’attività lavorativa, seppur a tempo parziale, senza il necessario permesso è stata perpetrata sull’arco di quasi 10 mesi.

In definitiva, il ricorrente non evoca circostanze né adduce argomentazioni che inducano questo giudice a scostarsi dalla decisione impugnata.

  1. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 45 RLaLPS-extra CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

  2. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

immigrationwork permitadministrative finenegligencegood faithgainful employmentminor gravitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the administrative fine was admissible

Solution extraite

The appeal was admissible in form and could be decided on the file; a later submission was not admissible because the procedure did not allow reply and duplika.

Motifs extraits

Competence, standing, and timeliness were satisfied under the cantonal procedural law, but the law did not provide for further written exchange after the authority's observations.

Question juridique clé

Whether the appellant committed the offense of working without the necessary permit

Solution extraite

Yes. The appellant exercised gainful activity without the required authorization, so the fine was justified.

Motifs extraits

A non-domiciled foreigner may work only if the residence permit authorizes it. Negligence suffices for the offense; the appellant failed to make readily available inquiries and cannot rely on ignorance of the law or good faith.

Question juridique clé

Whether the case was of minor gravity and should attract no penalty

Solution extraite

No. The unlawful work over almost ten months was not a case of minimal gravity.

Motifs extraits

The duration and circumstances excluded application of the statutory exception for minor cases.

Question juridique clé

Whether the amount of the fine should be reduced or annulled

Solution extraite

No. The fine was proportionate to the seriousness of the infringement and the degree of fault.

Motifs extraits

The penalty remained within the legal limits and was appropriately calibrated.

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