AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
31.2000.33
Data decisione, Autorità:
20.06.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
31.2000.00033
ZA/sc
Lugano
20 giugno 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Zaccaria Akbas
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 23 maggio
2000 ai sensi dell'art. 52 LAVS di
__________,
contro
__________,
In relazione alla
fallita __________
ritenuto, in
fatto
1.1. La
__________, con sede a __________, è stata costituita il __________ 1997 ed
iscritta a Registro di Commercio il __________ 1997 (FUSC del __________ 1997
Lo scopo
sociale consisteva nell'esercizio e la gestione di alberghi, bar, ristoranti,
ecc (cfr. doc. _).
ha ricoperto la carica di amministratore unico della società dalla sua
costituzione, con diritto di firma individuale (cfr. doc. _).
La ditta
__________ è stata affiliata alla Cassa __________ in qualità di datrice di
lavoro dal 1° maggio 1997 al 31 dicembre 1998.
La
__________ è entrata in mora con il pagamento dei contributi dal 1997. La Cassa
ha iniziato per questo motivo ad inviare sistematicamente delle diffide dal
mese di ottobre 1997 ed ha promosso delle procedure esecutive dal mese di
dicembre 1997 (cfr. doc. _).
Per
alcuni contributi rimasti scoperti nel 1997 e 1998, l'UE di __________ in data
21 maggio 1999 ha rilasciato due attestati di carenza beni per un totale di fr.
22'218.45 (cfr. doc. _).
L'ammontare
dei contributi rimasti scoperti nel 1997 e 1998, incluse le spese esecutive e
gli interessi di mora ammonta a fr. 27'625.60 (cfr. doc. _).
Con
decreti 31 gennaio 2000 e 11 febbraio 2000 della Pretura di __________, è stata
dichiarata l'apertura del fallimento della __________, rispettivamente la
sospensione della procedura ai sensi dell'art. 230 LEF (FUSC del __________
2000).
La Cassa
ha insinuato all'UEF di __________ il proprio credito di fr. 27'625.60, per
contributi paritetici insoluti per gli anni 1997 a 1998, dopo regolare
controllo del datore di lavoro (cfr. doc. _).
La
procedura fallimentare è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo
siccome nessun creditore ha anticipato le spese (cfr. doc. _).
1.2. Per questo
motivo, costatato di aver subito un danno, il 3 aprile 2000 la Cassa ha emesso
nei confronti di __________ una decisione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS
per fr. 27'625.60 concernente i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF non
versati dal 1997 al 1998 (cfr. doc. _).
1.3. Con
opposizione 4 maggio 2000, __________ ha respinto l'addebito di intenzionalità
e grave negligenza, ritenuto che sarebbe stata l'indebita sottrazione di oltre
fr. 130'000.-- da parte di un collaboratore a determinare il fallimento della
società.
Egli ha
dichiarato inoltre che, nonostante la mancanza di liquidità, la società nel
corso del 1999 ha versato complessivi
fr.
18'000.-- alla Cassa (cfr. doc. _).
1.4. Con
petizione 23 maggio 2000, la Cassa ha postulato la condanna di __________ al
risarcimento di fr. 27'625.60, in quanto il convenuto non avrebbe ottemperato
agli obblighi di diligenza e vigilanza. La Cassa ha inoltre argomentato come
segue:
"
(…)
3.2
Segnatamente al motivo che avrebbe portato la
società allo stato fallimentare - indebita sottrazione da parte di un
collaboratore - l'attrice rileva che, secondo la giurisprudenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni, la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi
dell'art. 52 LAVS, non è in relazione alla gestione della società per sé stessa
né alle eventuali cause di un fallimento (STCA del 14 giugno 1995 in re G.C.).
Inoltre, l'essersi prodigato per salvare la
società ed aver profuso ogni sforzo per evitare il fallimento, non sono stati
riconosciuti argomenti sufficientemente validi per escludere la responsabilità
dell'organo formale (STCA del 18 gennaio 1996 in re M. e M.B.).
Prove: C.S.
3.3
L'attrice prende atto che, durante il 1999, la
società si ê prodigata nel versamento di un considerevole ammontare di
contributi paritetici a titolo di acconti (Doc. _).
Tuttavia, nel breve periodo di attività della
società, sono rimasti ancora scoperti i saldi dei contributi paritetici per gli
anni 1997 e 1998, pari a complessivi fr. 27'625.60 (Doc. _).
Ciò dimostra palesemente che le difficoltà
nelle quali versava la società erano croniche.
Trattandosi di una morosità durevole, dalla
costituzione della società, questa permette di dedurre che la società ha
procrastinato e differito costantemente il pagamento dei contributi. (…)"
(Doc. _, pag. 6-7)
1.5. Con risposta
18 settembre 2000 il convenuto, ha ribadito quanto espresso con l'opposizione
(cfr. doc. _).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. In virtù
dell'art. 52 LAVS "il datore di lavoro deve risarcire alla cassa di
compensazione i danni da lui causati violando, intenzionalmente o per
negligenza grave, le prescrizioni".
I
presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno,
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici,
da parte del datore di lavoro, e l'intenzionalità o la negligenza grave.
Nell’ipotesi
in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta
allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via
sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con
riferimenti).
Sussidiarietà
significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore
di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo
obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e
direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la
cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro
(Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP/PJA
1996 pag. 107.; Frésard, Les développements récents de la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité
de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, no. 2
pag. 163).
In questo
contesto si situa anche il rilascio dell’attestato di carenza beni definitivo
in una procedura di esecuzione in via di pignoramento. Tale documento attesta
ufficialmente, oltre al mancato adempimento all’obbligo di versare i
contributi, l’insolvibilità del datore di lavoro. Quindi alla Cassa è lecito
richiedere il risarcimento ex art. 52 LAVS agli organi anche se la società
esiste giuridicamente (cfr. RCC 1988 pag. 137 consid. 3c). Per questo, dalla
notifica di tale atto, non vi è motivo per non iniziare una procedura di
risarcimento contro i suoi organi sussidiariamente responsabili (RCC 1988 pag.
137 consid. 3c, confermato in RCC 1991 pag. 135 consid. 2a; cfr. critica in M.
Kunz, Die Schadenersatzplicht des Arbeitsgebers in der AHV, Diss. Winterthur
1989 pag. 63).
2.3. Si ha un
danno ai sensi dell'art. 52 LAVS ogni qualvolta dei contributi paritetici
legalmente dovuti all'AVS sfuggono a questa assicurazione. Il danno subentra
allorquando questi contributi non possono essere riscossi per motivi di diritto
o di fatto. Questo per intervenuta perenzione ai sensi dell’art. 16 cpv. 1 LAVS
o per insolvenza del datore di lavoro ( cfr. Nussbaumer, AJP/PJA 1996 pag.
1076; DTF 123 V 15, 16, consid 5b). L'ammontare del danno corrisponde a quello
dei contributi che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare (DTF 98 V 26 =
RCC 1972 pag. 687; Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le
non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, in RSA
1987, no. 10, pag. 9).
Costituiscono
elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per
la parte del salariato che quella del datore di lavoro (Pratique VSI 1994 pag.
104); i contributi della disoccupazione; i contributi dovuti all’assicurazione
cantonale degli assegni familiari, le spese di amministrazione ; le spese
esecutive, gli interessi moratori (cfr. la giurisprudenza citata in
Trisconi-Rossetti, L’azione di risarcimento danni della Cassa di compensazione
AVS/AI/IPG nei confronti del datore di lavoro ex art. 52 LAVS, RDAT II 1995
pag. 369 s).
Nell'evenienza concreta,
dagli specchietti concernenti l'evoluzione del debito contributivo (cfr. doc.
_), dagli estratti conto dei contributi e dai quaderni dei salari (cfr. doc.
_), risulta chiaramente l'importo dei contributi non saldati. Il danno ammonta
dunque a fr. 27'625.60 (cfr. consid. 1.4.).
L'importo del contendere non
è del resto stato contestato dal convenuto.
2.4. Per
definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un
atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al
datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi
(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento
l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle
sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo
di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di
un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo
di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto
(art, 14 cpv. 1 LAVS, art. 34ss OAVS; cfr. RCC 1985, pag. 607 consid. 5a).
L’obbligo
di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito
di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) ed
il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai
sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno
(Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a, DTF 111 V 173 consid. 2; DTF 108 V 186
consid. 1a; 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2).
Inoltre -
anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge - il datore di lavoro
deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali egli è tenuto ad assumere
il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione
richiesta. Ne consegue che se egli è causa della propria insolvenza nei
confronti della Cassa, egli può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52
LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985,
pag. 608 consid. 5b).
2.5. La Cassa di
compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza
delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre
da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,
rispettivamente degli art. 34 e ss. OAVS relativi ai modi di conteggio e di
pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le
prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può
procedere contro di lui.
Incombe
allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di
giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale
o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a
giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.
70 pag. 213).
È quindi
possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro
riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di
difficoltà passeggere di liquidità.
Affinché
un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre
che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi
motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine
ragionevole (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; RCC 1985 p. 604
consid. 3a).
L’obbligo
del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla
Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di
giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Knus,
op. cit., pag. 54, Frésard, op. cit., RSA 1987, pag. 7).
2.6. Ai sensi
della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore
di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire
importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.
La misura
della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che
si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di
lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato ( RCC
1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; M. Knus, op.
cit., p. 53). Questo dovere risulta accresciuto quando si tratta di un
amministratore unico; egli deve dare prova di tutta la diligenza necessaria
alla corretta gestione degli affari sociali non essendo sufficiente l'ossequio
della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III
198 consid. 3a). Egli deve conservare un assoluto controllo sugli affari
importanti della ditta, essendo segnatamente suo preciso dovere vigilare
affinché i contributi vengano regolarmente versati. Occorre però esaminare se
speciali circostanze legittimavano il datore di lavoro a non versare i
contributi o potevano scusarlo dal provvedervi ( DTF 121 V 244 consid. 4b; 108
V consid. 1b e 193 consid.2b)
2.7. __________
ha respinto l'addebito di intenzionalità e grave negligenza, ritenuto che
sarebbe stata l'indebita sottrazione di oltre fr. 130'000.-- da parte di un
collaboratore a determinare il fallimento della società.
Il
convenuto ha dichiarato inoltre che, nonostante la mancanza di liquidità, nel
corso del 1999 egli è riuscito a versare complessivi fr. 18'000.-- alla Cassa
(cfr. doc. _).
Innanzitutto
va precisato che, secondo costante giurisprudenza (cfr. STCA 14 giugno 1995
nella causa G.C.; inc. __________), la responsabilità del datore di lavoro ai
sensi dell'art. 52 LAVS non è in relazione alla gestione della società per se
stessa, né a eventuali cause di un fallimento.
Nell'evenienza
concreta, dagli atti risulta che la Cassa ha dovuto diffidare la ditta sin dal
mese di ottobre 1997 e precettarla dal mese di dicembre 1997.
A detta
del convenuto, il tracollo finanziario della società sarebbe da attribuire alla
sottrazione di fr. 130'000.-- da parte di un collaboratore disonesto nel corso
del 1998 __________.
La
circostanza evocata dal convenuto, peraltro nemmeno minimamente provata, non
può nel caso di specie assurgere a motivo di discolpa, in quanto l'arretrato
contributivo è ben superiore ad un anno, per cui non si capisce come il
presunto furto di ben fr. 130'000.--, che avrebbe portato la ditta al
fallimento, abbia permesso di continuare l'attività per tutto questo tempo. Se
è vero che la sottrazione avesse intaccato così gravemente la liquidità
aziendale, l'attività della società si sarebbe dovuta arrestare immediatamente.
Così non è stato, anzi la società ha smesso la propria attività solo nel corso
del 1999. Dai conteggi prodotti dalla Cassa risulta invece che la ditta ha
attraversato un periodo difficile (dal quarto trimestre del 1997 al 1998 compreso)
che l'ha portata inesorabilmente al fallimento (cfr. doc. _).
In questo
senso. il Tribunale federale delle assicurazioni ha precisato che la ditta che
attraversa una fase difficile e fonda la sua esistenza su equilibri delicati
deve prendere delle misure drastiche e immediate (STFA non pubblicata del 7
maggio 1997 nella causa M.V., H 336/95, consid. 3d).
In
un'altra sentenza il TFA ha ancora ribadito che l’organo della società deve
prestare particolare attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto
che la ditta sta attraversando una crisi finanziaria (STFA del 16 aprile 1998
in re O. G. p. 6 e giurisprudenza ivi citata).
Infatti
quella della ditta __________ non è stata una crisi passeggera di qualche mese
(cfr. doc. _).
. Anche se è
riuscita a pagare parte dell'arretrato contributivo
(cfr.
doc. _), a mente del TCA la ditta non ha adempiuto ai suoi obblighi per un
lasso di tempo troppo lungo per ammettere un qualsiasi motivo di discolpa ai
sensi della giurisprudenza sopra citata (cfr. consid. 2.5). Inoltre il
convenuto non ha reso verosimile che vi erano seri e oggettivi motivi per
presumere che i contributi potessero essere versati entro un breve termine. Lo
conferma il lungo periodo di vuoto contributivo.
Ora,
l'avere procrastinato costantemente il pagamento dei contributi paritetici e
averlo differito a partire dal quarto trimestre 1997 è segno di una negligenza
non indifferente del datore di lavoro e fa sorgere la responsabilità degli
amministratori, cui incombeva per legge la massima vigilanza nella conduzione e
nel controllo della società.
Il
mancato pagamento dei premi era dunque da considerare cronico.
Va al
riguardo ricordato che il TFA ha considerato tale il mancato pagamento dei
contributi durante numerosi mesi (STFA del 7 maggio 1997 nella causa G.G; cfr.
anche STFA del 7 maggio 1997 nella causa M.V, in cui il mancato pagamento è
durato all’incirca dieci mesi). L'Alta Corte ha per contro ritenuto
giustificato il mancato versamento della durata di tre mesi se tuttavia
precedentemente i contributi erano stati versati regolarmente (DTF 121 V 243).
Secondo la giurisprudenza del TFA, non può essere riconosciuto alcun motivo di
giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era
cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure
esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA inedita
del 27 giugno 1994 in re M.A.).
Inoltre,
secondo l'Alta Corte, nemmeno l’illiquidità della società giustifica il procrastinare
del pagamento dei contributi se non sono realizzati i chiari criteri di
discolpa posti dalla giurisprudenza federale (STCA 4 maggio 1995 nelle cause
M.J., M.M., B.N. e P. L.).
In concreto, non è dunque affatto accertato, con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza, che la scelta di differire il pagamento dei
contributi paritetici fosse, secondo una valutazione ragionevole,
obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società; e nemmeno è
assodato che il datore di lavoro potesse oggettivamente presumere di soddisfare
entro breve termine la Cassa di compensazione riguardo ad ogni suo credito (DTF
108 V 188).
Viste le
circostanze rilevate era pensabile il contrario.
Accettando
il mandato di amministratore unico della __________, __________, ha assunto
tutti gli oneri che da tale funzione derivano, doveri che risultano accresciuti quando si tratti, come in concreto, di
un amministratore unico (STFA non pubblicata del 5 aprile 2001,
nella causa A., H 436/00, consid. 3b; DTF
112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a).
Ne
consegue che __________ dovrà risarcire il danno subito dalla Cassa per il
mancato versamento dei contributi da parte della __________ e questo anche se
egli ha investito capitali nella società. Infatti, secondo il TFA, il fatto che
il convenuto abbia investito nella ditta, a fondo perso, ingenti somme
provenienti dal suo patrimonio privato, nulla cambia nella sostanza,
allorquando la sua responsabilità ex art. 52 LAVS sia stata appurata (sentenza
non pubblicata nella STFA del 29 febbraio 1992 nella causa V. J., W. e T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é accolta.
§ Di
conseguenza __________ è condannato a versare alla Cassa __________ fr.
27'625.60.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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