Division of occupational pension assets after divorce

34.2006.62Autre juridiction1 oct. 2007Confirmed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The TCA, acting as the competent divorce-pension court, calculated the spouses’ divisible occupational pension assets after the divorce decree had become final. It found that AT 1 had accrued CHF 63,025.25 and CV 1 CHF 8,820.50 during the marriage. The resulting net balance of CHF 27,102.40 was awarded to CV 1, to be paid by two pension institutions into her vested-benefits policy, with compensatory interest from 15 November 2006 until transfer. No court fee was levied, and the costs were borne by the State.

Regeste Omnilex

Art. 22 LFLP; Art. 122, 141, 142 CC; division of occupational pension entitlements after divorce: the court of the place of divorce must ex officio compute and order the transfer of the spouses’ vested benefits according to the divorce court’s allocation key. The divisible entitlement corresponds to the difference between the vested benefits, including vested-free-transfer assets and accrued interest, at the time of divorce and at the time of marriage; cash withdrawals during marriage are not included. For marriages concluded before 1 January 1995, Art. 22a LFLP governs the calculation only if vested benefits existed at the time of marriage; otherwise the entire retirement asset is deemed accumulated during marriage. The transfer is made in vested-benefits form, with compensatory interest and, after default, default interest under the applicable ordinances.

Texte intégral

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 34.2006.62

Data decisione, Autorità: 01.10.2007, TCA

Titolo: Divisione degli averi previdenziali a seguito di divorzio

Raccomandata

Incarto n. 34.2006.62

RG

Lugano 1 ottobre 2007

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo nella causa deferitagli il 28/29 novembre 2006 dalla Pretura di __________ (art. 142 cpv. 2 CC) e che oppone

  1. AT 1 rappr. da: RA 1
  2. AT 2
  3. AT 3

a

  1. CV 1 rappr. da: RA 2
  2. CV 2

in materia di previdenza professionale (divisione delle prestazioni d’uscita in caso di divorzio)

considerato in fatto e in diritto

che - con sentenza 24 ottobre 2006, cresciuta in giudicato il 15 novembre 2006, il Pretore del Distretto di __________ ha pronunziato il divorzio tra AT 1 e CV 1 (nata __________)

  • unitisi in matrimonio il 24 giugno 1989 - e stabilito una ripartizione a metà delle rispettive prestazioni d’uscita accumulate durante il matrimonio;

  • il 28/29 novembre 2006 il giudice del divorzio ha trasmesso l'intero incarto al TCA, quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP, per il calcolo del quantum da trasferire;

  • ai fini del calcolo il TCA ha chiesto agli ex coniugi come pure agli istituti di previdenza comunicati dal giudice del divorzio di determinarsi al proposito (art. 25a cpv. 2 LFLP) ed ha inoltre esperito ulteriori accertamenti (XXV a XXXVIII) di cui si dirà, per quanto necessario, nel prosieguo;

  • la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG e 2 cpv. 1 LPTCA;

  • giusta l'art. 22 cpv. 1 LFLP, in vigore dal 1. gennaio 2000, in caso di divorzio le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio sono divise conformemente agli artt. 122, 123, 141 e 142 CC. Per il cpv. 2, la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la presta-zione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del divorzio. I pagamenti in contanti effettuati durante il matrimonio non sono computati;

  • l’art. 22a LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in: AJP 1999, p. 1623; STCA 12 marzo 2001 nella causa AV e CS, 34.00.27-28, cresciuta in giudicato);

  • a norma dell'art. 25a LFLP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d'uscita da dividere (artt. 122 e 123 CC), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 della LPP deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 142 CC); sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del Codice civile svizzero del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46);

  • competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente TCA quale giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 LFLP), ritenuto che giusta l'art. 25a cpv. 2 LFLP oltre agli istituti di previdenza possono essere parte nella procedura anche gli istituti di libero passaggio (DTF 130 V 111; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, CEDIDAC 41, 2000, p. 253; cfr. art. 73 cpv. 1 lett. a LPP in vigore dal 1. gennaio 2005);

  • nel caso in esame dalla documentazione acquisita agli atti risulta che l’avere di previdenza accumulato in costanza di matrimonio da AT 1 e soggetto a divisione corrisponde all’avere di fr. 62'616.50 depositato sulla polizza di libero passaggio __________ (assicurazione n. __________) presso la AT 2 (II/1, XVI) e alla prestazione d’uscita di fr. 408.75 maturata presso la AT 3 (X). Dal fascicolo emerge inoltre che l’avere di previdenza accumulato da CV 1 durante il matrimonio corrisponde all’avere di fr. 8'820.50 di cui alle polizze di libero passaggio 309795 e 227769 presso la CV 2 (II/2, XVII);

considerati i suddetti averi accumulati durante il matrimonio, i consecutivi rispettivi crediti di fr. 31'512.65 e fr. 4'410.25, a favore di CV 1 spetta a saldo (art. 122 cpv. 2 CC; DTF 129 V 254) un accredito di fr. 27'102.40;

  • per applicazione analogica degli art. 3-5 LFLP, l'avere a cui il coniuge ha diritto deve essere di principio trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 cpv. 1 LFLP; Schneider/Bruchez, in: SVZ 2000, p. 258). L'importo dovuto deve quindi essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio;

  • la somma di fr. 27'102.40, di cui fr. 26'926.25 a carico della polizza di libero passaggio n. __________ presso la AT 2 e fr. 176.15 a carico della AT 3, unitamente agli interessi compensativi - al tasso minimo di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore - maturati su tale importo a far tempo dal 15 novembre 2006 (data della crescita in giudicato della sentenza di divorzio) e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255-258; STFA 8 aprile 2003 nella causa A. [B 73/02], 8 aprile 2003 nella causa M. [B 94/02], 8 luglio 2003 nella causa L. [B 113/02]), dovrà pertanto essere accreditata a favore di CV 1 sulla polizza di libero passaggio (n. __________) ad essa intestata presso la CV 2;

  • in caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dalla crescita in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi di spettanza di CV 1, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257-258; STFA 4 settembre 2003 nella causa OFAS c. X. [B 105/02]).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 63'025.25.

2.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 8'820.50.

3.- E' fatto ordine alla AT 2 di versare, a debito della polizza di libero passaggio n. __________ (assicurazione n. __________) intestata a AT 1 ed a favore della polizza di libero passaggio n. __________ (assicurazione n. __________) intestata a CV 1, la somma di fr. 26'926.25 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 15 novembre 2006.

4.- E' fatto ordine alla AT 3 di versare a favore di CV 1 sulla polizza di libero passaggio n. __________ (assicurazione n. __________) ad essa intestata presso la CV 2 la somma di fr. 176.15 oltre interessi compensativi ai sensi dei considerandi a datare dal 15 novembre 2006.

5.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

6.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Mots-clés

divorceoccupational pensionvested benefitspension splittransfercompensatory interestcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

How much of the spouses' occupational pension assets accrued during marriage must be divided?

Solution extraite

AT 1's divisible occupational pension assets amount to CHF 63,025.25, and CV 1's divisible assets amount to CHF 8,820.50.

Motifs extraits

The court relied on the pension records and applied the divorce division formula under the relevant Swiss pension and divorce provisions.

Question juridique clé

What amount must be transferred to equalize the pension split?

Solution extraite

AT 2 must transfer CHF 26,926.25 plus compensatory interest from 2006-11-15, and AT 3 must transfer CHF 176.15 plus compensatory interest from the same date to CV 1's vested-benefits policy at CV 2.

Motifs extraits

The difference between the spouses' divisible assets led to a net entitlement in favor of CV 1, which had to be transferred in vested-benefits form rather than paid in cash.

Question juridique clé

Who bears the court fees?

Solution extraite

No court fee is charged; costs are borne by the State.

Motifs extraits

The court saw no basis to impose justice fees and allocated the expenses to the State.

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