AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.1999.121
Data decisione, Autorità:
15.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00121
32.2000.00001
mm
Lugano
15 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 24 novembre 1999
e del 10 gennaio 2000 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 agosto 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
e la decisione del 14 dicembre 1999
emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni e d'assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 8
maggio 1996, __________ - all'epoca attivo presso la ditta __________ in
qualità di manovale, per il tramite della __________, lavoro temporaneo - è
rimasto vittima di un trauma distorsivo al polso destro lavorando con un
trapano del tipo "Hilti".
Una
risonanza magnetica del polso destro, eseguita in data 23 agosto 1996 presso la
Clinica __________, ha permesso di mettere in luce una lesione all'inserzione
ulnare della fibrocartilagine triangolare (cfr. doc. _).
Il 1°
ottobre 1996, __________ è stato sottoposto ad artroscopia diagnostica e sinoviectomia
endoscopica: resezione del lemnisco articolare all'articolazione radio ulnare
per togliere l'impingement, intervento operatorio effettuato dal dottor __________
(cfr. doc. _).
Il caso è
stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso, con decisione formale 1° luglio 1999, l'Istituto
assicuratore ha assegnato a __________ una rendita d'invalidità del 15% a far
tempo dal 1° aprile 1999 nonché un'indennità per menomazione dell'integrità del
10% (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato,
l'__________, in data 24 agosto 1999, ha sostanzialmente confermato il
contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 24 novembre 1999, l'assicurato, sempre patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto che gli venga riconosciuta una rendita d'invalidità del
100% a contare dal 1° aprile 1999 ed un'IMI del 30% (cfr. I, p. 7).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, __________ ha affermato di non
essere assolutamente in grado di svolgere le attività sostitutive indicate dall'__________,
vuoi in ragione dei disturbi fisici localizzati all'arto superiore destro, vuoi
a causa dei disturbi di natura psichica, disturbi che si troverebbero in una
relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio del maggio 1996.
Sempre in relazione alla rendita d'invalidità, l'insorgente ha, inoltre,
sollevato dubbi in merito alla sua collocabilità, avuto riguardo alla sua
formazione professionale ed alla situazione del mercato del lavoro.
Per quel
che riguarda l'IMI, il ricorrente ha, in particolare, sostenuto che si devono
tenere in considerazione anche le conseguenze a livello psichico dell'evento
infortunistico assicurato.
1.4. Con risposta
di causa 29 dicembre 1999 (III - inc. 35.1999.00_), l'__________ ha postulato
che il ricorso 24 novembre 1999 venga integralmente respinto, riprendendo,
essenzialmente, le tesi già sviluppate nell'impugnata decisione su opposizione
24 agosto 1999.
1.5. Con
decisione 14 dicembre 1999, l'Ufficio dell'assicurazione invalidità (UAI) ha
posto __________ al beneficio di una rendita d'invalidità del 100%
limitatamente al periodo 1° luglio 1997-31 marzo 1999. A far tempo dal 1°
aprile 1999, l'autorità amministrativa ne ha negato il diritto per il motivo
che l'interessato avrebbe presentato un'incapacità lucrativa inferiore al 40%,
per la precisione del 31% (cfr. doc. _ - inc. 32.2000._).
1.6. Avverso la
decisione formale 14 dicembre 1999 dell'UAI, __________, rappresentato dal lic.
iur. _________, si è aggravato, con atto di ricorso 10 gennaio 2000, innanzi a
questo TCA, chiedendo la concessione di una rendita d'invalidità intera a
contare dal 1° luglio 1997 (I, p. 6 - inc. 30.2000.). All'Ufficio convenuto,
il ricorrente ha, segnatamente, rimproverato di non aver approfondito la
problematica riguardante le sue condizioni di salute psichicha (cfr. I, p. 5:
"Malgrado l'Ufficio AI avesse l'obbligo di verificare lo stato di salute
mentale dell'assicurato, ciò non è avvenuto (v. sub doc. _. pag. 4). Un tale
accertamento avrebbe condotto lo stesso Ufficio a considerare tale stato, in
aggiunta alle conseguenze fisiche dell'infortunio, quale motivo di riduzione
della capacità lucrativa").
1.7. L'UAI, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III - inc.
32.2000._).
1.8. In data 27
marzo 2000, il TCA - in ossequio al disposto dell’art. 108 cpv. 1 lett. d LAINF
- ha informato l’assicurato circa la possibilità che l’impugnata decisione su
opposizione dell'INSAI venga modificata a suo detrimento, avvertendolo,
inoltre, della facoltà di procedere al ritiro del gravame 24 novembre 1999,
relativamente alla pretesa di riconoscimento di una rendita corrispondente ad
un'invalidità totale (cfr. VI - inc. 35.1999._).
1.9. Con scritto
2 maggio 2000, __________ ha comunicato a questa Corte la propria intenzione di
ritirare il ricorso 24 novembre 1999 (XI).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D. C.).
2.2. In virtù
degli artt. 24 LPTCA e 72 lett. b CPC, la causa dipendente dal ricorso 24
novembre 1999 presentato contro la decisione 24 agosto 1999 dell’__________ é
congiunta con quella promossa con il ricorso 10 gennaio 2000.
Nel
merito
2.3. Considerato
come __________, in data 2 maggio 2000, abbia provveduto a ritirare il gravame
presentato contro la decisione __________, e ciò relativamente alla questione
riguardante l'entità della rendita d'invalidità (cfr. XI), l'oggetto della lite
- trattandosi della procedura dipendente dal ricorso 24 novembre 1999 - è
circoscritta alla sola entità dell'indennità per menomazione dell'integrità.
Trattandosi,
invece, della causa introdotta nei confronti dell'UAI, il TCA è tenuto ad
esaminare se l'assicurato, posteriormente al 31 marzo 1999, ha o meno diritto
ad una rendita d'invalidità ex art. 28 LAI.
2.4. Rendita
d'invalidità
2.4.1. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
2.4.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La valutazione
della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece
all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI
1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però
poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno
effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente,
se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo
lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato
esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare
che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,
esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la
propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata consid. 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss,
consid 5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato
del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella
situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino
(RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità:
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M. non
pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.4.3. Con
l'impugnata decisione formale, l'UAI ha concesso a __________ una rendita
d'invalidità intera limitatamente al periodo 1° luglio 1997-31 marzo 1999.
Successivamente, in forza dell'art. 88a cpv. 1 OAI, l'autorità amministrativa
ha ritenuto estinto il diritto alla rendita, presentando l'assicurato un grado
d'invalidità inferiore al 40%. Fondandosi, essenzialmente, sul rapporto 8
giugno 1999 del proprio orientatore professionale (cfr. doc. _ - inc. AI), il
quale si è, a sua volta, riferito al referto 10 dicembre 1998 della Clinica di
riabilitazione di __________ (cfr. doc. _ ), l'UAI ha ritenuto che il
ricorrente è in grado d'esercitare, a tempo pieno e con un rendimento completo,
delle attività sostitutive - non qualificate in alcuni settori industriali
oppure semi-qualificate come l'aiuto-ufficio o semplici lavori di tipo
amministrativo - realizzando in questo modo un reddito annuo di circa fr.
26'400.--. Raffrontato quest'ultimo dato al reddito che l'assicurato avrebbe
conseguito qualora non fosse insorto il danno alla salute (fr. 38'000.--),
l'Ufficio convenuto ha, finalmente, fissato il grado d'invalidità al 31%
(doc. - inc. 32.2000._).
__________,
da parte sua, ha contestato - oltre all'entità del reddito da invalido ritenuto
dall'UAI - la circostanza secondo cui egli potrebbe mettere a frutto la sua
restante capacità lavorativa in attività cosiddette sostitutive. In
particolare, egli ha rimproverato all'Ufficio convenuto di non aver affatto
considerato, nel valutare l'esigibilità lavorativa, il suo stato di salute
psichico:
"
Nella decisione impugnata non viene considerata
la situazione psichica del ricorrente, il quale a detta del proprio medico
curante ha accusato oltre ai postumi fisici dell'infortunio, pure degli
scompensi che si manifestano in una situazione mentale reattiva e rivendicativa
che gioca un ruolo oggettivo e soggettivo sulla possibilità di reintegrazione
professionale (sub doc. _).
In altri termini il ricorrente risulta aver
accusato scompensi a livello psicologico, derivati dall'infortunio stesso e
dalla trafila medica burocratica che lo ha seguito.
È dunque evidente, agli occhi dell'insigne medico
curante, che l'infortunio abbia influito sulla psiche del ricorrente, di sorta
che la reazione emotiva dello stesso è andata ad aggravare le conseguenze
fisiche del trauma subito. È d'altronde facilmente comprensibile che un
soggetto che vede nella propria forza manuale la sua sola possibilità di
sostentamento abbia pesanti ricadute a livello mentale e morale a seguito di un
infortunio che lo priva di buona parte dell'uso della mano destra.
Si consideri inoltre che tutte le visite mediche
a cui è stato sottoposto il ricorrente hanno dato come esito la sua totale
incapacità lavorativa. Per tale ragione la __________ ha sempre versato
allo stesso le più ampie indennità giornaliere legalmente attribuibili,
corrispondenti all'80% del guadagno assicurato (art. 17 cpv. 1 LAINF). In
pratica la __________ ha dunque confortato il ricorrente riconoscendo la gravità
delle conseguenze dell'incidente occorsogli e sostenendo la sua impossibilità a
svolgere una qualsivoglia attività lavorativa. Lo stato psichico del
ricorrente, causato inizialmente dalla menomazione subita, è andato viepiù
deteriorandosi nel periodo di cura, durante il quale lo stesso è sempre
stato giudicato oggettivamente e scientificamente inabile al lavoro. Facile è
inoltre immaginare che tale stato si aggraverà ulteriormente ora che, senza che
le circostanze di fatto siano mutate e senza che vi sia stato alcun
miglioramento delle sue condizioni di salute (anzi!), il ricorrente si vede
misconoscere quasi totalmente il diritto ad una rendita d'invalidità.
(…).
Malgrado l'Ufficio AI avesse l'obbligo di
verificare lo stato di salute mentale dell'assicurato, ciò non è avvenuto (sub doc. , p. 4). Un tale accertamento avrebbe condotto lo
stesso Ufficio a considerare tale stato, in aggiunta alle conseguenze fisiche
dell'infortunio, quale motivo di riduzione della capacità lucrativa" (I, p. 4s. - inc. 32.2000.).
L'UAI, in
sede di risposta di causa 28 febbraio 2000, ha fermamente respinto l'obiezione
relativa alla pretesa problematica di carattere psichico, sostenendo quanto
segue:
"
Per quanto specificatamente attiene alla
patologia psichiatrica, è da precisare che la stessa non è mai emersa in modo
concludente in sede d'istruttoria: fra i tanti certificati presenti
all'incarto, essa risulta semplicemente citata come "sindrome ansiosa
depressiva" soltanto nel certificato 07.08.1998 del Dr. __________i, ma senza
che tale condizione, con tutta probabilità assolutamente transitoria e di
limitata gravità, abbia indotto il curante ad indicare una qualche inabilità
legata alla patologia stessa.
Inoltre, è da precisare che, presso la
_________, vengono comunque presi in considerazione tutti i fattori patologici
eventualmente riscontrabili; anche durante quel particolare esame, l'assicurato
non ha fatto valere tale circostanza, che doveva evidentemente riferirsi ad un
comprensibile stato di ansia transitorio senza alcun valore patologico
sostanziale" (III - inc.
32.2000.).
Questa
Corte constata immediatamente come l'UAI abbia espresso il proprio
apprezzamento dell'esigibilità lavorativa, prendendo in considerazione soltanto
i postumi somatici dell'evento traumatico 8 maggio 1996. Esso ha, in
sostanza, fatto riferimento alla documentazione medica presente nell'incarto
__________ e, segnatamente, al rapporto d'uscita 10 dicembre 1998 della Clinica
di riabilitazione di __________ (cfr., al riguardo, rapporto 8.6.1999 dell'orientatore
professionale __________ (doc. _ - inc. AI)). Vi è da osservare, al proposito,
che l'assicuratore LAINF convenuto, da parte sua, non ha tenuto conto dell'asserita
affezione psichica - la cui esistenza è stata "… ammessa ma non concessa
…" (cfr. III - inc. 35.1999._) - poiché essa non è stata ritenuta trovarsi
in una relazione di causalità, né naturale né adeguata, con l'infortunio
assicurato.
Dal
rapporto 7 agosto 1998 del dottor __________, medico curante dell'insorgente,
risulta che quest'ultimo soffriva, fra l'altro, di una sindrome ansioso
depressiva (cfr. doc. _ - inc. AI).
La
presenza di disturbi a livello psichico è, d'altronde, stata pure segnalata dal
dottor _________, spec. FMH in chirurgia della mano, il quale, nel suo referto
17 settembre 1999, parla esplicitamente di " … una situazione mentale
reattiva e rivendicativa che giocano un ruolo negativo, oggettivo e soggettivo,
sulla possibilità di reintegrazione professionale" nonché
di un "… influsso negativo sulla psiche del paziente" (doc. _ - inc.
35.1999.).
Dalle
tavole processuali si evince, inoltre, che, già nel passato, __________ ha
sofferto di turbe psichiche, disturbi che hanno addirittura reso necessario un
suo ricovero presso l'Ospedale __________. Dal relativo referto 30 agosto 1993
emerge che l'assicurato vi ha soggiornato durante il periodo 2-17 agosto 1993,
in ragione di "… uno stato depressivo, un senso di angoscia, paura e
tensione associate ad insonnia, calo ponderale e dichiara pensieri suicidali".
Tutto ben
considerato, lo scrivente TCA ritiene che non possa essere scartata a priori
l’ipotesi che i disturbi psichici evocati da __________ fossero effettivamente
presenti al momento determinante per la fissazione del grado d'invalidità,
ossia quello dell'emanazione della decisione impugnata (cfr., DTF 121 V 366
consid. 1b), e che essi potessero influire negativamente sull'abilità
lavorativa e, perciò, incidere, sempre negativamente, sulla capacità lucrativa.
Tale conclusione s'impone alla luce tanto di quanto certificato dai dottori
__________ e __________ quanto del fatto
che, nel passato, il ricorrente già aveva accusato dei problemi a livello
psichico, tanto gravi da necessitare un suo ricovero ospedaliero, considerato
come simili disturbi siano, notoriamente, suscettibili di cicliche recidive.
Da parte
sua, l’Ufficio convenuto ha completamente omesso di verificare tale
eventualità.
Si
giustifica, pertanto, un rinvio degli atti di causa all’UAI affinché -
completata l’istruttoria quo all'esistenza di disturbi di natura
psichica e, se del caso, alla loro eventuale incidenza sulla capacità
lavorativa dell'insorgente - abbia ad esprimersi sul grado d’invalidità,
rendendo una nuova decisione formale.
2.5. Indennità
per menomazione dell'integrità
2.5.1. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5.2. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992,
pag. 121).
2.5.3. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo
del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a; DTF 124
V 32 consid. 1b e riferimenti ivi citati). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità
risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà
adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.5.4. L'__________
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. DTFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989 U71, pag.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.5.5. Nel caso di
specie, , a seguito dell'evento infortunistico 8 maggio 1996, è stato
visitato, in data 23 marzo 1998, dal medico di circondario dell', il
dottor __________, spec. FMH in chirurgia (doc. _).
All'occasione,
il succitato specialista ha, fra l'altro, espresso la propria valutazione
riguardo all'entità della menomazione all'integrità presentata dal qui
ricorrente:
"
- Referto
Come esiti importanti e durevoli dopo distorsione
del polso destro dell'8.5.1996 esistono oggi dolori statici e funzionali del
polso destro su base di una sindrome da impatto ulno-carpale, di
un'insufficienza legamentare luno-triquetrale e radio-carpale, di una
traslazione ulnare del carpo, di un'instabilità medio carpale e di una lieve
instabilità tipo DRUG.
- Valutazione
10%
- Giustificazione
I dolori al polso destro sono funzionalmente da
paragonare ad uno stato dove esiste un'artrosi radio-carpica di media entità.
Secondo la tabella 5.2 delle Informazioni mediche
sulla menomazione all'integrità un tale danno comporta una menomazione
all'integrità del 10%" (doc.
_).
In sede
di ricorso 24 novembre 1999, __________ ha postulato il riconoscimento di
un'IMI del 30%, rimproverando all'__________ di non aver affatto considerato il
danno alla salute psichica (cfr. I, p. 7 - inc. 35.1999._).
Ora, i
disturbi di natura psichica di cui l'assicurato pretende soffrire, potrebbero
essere di competenza dell'Istituto assicuratore convenuto, soltanto qualora
esistesse un nesso di causalità, naturale ed adeguata, con l'evento
infortunistico del maggio 1996.
A questo
punto, il TCA non può, pertanto, esimersi dal vagliare la questione riguardante
l'eziologia delle summenzionate turbe, aspetto, del resto, già sommariamente
discusso nello scritto 27 marzo 2000 (cfr. VI).
2.5.5.1. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre
ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o,
quantomeno, non con la stessa gravità.
Non è
necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla
salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51ss.; DTF 112 V 30, consid. 1a, 113 V 307
consid. 3a, 113 V 321, consid. 2a; RAMI 1988 U40 pag. 129; RAMI 1988 U37 pag.
52; RAMI 1986 p. 337).
L'esistenza
del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla
luce dei rapporti medici.
In
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile
all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114
V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di
causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta
(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51).
2.5.5.2. Si ha, invece,
un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla salute quando
il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il secondo, ma è anche
idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre
o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V 135 consid. 4a;
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).
Il nesso
di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato
fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi
(idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie). Con l'avvertenza,
nota il TFA in DTF 112 V 3ss., che l'esigenza dell'idoneità generale non deve
indurre a prendere unicamente in considerazione quelle conseguenze di un infortunio
che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi effetti sul corpo, sono solite
verificarsi (DTF 113 V 307).
Una causa
non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o
addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé
stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali
possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87 II 127 e 96 II
396).
La
singolarità non deve intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. È
ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto,
solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre
con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa
(cfr. DTF 113 V 307).
L'idoneità
a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura
dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi
statisticamente).
2.5.5.3. Diversa invece
è la situazione per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove
la nozione di causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito
all’adeguatezza del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura
psichica manifestatisi dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi
ripetutamente e la sua giurisprudenza è stata sottoposta a profonde
trasformazioni.
Di questa
evoluzione significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è
riconosciuta solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante
nell'insieme delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene
non si misura più per rapporto alle reazioni di una persona
"normale"); in DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può
essere negata se alla luce della personalità pretraumatica dell'assicurato
l'infortunio non è, con le circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza);
in RAMI 1988 U47 pag. 225 in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione
negativa esigendo che l'infortunio rivesta "una certa importanza" per
rapporto a tutto il complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in
cui la somma istanza ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli
infortuni sulla base di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente
sul modo in cui la vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce
valore paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento
infortunistico come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é
avvenuto l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI
1992 U154 p. 246ss).
" A
seconda della dinamica dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre
categorie seguenti: nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in
quella degli eventi gravi e in quella degli eventi di grado medio"
Di regola
l'adeguatezza del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi
("secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli
infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla
salute psichica").
Per contro,
nel caso di infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha
leggermente battuto la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad
esempio caduta o scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a
priori (RAMI 1992 U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa
fortuita delle turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in
fattori extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per
quanto attiene, invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli
"eventi che non possono essere classificati nelle due predette
categorie" - l'adeguatezza non può essere stabilita facendo semplicemente
riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre
piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che
sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto
diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di
apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e
l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme
all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri
di maggior rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i
dolori somatici persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA
opera all'interno della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli
infortuni medio-gravi si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro
relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni
di media gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo
caso basta la presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel
secondo bisogna nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in
caso contrario occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo
sottogruppo è richiesta alternativamente:
-
la
presenza, cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la
particolare intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a
queste condizioni si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se
però queste condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano
altre cause atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può
essere infatti affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono
particolarmente importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche
se la personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta,
l'infortunio avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa
gli altri fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega
all'irrilevanza la sua eventuale particolare vulnerabilità.
Non
importa che qualsiasi altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in
ipotesi idoneo in sé a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri
traumi avrebbero potuto provocarlo in sua vece.
In RAMI
1995 U215, p. 90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va
effettuata secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto
dell'infortunio elaborato dalla persona coinvolta.
2.5.5.4. In casu,
la questione di sapere se i disturbi psichici di cui __________ sarebbe
portatore sono o meno una naturale conseguenza dell'evento infortunistico 8
maggio 1996 può rimanere irrisolta, poiché, così come verrà meglio dimostrato
qui di seguito, l'adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che deve essere
valutato alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss., non può, in
ogni caso, venire ammessa (cfr. STFA 20.12.1994 in re l., inedita).
In questo
ordine d'idee - essendo l'esame della causalità adeguata una mera questione
giuridica - appare senz'altro inutile che il TCA abbia ad ordinare la richiesta
perizia psichiatrica.
La
dinamica dell'infortunio del maggio 1996 è compiutamente descritta nel rapporto
ispettivo 27 agosto 1996:
"
Caso capitatomi il giorno 8.5.1996 nel cantiere
stradale a __________. Con un trapano Hilti stavo facendo dei buchi
nell'asfalto per poi introdurre i ferri per porre una transenna.
Tenevo il trapano davanti a me con le due mani e
ci facevo pesare sopra il peso della parte superiore del corpo. Ad un certo
punto, non so se per il fatto che la punta ha incontrato un ostacolo oppure per
il fatto che ho allentato la presa sul pulsante, l'apparecchio si è arrestato e
poi si è improvvisamente riavviato trascinandomi il polso con movimento da
sinistra verso destra. Ho avvertito dolore dal pugnetto fin verso il gomito.
Raccontai lo stesso giorno al capo Signor __________ quanto mi era successo, ma
potei proseguire il lavoro. I dolori non sono mai più scomparsi. Accusavo
dolori specialmente picchiando con il martello o semplicemente facendo
movimenti di rotazione con il polso. La sera mettevo della pomata e lavoravo
portando una benda per comprimere il polso. Tenni duro fino al momento delle
vacanze edilizie pensando che avrei potuto curarmi ed il 29.7.96 consultai per
la prima volta il dottor __________ di ________ …" (doc. _).
Così come
già indicato con lo scritto 27 marzo 2000 - il cui contenuto non ha fatto
oggetto di alcuna contestazione da parte di __________ (cfr. XI) - l'evento
traumatico occorsogli può senz'altro venir classificato nella categoria degli infortuni
leggeri: secondo la giurisprudenza del TFA, in questo caso, l'adeguatezza
del nesso causale può, di regola, essere negata a priori (cfr. RAMI 1992 U154,
p. 248s.).
2.5.6. Vista la
conclusione a cui questa Corte è pervenuta al precedente considerando - non
costituendo le turbe psichiche una conseguenza adeguata dell'infortunio
assicurato - l'insorgente non ha diritto ad un'indennità per menomazione
dell'integrità psichica.
2.5.7. Per quel che
riguarda la menomazione all'integrità fisica presentata da __________,
il TCA non vede motivi per doversi scostare dalla valutazione espressa dal
dottor __________, tanto più che il ricorrente ha sì preteso d’essere posto al
beneficio di un’IMI di maggiore entità, senza però riuscire a sostanziare, in
maniera convincente, tale sua pretesa da un profilo medico-scientifico.
In
quest'ottica, al referto 17 settembre 1999 del dottor __________ - in cui si
afferma che "… la situazione attuale con un importante dolore al polso la
potrei paragonare ad un'artroprotesi del polso stesso, cosa che lascia un danno
residuale permanente valutabile attorno al 30-40%" (cfr. doc. _ - inc.
35.1999._) - non può venir risconosciuto quel valore probante necessario per
poter vagliare, con cognizione di causa, il caso ora sub judice.
In
effetti, in caso d'impianto di un'endoprotesi a livello del polso, la tabella
5.2. edita dalla Divisione medica dell'__________ prevede, in caso di buon
risultato, una menomazione dell'integrità del 5-10% e, in caso di cattivo
risultato, del 10-25%.
In nessun
caso, quindi, appare difendibile la percentuale suggerita dal dottor
__________.
A fronte
delle sole sequele organiche dell'evento traumatico 8 maggio 1996, __________
ha, dunque, diritto ad un'IMI del 10%, così come rettamente deciso
dall'assicuratore LAINF convenuto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
24 novembre 1999 é respinto.
2.- Il ricorso
10 gennaio 2000 è accolto, nel senso che, annullata la decisione 14 dicembre
1999 dell’Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità, la causa é rinviata
allo stesso UAI affinché proceda conformemente ai considerandi e renda una
nuova decisione.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’UAI
verserà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
4.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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