AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.18
Data decisione, Autorità:
24.09.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00018
mm/sc
Lugano
24
settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 1999 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 26 novembre 1998 emanata da
__________ in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 12 dicembre 1996,
__________ __________ - disoccupato e già al beneficio di una mezza rendita AI
a contare dal 1° settembre 1995 (doc. __________- inc. __________) - é caduto
ed ha riportato una frattura del radio distale a destra (doc. __________).
Il caso é stato assunto
__________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Alla chiusura del caso,
l’Istituto assicuratore, con decisione formale 7 settembre 1998, ha assegnato a
__________ __________ un’indennità per menomazione dell’integrità del 10%.
__________ ha, per contro, negato il diritto ad una rendita d’invalidità,
sostenendo che, “sulla scorta degli accertamenti disposti, i postumi
dell’infortunio non pregiudicano in misura apprezzabile la capacità di
guadagno” (doc. __________).
A seguito dell’opposizione
presentata dall’avv. __________ per conto dell’assicurato, __________ ha
integralmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc.
__________).
1.3. Con tempestivo ricorso,
__________ __________, sempre patrocinato dall’avv. __________i, ha chiesto che
l’IN__________AI venga condannato a corrispondergli una rendita d’invalidità
del 20% ed un’IMI della stessa entità (I, p. 5).
Queste, in particolare, le
considerazioni espresse dall’insorgente a sostegno delle proprie pretese
ricorsuali:
"
La __________ sostiene che l’assicurato, nonostante i postumi
dell’infortunio, che sono innegabili, non sia pregiudicato in modo aggiuntivo
nella sua capacità lucrativa rispetto a quella avuta prima della caduta.
Per il calcolo dal
profilo amministrativo, la __________ si fonda sugli esiti delle indagini di
cui ai doc. -. Non risulta perdita di guadagno poiché, per
considerando le sequele infortunistiche, __________ potrebbe svolgere tutte le
attività esaminate e ciò nella misura intera.
Nella disamina
amministrativa, la __________ sembra aver dimenticato le forti limitazioni
delle quali soffre l’assicurato per i postumi dell’evento infortunistico:
" Pur tenendo conto di un
quadro in presenza di un artrodesi il paziente risulta essere limitato nelle
attività lavorative che richiedono l’ingaggio dell’arto superiore destro
dominante sotto sforzo, il gesto di spingere o tirare degli oggetti con
l’appoggio del palmo della mano, in movimenti rotatori ripetuti, anche non
obbligatoriamente sotto sforzo e l’uso prolungato di utensili vibranti,
rispettivamente contundenti” (doc. __________ __________, p. 3 in fine).
Ne consegue che non
possono entrare in considerazione quei lavori che richiedono l’impiego delle
due mani (doc. __________ __________ __________). Per __________ non appare
nemmeno ipotizzabile l’attività di telefonista, ciò viste anche le premesse
necessarie per lo svolgimento di tale funzione, in particolare la necessità di
conoscenza delle lingue nazionali (doc. __________).
Una valutazione più
approfondita e personalizzata, come peraltro necessario, degli esiti
dell’indagine amministrativa, tenendo conto quindi della situazione propria
dell’assicurato, non può non far concludere che dallo stesso sia esigibile un
reddito molto più ridotto rispetto a quello elaborato dalla __________:
L’opinione espressa
dal Dr. __________ (doc. __________) nel senso d’ipotizzare un’invalidità del
20% può essere applicata anche quale esito dell’indagine amministrativa, poiché
essa certamente dà atto di tutte le limitazioni delle quali l’assicurato soffre
e che sono state pur ben evidenziate dal medico di circondario nel suo
rapporto.
Per quanto riguarda
la questione legata all’IMI, in questa sede si osserva che le argomentazioni
della __________ non possono essere condivise: il Dr. __________i, riconosciuto
specialista in materia, ha attestato l’esistenza di un’artrosi grave,
richiamando in tale senso specificatamente la Tabella 5.2 e attestando un’IMI
tra il 15 ed il 20%, ciò che, per tranquillità della __________, non é comunque
il massimo previsto da detta tabella, che tiene conto anche dell’evoluzione futura
prevedibile.” (I, p. 3ss.).
1.4. L’Istituto assicuratore convenuto, in
risposta, ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. In data 29 marzo 1999, il TCA
ha provveduto a richiamare dall’AI l’incarto riguardante il ricorrente (V).
in diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é il
diritto di __________ __________ a beneficiare di una rendita d’invalidità e,
se del caso, l’entità di quest’ultima. Il TCA dovrà pure esaminare il grado
dell’IMI spettante all’insorgente.
2.3. Rendita d’invalidità
2.3.1. L'invalidità è la diminuzione
della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio.
Così l'art. 4 cpv. 1 LAI
definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma il medesimo
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.
In questo senso va letto
l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "E' considerato invalido chi è presumibilmente
alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo
rilevante".
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico);
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve
esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e
l'infortunio.
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado d'invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Tuttavia, se il danno alla
salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il
giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa
medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità
di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168, p. 100; DTF 114 V 313,
consid. 3b).
Qualora l’evento
infortunistico aggravi una preesistente invalidità, il grado d’invalidità sarà
determinato in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi.
L'art. 28 cpv. 3 OAINF prevede, comunque, che se la capacità lavorativa
dell'assicurato era già considerevolmente ridotta in modo durevole prima
dell'infortunio, determinante per valutare il grado d'invalidità è il reddito
che avrebbe potuto conseguire in base alla sua capacità lavorativa prima
dell'infortunio. Tale reddito - assimilato ad un reddito da non invalido
sebbene costituisca esso stesso un reddito da invalido a dipendenza della
preesistente invalidità - é da comparare a quello che l’assicurato é ancora in
grado di realizzare (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 102).
Tuttavia, qualora un
assicurato già sia divenuto invalido in misura totale per motivi estranei ad un
evento infortunistico, non sussiste più spazio per prendere in considerazione
un'incapacità di guadagno supplementare, a carico dell'assicurazione contro gli
infortuni, né quindi è data la possibilità di assegnargli una rendita
d'invalidità a questo titolo (STFA 23.3.1998 in re
M.; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,
Friborgo 1995, pag. 146).
2.3.2. In concreto, l’assicurato -
precedentemente all’insorgere dell’evento traumatico - già era al beneficio di
una mezza rendita AI, assegnatagli a causa di un’ernia discale lombosacrale.
Dalla documentazione
medica presente nell’incarto richiamato dall’assicurazione invalidità emerge
che __________ __________, proprio a causa dell’affezione al rachide, é stato
riconosciuto non più in grado d’esercitare la sua originaria professione di
muratore. Per contro, egli é stato giudicato totalmente abile in attività “...
che non impongano degli sforzi eccessivi e che permettano frequenti cambiamenti
di posizione in particolare dalla posizione seduta alla posizione eretta” (doc.
9 - inc. AI: rapporto 15.5.1995 del dottor __________; cfr., pure, doc. 8:
rapporto 23.5.1995 del dottor __________, spec. FMH in neurochirurgia).
Dal rapporto finale
dell’orientatore professionale AI, risulta che il qui ricorrente, esercitando
un’attività cosiddetta sostitutiva (operaio in attività leggere, custode,
portinaio, ...), potrebbe conseguire un guadagno annuo attorno a fr. 27’000.--
che - confrontato con quanto avrebbe potuto guadagnare qualora non fosse
insorto il danno alla salute (fr. 61’000.--) - dà un grado d’invalidità pari al
56% (cfr. doc. __________).
In data 12 dicembre 1996,
l’insorgente é dunque rimasto vittima di una caduta, riportando,
essenzialmente, un danno al braccio destro (frattura del radio distale destro
tipo Smith - doc__________).
In data 3 aprile 1998 ha
avuto luogo la visita medica di chiusura, eseguita dal dottor __________, spec.
FMH in chirurgia ortopedica. Il medico di circondario __________ così ha
valutato lo stato di salute di __________ __________:
"
- Sindrome algica, deficit funzionale multi-direzionale e radiologicamente
incongruenza articolare radio-carpica, radio- ulnare distale, così come
pseudo-artrosi dello stiloide ulnare polso
destro, in presenza di uno stato dopo frattura del radio distale
tipo Smith il 12.12.1996, riduzione ed applicazione di un fissatore
esterno il 13.12.1996.
Soggettivamente
disturbi sotto sforzo o forzando il movimento. A riposo, rispettivamente con
l'aiuto della polsiera intensità dei disturbi sopportabile.
Oggettivamente
deviazione assiale residua, limitazione funzionale pluri-direzionale.
Radiologicamente incongruenza articolare radio-carpica, radio-ulnare distale e
pseudo-artrosi dello stiloide ulnare.
Sul piano terapeutico
prosecuzione individuale degli esercizi di mobilizzazione nel frattempo appresi
e lungamente esercitati con l'ergoterapia.
Trattamento
anti-infiammatorio topico locale, raramente per via generale.
Tenuto conto da una
parte dei progressi nel movimento ottenuti con l'ergoterapia, dall'altra di una
situazione algica sopportabile a condizione di portare la polsiera e di non
caricare l'arto superiore destro, il paziente ha espresso l'intenzione di
procrastinare ulteriormente il momento di un bloccaggio cruento del polso in
funzione del decorso spontaneo.
Personalmente
condivido il punto di vista del dr. __________ quando ritiene che "un
polso bloccato in artrodesi radio-carpica indolente sia molto più utilizzabile
di un polso dolente".
Posso tuttavia
anche capire le reticenze del paziente a sottomettersi ad un tale intervento
dopo l'impegno profuso nel tentativo di migliorare giustamente il movimento,
nei limiti del possibile.
Infine, dal punto
di vista medico-assicurativo, le diverse considerazioni sui postumi
infortunistici, rispettivamente sulla esigibilità vengono espresse sulla base
giustamente di un polso bloccato.
Tenuto conto di
quanto precede, procediamo con l'esame odierno alla definizione della pratica.
Qualora il paziente dovesse decidersi in futuro su un intervento cruento,
procederemo all'apertura di una ricaduta.
Postumi
infortunistici:
- tenuto conto sia
delle sanzioni terapeutiche cruente già espresse in sede
specialistica, che del decorso naturale della incongruenza articolare
radio-carpica e radio-ulnare distale, il quadro complessivo
presentato dal paziente al polso destro corrisponde di fatto
ad un polso con artrodesi radio-carpica." (doc. __________)
Dal relativo referto 3
aprile 1998 estraiamo i seguenti passaggi riguardanti l’esigibilità lavorativa:
"
Pur tenendo conto di un quadro in presenza di un’artrodesi il
paziente risulta essere limitato nelle attività lavorative che richiedono
l’ingaggio dell’arto superiore destro dominante sotto sforzo, il gesto di
spingere o tirare degli oggetti con l’appoggio del palmo della mano, i
movimenti rotatori ripetuti, anche non obbligatoriamente sotto sforzo e l’uso
prolungato di utensili vibranti, rispettivamente contundenti.” (doc.
__________).
Così come risulta
dall’apprezzamento 3 aprile 1998 del dottor __________, l’assicurato - a causa
della persistente sintomatologia dolorosa, resistente ai trattamenti a cui si é
sottoposto (in particolare, alle sedute di ergoterapia) - ha consultato il
dottor __________ __________, spec. FMH in chirurgia della mano.
Dopo aver fatto eseguire
una tomografia del carpo destro (cfr. doc. __________), lo specialista, così
come si evince dal doc. __________3, ha individuato in un’artrodesi
radio-carpea l’unica soluzione per ovviare i dolori lamentati dall’assicurato.
Tale proposta terapeutica, come visto, é pure condivisa dal medico di
circondario __________.
Ciò nondimeno, __________
__________ si é mostrato assai poco incline ad accettare di sottoporsi al
succitato intervento chirurgico.
Sulla base delle suesposte
puntuali indicazioni di carattere medico - rimaste incontestate da parte
dell’insorgente - l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto che __________
__________ possa ancora esercitare - nonostante i postumi dipendenti
dall’evento infortunistico interessante il braccio destro - attività
professionali fisicamente leggere, quali l’operaio (preparazione ordini) presso
__________ __________ __________, il cassiere presso __________ __________
__________, il telefonista presso la __________, il controllore d’abbonamenti
presso la __________, il fattorino presso la __________ e, infine, il
custode/fattorino presso __________ (cfr. doc. __________).
In sede di ricorso,
l’insorgente ha censurato quest’ultimo aspetto, affermando che, da un profilo
medico, non si può esigere che eserciti le professioni di operaio (preparazione
ordini), di cassiere, di controllore d’abbonamenti, di fattorino o di
custode/fattorino, nella misura in cui richiedono l’utilizzo della due mani.
D’altro canto, l’attività di telefonista non può parimenti entrare in linea di
conto, dal momento in cui presuppone la conoscenza delle lingue nazionali.
Nella misura in cui, per
svolgere la professione di telefonista presso la __________S, é necessario
possedere “... una certa conoscenza delle lingue nazionali ...” (cfr. doc.
__________), quest’attività appare effettivamente come non esigibile
dall’insorgente.
Per il resto, questa Corte
ritiene che - tutto ben considerato - l’obiezione sollevata da __________
__________ non sia meritevole d’accoglimento. In effetti, dalla valutazione
espressa dal dottor __________ non emerge affatto che l’assicurato si trovi
completamente impedito nell’utilizzo delle due mani.
In primo luogo, le
limitazioni funzionali evidenziate dal medico di circondario __________
riguardano soltanto l’arto superiore destro, quello sinistro essendo
rimasto totalmente illeso.
In secondo luogo,
controindicate risultano essere le attività che implicano l’utilizzo del
braccio destro sotto sforzo, il gesto di spingere o tirare degli
oggetti, movimenti rotatori ripetuti e, infine, l’uso prolungato di utensili
vibranti e/o contundenti (cfr. doc. __________).
Attentamente esaminata la
descrizione dei singoli posti di lavoro designati dall’assicuratore LAINF
convenuto, lo scrivente Tribunale - così come, del resto, esplicitamente
attestato dal dottor __________ - non può che ritenere che le attività di
operaio (preparazione ordini) presso __________ __________ __________, di
cassiere presso __________, dl controllore d’abbonamenti presso la __________,
di fattorino presso la __________ e, da ultimo, di custode/fattorino presso
__________, siano compatibili tanto con gli impedimenti fisici quanto con la
formazione scolastica e le conoscenze professionali del ricorrente.
Relativamente all’attività
ancora esigibile nonostante i postumi infortunistici occorre dunque far capo
alle valutazioni - circostanziate ed approfondite - __________, senza che si
riveli necessario procedere ad ulteriori provvedimenti probatori (cfr., per la
valutazione anticipata delle prove: STFA 30.6.1998 in re V.; STFA 4.5.1998 in
re Z.; STFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., STFA del 13 febbraio 1992 in re
M.O., STFA del 13 maggio 1991 in re A.A., STCA del 25 novembre 1991 in re G.M.;
RCC 1986 pag. 202 consid. 2d.; Gygi, Bundesverwaltungs- rechtspflege, 2° ed.,
pag. 274; per l’attendibilità dei rapporti medici interni all’amministrazione e
facoltà per il giudice di basare il suo giudizio su tali rapporti: cfr. DTF 104
V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2
novembre 1983 in re M.; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 30 ss.; DTF 122 V 157ss.; RAMI 1996 U252, pag. 191ss.).
2.3.3. Con l’impugnata decisione su
opposizione, __________ ha ritenuto che, con l’esercizio delle attività
sostitutive citate al precedente considerando, __________ __________ sarebbe in
grado di conseguire perlomeno lo stesso guadagno che avrebbe percepito qualora
non fosse sopravvenuto l’infortunio del dicembre 1996.
L’assicurazione invalidità
aveva quantificato in circa fr. 27’000.-- (valore 1995) il guadagno ancora
esigibile dall’assicurato malgrado il danno alla salute (reddito da invalido).
In applicazione dell’art.
28 cpv. 3 OAINF, tale dato va ora raffrontato con il reddito che __________
__________ potrebbe ancora conseguire tenuto conto dei postumi dell’evento
traumatico assicurato. Soltanto qualora vi dovesse essere un discapito
economico, all’assicurato potrebbe venire riconosciuta una rendita
d’invalidità:
"
Es kann somit kein Zweifel bestehen, dass gemäss UVV 28/3 das
Einkommen, das der Versicherte ohne Unfall erzielen könnte - dabei handelt es
sich bereits um ein Invalideneinkommen - mit dem zu vergleichen ist, was er nun
in Berücksichtigung der gesamten Invalidität noch erreichen kann.” (P. Omlin,
op. cit., p. 130).
L’Istituto assicuratore
convenuto ha stabilito, sulla base di accertamenti effettuati presso alcune
aziende del Cantone (cfr. consid. 2.3.2.), in circa fr. 48’500.-- il reddito
ipotetico da invalido in attività leggere adeguate, versato su un mercato
equilibrato del lavoro a operai o impiegati non qualificati (cfr. doc.
__________).
La questione della
determinazione del reddito conseguibile da persone costrette da problemi di
salute a riciclarsi in nuove attività leggere e non qualificate è stata più
volte esaminata dallo scrivente TCA il quale, nella sentenza 13 luglio 1995 in
re B. (pubblicata in SVR 1996 UV 55, pag. 183ss.), ha ritenuto che in attività
leggere e non qualificate svolte a tempo pieno e con rendimento completo un
uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può conseguire i seguenti redditi:
per
il 1992 : fr. 34'000.--
per
il 1993 : fr. 34'500.--
per
il 1994 : fr. 35'000.--
per
il 1995 : fr. 35'000.--.
Questo Tribunale ha poi
escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto, anche per gli anni
successivi al 1995, l’importo di fr. 35’000.-- (per il 1996, cfr. STCA 27
agosto 1996 in re J.M. , per il 1997, cfr. STCA 18 marzo 1998 in re Y. O. E per
il 1998, cfr. STCA 19 giugno 1998 in re E. M.).
Vero é che il reddito da
invalido ritenuto __________ é, in realtà, piuttosto sfavorevole all’assicurato
rispetto all’evocata prassi di questa Corte - peraltro ancora confermata dal
TFA in più di un’occasione (RAMI 1998, U292, pag. 223ss.; cfr. pure STFA 2
luglio 1998 in re N.S.A. c. D.; 2 luglio 1998 in re I. c. D.; 10 settembre 1998
in re S. c. I., tutte inedite). Ciò nondimeno,
lo scrivente TCA ritiene
di potersi esimere dal rivedere la valutazione eseguita
dall’assicuratore-infortuni, poiché anche una sua correzione verso il basso non
permetterebbe, comunque, di riconoscere a __________ __________ il diritto a
beneficiare di una rendita d’invalidità LAINF.
In conclusione - ritenuto
ancora che, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni
sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998
in re S. inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240 p. 96; SVR 1995 UV35
p. 106 consid. 5b e riferimenti) e che se, malgrado tale impegno,
un’occupazione confacente all’interessato non é reperibile in concreto, questo
é dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di
mercato equilibrato del lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non é
tenuta a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P.
Omlin, op. cit., p. 83) - il gravame presentato da __________ __________a,
nella misura in cui egli ha preteso il riconoscimento di una rendita
d’invalidità, non può essere accolto.
Agli atti vi é un
rapporto, datato 15 ottobre 1998, allestito dal dottor G. __________
all’attenzione del patrocinatore dell’assicurato. Quest’ultimo specialista ha,
segnatamente, espresso l’opinione secondo cui “con il polso destro dolente, con
un’artrosi importante riterrei un’invalidità del 20% come adeguata”
(doc. __________ - la sottolineatura é del redattore).
È oltremodo pacifico come
la valutazione manifestata dal dottor __________ non sia assolutamente
suscettibile di sovvertire l’esito del presente giudizio.
Ricordato che l’invalidità
é un concetto essenzialmente economico, di modo che occorre, in ogni caso,
fondarsi sulle conseguenze economiche del danno alla salute cagionato
dall’infortunio, compito del medico é soltanto quello di valutare lo stato di
salute dell’assicurato e d’indicare in quale misura egli é capace d’esercitare
le attività che possono ragionevolmente essere esatte da parte sua (Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 100). Spetta, per contro, all’assicuratore
indicare le possibilità di lavoro concrete entranti in considerazione per
l’assicurato, per poi determinare, fondandosi sulle stesse, il guadagno che
questi potrebbe realizzare sul mercato generale del lavoro (Estr. INSAI delle
sentenze del TFA 1989 n. 3; 1984 n. 4).
2.4. Indennità per
menomazione dell’integrità
2.4.1. Con il proprio ricorso,
l’assicurato pretende aver diritto ad un’indennità per menomazione
dell’integrità del 20%, facendo sostanzialmente riferimento al parere espresso
al riguardo dal dottor __________: “... il Dr. __________i, riconosciuto
specialista in materia, ha attestato l’esistenza di un’artrosi grave,
richiamando in tal senso specificatamente la Tabella 5.2 e attestando un’IMI
tra il 15 e il 20%, ...” (I, p. 5).
L’_____, da parte sua, ha
assegnato all’assicurato un’IMI del 10%, fondandosi sul parere 3 aprile 1998
del suo medico di circondario, il dottor __________:
"
REPERTO
Sindrome algica sotto carico, deficit funzionale
multi-direzionale e radiologicamente incongruenza articolare radio-carpica,
radio-ulnare e distale e pseudo-artrosi dello stiloide ulnare.
VALUTAZIONE
10%
GIUSTIFICAZIONE
Vedi tabella 1, estratto LAINF, edizione __________
1990. Tenuto conto dell’ulteriore decorso laterale, rispettivamente della misura
terapeutica ragionevolmente indicata, il quadro clinico complessivo al polso
destro viene paragonato ad un’artrodesi radio-carpale” (doc.
__________).
2.4.2. Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.
Tale indennità è assegnata
in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.4.3. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (DTF 113 V 218 consid. 4;
RAMI 1987 pag. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto
parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e
il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., pag. 121).
2.4.4. Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzazione,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (DTF 113
V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate).
Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1
cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta
inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà adeguatamente
conto di un aggravamento prevedibile della menomazione dell'integrità. È
esclusa la revisione.
2.4.5. L'_____ ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.6. Ritornando al caso di specie,
il dottor __________ - consultato privatamente del ricorrente - così ha
discusso la questione concernente il grado della menomazione dell’integrità
presentata dal suo paziente:
"
La situazione del signor __________ é da paragonare ad un'artrosi
del polso che nell’annesso 5.2. delle tavole della __________ viene considerata
come segue:
Nella situazione
del signor __________, con grande probabilità, fu considerata l’artrosi del
polso un'artrosi media e gli é quindi stato dato un danno residuale del 10%.
Dal mio punto di vista la riterrei un’artrosi grave e proporrei un danno
residuale tra il 15 e il 20%.
Faccio comunque
presente che con una artrodesi il paziente percepirebbe un danno d’integrità
corporea o danno residuale permanente compreso tra il 10 e il 15%.” (doc. 82).
Il medico di circondario
__________ ha avuto modo di pronunciarsi criticamente riguardo
all’apprezzamento manifestato dal dottor __________:
"
Personalmente condivido l'opinione del dr. __________, quando
paragona lo stato attuale del polso destro del paziente con un'artrosi di grave
entità, con danno residuale tra il 15% e il 20%.
Questo valore
tuttavia non può venir preso in considerazione ritenuto il fatto che sia
l'evoluzione naturale, che le misure terapeutiche, peraltro già proposte e
ritenute ragionevoli si dirigono verso un bloccaggio (artrodesi)
dell'articolazione radio-carpica associata o meno ad una resezione dell'ulna
distale.
Ritenuta l'assenza
di controindicazioni maggiori di natura post-infortunistica ad un eventuale
futuro intervento non può venir ragionevolmente ritenuto un valore della IMI
superiore a quello dovuto per un'artrodesi del polso.
Se da una parte la
tabella 5 lascia un certo margine di manovra tra il 10% e il 15%, considerando
tuttavia una situazione non definita variante dall'artrodesi alla resezione
articolare, la tabella 1 dell'estratto LAINF, edizione INSAI 1990 specifica
chiaramente il valore del 10% per un'artrodesi radio-carpale.
In assenza di
elementi di giudizio che permettono di prevedere con sufficiente ragionevole
attendibilità il decorso complicato, rispettivamente un risultato
insoddisfacente di un potenziale futuro intervento di artrodesi, non ritengo
indicato voler attribuire già fin d'ora un valore della IMI superiore al 10%
stabilito nelle tabelle."
(doc. __________)
Questa Corte non vede
motivi per doversi scostare dalla tesi difesa dal dottor __________ - tesi
supportata da argomenti senz’altro convincenti - tanto più che la valutazione
espressa dal medico interpellato da __________ __________ pecca di semplicismo
e s’avvera essere non sufficientemente motivata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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