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Numero d'incarto:
35.1999.2
Data decisione, Autorità:
30.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00002
grw/nh
Lugano
30 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 7 gennaio 1999
interposto da
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 21 settembre 1998
emanata da
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 22 febbraio 1999 della
parte convenuta;
richiamata la perizia e il complemento
peritale del 15 dicembre 1999 e 8 febbraio 2000 __________
rilevato che le parti sono giunte
direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1. __________
revoca la propria decisione su opposizione del 21.9.1998 e accorda al proprio
assicurato una rendita di invalidità del 100% a partire dal 1.4.1998, calcolata
su un guadagno annuale di fr. 53'027.-, complementare a quella
dell'assicurazione invalidità (art. 20 cpv. 2 LAINF).
La
sezione rendite della direzione dell'_____di __________ si incaricherà di
eseguire quanto sopra non appena la presente transazione sarà stata omologata
dal Tribunale con relativo decreto di stralcio dai ruoli della lite.
-
Il
ricorrente si dichiara soddisfatto e autorizza lo stralcio dai ruoli della
lite.
-
Eventuali
spese di causa a carico dell'__________, ritenuta liquidata in separata sede
ogni questione di ripetibili.
-
La
presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata
in giudizio per l'omologazione e lo stralcio dai ruoli della lite ad opera
dell'__________.
-
Dato
quanto precede le parti si dichiarano fuori causa." (XXVII/1)
(e meglio come alla transazione inviata in
data 24 marzo 2000 al Tribunale dall'avv. __________);
rilevato che la
causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella
causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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