AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.32
Data decisione, Autorità:
27.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00032
mm
Lugano
27 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 1999 di
__________,
contro
la decisione del 17 febbraio 1999 emanata
da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 19
marzo 1998, __________ , all'epoca alle dipendenze della ditta
__________ __________ SA di __________ - in qualità di __________ e,
come tale, assicurato contro gli infortuni presso __________, è rimasto vittima
di una caduta mentre stava praticando lo sci di fondo al __________
__________o.
In data
17 luglio 1998 - persistendo i disturbi a livello del ginocchio destro -
l'assicurato ha consultato il dottor __________ __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica, il quale, sospettando una lesione meniscale, ha ordinato
l'esecuzione di una risonanza magnetica (doc. __________). Quest'ultimo esame
non ha permesso d'accertare una spiccata lesione meniscale ma soltanto una
"… piccola fessura a carico della porzione interna del menisco laterale
corno posteriore" (doc. __________).
1.2. Sentito il
parere del proprio medico di circondario, l'Istituto assicuratore, con
decisione formale 2 ottobre 1998 (doc. __________), ha negato il proprio
obbligo contributivo, ritenendo, da un lato, che il danno alla salute lamentato
non sarebbe una naturale conseguenza dell'evento infortunistico 19 marzo 1998
e, dall'altro, che non si sarebbe in presenza di una lesione corporale
parificata ad infortunio.
1.3. Avverso il
suddetto provvedimento hanno interposto opposizione l'assicurato personalmente,
la __________ Assicurazioni e la Cassa malati __________.
1.4. In data 27
ottobre 1998, __________ __________ è stato sottoposto ad un intervento
artroscopico al ginocchio destro con parziale meniscectomia laterale,
sinoviectomia antero-laterale ed asportazione di parte del corpo adiposo di
Hoffa, operazione eseguita dal dottor __________ (doc. ____________________).
1.5. Con
l'impugnata decisione su opposizione 17 febbraio 1999, __________ ha, in
sostanza, integralmente confermato il contenuto della sua prima decisione:
assenza di una relazione di causalità fra la caduta di cui è rimasto vittima
__________ __________ ed i reperti posti in luce in occasione del summenzionato
esame artroscopico; assenza di una lesione corporale parificata ad infortunio,
in quanto tutti i reperti sarebbero indubbiamente di natura morbosa (doc.
__________).
1.6. Con tempestivo
ricorso, l'assicurato ha chiesto che __________ venga condannato a versargli le
prestazioni assicurative, e ciò sulla base delle considerazioni seguenti:
"
… Ho letto con attenzione i vari punti della
Decisione e trovo delle contraddizioni.
Al punto 2 Considerandi dice:
"… tutte le circostanze senza la cui
presenza l'effetto verificatosi va considerato come non intervenuto".
È proprio quello che continuo a ripetere.
Io sono stato sempre bene al ginocchio
destro fino alle ore 14°° del 19.3.1998, esattamente quel preciso momento della
mia caduta.
In data 18.2.1999 ho chiesto al dottor
__________ di esprimersi in merito; visto che al punto 3 Considerandi si
afferma che la causalità fra un danno e un infortunio è un quesito prettamente
medico.
La risposta del dottor __________ è
allegata.
Conclusione
In conclusione ribadisco che il dolore al
mio ginocchio e la caduta del 19.3.1998 sono l'uno conseguenza dell'altra; se
non ci fosse stata la caduta non avrei avuto il dolore che si è risolto solo
con l'intervento chirurgico e relativa convalescenza.
Quindi l'apprezzamento del medico di
circondario che vuol dare un carattere degenerativo al mio ginocchio, non è
esatto.
Motivazione
Qundi la motivazione che mi spinge ad
interporre ricorso è un'onesta convinzione di aver pagato per decenni
un'assicurazione che avrebbe dovuto pagarmi nel caso in cui mi fosse successo
qualcosa" (I).
1.7. __________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di dirittto (III).
1.8. In replica,
__________ __________ ha prodotto un certificato, datato 4 maggio 1999, del
dottor __________, spec. FMH in fisiatria (doc. __________).
1.9. Con
ordinanza 26 maggio 1999, il TCA ha ordinato l'esecuzione di una perizia medica
giudiziaria a cura del dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica
(VII).
1.10. In data 27
ottobre 1999, il dottor __________ ha consegnato a questa Corte il proprio
referto peritale (XIII), il quale è stato intimato alle parti per osservazioni
(XIV).
1.11 __________ ha
preso posizione in data 29 ottobre 1999 (XV). L'insorgente è rimasto, a
tutt'oggi, silente.
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. Oggetto
della lite è la questione di sapere se il danno al ginocchio destro posto in
luce dalla RM del 22 luglio 1998, rispettivamente, dall'esame artroscopico del
27 ottobre 1998, è una conseguenza dell'evento traumatico 19 marzo 1998 oppure
se il medesimo danno costituisce una lesione corporale parificata ad infortunio
ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF.
2.3. Ai sensi
dell’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le
prestazioni assicurative sono concesse in caso d’infortunio professionale,
d’infortunio non professionale e di malattie professionali.
Secondo
l’art. 9 cpv. 1 OAINF, é considerato infortunio l’azione repentina,
involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno
straordinario.
2.4. L’assicuratore
LAINF é, ciò nondimeno, tenuto a fornire prestazioni soltanto se fra
l’infortunio assicurato ed il danno alla salute esiste un rapporto di causalità
naturale ed adeguato.
2.4.1. In caso
d'infortunio, il legame di causalità naturale è considerato dato quando occorre
ammettere che, senza l'infortunio, il danno non si sarebbe prodotto o,
quantomeno, non con la stessa gravità.
Non è
necessario che l'infortunio sia la causa unica o immediata del danno alla
salute: è sufficiente che esso ne sia la conditio sine qua non (Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992,
pag. 51ss.; DTF 112 V 30, consid. 1a, 113 V 307 consid. 3a, 113 V 321, consid.
2a; RAMI 1988 U40 pag. 129; RAMI 1988 U37 pag. 52; RAMI 1986 p. 337).
L'esistenza
del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla
luce dei rapporti medici.
In
applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile
all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114
V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di
causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta
(Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 51).
2.4.2. Si ha,
invece, un nesso di causalità adeguata fra l'infortunio e il danno alla
salute quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il
secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l'esperienza
generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 115 V
135 consid. 4a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 52).
Il nesso
di causalità adeguata è, in sostanza, l'idoneità generale di un determinato
fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi
(idoneità generale e non solo per rapporto al caso di specie). Con l'avvertenza,
nota il TFA in DTF 112 V 3ss., che l'esigenza dell'idoneità generale non deve
indurre a prendere unicamente in considerazione quelle conseguenze di un infortunio
che, secondo la dinamica dell'evento ed i suoi effetti sul corpo, sono solite
verificarsi (DTF 113 V 307).
Una causa
non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o
addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé
stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali
possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87 II 127 e 96 II
396).
La
singolarità non deve intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. È
ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto,
solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre
con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa
(cfr. DTF 113 V 307).
L'idoneità
a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura
dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi
statisticamente).
2.5. Allo scopo,
precisamente, di delucidare l'eziologia dei disturbi accusati da __________
__________ a livello del ginocchio destro, questa Corte ha ordinato una perizia
medica giudiziaria, affidandone l'allestimento al dottor __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica.
Il
suddetto specialista ha posto le diagnosi seguenti:
"
· Stato da distorsione ginocchio dx il 19.3.98.
· Stato da
artroscopia con escissione di una lesione orizzontale a falda della parte
intermedia del menisco laterale ginocchio dx il 27.10.98." (XIII, p. 3)
Affrontando
il tema della causalità, il perito giudiziario ha affermato che le alterazioni
diagnosticate in occasione della risonanza magnetica 22 luglio 1998 si trovano
solo possibilmente in una relazione di causalità naturale con l'infortunio del
marzo 1998 (cfr. XIII, risposta al quesito peritale n. 2).
Così il
dottor __________ ha motivato la propria opinione:
"
Argomenti a favore della natura traumatica:
· Prima
dell'infortunio il paziente non lamentava nessun disturbo al ginocchio dx. Dopo
l'intervento artroscopico del 27.10.98, che ha permesso di eliminare la lesione
meniscale, i disturbi sono scomparsi.
· l
traumatismo annunciato (distorsione ginocchio sciando) è adeguato per provocare
una lesione meniscale traumatica.
Argomenti contro la natura traumatica
della lesione meniscale:
· Il
tipo di lesione meniscale riscontrata alla RM e durante l'artroscopia, è
piuttosto tipica di una degenerazione naturale. Infatti, la RM evidenzia una
degenerazione intrameniscale e l'artroscopia evidenzia una lesione orizzontale
a falda che sono piuttosto secondarie ad una degenerazione intrameniscale. La
lesione meniscale traumatica è piuttosto a lembo o a forma di manico di
cestello.
· Il
contesto lavorativo sfavorevole con eventualità di licenziamento, potrebbe indurre
un dipendente a richiedere prestazioni asicurative.
Quindi, il tipo di lesione meniscale
riscontrata, sia alla RM, sia durante l'artroscopia, parla piuttosto per una
lesione degenerativa del menisco. Comunque un infortunio è stato annunciato
(distorsione benigna del ginocchio dx) senza che si possa dimostrare che abbia
provocato la lesione meniscale riscontrata in seguito. Ritengo quindi che la
lesione meniscale riscontrata, possa essere solo possibilmente conseguenza
dell'infortunio del 19.3.98." (XIII, p. 2s.- la sottolineatura è del
redattore).
Rispondendo
al quesito peritale n. 4, il dottor __________ ha indicato di condividere
appieno l'apprezzamento espresso dal medico di circondario __________, il
dottor __________, in data 2 dicembre 1998 (cfr. doc. __________).
Tutto ben
considerato, questa Corte non vede alcuna ragione che le imponga di scostarsi
dalle conclusioni a cui è pervenuto il perito giudiziario. In effetti, il suo
referto non contiene contraddizioni. D'altra parte, esso presenta tutti i
requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, ad un
apprezzamento medico, piena forza probante (cfr. RAMI 1991 U133, p. 311ss.
consid. 1b): in particolare, il dottor __________ ha espresso il suo
apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente, dopo aver proceduto ad un
esame approfondito del caso.
Ora, non
essendo provato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza
preponderante, un nesso di causalità naturale fra l'evento infortunistico del
marzo 1998 ed i disturbi localizzati a livello del ginocchio destro, questi
ultimi non possono certo posti a carico dell'Istituto assicuratore convenuto.
Visto ciò lo scrivente TCA può senz'altro esimersi dall'esaminare la questione
dell'adeguatezza del nesso causale (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a).
Del
resto, nella misura in cui __________ __________ difende la tesi dell'esistenza
di un legame causale fra il noto infortunio sugli sci ed i disturbi al
ginocchio destro, poiché questi ultimi si sarebbero manifestati soltanto dopo
di esso, questa sua convinzione è priva di fondamento. Va qui rilevato che la
giurisprudenza del TFA insegna che, per il solo fatto d’essere apparso dopo
l’infortunio, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza, secondo l’adagio “post hoc, ergo propter hoc” (DTF 119 V 341s.
consid. 2b/bb con riferimenti; STFA 3.4.1997 in re V. inedita; cfr., pure, Th.
Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über
die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30, nota 96).
2.6. L'esperto
designato dal TCA ha sostenuto che __________ __________ è, in realtà, rimasto
vittima di una lesione corporale parificata ai postumi d'infortunio ai sensi
dell'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF ("lacerazioni del menisco"):
"
… ritengo che la lesione meniscale riscontrata,
deve essere parificata all'infortunio secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'ordinanza
sull'assicurazione contro gli infortuni. Infatti, si tratta di una lacerazione
meniscale. A questo proposito vorrei dire che il concetto di rottura parziale o
totale, non regge per quel che concerne la lesione meniscale. Infatti, se una
rottura totale di un tendine corrisponde ad una perdita di continuità completa
del tendine, una lesione meniscale non può essere qualificata totale, perché
una perdita completa di continuità del menisco con la capsula articolare non
esiste. Il concetto di rottura meniscale degenerativa si presenta praticamente
sempre complessa (orizzontale, a lembi,…) e corrisponde quindi ad una lacerazione.
Lo scopo delle lesioni parificabili all'infortunio, è di evitare discussioni
inutili sulla natura della lesione meniscale. Se la lacerazione meniscale fa
parte dell'elenco di lesione parificabile all'infortunio, tutte le lesioni
meniscali non causate da un fattore esterno straordinario, sono incluse."
(XIII, p. 3).
In sede
d'osservazioni 29 ottobre 1999, __________ ha osservato che la semplice
"lesione" del menisco non sarebbe contemplata dall'elenco di cui
all'art. 9 cpv. 2 OAINF, il quale, per costante giurisprudenza, non può fare
oggetto d'interpretazione estensiva. D'altra parte, sempre secondo
l'assicuratore LAINF convenuto, il perito giudiziario parrebbe essersi fondato
sul vecchio art. 9 cpv. 2 OAINF, senza tener conto della modifica entrata in
vigore a contare dal 1° gennaio 1998: in effetti, ai sensi dell'art. 9 cpv. 2
OAINF, nuova versione, sono equiparate all'infortunio le lesioni corporali di
seguito enumerate, soltanto se non attribuibili indubbiamente a una malattia
o a fenomeni degenerativi (cfr. XV).
2.7. L’art. 9
cpv. 2 OAINF - nella versione introdotta con la modifica del 15 dicembre 1997,
applicabile, in casu, in forza dell’art. 147a OAINF - prevede che se non
attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le
seguenti lesioni corporali, il cui elenco é definitivo, sono equiparate
all’infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:
a. fratture;
b. lussazioni
di articolazioni;
c. lacerazioni
del menisco;
d. lacerazioni
muscolari;
e. stiramenti
muscolari
f. lacerazioni
dei tendini;
g. lesioni
dei legamenti;
h. lesioni
del timpano.
L'elenco
è esaustivo: esso non può essere fatto oggetto di un'interpretazione estensiva,
in particolare per analogia (DTF 114 V 208ss. consid. 3c; RAMI 1988 p. 372 e
375; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 58; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 202).
La
nozione di lesione parificata ad infortunio persegue lo scopo d’attenuare, in
favore dell’assicurato, il rigore risultante dalla distinzione che il diritto
federale opera fra malattia ed infortunio. Gli assicuratori infortuni LAINF
devono assumersi un rischio che, in ragione della succitata distinzione,
dovrebbe in principio essere coperto dall’assicurazione malattie (SVR 1998
UV22, p. 81s.; DTF 123 V 44 e 45 consid. 2b, 116 V 155 consid. 6c, 114 V 301
consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373 consid. 4b; A. Bühler, Die unfallähnliche
Körperschädigung, in SZS 1996, p. 84).
Per
ammettere l’esistenza di un nesso di causalità naturale, é sufficiente che
l’evento infortunistico sia parzialmente all’origine del danno alla salute (DTF
123 V 45 consid. 2b, 117 V 360 consid. 4a). D’altro canto, le lesioni enumerate
all’art. 9 cpv. 2 OAINF lett. a-h devono avere avuto una causa esterna, senza
la quale non si può parlare di lesione assimilata ad infortunio (DTF 123 V 45
consid. 2b, 116 V 147s consid. 2c, 114 V 301 consid. 3c; RAMI 1988 U57 p. 373
consid. 4b; Bühler, op. cit., p. 87).
Secondo
la dottrina inerente le assicurazioni sociali, l’avverbio “indubbiamente” non é
che l’espressione dell’esigenza generale, a cui é subordinato il diritto a
prestazioni, di un nesso causale naturale fra evento infortunistico e la
lesione compresa nella lista di cui all’art. 9 cpv. 2 OAINF. Il suddetto
presupposto fa difetto qualora una delle lesioni comprese nella lista é
indubbiamente - ovverosia esclusivamente - attribuibile ad una malattia o a
fenomeno degenerativo (A. Bühler, op. cit., p. 99).
2.8. Ritornando
al caso di specie, l'artroscopia effettuata il 27 ottobre 1998 dal dottor
__________ ha permesso d'accertare la presenza di una lesione orizzontale a
falda della parte intermedia del menisco laterale del ginocchio destro (doc.
__________ ).
A mente
__________I, tale diagnosi non cadrebbe sotto la lett. c dell'art. 9 cpv. 2
OAINF, disposizione che riguarderebbe soltanto le "lacerazioni" del
menisco.
La tesi
difesa dall'Istituto assicuratore non può essere fatta propria dallo scrivente
TCA. Infatti, nella sentenza 15 marzo 1999 in re K. c. La Suisse Assicurazioni
- confermata dal TFA con pronunzia 28 luglio 1999 (U128/99) - questa Corte ha
deciso, riferendosi ad autorevole dottrina (cfr. Bühler, op. cit., p. 103 e
riferimenti ivi menzionati), che una lesione parziale del menisco interno del
ginocchio cade sotto la nozione di lacerazione meniscale di cui all'art. 9 cpv.
2 lett. c OAINF.
In
casu, questa Corte deve, pertanto, ritenere che _____ _________ era
portatore di una lacerazione del menisco giusta l'art. 9 cpv. 2 lett. c OAINF,
così come, del resto, sostenuto dal perito giudiziario stesso. Tuttavia, tale
conclusione non implica ancora che __________ possa essere tenuta a riconoscere
la propria responsabilità.
Conformemente
alla giurisprudenza relativa all'art. 9 cpv. 2 OAINF, nella versione in vigore
sino al 31 dicembre 1997, le lesioni menzionate alle lett. b-h dovevano essere
assimilate ad un infortunio, anche se la loro causa prima è da ricercarsi, in
tutto od in parte, in una malattia o in fenomeni degenerativi (DTF 114 V 300s.;
116 V 136ss. consid. 4; DTF 114 V 208ss., consid. 3c; RAMI 1988 p. 372 e 375;
RAMI 1989 p. 160ss. consid. 3c; RAMI 1997 p. 204; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 58; Maurer, op. cit., p. 202).
Tale prassi non è, evidentemente, più applicabile a fronte della
modifica dell'ordinanza, entrata in vigore a far tempo dal 1° gennaio 1998: le
lesioni corporali enumerate alle lett. a-h sono assimilate ad infortunio
soltanto se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi.
Dalla
perizia giudiziaria del dottor __________ emerge, chiaramente, che la lesione
meniscale di cui era portatore l'assicurato, è attribuibile ad un fenomeno
degenerativo (cfr. XIII, risposta al quesito peritale n. 4: "Sono
d'accordo con l'apprezzamento del Dr. __________. Infatti i referti
intraarticolari documentati (RM e artroscopia), evidenziano una lesione di tipo
degenerativo del menisco laterale ...")., di modo che l'art. 9 cpv. 2
lett. c OAINF non risulta essere applicabile in casu.
Concludendo,
l'impugnata decisione, mediante la quale __________ ha negato il proprio
obbligo contributivo in relazione all'evento 19 marzo 1998, non presta il
fianco ad alcuna censura e, perciò, è senz'altro meritevole di conferma in
questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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