AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.33
Data decisione, Autorità:
20.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00033
mm
Lugano
20
maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 21 dicembre 1998 emanata da
__________,
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 settembre 1997,
__________ __________ - alle dipendenze della __________ __________ SA in
qualità di __________ - si é ferito al pollice, al dito indice ed al dito medio
della mano sinistra, mentre stava utilizzando la sega circolare ().
A seguito del succitato
evento, __________ __________ ha riportato la frattura aperta dell’interfalangea
e la lesione del flessore lungo del pollice sinistro, la frattura aperta dell’interfalangea
prossimale e la lesione del flessore lungo dell’indice sinistro e la perdita di
sostanza alla punta del dito medio sinistro ().
Il caso é stato assunto
__________ che ha pure regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative.
1.2. Esperiti i necessari
accertamenti medico-amministrativi, l’Istituto assicuratore, con decisione 14
agosto 1998, ha assegnato all’assicurato una rendita d’invalidità degressiva,
del 15% dal 1° giugno 1998 e del 10% dal 1° giugno 1999 fino al 1° giugno 2001,
nonché un’indennità per menomazione dell’integrità del 7.5% ().
1.3. Con opposizione 24 agosto
1998, __________ __________ ha personalmente contestato la predetta decisione
__________, e ciò nella misura in cui gli é stata riconosciuta una rendita
d’invalidità di carattere degressivo ().
1.4. Con l’impugnata decisione 21
dicembre 1998, l’assicuratore LAINF ha integralmente respinto l’opposizione
interposta dall’assicurato, ribadendo il contenuto della sua prima decisione
().
1.5. Con tempestivo ricorso,
l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto che gli venga
assegnata una rendita d’invalidità di durata indeterminata del 15% a contare
dal 1° giugno 1998 (I, p. 8), facendo valere, in sostanza, che la natura
dell’attività professionale da lui esercitata - quella di __________ - non
lascerebbe spazio per un processo d’assuefazione, rispettivamente,
d’adattamento.
1.6. __________, in risposta, ha
postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.7. In replica, __________
__________ ha chiesto di poter presentare un certificato medico attuale o,
alternativamente, che il TCA ordini l’allestimento di una perizia medica
giudiziaria (V).
in diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Oggetto della lite é soltanto
la questione di sapere se é o meno corretto che __________ abbia messo
__________ __________ al beneficio di una rendita scalare e limitata nel tempo.
A notare che l’insorgente non ha affatto contestato né l’entità dell’iniziale
incapacità di guadagno (15%) né quella dell’indennità per menomazione dell’integrità,
di modo che, su questi punti, la decisione formale 14 agosto 1998 é cresciuta
in giudicato (cfr. DTF __________ V __________).
2.2.1. L'invalidità è la diminuzione
della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Così l'art. 4 cpv. 1 LAI
definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1.1.1988, ma il medesimo
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali.
In questo senso va letto
l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "È considerato invalido chi è presumibilmente
alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o per un periodo
rilevante".
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico);
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve
esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla salute e
l'infortunio.
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti.
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado d'invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica
del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi
sulle conseguenze economiche di tale danno.
Tuttavia, se il danno alla
salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di regola, il
giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità di guadagno
della medesima proporzione (RAMI 1993, U168, p. 100; DTF 114 V 313, consid.
3b).
2.2.2. Secondo la giurisprudenza,
l’assicuratore può accordare rendite temporanee o degressive anche se l’art. 18
LAINF non ne fa cenno (RAMI 1986, p. 258ss., consid. 2a; 1987, p.
306, consid. 2; DTF 106 V 48; 109 V 23 consid. 2b; Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, p. 105ss.).
Simili
rendite vanno accordate se, al momento della loro fissazione, é già prevedibile
e verosimile che l’incidenza delle affezioni consecutive all’infortunio sulla
capacità di guadagno diminuiranno completamente o in parte in un avvenire più o
meno vicino a causa di assuefazione o adattamento.
L’adattamento risulta da
mutamenti anatomici e, inoltre, dal fatto che le funzioni perse da un organo
sono progressivamente riprese dagli organi vicini. Ad esempio, un’articolazione
completamente bloccata può essere compensata da un’accresciuta mobilità di
altre articolazioni.
L’assuefazione é, invece,
l’attitudine funzionale massima che acquista l’organo leso in ragione della
ripetizione continua di un’attività (Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 370; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 105).
Al momento in cui la
riduzione o la soppressione della rendita prendono effetto, é ancora possibile
verificare l'esattezza delle previsioni iniziali. Tale esame va fatto tramite
l'apertura d'ufficio di una procedura di revisione oppure mediante la
presentazione da parte dell'assicurato di una domanda di revisione (RAMI 1993
145ss.; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 1995, pag.
128; STFA inedita 15 dicembre 1992 nella causa G.L.M.; STFA inedita 15 dicembre
1995 nella causa G.L.M. consid. 2b).
2.3. Ritornando alla presente
fattispecie, __________ __________i, a seguito dell’evento traumatico del
settembre 1997, é dunque rimasto ferito a tre dita della mano sinistra
(pollice, indice e medio).
In occasione della visita
medica di chiusura 4 maggio 1998, il dottor __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, così ha descritto i postumi infortunistici ancora lamentati dal
ricorrente, peraltro gli stessi evidenziati, già nel corso del mese di gennaio
1998, dal dottor __________, medico curante (doc _; cfr., pure, doc.
__________):
"
Pollice sinistro: anchilosi dell’interfalangea, disturbo di
sensibilità al polpastrello.
Dito indice:
artrodesi dell’articolazione interfalangea prossimale, anchilosi dell’interfalangea
distale, disturbo della sensibilità sul bordo ulnare alla metà distale del
dito, disturbo trofico residuale.
Dito medio: onicodistrofia
con minimo difetto di sostanza al polpastrello, parte ulnare” (doc.
__________).
Il medico di circondario
__________ ha, altresì, avuto modo d’esprimersi in merito alla necessità
d’ulteriori cure mediche, così come riguardo all’esigibilità lavorativa:
"
Dal punto di vista terapeutico,
con riferimento pure al referto del dr. __________ del 9.1.1998, il paziente
non necessita al momento attuale di misure particolari, fatta eccezione al
ricorso saltuario ad un anti-infiammatorio a dipendenza dell’intensità dei
disturbi accusati verso la fine della giornata all’avambraccio sinistro.
Il processo d’adattamento, rispettivamente
d’assuefazione, é tuttora in atto: chiaro segno in questo senso l’asimmetria
delle tracce di lavoro al palmo della mano, con carico maggiore sul lato
ulnare.
(...).
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
Se da una parte l’anchilosi dell’articolazione interfalangeale
del pollice viene già adesso ben compensata, il paziente accusa attualmente
ancora delle difficoltà sul lavoro legate al bloccaggio praticamente completo
del dito indice in estensione, con diminuzione dello sviluppo della forza nella
presa a pinza, a chiave, oppure di oggetti di dimensioni più grandi appoggiati
nell’incisura e tenuti con il pollice, rispettivamente con l’indice.
Praticamente, la diminuzione di motilità del dito
indice sinistro rende più difficoltosa la manipolazione di determinati utensili
quali per esempio la sega circolare portatile.
Il processo di adattamento, rispettivamente di
assuefazione, non risulta tuttavia ancora essersi concluso” (doc.
__________).
Proprio fondandosi sulle
suesposte puntuali indicazioni di carattere medico nonché sulle risultanze
dell’indagine economica esperita in data 16 giugno 1998 (doc. __________),
l’Istituto assicuratore convenuto ha posto l’assicurato al beneficio di una
rendita d’invalidità scalare e limitata nel tempo: 15% dal 1° giugno 1998 e 10%
dal 1° giugno 1999 sino al 1° giugno 2001 (doc. __________).
2.4. La prognosi, espressa dal
dottor __________, relativa alle possibilità di miglioramento della capacità
lavorativa, risulta del tutto verosimile poiché é nota la capacità generale di
assuefazione ed adattamento nelle persone con lesioni alle mani simili a quelle
lamentate dal ricorrente. A questo proposito, si può senz’altro fare
riferimento ad un’abbondante giurisprudenza, tanto federale quanto cantonale,
dalla quale questa Corte non vede, in casu, ragioni per doversi
scostare. Le sentenze citate qui di seguito riguardano, infatti, assicurati
esercitanti attività lucrative di tipo manuale (il meccanico, il falegname, il
carrozziere, ecc.), senz’altro comparabili - da un profilo dell’utilizzo delle
mani - a quella svolta da __________ __________:
a) DTF
106 V 48ss.: rendita limitata del 20-10% dal 18.1.1976 al 31.1.1979 per
frattura trasversale dell’indice sinistro con frattura del vertice distale
della falange intermedia di un meccanico:
" Es ist
eine Erfahrungstatsache, dass Fingerverstümmelungen geringeren Ausmasses trotz
des bleibenden Defekts nach einer gewissen Phase der Anpassung und Angewöhnung
keine oder nur noch eine minimale Verminderung der Erwerbsfähigkeit bewirken.
Dieser Faktor ist bei der Festsetzung der Rente zu berücksichtigen und daher in
solchen Fällen in der Regel eine zeitlich befristete Rente zuzusprechen (EVGE
1952 S. 81, 1951 S. 78, 1938 S. 81; unveröffentlichte Urteile Vinals vom 26.
Januar 1977 und Jeandupeux vom 18. Juni 1959).
Da
der Unfallschaden des Beschwerdeführers einen verhältniss- mässig geringen
Funktionsausfall der linken Hand bewirkt, hat die SUVA zu Recht der vorstehend
genannten Praxis des Eidg. Versicherungsgerichts Rechnung getragen. Es konnte
aufgrund der unfallmedizinischen Erfahrung beim Beschwerdeführer erwartet
werden, dass er die Behinderung der linken Hand durch vermehrte funktionelle
Umstellung auf die rechte allmählich wettmache. Der Beschwerdeführer kann sich
im weiteren damit behelfen, dass er kleine und kleinste Gegenstände etwa mit
dem Daumen und dem Mittelfinger der linken Hand fasst und handhabt. Nach
einiger Übung dürfte so auch für kompliziertere Handgriffe die frühere
Fertigkeit der linken Hand annähernd wieder erreicht werden. Aufgrund dieser erfahrungsgemäss
zu erwartenden Anpassung und Angewöhnung an den Unfallschaden durfte die
__________ berechtigtermassen annehmen, die Invalidität würde sich im Laufe der
Zeit verringern und schliesslich unter den von der Praxis für die Ausrichtung
einer Rente angenommenen Grenzwert fallen (unveröffentlichtes Urteil Romano vom
11. April 1975; maurer, a.a.O., S.
229). Die Bemessung der Invalidität (20% bis 31. Juli 1978, ab dann 10%) und
der erforderlichen Anpassungs- und Angewöhnungszeit ist nicht zu
beanstanden."
b) sentenza
TFA 29.1.1992 in re S. S.:
rendita
limitata per due anni del 10% per amputazione subtotale del pollice destro
di un muratore;
c) sentenza
TFA 27.5.1993 in re J. M.:
rendita
limitata per tre anni del 10% per amputazione parziale di indice e medio
destri di un falegname;
d) sentenza
TFA 21.4.1995 in re F. M.:
rendita
per due anni del 15% per deformazione pollice destro di un carrozziere;
e) sentenza
TCA 4.9.1995 in re C. B. - inc. 35.95.133:
rendita
limitata nel tempo del 20-10% dall'1.1.1994 al 31.12.1995 per amputazione di
medio e indice della mano destra;
f) sentenza STFA
8.7.1997 in re L. c. I.: la decisione __________ di accordare solo una
rendita limitata nel tempo (15% per 3 anni) a un falegname che aveva
riportato la sezione del tendine
estensore all'altezza della falange interdigitale prossimale dei
diti indice - medio - anulare, ha trovato tutela presso la nostra
Corte federale, la quale ha, tra l'altro, ribadito che, segnatamente in caso
di lesioni alle mani, è da attendersi per esperienza un processo di
adattamento;
g) sentenza TCA
14.10.1998 in re N. c. I. - inc. 35.96.78:
rendita limitata nel
tempo del 20-10% dal 1.7.1995 al 30.6.1997 per amputazione subtotale della
falange distale del III° e IV° dito della mano destra di
un’addetta alla lavorazione della pasta.
Anche il contenuto del rapporto
20 novembre 1998 del dottor __________ __________ (doc. __________), a cui
l’assicurato si é più volte rivolto, non permette al TCA di giungere ad una
diversa soluzione del caso ora sub judice. In effetti, il summenzionato
specialista ha, in primo luogo, confermato che il danno alla mano sinistra
presentato da __________ __________ é da ritenere ormai definitivo, quindi non
più suscettibile di miglioramento attraverso ulteriori trattamenti medici, ciò
che il medico di circondario __________ già aveva affermato in occasione della
visita medica di chiusura (cfr. doc. __________, p. 2). Il dottor __________ -
facendo appello alla sua esperienza - ha poi manifestato scetticismo riguardo
al pronostico espresso dall’assicuratore LAINF convenuto. Tale opinione non
può, ovviamente, bastare a porre in dubbio quella più generalmente diffusa
secondo cui gli infortunati con lesioni analoghe a quelle dell'assicurato
riescono, di regola, in poco tempo a recuperare, per assuefazione ed
adattamento, le facoltà originarie. Del resto, lo stesso dottor __________ non
ha affatto escluso che, con il passare del tempo, la situazione possa
migliorare per assuefazione ed adattamento, prova ne sia il fatto che ha
espressamente suggerito di “.... rivalutare l’invalidità ...” alla fine del
mese di giugno 1999 (cfr. doc. __________, p. 2).
Ora, dovendo, per costante
giurisprudenza, limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si
presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (cfr., fra le
tante, STFA del 6 dicembre 1991 in re R. C., pag. 5, non pubblicata; RCC 1989
pag. 123 consid. 3b; DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 112 V 93 consid. 3; DTF 109
V 179 consid. 1; DTF 107 V 5 consid. 4a; DTF 105 V 141 consid. 1b), lo
scrivente TCA non può che constatarne la fondatezza.
Diversa é, invece, la
questione a sapere se la prognosi effettuata dai medici __________ troverà poi
effettiva realizzazione pratica. Tale questione dovrà, comunque, essere
valutata nell'ambito di una procedura di revisione avviata secondo quanto
indicato al considerando 2.3.2..
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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