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Numero d'incarto:
35.1999.4
Data decisione, Autorità:
04.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00004
MM/tf
Lugano
4 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 1999
di
contro
la decisione del 21 ottobre 1998 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 7
maggio 1996 __________ __________ - dipendente della ditta __________
__________ di __________ in qualità di capo turno greggio - mentre stava
scendendo una scaletta in alluminio, é caduto a terra, riportando, in
particolare, una frattura del radio distale a destra ed una sindrome del tunnel
carpale.
Il caso é
stato assunto dall’__________ che ha pure regolarmente erogato le prestazioni
assicurative.
1.2. Alla
chiusura del caso, l’Istituto assicuratore ha riconosciuto all’infortunato una
rendita d’invalidità del 33.33% a contare dal 1° giugno 1998 nonché
un’indennità per menomazione dell’integrità del 20% (doc. __________).
A seguito
dell’opposizione interposta dal __________ __________ per conto
dell’assicurato, __________, in data 21 ottobre 1998, ha integralmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. __________).
1.3. Con
tempestivo ricorso, __________ __________, sempre patrocinato dal __________
__________, ha chiesto d’essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità
del 60% e di un’IMI del 35%.
Queste,
segnatamente, le considerazioni espresse dall’insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
" ...
a) L'indennità per menomazione dell'integrità fisica nella misura del
20% è assolutamente inaccettabile. L'arto menomato ha praticamente solo una
funzione ausiliaria e ne permette l'uso in modo estremamente limitato.
Avuto
riguardo che, la perdita totale della mano destra, dà diritto ad un'indennità
del 50% appare del tutto equo, nel caso specifico, il riconoscimento di una
percentuale pari almeno al 35%.
La
richiesta è ampiamente giustificata anche per il fatto che contrariamente
all'opinione della SUVA (v. pag. 5 infondo della decisione qui impugnata), non
è applicabile al caso di specie la modifica dell'ordinanza entrata in vigore
l'1.01.1998 riferita alla riduzione al 40% in caso di perdita di una mano.
Basta
al riguardo richiamare la sentenza 8.09.1997 ATF 123.V.133 che precisa:
" .....................................................................................................
Qualora l'ordinanza che fissa l'importo massimo del guadagno assicurato sia
stata modificata dal Consiglio federale nel corso dell'anno precedente l'infortunio,
fa stato, ai fini del calcolo della rendita d'invalidità, il testo vigente al
momento dell'infortunio."
Nemmeno
il richiamo alla tabella di dettaglio (Comunicazione della Divisione medica
della SUVA) può essere assunto quale argomento di assoluto valore probatorio.
Vale
al riguardo richiamare quanto contenuto a pag. 123 e segg. nel Commentaire
de la loi sur l'assurance accidents (LAA) Ghélew-Ramelet-Ritter dove si afferma tra l'altro:
" Dans
une phase ultérieure de la jurisprudence, il a été précisé que les tables de la
CNA ne lient pas le juge, car elles ne sont que des directives administrative
internes (RAMA 1989 V 71)."
b) La rendita per incapacità lucrativa stabilita nella percentuale del
33.33% appare, già di primo acchito, manifestamente inferiore alla situazione
post-infortunistica che grava l'assicurato. Infatti egli non è sicuramente in
grado di svolgere completamente quelle attività che con ammirevole insistenza
la SUVA indica nella querelata decisione.
Ma
quand'anche, per denegata ipotesi, si dovesse esigere dal __________
l'esercizio delle attività indicate (bigliettaio, magazziniere allo stoccaggio
di merci, sorvegliante, operaio di fabbrica addetto cottura e pesatura di
metalli e monete o addetto al caricamento di cestelli), occorre tener presente
che la situazione attuale del mercato del lavoro non offre assolutamente tali
possibilità occupazionali.
Al
riguardo basti richiamare la sentenza 13.11.1996 del Tribunale cantonale di Basilea-Campagna
pubblicata in Sozialversicherungsrecht, Helbing & Lichtenhan 1998 5. Jahrgang
IV nr. 2 che tra l'altro afferma:
" In
generale in merito al significato di un mercato del lavoro equilibrato ai sensi
dell'art. 28 cpv. 2 LAI (cons. 5a).
Si può ammettere l'esistenza di un'opportunità lavorativa qualora
sul mercato del lavoro si trovano sufficienti posti le cui esigenze siano
compatibili con le limitazioni dovute a motivi di salute che affliggono la
persona assicurata. E' vietato rinviare la persona assicurata ad attività che
non sono (più) richieste sul mercato del lavoro."
Alla
luce di quanto sopra esposto il riconoscimento di una rendita nella misura del
60% risulta del tutto legittima ..." (I).
1.4. In risposta,
__________ ha postulato un’integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.5. Con
ordinanza 4 marzo 1999, questo TCA ha ordinato una perizia medica giudiziaria a
cura del dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (V).
1.6. In data 30
giugno 1999, il dottor __________ ha consegnato al TCA il proprio referto
peritale (X), il quale é immediatamente stato trasmesso alle parti per
osservazioni (XI).
1.7. L’assicuratore
LAINF convenuto ha preso posizione in data 28 luglio 1999 (XII). __________
__________ ha presentato le proprie osservazioni l’11 ottobre 1999 (XIV).
in
diritto
In ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel
merito
2.2. L’oggetto
della lite é circoscritto al grado della rendita d’invalidità e dell’indennità
per menomazione dell’integrità spettanti a __________ __________.
2.3. Rendita
d’invalidità
2.3.1. Definizione
dell'invalidità
L'art. 4
LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno,
presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute
fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Lo stesso
concetto vale negli altri settori delle assicurazioni sociali e nello
stesso senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF secondo cui "è considerato
invalido chi è presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in
modo permanente o per un periodo rilevante."
Due sono
dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico)
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il
danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. Commisurazione
dell'invalidità
Giacché
il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione
causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la
seconda.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
Tuttavia,
poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende
da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione,
precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre
analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti,
risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella
professione attuale che nelle altre relativamente confacenti.
La
valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale
spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice.
L'invalidità,
evento di natura essenzialmente economica, si misura raffrontando il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili
in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI
1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
I due
redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici (RAMI 1993 pag.
100; Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents,
Losanna 1992, pag. 99; A. Rumo-Jungo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung,
2a ed., pag 98ss.). L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento
oggettivo. In particolare, la determinazione dei redditi non deve fondarsi su
ipotesi d'impiego irrealistiche (RAMI 1993 pag. 103; RCC 1991 pag. 332 consid
3b; RCC 1989 pag. 331 consid 4a).
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha
ancora recentemente avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno
effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo
eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui
da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994
in re P.).
La
perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno
computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al
mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita
un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che
utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito
corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991
p. 270ss. consid 4a; conferma di giurisprudenza).
Le
ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale
della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,
sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 cit., consid 4d).
I.
Termine: reddito da invalido
La misura
dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in
funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come
l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo
la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno
considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.
Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti
hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla
media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due
redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss, consid
5a, b).
Nel
valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla
in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del
mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,
nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si
controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
"
Se a causa della sua età l'assicurato non
riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della
capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono
determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe
eseguire un assicurato di mezza età vittima di una danno alla salute della
stessa gravità."
(cfr., per la
conferma della costituzionalità e della legalità di tale disposto, RAMI 1997
146ss).
Va, qui,
sottolineato che, secondo costante giurisprudenza, l'assicurato deve compiere
ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V
96 consid 4c; RAMI 1996, U240, pag 96; SVR 1995 UV35, pag 106 consid 5b e
riferimenti).
II.
Termine: reddito conseguibile senza invalidità
Nel
determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto
possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà
l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si
sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G.I.M., non
pubbl.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per
modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se
particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile
(RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).
Il
grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
2.3.3. In concreto,
l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto che il ricorrente, a causa dei
postumi infortunistici interessanti il polso destro, non é più in grado
d’esercitare la sua originaria professione di capo-turno greggio presso la
__________ __________ di __________ (cfr. doc. __________).
In data
19 dicembre 1997 ha avuto luogo la visita medica di chiusura, eseguita dal
dottor , spec. FMH in chirurgia ortopedica. Il medico di circondario
dell’ così si é espresso in merito allo stato di salute di __________
" STATO LOCALE
Importante
artrosi radio/ulno-carpale con significativa limitazione funzionale in tutte le
direzioni.
Occlusione
del pugno incompleta con distanza polpastrello-palmo di 1,5 cm per il secondo,
terzo e quinto dito, e di 3 cm per il quarto dito.
Asserita
dolenzia alla palpazione del bordo inferiore e nasale della cavità oculare così
come nella regione del zigomo a destra.
Procedere
Sul
piano terapeutico, per quanto attiene alla mobilità delle dita, ritengo
personalmente indicato che il paziente prosegua regolarmente con gli esercizi individuali
rispettivamente con l'ingaggio nei limiti del possibile del proprio arto
superiore destro.
Ritengo
invece contro producente voler effettuare della ergoterapia, come attualmente
in atto, per migliorare la funzione residuale al polso.
Ciò
in effetti é suscettibile di condurre ad un incremento dei disturbi locali e
risulta essere in contrapposizione con l'indicazione di un'artrodesi, di per se
stesso data, e già ripetutamente discussa con il paziente stesso.
Il
momento di tale intervento può senz'altro venir procrastinato visto che il
paziente sembra essersi abbastanza ben adattato alla situazione attuale.
Accordiamo
ancora il nostro benestare per una visita oftalmologia di controllo vista la
sintomatologia algica accusata in sede perioculare a destra.
Sarà
nostra premura procedere direttamente alla organizzazione della stessa.
Eventuali
misure di correzione dell'acuità visiva andranno tuttavia a carico della Cassa
Malattia.
Dal
punto di vista medico-assicurativo procediamo con l'esame odierno alla
definizione della pratica.
Postumi infortunistici artrosi
radio/ulno-carpale con marcata limitazione funzionale pluridirezionale
(flessione, estensione, duzione radiale e ulnare, pro- e supinazione).
Occlusione
incompleta del pugno con le dita lunghe." (doc. 35)
Dal
relativo referto 19 dicembre 1997 estraiamo i seguenti passaggi riguardanti
l’esigibilità lavorativa:
" Mano
destra praticamente ingaggiabile con funzione ausiliaria.
In
particolare limitati il trasporto di pesi anche di pochi chili, l’uso di
utensili vibranti o contundenti, i movimenti del polso anche non sotto sforzo
in tutte le direzioni e dell’avambraccio in pro- supinazione” (doc.
__________).
Sulla
base delle suesposte puntuali indicazioni di carattere medico - rimaste incontestate
da parte dell’insorgente - l’Istituto assicuratore convenuto ha ritenuto che
__________ __________ possa ancora esercitare - nonostante i postumi dipendenti
dall’evento infortunistico interessante il polso destro - attività
professionali fisicamente leggere, quali l’addetto alla biglietteria presso la
__________ __________ __________ __________ __________, l’addetto allo
stoccaggio delle merci presso la __________ __________ __________, il
sorvegliante presso la __________ __________, l’operaio di fabbrica (addetto
alla cottura e pesatura metalli-monete) presso la __________ __________ e,
infine, l’operaio di fabbrica (addetto al caricamento dei cestelli) sempre
presso la __________ __________ (cfr. doc. __________).
In sede
di ricorso, l’insorgente ha, in primo luogo, censurato quest’ultimo aspetto,
affermando che, da un profilo medico, non si può esigere che eserciti
pienamente le professioni designate dall’__________ (I, p. 4).
Per
finalmente chiarire la problematica riguardante l’esigibilità medico-teorica,
questa Corte ha ordinato l’esecuzione di una perizia giudiziaria, affidandone
l’allestimento al dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.
Va
immediatamente sottolineato come il perito giudiziario - dopo aver ricostruito,
in maniera minuziosa, l’anamnesi ed aver altrettanto puntualmente descritto lo
status ortopedico dell’insorgente - abbia, in sostanza, posto in luce i
medesimi impedimenti funzionali già evidenziati, a suo tempo, dal medico di
circondario dell’__________, in occasione della visita medica di chiusura:
" Il
Dr. __________ descrive lo stato locale che é più o meno paragonabile a quello
odierno. Egli descrive i postumi infortunistici nel senso di una marcata
limitazione funzionale pluridirezionale del polso dx. Perciò il paziente
risulta limitato nel trasporto di pesi, anche di pochi kg, nell’uso di utensili
vibranti o contundenti, nei movimenti del polso anche non sotto sforzo in tutte
le direzioni e dell’avambraccio in prosupinazione. Condivido queste
argomentazioni aggiungendo che considerando questa importante limitazione
funzionale del polso dx, il paziente non possa svolgere un’attività che
necessita l’uso regolare del polso dx” (X, risposta al quesito peritale n.
2 - la sottolineatura é del redattore).
Dove
l’esperto designato dal TCA ha manifestato una valutazione parzialmente
difforme rispetto a quella ritenuta __________, é precisamente sulla questione
di sapere in quale misura __________ __________ é in grado di svolgere le
attività sostitutive elencate al doc. __________:
" Considerando
soltanto la limitazione funzionale del polso dx e non considerando ovviamente
da un punto di vista medico, l’attuale situazione del mercato del lavoro,
ritengo che il signor __________ possa attualmente lavorare al 100% come:
Bigliettaio presso la __________
__________ __________:
Infatti
questa attività non richiede di utilizzare la mano dx per dei lavori
ripetitivi, non richiede di sollevare e portare pesi oltre i 5 kg.
Agente __________:
Questa
attività é esigibile al 100% perché non richiede l’impiego ripetitivo della
mano dx o il maneggio di attrezzi.
Operaio di fabbrica per cottura e
pesatura delle monete:
Questa
attività é esigibile al 100% considerando la limitazione funzionale del
polso dx. Non richiede particolare sforzo o maneggio di
attrezzi con la mano dx.
Invece
ritengo che le seguenti attività possono essere esigibili al massimo al 75%
(incapacità 25%), considerando i soli postumi infortunistici al polso dx:
Magazziniere addetto allo stoccaggio
di merci presso la __________ di __________:
Questa
attività necessita talvolta il maneggio di attrezzi, ciò potrebbe
costituire una limitazione nello svolgimento di questa attività.
Operaio di fabbrica caricamento cestelli
presso la __________ di __________:
Questa
attività necessita di un lavoro ripetitivo nel caricare un cestello su un
nastro e quindi non completamente idoneo, considerando la
limitazione funzionale del polso dx” (X, risposta al
quesito peritale n. 3).
Questa
Corte non vede alcuna ragione che le impedisca di fare proprie le conclusioni -
convincenti e motivate - a cui é finalmente pervenuto il perito giudiziario. È,
quindi, da ritenere ormai assodato che __________ __________ é in grado d’esercitare
- a tempo pieno e con un pieno rendimento - delle attività fisicamente leggere
confacenti agli impedimenti funzionali posti in luce dal perito giudiziario,
quali quella di bigliettaio __________ la __________ __________ __________
, quella di sorvegliante presso la __________ oppure quella di
operaio addetto alla cottura e alla pesatura delle monete. In realtà, non si
può ignorare che le opportunità per un adeguato reinserimento professionale
dell’assicurato, non si esauriscono certo nelle occupazioni elencate - a titolo
esemplificativo - dall’. A questo preciso proposito, il TFA ha
stabilito che - trattandosi di lavoratori esercitanti, prima di divenire
invalidi, un’attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto
dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (P. Omlin, Die Invalidität
in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 206; RCC 1989, p.
331 consid. 4a). Nella sentenza non pubblicata 3 febbraio 1999 in re __________
c. H. e H. c. __________, la nostra Corte federale ha, ciò nondimeno, precisato
che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non é limitato a
tali attività. Nell’industria e nell’artigianato, i lavori manuali, che
richiedono l’impiego della forza fisica, sono sempre più eseguiti da macchine
mentre acquistano viepiù importanza le funzioni di sorveglianza (RCC
1991, p. 321; STFA 23.5.1995 in re G.; STFA 31.7.1996 in re S.). Anche in
questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari,
così come é il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
In sede
di ricorso, l’assicurato ha sostenuto che, anche se completamente esigibili da
un profilo medico, queste professioni non potrebbero, comunque, entrare in
linea di conto, in quanto “... occorre tenere presente che la situazione
attuale del mercato del lavoro non offre assolutamente tali possibilità
occupazionali” (I, p. 4). A sostegno della sua tesi, __________ __________ fa
riferimento ad una sentenza 13 novembre 1996 del Tribunale delle assicurazioni
del Cantone di Basilea-Campagna, pubblicata in SVR 1998 IV2, p. 5ss.
Quanto
affermato dal Tribunale di Basilea-Campagna nel succitato giudizio non
costituisce, a dire il vero, alcunché di nuovo: in effetti, già nella succitata
sentenza pubblicata in RCC 1989, p. 331 consid. 4a, il TFA aveva avuto modo di
stabilire che non si può parlare d’attività ai sensi dell’art. 28 cpv. 2 LAI,
nella misura in cui la medesima é presente in una forma talmente ristretta che
il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce oppure soltanto a
dipendenza d’irrealistiche concessioni da parte di un datore di lavoro medio (cfr.
P. Omlin, op. cit., p. 86).
Lo
scrivente TCA ha, del resto, già fatto applicazione di tale giurisprudenza nella
sua sentenza 18 marzo 1998 in re O., affermando che l’attività di benzinaio
“... resa inutile dall’introduzione sistematica dei self-service, é
praticamente scomparsa dal mercato del lavoro ticinese. Il “benzinaio” che oggi
si incontra é, in realtà, (...), un “cassiere-venditore” che viene impiegato
soltanto quando, oltre alla benzina, il distributore vende altri prodotti (in
genere, prodotti specifici per le automobili, bibite, giornali, (...) oppure é
affiancato da un esercizio pubblico”.
Nel caso
di specie, le indagini esperite sul terreno dall’assicuratore LAINF
convenuto - peraltro regolarmente aggiornate - costituiscono la miglior prova
che le relative attività professionali sono a tutt’oggi presenti sul mercato
del lavoro.
D’altro
canto, questo TCA non ignora certo le difficoltà che presenta, da qualche anno
a questa parte, il mercato del lavoro svizzero e, in particolare, quello
ticinese. Tuttavia, così come rettamente osservato dall’__________ (cfr. doc__________),
ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo
dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per
valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA 10.9.1998 in re S.
inedita; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U240 p. 96; SVR 1995 UV35 p. 106 consid.
5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente
all’interessato non é reperibile in concreto, questo é dovuto alla congiuntura
del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del
lavoro, l’assicurazione contro gli infortuni non é tenuta a rispondere (DTF 110
V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin,
op. cit., p. 83).
2.3.4. Secondo
l’assicuratore-infortuni convenuto, con l’esercizio delle tre attività ritenute
completamente esigibili dal dottor __________, l’insorgente potrebbe,
mediamente, conseguire un reddito annuo pari a circa fr. 44’748.-- (cfr. doc.
__________).
In sede
d’osservazioni alla perizia giudiziaria, __________ ha fatto valere che “... le
attività esigibili dall’assicurato non devono essere ricercate tra quelle
leggere e ripetitive di persone prive di qualsiasi formazione: infatti
l’assicurato svolgeva la qualificata attività di capoturno presso la __________
__________ di __________ ”.
Quest’opinione
non può certo venire condivisa dallo scrivente TCA. In primo luogo, si osserva
come l’attività presso l’ex datore di lavoro - nonostante la qualifica di
“capo-turno” - non fosse invero particolarmente qualificata: dal rapporto
ispettivo 30 settembre 1996 emerge, infatti, che __________ __________ era
soprattutto impegnato in mansioni prettamente manuali ai forni: “Deve
lavorare di mazza, salire sulle gru, manovrarle, con la pala, rastrello
apposito” (doc. __________ - la sottolineatura é del redattore). In secondo
luogo, i postumi dell’evento traumatico 7 maggio 1996 - che hanno reso la mano
destra ingaggiabile soltanto con funzione ausiliaria - limitano, di fatto, il
reinserimento professionale dell’insorgente ad un ventaglio d’attività
leggere e non qualificate, così come, del resto, lo dimostrano le stesse
DPL prodotte dall’Istituto assicuratore convenuto.
Il TCA,
nella causa sfociata nella sentenza 13 luglio 1995 in re B. (pubblicata in SVR
1996 UV Nr 55 p. 183ss), ha esaminato in modo approfondito la tematica relativa
al guadagno ancora conseguibile da una persona costretta a riciclarsi, per
motivi di salute, in attività leggere e non qualificate, stabilendo che in
attività leggere quali quelle accessibili all'assicurato, svolte a tempo pieno
e con rendimento completo, un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, può
conseguire i seguenti redditi:
per il
1992 fr. 34'000.--
per il
1993 fr. 34'500.--
per il
1994 fr. 35'000.--
per il
1995 fr. 35'000.--
Lo
scrivente TCA ha, poi, escluso cambiamenti nella remunerazione e ritenuto,
anche per il 1996, l'importo di fr. 35'000.-- (STCA 27 agosto 1996 in re J.M.).
Simile aumento è, poi, stato escluso anche per il 1997 (STCA 18.3.1998 in re Y.O.
c. H.) e per il 1998 (STCA 19.6.1998 in re E. M.).
Rispondendo
a critiche rivolte a tale determinazione da ambienti assicurativi, il TCA,
nella sentenza 28 aprile 1998 in re M. L. c. I., ha ricordato quanto segue:
" ...
l’esame operato dal TCA nel 1995 si era reso necessario a causa delle costanti
e concordanti critiche rivolte alla quantificazione del reddito operata
dall’__________ (secondo una prassi sostanzialmente analoga a quella ora
adottata) e confermata dal TCA dai patrocinatori dei diversi ricorrenti e, in
particolare, dagli ambienti sindacali.
Ritenuto
che tali critiche non apparivano prive di fondamento e, vista anche la nuova
giurisprudenza federale relativa alla coordinazione, nella valutazione
dell'invalidità, dell'assicurazione invalidità e dell'assicurazione contro gli
infortuni (cfr. RAMI 1995 p. 107; DTF 119 V 468 consid. 3; STFA del 1° luglio
1994 nella causa F.B.do.C., U 188/93, non pubblicata; vedi pure STFA del 28
luglio 1993 nella causa R.B. non pubblicata, U 37/93 e STFA del 5 ottobre 1994
nella causa F.G., non pubblicata, U 73/93), il TCA ha riesaminato l'intera
problematica relativa alla determinazione del reddito da invalido.
Il TCA ha allora chiesto un rapporto al responsabile dell'Ufficio regionale di
integrazione professionale AI. Da questo rapporto è emerso che, tenuto conto
del fatto che le attività leggere e non qualificate vengono svolte
prevalentemente da personale femminile, i redditi ipotetici in attività leggere
abitualmente considerati nell'ambito dell'assicurazione invalidità coincidevano
con i salari medi delle operaie. Si trattava, allora, di fr. 24.100.-- per il
1991, fr. 25.200.-- per il 1992 e fr. 26.700.-- per il 1993.
L’AI considerava, dunque, per la valutazione del grado di invalidità, salari
nettamente inferiori a quelli ritenuti dall’__________ e dal TCA in ambito
LAINF, senza che nessuna circostanza particolare giustificasse tale differenza.
Esaminando, poi, i dati statistici raccolti dall'UFIAML per il 1992 e 1993 alla
luce della giurisprudenza federale secondo cui, per determinare il reddito da
invalido in attività leggere, é sufficiente riprendere dai dati dell'UFIAML i
salari medi versati al personale ausiliario nel cantone in cui opera
l'assicurato e ridurlo di un quarto per tener conto del fatto che il personale
non qualificato e con problemi di salute difficilmente riesce a conseguire il
salario medio figurante nelle statistiche (STFA 28.7.1993 in re V.R. non pubbl.
I 249/92; STFA 6.6.1994 in re A.B. non pubbl. U 189/93; STFA 4.5.1993 in re X
, non pubbl. I 243/92; STFA 7.12.1994 in re P. non pubbl. U 50/94; STFA
6.2.1995 non pubbl. U 95/94), il TCA ha concluso che i salari sin lì ritenuti
corrispondevano, in sostanza, soltanto a quelli che un dipendente non
qualificato poteva ottenere in alcune aziende in circostanze estremamente
favorevoli. Essi non erano, invece, corrispondenti ai salari mediamente
versati a operai o impiegati non qualificati con problemi di salute.
Inoltre, in tale occasione, il TCA era rivenuto sul meccanismo di adeguamento
al rincaro dei salari rilevando che, negli ultimi anni, i salari (soprattutto
quelli del personale ausiliario) non erano aumentati oppure, nella migliore
delle ipotesi, avevano subito un adeguamento al rincaro soltanto parziale.
Pertanto, il TCA ha ottenuto gli importi suindicati sulla scorta dei dati
contenuti nelle pubblicazioni UFIAML ridotti secondo le indicazioni del TFA e
in considerazione del fatto che il reddito ritenuto dagli organi dell'AI era
(e, nonostante tutto, rimane) regolarmente notevolmente più basso di quello
considerato in ambito LAINF senza che ciò fosse giustificato da circostanze
particolari.
L’_____ propone, ora, di modificare i parametri così ottenuti sulla scorta
dell’inchiesta di cui s’é detto.
Tale richiesta non può essere accolta. Se é vero che i dati raccolti dall’Istituto
convenuto e riassunti nel doc. 113 danno come media un salario maggiore
rispetto a quello ritenuto dal TCA, é anche vero che tale media é stata
rilevata in sole 5 ditte. Niente indica che quanto rilevato in queste 5 aziende
sia generalizzabile all’intero mercato del lavoro ticinese.
Se si deve dare atto all’__________ del notevole sforzo indagatorio profuso per
rilevare le diverse caratteristiche dell’attività analizzata così da verificare
se essa é o meno effettivamente esigibile dal profilo delle indicazioni
mediche, si deve pur sempre rilevare che i dati relativi al salario sono
insufficienti a dimostrare che, in genere, il mercato del lavoro ticinese offre
a persone costrette da motivi di salute a riciclarsi in attività leggere e non
qualificate salari dell'entità rilevata.
In queste condizioni, lo scrivente TCA ritiene di doversi attenere ai redditi suindicati,
ancora, e per i motivi elencati, ritenuti essere più conformi alla realtà. Dati
che, occorre ricordarlo, sono stati a più riprese confermati dal TFA (STFA
7.1.1997 in re I.c.D.; STFA 24.6.1997 in re W.c.M.) ...".
A questo
proposito, va, altresì, ricordato che i parametri utilizzati dal TCA sono stati
approvati dal TFA ancora nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U292, pag.
223ss. (= SVR 1998 UV6, pag. 15 consid. 2c.).
Parimenti,
nella sentenza 2 luglio 1998 in re UAI c. M. D.S.B., il TFA ha confermato la
prassi seguita dallo scrivente TCA affermando quanto segue:
" ...
in sostanza, nella specie é contestata l'ormai affermata prassi istituita dal
TCA del Canton Ticino per la valutazione dell'invalidità, nell'assicurazione
contro gli infortuni così come in quella per l'invalidità, posto come di
principio la nozione d'invalidità sia identica in tutti i settori delle
assicurazioni sociali (cfr. DTF 119 V 470 consid. 2b; 116 V 248 consid. 1b).
Secondo tale giurisprudenza, fanno stato i salari che la medesima autorità
giudiziaria ha accertato in base alle tabelle dell'Ufficio federale
dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, tenendo conto del
particolare mercato del lavoro ticinese (cfr. SVR 1996 UV no 55, pag. 183-186).
Ora, la pertinenza di tale prassi é già stata più volte ammessa da questa
Corte, da ultimo in una pronuncia resa lo scorso 27 novembre 1997 in re R
(U100/96) e parzialmente pubblicata in RAMI 1998 no U 292 pag. 223 (cfr. anche
sentenze inedite 24 luglio 1997 in re M., U 156/95; 7 gennaio 1997 in re D., U
152/95; 12 novembre 1996 in re F., U 69/96; 15 ottobre 1996 in re C., U 60/96).
Dalla medesima, e quindi dai redditi ipotetici determinati in quel contesto,
non v'é ragione di scostarsi ..." (STFA 2.7.1998 in re UAI c. M. D. S. B. consid. 3c).
Alla luce
di quanto precede, questa Corte non vede ragione alcuna per scostarsi dalla sua
ormai consolidata giurisprudenza.
Il
ricorrente, da parte sua, pretende che il reddito da invalido considerato dal
TCA venga convenientemente ridotto, in riferimento alla giurisprudenza federale
(XIV: “... riduzione del salario percepibile fino al 25% (v. sentenza 9.07.1998
dell’Alto Tribunale federale pubblicata in RAMI)”).
Il TFA ha
già affrontato la problematica qui sollevata da ____ __________,
specificatamente nella sentenza pubblicata in RAMI 1998 U304, p. 372s..
Rispondendo ad un assicurato che pretendeva - “causa menomazione” - decurtare
del 25% il reddito da invalido ritenuto __________, la nostra Corte federale ha
statuito che:
"
... Einen solchen Abzug hat das Eidgenössische
Versicherungsgericht zwar als zulässig erachtet, aber einerseits betont, dass
die Frage, ob ein Abzug gerechtfertigt sei und allenfalls in welchem Umfang, im
Einzelfall zu prüfen sei, und zudem festgehalten, dass ein Abzug vor allem da
in Frage komme, wo das Invalideneinkommen auf der Grundlage der sog.
Tabellenlöhne, welche für gesunde Hilfsarbeiter ermittelt werden,
festgesetzt wird (nicht veröffentliche Urteile A. vom 23. Oktober 1997, A. vom
11. August 1997 und B. vom 3. Mai 1996)”.
Tale
prassi é stata più volte ribadita, ancora di recente. Ad esempio, nella sentenza
9 luglio 1998 pubblicata in RAMI 1998 U320, p. 600ss., il TFA ha, in effetti,
disposto che:
" En ce qui concerne la fixation du revenu
d’invalide, il convient de préciser que la rémunération qu’un assuré invalide
pourrait obtenir dans une activité de substitution compatible avec son état de
santé est, en règle générale, inférieure au salaire payé usuellement dans la
branche économique en cause. Aussi, doit-on tenir compte de ce fait lors de
la fixation du revenu d’invalide. En effet, lorsqu’il accomplit un travail non
qualifié, même en cas de marché du travail équilibré, un travailleur invalide
perçoit généralement un salaire inférieur en raison de son handicap (RCC 1989
p. 485 consid. 3b; consid. 4b non publié del larrèt ATF 114 V 310). Dans un
arrêt récent, le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé, dans le cas
d’un travailleur de près de 60 ans, qu’il n’est pas certain que le degré de
capacité de travail attesté par les médecins soit nécessairement équivalent au
revenu qu’il pourrait réaliser. Il convient d’evaluer dans quelle mesure l’âge,
le manque d’habileté, une moins grande capacité d’adaptation et d’autres
éléments semblables peuvent avoir des effets négatifs sur le rendement, de
sorte que la capacité de travail médico-théorique n’équivaut pas
automatiquement à une capacité de gain correspondante dans l’attivité de
substitution (ârret non publié D.M. du 6 août 1996)”.
In questo senso, vedi, pure, Pratique VSI 1999, p. 51ss., STFA
3.2.1999 in re __________ c. H. e H. c. __________ nonché STFA 18.2.1999 in re
B. c. __________, ambedue non pubblicate.
In casu,
la censura sollevata dall’assicurato non può venir accolta, nella misura in cui
il reddito da invalido non é affatto stato stabilito facendo capo ai cosiddetti
salari tabulari. Considerati gli impedimenti funzionali descritti e dal
medico di circondario e dal perito giudiziario, é senz’altro possibile esigere
da __________ __________ l’esercizio d’attività di tipo ausiliario, fisicamente
molto leggere. Mettendo a frutto la sua residua capacità lavorativa in tali
attività, l’assicurato potrebbe conseguire un guadagno lordo annuo che si
aggira attorno ai fr. 35’000.--. Ora, lo scrivente TCA ha fissato questo
valore proprio in relazione a personale non qualificato portatore di disturbi
alla salute (cfr. STCA 13.7.1995 in re B. succitata), di modo che
un’ulteriore decurtazione, di principio, non si giustifica.
Del
resto, nella già menzionata sentenza 18 febbraio 1999 in re B., il TFA ha
disposto che - oltre a quella da eseguire sui salari tabulari - non sono
ammesse ulteriori decurtazioni, ad esempio in ragione di una carente formazione
oppure di difficoltà di comprensione. Nell’ambito del confronto dei redditi,
ricorda sempre la nostra Corte federale, simili circostanze o non si prendono
affatto in considerazione o sono da ritenere uniformemente in ambedue i termini
di raffronto (RAMI 1993 U168 p. 103 consid. 5b; ZAK 1989 p. 458 consid. 3b).
In
concreto, non é stato preteso - né tantomeno dimostrato - che la ditta __________
SA abbia tenuto conto delle note carenze presentate dall’assicurato nel
definire la sua retribuzione, motivo per cui questi fattori estranei
all’invalidità non possono, in ogni caso, venire considerati neppure nello
stabilire il reddito da invalido.
2.3.5. Il grado
d’invalidità di __________ __________ - determinato confrontando i fr.
35’000.-- al reddito che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
sopravvenuto l’infortunio, e cioè fr. 64’740.-- (cfr. doc. 47), dato rimasto
assolutamente incontestato - risulta essere del 45.93%, arrotondato al 46%,
conformemente al considerando non pubblicato della DTF 122 V 335.
2.4. Indennità
per menomazione dell’integrità
2.4.1. Con il
proprio gravame, l’assicurato pretende aver diritto ad un’indennità per
menomazione dell’integrità del 35%, facendo valere, in particolare, che “l’arto
menomato ha praticamente solo una funzione ausiliaria e ne permette l’uso in
modo estremamente limitato. Avuto riguardo che la perdita totale della mano
destra dà diritto ad un’indennità del 50% appare del tutto equo, nel caso
specifico, il riconoscimento di una percentuale pari almeno al 35%” (I, p. 3).
L’__________,
da parte sua, ha assegnato all’assicurato un’IMI del 20%, fondandosi sul parere
19 dicembre 1997 del suo medico di __________, il dottor __________:
" ...
Referto
Postumi infortunistici: artrosi radio/ulno-carpale con marcata limitazone
funzionale pluridirezionale (flessione, estensione, duzione radiale e ulnare,
pro- e supinazione).
Occlusione incompleta del pugno con le dita lunghe.
Valutazione
20%.
Giustificazione
Artrodesi
radio-carpale 15%, vedi tabella 5, estratto LAINF edizione __________ 1990. 5%
supplementare a causa della occlusione incompleta del pungo.
Tenuto conto del fatto che il deficit funzionale in pro/supinazione sia
suscettibile di migliorare nell'ambito di un intervento di artrodesi del polso
tramite resezione od osteotomia della testa ulnare, il quadro clinico
complessivo può venir considerato migliore rispetto a un polso bloccato in estensione
senza possibilità di pro/supinazione (25% secondo tabella 1, estratto LAINF
edizione __________ 1990)." (doc. __________)
2.4.2. Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non
deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.3. L'art. 36
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta
l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa
valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche
dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438).
La parte
della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è,
dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium
doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
op. cit., pag. 121).
2.4.4. Giusta l'art.
36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato
3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale
di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo
del guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e
sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso
normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente
per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità
risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più
menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si terrà
adeguatamente conto di un aggravamento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È esclusa la revisione.
2.4.5. L`_____ ha allestito
una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA 7.12.1988 in re A. P.; RAMI 1989, U71, pag.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116 V 157, consid. 3a).
2.4.6. Ritornando al
caso di specie, l’esperto designato dal TCA, il dottor __________, ha avuto
modo d’esprimere il proprio parere anche riguardo alla menomazione
dell’integrità lamentata dal ricorrente a dipendenza dell’infortunio
assicurato:
" Basandosi
sulla tabella n° 5 fissando i tassi di indennità per menomazione dell’integrità
in caso di artrosi, si può stabilire che l’artrosi grave del polso attribuisce
un tasso dal 10% al 25%. In caso di artrodesi del polso il tasso é fissato dal
10% al 15%. In questo caso l’artrosi del polso dx del signor __________ é da
considerare grave. Perciò condivido la valutazione dell’indennità per
menomazione dell’integrità del 20%” (X - risposta al quesito peritale n. 4).
Questa
Corte non vede motivi che gli impediscano di fare propria la valutazione
manifestata dal dottor __________ - identica a quella espressa, a suo tempo,
dal medico di circondario dell’__________ - tanto più che il ricorrente ha sì
postulato d’essere posto al beneficio di un’IMI d’entità maggiore, senza però
riuscire a minimamente sostanziare tale sua pretesa da un profilo medico-scientifico.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é parzialmente accolto.
Di
conseguenza, l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 46% a
contare dal 1° giugno 1998.
Per il resto, la decisione
impugnata è confermata.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’__________
verserà all’assicurato fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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