AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.77
Data decisione, Autorità:
19.02.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00077
mm
Lugano
19 febbraio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 luglio 1999 di
__________,
rappr. da: st.leg.avv. __________
contro
la decisione del 26 marzo 1999 emanata da
__________,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 17
giugno 1963, __________ - all'epoca alle dipendenze dell'Impresa di costruzioni
__________ di __________ in qualità di manovale e, perciò, assicurato d'obbligo
contro gli infortuni presso l'__________ - è rimasto vittima di un infortunio
interessante il ginocchio sinistro.
Con
decisione formale del 30 marzo 1994, cresciuta in giudicato, l'Istituto
assicuratore ha riconosciuto all'assicurato una rendita d'invalidità del 15% a
far tempo dal 1° febbraio 1993, nonché un'indennità per menomazione
dell'integrità del 3.30%.
1.2. __________ è
rimasto vittima di un secondo evento traumatico il 9 novembre 1996. Mentre si
trovava sul ponte del proprio furgone, l'assicurato è scivolato e, per evitare
la caduta, si è aggrappato alla sponda posteriore, riportando uno strappo alla
spalla sinistra.
Grazie
all'artroscopia diagnostica eseguita il 18 aprile 1997, è stata diagnosticata
una borsite sotto-acromiale con acromion tipo III alla spalla sinistra,
trattata con una acromioplastica anteriore.
Anche per
questo secondo caso, l'assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria
responsabilità.
1.3. Per tenere
conto della situazione post-infortunistica globale, con decisione formale del
14 agosto 1998, l'__________ ha posto l'assicurato al beneficio di una rendita
d'invalidità combinata del 15% a partire dal 1° dicembre 1997 e di un'IMI del
6% (1% aggiuntivo per l'infortunio del 1963 e 5% per l'evento traumatico del
1996).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto di __________ (cfr.
doc. _ e _), l'Istituto assicuratore, in data 26 marzo 1999, ha sostanzialmente
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 9 luglio 1999, __________, sempre patrocinato dall'avv.
, ha chiesto che l' venga condannato a versargli una
rendita d'invalidità del 50% (cfr. I, p. 11).
Questi,
segnatamente, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno della propria
pretesa ricorsuale:
"
(…).
In sostanza la decisione impugnata si fonda
sull'argomentazione secondo la quale il ricorrente, malgrado i postumi
infortunistici constatati e riconosciuti della lesione alla spalla del 1996,
sarebbe in grado di continuare la sua attività come prima (ritenuta la
diminuzione di rendimento del 15% già sopraggiunta dopo l'infortunio al
ginocchio del 1963).
In particolare, a mente della __________, il
ricorrente sarebbe in grado di svolgere l'attività di capo muratore,
occupandosi della conduzione del personale, organizzazione e preparazione del
lavoro, e controllo dei lavori svolti, ottenendo il medesimo rendimento del
periodo antecedente all'infortunio alla spalla.
Ritenuta la diminuzione di capacità del 15% dopo
l'infortunio al ginocchio del 1963, l'infortunio alla spalla del 1996 non
avrebbe portato altre conseguenze sulla capacità di guadagno.
(…).
… In pratica è dunque pacifico che il ricorrente
abbia subito un danno permanente alla salute, consistente nel
peggioramento delle condizioni del ginocchio già infortunato e nella lesione
alla spalla. Pure pacifico è che tale danno alla salute sia la conseguenza
di un infortunio inteso quale azione repentina, involontaria e lesiva che
colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario.
Indiscusso infine che il ricorrente abbia
intrapreso tutte le cure adeguate che potevano essere ragionevolmente
richieste allo stesso e che la decisione di non sottoporsi a un'operazione alla
spalla è ininfluente ai fini della fissazione delle prestazioni (art. 48
LAINF).
(…).
… Controverso è per contro l'apprezzamento delle
conseguenze delle lesioni infortunistiche subite nel 1996 sulla capacità di
guadagno.
Come visto sopra nella decisione impugnata la
__________ ha confermato al ricorrente la rendita d'invalidità del 15% già
esistente prima dell'infortunio alla spalla del 1996, limitandosi ad adeguare
la rendita al nuovo salario assicurato. A mente della __________ dunque
l'infortunio alla spalla non avrebbe avuto conseguenze sulla capacità di
guadagno del ricorrente.
Tale conclusione è però contraddetta dalle
stesse risultanze dell'incarto.
In particolare significativo è il raffronto fra
le condizioni esistenti al momento della decisione 30.3.1994 concernente
l'infortunio al ginocchio e le condizioni attuali, nonché i relativi rapporti
medici di chiusura.
(…).
… Da un lato in effetti l'attività del
ricorrente è rimasta invariata rispetto al 1994 e nemmeno la __________
pretende che egli potrebbe svolgere un altro genere di attività, per migliorare
la propria capacità di guadagno.
Il ricorrente continua a gestire una piccola
impresa di costruzione, la cui attività, dimensione e struttura è rimasta
invariata, benché da ditta individuale si sia trasformata in Sagl.
Unica differenza è che attualmente nella ditta
lavora pure il figlio __________ che sta assumendo man mano le funzioni
dirigenziali data la sua migliore formazione, sostituendo il padre in tali
incombenze.
Così come nel 1994, anche oggi l'attività del
ricorrente non può limitarsi alla semplice parte amministrativa, che del resto
è affidata ad una segretaria e a una fiduciaria, o ai soli contatti con i
clienti, che quantitativamente non sono significativi (si tratta di una ditta
di __________operai!).
Resta per contro indispensabile la presenza
costante sul cantiere da parte del ricorrente, la necessità di camminare quindi
sui terreni accidentati dei cantieri, e di spostarsi con furgoncini per
trasportare materiali e uomini.
Ora però tale attività di sorveglianza e
controllo di uomini e cantieri, non può certo impegnare il ricorrente a tempo
pieno, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata.
Inoltre trattandosi di una piccola ditta, ognuno
deve adattarsi a fare di tutto, non essendo possibile pianificare altrimenti il
lavoro. Di principio quindi il ricorrente dovrebbe essere in grado di dare una
mano sul cantiere, intervenendo secondo bisogno sul processo produttivo.
Del resto il medico di circondario nella sua
visita di chiusura del 1.9.1993, a fondamento della decisione del 1994
esaminava la capacità lavorativa del ricorrente "come muratore
indipendente nell'intera giornata" (cfr. sopra punto 3). Oggi per
contro, malgrado l'attività del ricorrente non sia affatto mutata, la sua
capacità lavorativa viene esaminata come "titolare di una ditta di 9
dipendenti" (cfr. sopra punto 6).
Tale modifica dell'ottica di esame della capacità
lavorativa del ricorrente non è affatto giustificata, ritenuto che l'attività
dello stesso è rimasta praticamente e oggettivamente invariata.
Né si può sostenere che cambiando lavoro o
andando a lavorare alle dipendenze di terzi il ricorrente, che come ricordiamo
non ha alcuna formazione scolastica (3a media) o certificato professionale,
possa migliorare la sua capacità di guadagno.
(…).
… Dall'altro lato, fronte a un'attività immutata,
la capacità lavorativa oggettiva del ricorrente è di molto peggiorata
rispetto al 1994 a seguito dell'infortunio alla spalla del novembre 1996.
In primo luogo la stessa decisione __________ del
14.8.1998 ha riconosciuto un'ulteriore indennità per menomazione dell'integrità
del 6%, di cui l'1% per il peggioramento del ginocchio infortunato del 1963
(per il quale era già stata riconosciuta un'indennità del 3.30%) e il 5% per
l'infortunio alla spalla del 1996. Certo è quindi che vi è stato un
ulteriore danno permanente all'incolumità fisica dell'assicurato a seguito
dell'infortunio del 1996.
In secondo luogo mentre che nel 1994 al
ricorrente era riconosciuta unicamente qualche difficoltà per lavori pesanti
di carico e scarico merce e per gli spostamenti continui su terreni scoscesi
(ciò che comportava già una diminuzione di capacità di guadagno del 15%), oggi
l'attività dello stesso è molto più limitata e discontinua.
Come ben descritto nel rapporto di visita di
chiusura del 1.3.1999 di cui sopra al punto 6, il ricorrente è in grado di fare
"molto spesso" lavori leggeri, "talvolta" lavori di
media fatica e "raramente" lavori pesanti. Inoltre la capacità
lavorativa del ricorrente è diventata assai discontinua, per cui chiaramente
non si può fare affidamento su di lui nella pianificazione dei lavori. È palese
quindi che la capacità lavorativa del ricorrente, già diminuita del 15% a
seguito dell'infortunio al ginocchio, dopo l'infortunio alla spalla è
ulteriormente diminuita.
Infine significativamente, al contrario di quanto
succedeva prima dell'infortunio alla spalla del 1996, oggi il ricorrente deve
fare delle pause di 10 minuti ogni ora lavorativa, rispettivamente 5
minuti ogni ora di guida di un'auto con servosterzo. Palese quindi che il
tempo materiale che il ricorrente può dedicare al lavoro è sostanzialmente
diminuito: su 8.30 ore lavorative egli deve riposare 1 ora e 20 minuti.
Ora, se già prima dell'infortunio alla spalla, senza che il ricorrente fosse
tenuto a queste pause, la sua capacità lavorativa era diminuita del 15% è certo
che queste pause forzate hanno ulteriormente diminuito la capacità lavorativa.
Non fosse che per il fatto che oggi egli può lavorare meno tempo sull'arco di
una giornata.
(…).
… In conclusione dalle stesse tavole processuali
risulta che da un lato l'attività del ricorrente dal 1994 a oggi non è mutata,
dall'altro che la sua capacità lavorativa è notevolmente diminuita a seguito
dell'infortunio alla spalla.
È palese quindi se già nel 1994 a seguito
dell'infortunio al ginocchio al ricorrente era stata riconosciuta una rendita
d'invalidità del 15%, oggi che la sua capacità lavorativa è peggiorata a
seguito di una nuova riconosciuta lesione fisica, gli debba essere riconosciuta
una rendita d'invalidità superiore. Ora, dal 1. settembre 1997 a tutt'oggi
l'assicurato lavora al 50%, una rendita del 50% appare quindi adeguata"
(I).
1.5. L'__________,
in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III).
1.6. In replica,
__________ si è limitato a sottolineare la necessità che il TCA abbia ad ordinare
una perizia specialistica (cfr. V).
1.7. Con
ordinanza del 19 ottobre 2000, il TCA ha ordinato una perizia medica
giudiziaria a cura della Clinica d'ortopedia e di chirurgia dell'apparato
locomotore dell'Ospedale __________ di __________ (cfr. VII).
1.8. Nel corso
del mese di novembre 2000, __________ è stato sottoposto ad una risonanza
magnetica della spalla sinistra presso il Reparto di radiologia diagnostica e
interventistica dell'Ospedale __________ di __________, accertamento che ha
messo in luce una piccola lesione della cuffia dei rotatori
(cfr.
XIII 2).
Con
decisione formale dell'11 gennaio 2001 - confermata in sede di opposizione -
l'Istituto assicuratore ha negato la propria responsabilità relativamente alla
ricaduta annunciatagli dall'assicurato (cfr. inc. __________ III).
La
decisione su opposizione del 5 aprile 2001, nel frattempo, è cresciuta in
giudicato incontestata.
1.9. In data 16
gennaio 2002, il dottor __________, __________ aggiunto, ha consegnato il
proprio referto peritale (XXV), il quale è stato immediatamente intimato alle
parti per osservazioni (XXVI).
L'__________
ha preso posizione il 24 gennaio 2002 (cfr. XXVII), mentre __________, da parte
sua, è rimasto silente.
in
diritto
2.1.L'oggetto della lite è circoscritto al grado dell'invalidità
presentata da __________ 2.2. L'invalidità
è la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio.
Così
l'art. 4 cpv. 1 LAI definisce l'invalidità nella versione in vigore dal 1°
gennaio 1988, ma il medesimo concetto vale negli altri settori delle
assicurazioni sociali.
In questo
senso va letto l'art. 18 cpv. 1 LAINF: "È considerato invalido chi è
presumibilmente alterato nella sua capacità di guadagno in modo permanente o
per un periodo rilevante".
Due sono,
dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
-
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
-
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il
danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso
causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni dev'esserci per giunta un nesso causale adeguato tra il danno alla
salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta al
medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico
indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti.
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF).
Il grado
d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il
reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,
conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Nondimeno,
se il danno alla salute non é tale da imporre un cambiamento di professione, di
regola, il giudizio sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa
medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprime una capacità
di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993, U168 p. 100; DTF 114 V 313,
consid. 3b; STCA 21.3.1995 in re S. F., 31.5.1995 in re E. D., 7.6.1995 in re
M. Z., 26.2.1996 in re G. P.).
2.3. In concreto,
l'__________ ha assegnato a __________ una rendita d'invalidità
"combinata" del 15%, sostenendo che egli - nonostante i postumi
dipendenti dagli eventi traumatici assicurati - potrebbe continuare ad esercitare la sua abituale attività di titolare dell'omonima
impresa di costruzioni, con un discapito di rendimento appunto del 15%
(corrispondente alla necessità d'intercalare delle pause di circa 10 minuti
ogni ora lavorativa - cfr. doc. 52, p. 2 - inc. _).
Dalle
tavole processuali emerge che già prima dell'infortunio del novembre 1996,
all'assicurato era stata riconosciuta una rendita d'invalidità del 15% a far
tempo dal 1° febbraio 1993, e ciò per tenere conto dei postumi residuali
dell'infortunio del 17 giugno 1963 al ginocchio sinistro (cfr. doc. _ - inc.
_).
Se ne
deduce, pertanto, che, a mente dell'Istituto assicuratore convenuto,
l'infortunio alla spalla sinistra non avrebbe di per sé comportato alcun
cambiamento nell'esigibilità lavorativa.
Il TCA
constata che per prendere la decisione di rendita del
30 marzo
1994, l'__________ fece sostanzialmente riferimento alla descrizione del posto
di lavoro contenuta nel rapporto ispettivo del 5 maggio 1993, nonché alle
risultanze della visita medica di chiusura eseguita il 1° settembre 1993 dal
dottor __________, spec. FMH in chirurgia, precisate in data 22 novembre 1993
dallo stesso medico di circondario.
In
particolare, a seguito delle lamentele espresse dall'assicurato in occasione
della visita di controllo del 27 aprile 1993, in data 5 maggio 1993, un
ispettore dell'__________ ha esperito un'indagine economica, grazie alla quale
sono state accertate le mansioni che __________ era concretamente chiamato a
svolgere nell'esercizio della sua attività di titolare di una piccola impresa
edile, rispettivamente, quelle mansioni che egli si era visto costretto ad
abbandonare a causa del danno all'arto inferiore sinistro:
"
(…).
Il Sig. __________ lavora in proprio ed è
titolare di una piccola impresa che si occupa di lavori edili con costruzione
di casette monofamigliari e riattazioni nonché della costruzione e della
manutenzione di giardini.
Opera generalmente nella regione del __________ e
del __________.
__________dipendenti.
Date le piccole dimensioni dell'impresa e la sua
struttura tutti devono fare di tutto, compreso il nostro interlocutore.
Fino a circa tre anni fa il Sig. __________ si
occupava dell'acquisizione dei lavori, dei contatti con la clientela e gli
altri artigiani, nonché della direzione dei lavori e della sorveglianza della
corretta esecuzione dei medesimi.
Inoltre si occupava di tutti i trasporti di
uomini e materiale preventivamente preparato, facendo poi il giro dei vari
cantieri, generalmente di dimensioni ridotte.
Trasporti a mezzo di camioncino. Provvedeva lui
al carico ed allo scarico. Durante i passaggi in cantiere dava colpi di mano
dove necessitava, non disdegnando picco e pala, posa di elementi per viali e
piazzali, passamano, ecc. ecc.
Sempre in movimento, spesso su terreni
accidentati e sui rilievi in pendenza del __________.
Su e giù dalle impalcature, dentro e fuori dagli
scavi per verifiche e misurazioni. Frequentemente in ginocchio o accovacciato.
In seguito al graduale peggioramento delle
condizioni del suo ginocchio sinistro, il Sig. __________ sostiene di aver
dovuto lasciare i trasporti, affidandoli ai dipendenti.
Evita il carico e lo scarico. Tralascia il
sollevamento di pesi. Si muove con circospezione rallentando gli spostamenti.
Dato che non si occupa e non si è mai occupato di
progetti, disegni, preventivi o capitolati a cui provvedono altri
collaboratori, non ha trovato mansioni sostitutive per rimpiazzare i lavori
tralasciati. Si limita a prendere le cose con più calma, permettendosi delle
pause a sua discrezione. Può ovviamente autogestirsi. Reputa che il suo calo di
resa sia di circa un terzo"
(doc. _ -
inc. _).
In
occasione della summenzionata visita di chiusura, il medico di circondario
dell'__________ - posta la diagnosi di gonalgia a sinistra con lieve
instabilità mediale e lieve panartrosi - ha discusso la questione
dell'esigibilità lavorativa nel seguente modo:
"
L'assicurato è in grado di lavorare come
indipendente come muratore sull'intera giornata.
È probabile che caricando e scaricando personalmente
merce, riscontrerà qualche fastidio con questo ginocchio sinistro. Anche
camminando continuamente sul terreno sconnesso potrebbe riscontrare difficoltà
al ginocchio sinistro.
Giudichiamo l'abbassamento del rendimento
(basandoci innanzitutto sul rapporto ispettivo del sig. __________ del
5.5.1993), come se l'assicurato fosse costretto a fare delle pause aggiunte di
mezz'ora la mattina e mezz'ora il pomeriggio"
(doc. _,
p. 3 - inc. _).
Il dottor
__________ ha ancora avuto modo di precisare la propria opinione in merito alla
capacità lavorativa residua presentata dall'assicurato:
"
Per quanto riguarda l'esigibilità del lavoro,
l'assicurato è in grado di svolgere la sua professione di muratore sull'arco
dell'intera giornata.
Riscontrerà sicuramente dei problemi deambulando
sul terreno sconnesso e portando pesi superiori ai 20 kg, salendo e scendendo
le scale e caricando, rispettivamente scaricando, merce pesante.
Esiste una lieve instabilità mediale con lieve
pangonartrosi del ginocchio sin. e, dal punto di vista medico-teorico,
l'invalidità è al massimo del 15%.
Dall'esame clinico non posso dedurre
un'invalidità medico-teorica oltre il 15%"
(doc. _ -
inc. _).
Con
decisione formale del 30 marzo 1994, __________ è finalmente stato posto al
beneficio di una rendita d'invalidità del 15% a contare dal 1° febbraio 1993,
oltre che di un'indennità per menomazione all'integrità del 3.30% (cfr. doc. _
L'assicuratore
LAINF ha, in effetti, stabilito che la necessità d'introdurre delle pause di 10
minuti ogni ora lavorativa (40 minuti al mattino e 40 minuti al pomeriggio),
comportava una riduzione globale di 80 minuti sull'arco di una giornata
lavorativa di 10 ore, corrispondente, in termini percentuali, al 13.33% (cfr.
doc. _ - inc. _).
In data 9
novembre 1996, l'assicurato è rimasto vittima di un secondo evento
infortunistico, che ha interessato, questa volta, la spalla sinistra (cfr. doc.
_- inc. _).
Grazie
all'intervento artroscopico eseguito dal dottor __________ nel corso
dell'aprile 1997, è stata diagnosticata una borsite sotto-acromiale con
acromion tipo III alla spalla sinistra, patologia trattata mediante
acromioplastica anteriore (cfr. doc. _ - inc. _).
Alla
chiusura del caso, __________ è stato visitato il 14 ottobre 1997 dal dottor
__________, spec. FMH in chirurgia.
Queste le
considerazioni enunciate dal succitato medico di circondario dell'__________ a
proposito e delle condizioni di salute dell'assicurato e degli impedimenti
funzionali da lui accusati a dipendenza delle sequele infortunistiche al
ginocchio sinistro ed alla spalla sinistra:
"
(…).
Oggettivamente: si
trova una periartropatia omero-scapolare post-traumatica sinistra.
L'elevazione viene eseguita fino a 150° e
l'abduzione fino a 145°.
La rotazione interna/esterna va bene.
Esiste una gonalgia cronica del ginocchio
sinistro con lieve sinovite non purulenta su base di una lesione del legamento
crociato anteriore sinistro del 17.6.1963 trattata cruentemente con raffia
longitudinale il 19.11.1963.
La stabilità e la mobilità sono buone.
Lievi segni di risparmio della gamba sinistra.
ESIGIBILITÀ DEL LAVORO
L'assicurato può continuare a lavorare come
impresario di una ditta di 9 dipendenti con attività nella costruzione di
casette mono-familiari e riattazione nonché costruzione e manutenzione di
giardini.
L'assicurato è in grado di molto spesso alzare
pesi da 5 kg fino a 25 kg fino all'altezza dei fianchi.
Può talvolta anche portare pesi da 25 kg fino a
45 kg fino all'altezza dei fianchi.
Di rado può anche portare pesi di oltre 45 kg
fino all'altezza dei fianchi.
Può sollevare pesi di oltre 5 kg fino al petto.
Il paziente è in grado di molto spesso maneggiare
attrezzi di leggera e media entità.
Può talvolta fare lavori pesanti.
La limitazione è causata dal fastidio al braccio
sinistro e in quanto ha un'iniziale gonartrosi al ginocchio sinistro.
Può di rado maneggiare anche attrezzi molto
pesanti.
L'assicurato è in grado di talvolta fare anche
lavori sopra la testa.
Può talvolta fare lavori in posizione
inginocchiata.
Può talvolta fare lavori che necessitano la
flessione delle ginocchia.
Può fare spesso lavori in posizione seduta e
spesso fare lavori in piedi tutta la giornata.
L'assicurato è in grado di camminare molto spesso
per tragitti di oltre 50 metri e spesso fare anche lunghi tragitti.
Può talvolta anche camminare su terreno
accidentato.
Può talvolta salire e scendere le scale e salire
e scendere scale a pioli.
L'assicurato è senz'altro in grado di guidare la
macchina, facendo una pausa di 5 minuti per ogni ora di guida, a causa dei
problemi al ginocchio, rispettivamente alla spalla. Il paziente può senz'altro
anche guidare furgoni senza servo-sterzo, dove a causa dei problemi alla spalla
si affaticherà più velocemente, con la conseguenza di necessità di pause aggiunte
di 5 minuti per ogni ora di guida.
Per il suo lavoro misto d'impresario dove deve
occuparsi dell'organizzazione dell'ufficio, distribuzione del lavoro e
controlli rispettivamente aiutare anche nei lavori dell'edilizia l'assicurato
avrà bisogno di pause aggiunte di 10 minuti per ogni ora lavorativa a causa
delle limitazioni dovute ai problemi al ginocchio sinistro ed alla spalla
sinistra"
(doc. _,
p. 4s. - inc. _).
A fronte
delle obiezioni sollevate in occasione del colloquio 29 gennaio 1998 con un
ispettore dell'__________ (cfr. doc. _, p. 2 - inc. _) nonché in sede
d'opposizione 14 settembre 1998 (cfr. doc. _ - inc. _), _ è stato nuovamente
sottoposto a visita di controllo il 13 luglio 1998 (cfr. doc. _ - inc. _),
rispettivamente, il 1° marzo 1999 (cfr. doc. _ - inc. _).
Il dottor
__________ - dopo avere appurato che lo stato di salute oggettivabile era
rimasto sostanzialmente immutato - ha confermato la propria valutazione
dell'esigibilità lavorativa (cfr. doc. _, p. 4 e doc. _, p. 4s. - inc. _).
Con la
decisione su opposizione del 26 marzo 1999, l'Istituto assicuratore convenuto
ha fatto proprio il parere espresso dal medico di circondario, ritenendo che
__________, malgrado i postumi infortunistici, sarebbe ancora in grado di
continuare a svolgere la propria professione con una riduzione di rendimento
del 15%, ciò tenuto conto della descrizione dell'attività contenuta nel
rapporto ispettivo del 5 maggio 1993, nonché delle informazioni fornite al TCA
dai responsabili del Centro di formazione professionale della SSIC, nell'ambito
di un'altra procedura ricorsuale (cfr. doc. _, p. 5 - inc. _).
L'assicurato,
da parte sua, ha censurato la tesi dell'__________.
Egli ha
fatto valere, in particolare, che "… se già nel 1994 a seguito
dell'infortunio al ginocchio al ricorrente era stata riconosciuta una rendita
d'invalidità del 15%, oggi che la sua capacità lavorativa è peggiorata a
seguito di una nuova riconosciuta lesione fisica, gli debba essere riconosciuta
una rendita d'invalidità superiore" (cfr. I, p. 10 in fine).
2.4. Allo scopo
di chiarire la questione concernente l'esigibilità lavorativa, lo scrivente TCA
- dando così seguito ad una richiesta formulata dal ricorrente - ha ordinato
una perizia medica giudiziaria, affidandone l'allestimento alla Clinica
d'ortopedia e di chirurgia dell'apparato locomotore dell'Ospedale __________ di
__________ (cfr. VII).
Dopo
aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi dell'insorgente (cfr. XXV,
p. 2-5) ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo status clinico e
radiologico (cfr. XXV, p. 5-8), il dottor __________, __________ aggiunto
presso il suddetto nosocomio, ha affermato che __________ presenta un'omalgia a
sinistra dopo contusione della spalla sinistra con lesione del sovraspinato, uno
stato dopo artroscopia diagnostica e acromioplastica anteriore alla spalla
sinistra, un'incipiente gonartrosi a sinistra principalmente femoro-patellare e
femoro-tibiale esterna nonché uno stato dopo sutura del legamento crociato
anteriore (cfr. XXV, p. 8).
Il perito
giudiziario ha condiviso la tesi difesa dall'assicuratore infortuni convenuto,
ossia che l'evento traumatico alla spalla sinistra non ha di per sé comportato
alcuna sostanziale modifica della capacità lavorativa del ricorrente:
"
6. L'accident de l'épaule gauche a comporté
une modification déterminante de l'exigibilité due au travail en tenant compte
du fait que la CNA avait reconnu une diminution du rendement de 15% depuis le
01.02.1993. Si oui, dans quelle mesures (%)?
Dans le document 22 du 05.05.1993, l'assuré
décrit avoir abandonné les transports et évité la charge et décharge de
matériaux ainsi que le transport de poids à la main. L'accident de contusion
de l'épaule à gauche n'étant survenu que le 09.11.1996 et limitant l'assuré en
particulier lors des travaux susmentionnés, nous considérons que l'assuré n'a
pas subi une modification déterminante de sa capacité de travail par rapport à
sa situation avant l'accident en 1996"
(XXV,
risposta al quesito n. 6 - la sottolineatura è del redattore; cfr., pure, la
risposta al quesito n. 8).
Dopo aver
escluso l'intervento di un peggioramento nello stato di salute dell'assicurato
rispetto a quanto era stato constatato dai medici fiduciari dell'______ in
occasione delle diverse visite di controllo (17 luglio 1998, 1° marzo 1999 e 1°
aprile 2000), l'esperto designato dal TCA ha definito il fatto d'avere
accordato al ricorrente la possibilità d'intercalare delle pause di 10 minuti
ogni ora di lavoro, una soluzione "sufficiente ed adeguata":
"
3. Est-il surgit une aggravation déterminante
après les visites médicales du 17.7.1998, du 01.03.1999 et due 01.04.2000?
Par rapport aux examens mentionnés, on ne
constate pas d'aggravation déterminante. L'examen clinique du genou gauche et
de l'épaule gauche est superposable avec les examens antécédents.
- L'activité mixte (administrative/manuelle)
en tant que chef de l'entreprise du même nom ressort de la pièce no 22 du
05.05.1993 concernant l'accident de 1963. Vu que l'assuré déjà avant l'accident
à l'épaule du 09.11.1996, Monsieur __________ faisait toute les heures 10
minutes de pause, partage l'expert, l'avis de la CNA dans le sens que l'on peut
exiger de l'assuré qu'il gère lui-même son travail avec la dite limitation et
en fonction des seules séquelles dues aux accidents au genou et à l'épaule
gauche?
Se basant sur le document no 22 et en excluant
les limitations due aux douleurs de l'épaule gauche, nous considérons les
mesures prises par la __________ de 10 minutes de pause par heure de travail
comme suffisant et adéquat"
(XXV,
risposta ai quesiti n. 3 e 5 - la sottolineatura è del redattore).
Con
riferimento alla risposta fornita ai quesiti n. 5 e 6, va ricordato che al
perito giudiziario era stato esplicitamente domandato di fare astrazione dalla rottura
della cuffia dei rotatori della spalla sinistra e, pertanto, dai relativi
impedimenti funzionali, siccome questo aspetto non riguardava la causa sub
judice (cfr. XVIII).
Del
resto, così come già indicato al considerando 1.8., l'Istituto assicuratore
convenuto, con decisione su opposizione del 5 aprile 2001, cresciuta in
giudicato, ha nel frattempo proceduto a negare la propria responsabilità a
proposito della summenzionata patologia (cfr. inc. ), responsabile, a detta
del dottor____________, dei disturbi e degli impedimenti lamentati
dall'insorgente (cfr. XXV, p. 11: "Cliniquement et radiologiquement,
l'épaule gauche présente des signes d'une petite rupture du tendon du muscle
sus-épineux qui sont tout à fait compatibles avec les plaintes et limitations
décrites par le patient" - la sottolineatura è del redattore).
In
siffatte condizioni - non scorgendo questo TCA alcun motivo che gli impedisca
di fare capo alla valutazione enunciata dal dottor __________, il cui referto
peritale risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi, chiaro
nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della situazione
(cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione per cui
deve essergli riconosciuta piena forza probante - può senz'altro venir ammesso
che i postumi residuali dell'evento infortunistico del novembre 1996 non si
ripercuotono negativamente sulla capacità lavorativa (e lucrativa) di
, il quale va quindi considerato ulteriormente in grado di esercitare
la sua abituale attività professionale, a condizione di poter introdurre delle
pause di 10 minuti ogni ora lavorativa (calo di rendimento che viene compensato
grazie alla rendita d'invalidità del 15% corrisposta dall').
Concludendo
- nella misura in cui l'assicuratore LAINF convenuto ha stabilito nel 15% il
tasso dell'invalidità presentata da __________ - l’impugnata decisione del 26
marzo 1999 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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