AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
35.1999.8
Data decisione, Autorità:
27.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
35.99.00008
mm
Lugano
27
aprile 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 gennaio 1999 di
rappr. da: __________
contro
la decisione del 29 ottobre 1998 emanata da
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 6 marzo 1998,
__________ __________ __________ __________ - in viaggio di nozze __________ -
é rimasta coinvolta in un incidente della circolazione stradale, a seguito del
quale ha riportato la frattura composta del tubercolo maggiore della spalla
destra ed una ferita lacerocontusa alla guancia destra (cfr. doc. __________) .
Il caso é stato assunto
__________ in forza dell’art. 3 cpv. 2 dell’ordinanza sull’assicurazione contro
gli infortuni dei dispoccupati, il quale ha regolarmente corrisposto le
prestazioni assicurative.
1.2. Rientrata in Svizzera,
l’assicurata, durante il periodo 21 aprile-9 maggio 1998, é rimasta degente
presso la Clinica __________ __________ di __________ per la cura di una grave
sindrome ansioso-fobica, patologia invalidante che, all’uscita dal nosocomio,
ha ulteriormente richiesto un trattamento psichiatrico ambulatoriale da parte
del dottor __________ (doc. __________).
1.3. Con decisione formale 8
luglio 1998, __________, sentito il parere del proprio medico di circondario,
ha comunicato all’assicurata la chiusura del caso d’infortunio a contare dal 5
giugno 1998. Per quel che riguarda i disturbi di carattere psichico manifestati
da __________ __________ __________ __________, l’Istituto assicuratore ha
ritenuto che gli stessi si troverebbero in una relazione di causalità naturale
soltanto possibile con l’evento traumatico del marzo 1998. Trattandosi, infine,
della cicatrice presente sulla guancia destra, l’assicuratore-infortuni ha
negato il proprio obbligo contributivo in relazione ad una sua eventuale
correzione chirurgica (doc. __________).
1.4. Avverso la summenzionata
decisione formale, l’assicurata, patrocinata dalla __________, ha interposto
opposizione, affermando, segnatamente, che fra i disturbi psichici di cui
soffre e l’infortunio 6 marzo 1998 esisterebbe un nesso di causalità naturale
ed adeguata (doc. __________).
1.5. Con decisione 29 ottobre
1998, __________ ha integralmente respinto l’opposizione presentata da
__________ __________ __________ __________, negando che le turbe psichiche da
essa presentate si trovino in una relazione di causalità, naturale ed adeguata,
con l’infortunio assicurato (doc. __________).
1.6. Con tempestivo ricorso,
l’assicurata, sempre assistita dalla __________, ha chiesto il riconoscimento
del “diritto alle prestazioni per inabilità lavorativa e cure mediche fino alla
ripresa della stessa nella misura del 100%. Resta riservata la determinazione
di un'eventuale indennità per menomazione dell’integrità (art. 24 LAINF)” (I,
p. 6).
A supporto delle proprie
pretese ricorsuali, __________ __________ __________ __________ ha, nuovamente,
ribadito l’opinione secondo cui l’Istituto assicuratore convenuto dovrebbe
essere tenuto a riconoscere la propria responsabilità in relazione ai disturbi
psichici di cui soffre.
Proprio allo scopo
d’accertare l’esistenza di un nesso di causalità naturale fra i succitati
disturbi e l’evento 6 marzo 1998, la ricorrente ha preteso l’allestimento di
una perizia medica giudiziaria.
1.7. __________, in risposta, ha
postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.8. In replica, __________
__________ __________ __________ ha provveduto a precisare alcune delle
affermazioni contenute nell’allegato di risposta presentato dall’assicuratore
LAINF (V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. In concreto, é necessario
valutare, preliminarmente, se i disturbi di carattere psichico di cui
soffre __________ __________ __________ __________ si trovino o meno in una
relazione di causalità, naturale ed adeguata, con l’infortunio 6 marzo 1998.
Dall’esito di questo apprezzamento dipenderà, in effetti, la questione di
sapere se l’impugnata decisione __________ di negare, al riguardo, la propria
responsabilità é o meno da ritenere corretta.
2.2.1 Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze
(danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali. Al riguardo
essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano
elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V
110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46; cfr.
pure sentenza inedita 17 ottobre 1989 in re F.).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 117 V 360 consid. 4a e
sentenze ivi citate).
2.2.2. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 117 V 361 consid. 5a e
382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr.
DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew,
Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Losanna 1992,
p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi
fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde
anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 118 V 286; DTF 117 V 365 i.f.).
2.2.3. Diversa invece è la situazione
per quel che riguarda le affezioni di carattere psichico, dove la nozione di
causalità adeguata assume un'importanza fondamentale.
In merito all’adeguatezza
del rapporto causale fra infortunio e disturbi di natura psichica manifestatisi
dopo di esso, il TFA ha avuto modo di esprimersi ripetutamente e la sua
giurisprudenza è stata sottoposta a profonde trasformazioni.
Di questa evoluzione
significative sono le sentenze in DTF 112 V 37 (l'adeguatezza è riconosciuta
solo nei casi in cui l'infortunio riveste un'importanza rilevante nell'insieme
delle circostanze; l'idoneità del trauma a provocare turbe psicogene non si
misura più per rapporto alle reazioni di una persona "normale"); in
DTF 113 V 316 e 324 (l'adeguatezza difficilmente può essere negata se alla luce
della personalità pretraumatica dell'assicurato l'infortunio non è, con le
circostanze concomitanti, relegato all'irrilevanza); in RAMI 1988 U47 pag. 225
in cui il TFA ha ribaltato la precedente formulazione negativa esigendo che
l'infortunio rivesta "una certa importanza" per rapporto a tutto il
complesso delle circostanze; e infine in DTF 115 V 133, in cui la somma istanza
ha ritenuto utile procedere ad una classificazione degli infortuni sulla base
di criteri oggettivi anziché fondarsi direttamente sul modo in cui la
vittima ha vissuto ed elaborato il trauma.
Il TFA conferisce valore
paradigmatico non all'esperienza dell'infortunio ma all'evento infortunistico
come tale, valutato oggettivamente in funzione del modo in cui é avvenuto
l'infortunio propriamente detto (cfr. DTF 115 V 408 consid. 5; RAMI 1992 U154
p. 246ss).
" A seconda della dinamica
dell'infortunio, esso è classificato in una delle tre categorie seguenti: nella
categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e
in quella degli eventi di grado medio"
Di regola l'adeguatezza
del nesso causale viene ammessa nel caso di infortuni gravi ("secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita gli infortuni gravi sono
in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica").
Per contro, nel caso di
infortuni insignificanti ("l'assicurato per esempio ha leggermente battuto
la testa o si è slogato il piede") o leggeri (ad esempio caduta o
scivolata banale) l'adeguatezza può di regola essere negata a priori (RAMI 1992
U154, 246ss). L'infortunio sarà tutt'al più ritenuto la causa fortuita delle
turbe nondimeno manifestatesi. La vera causa è da ricercare in fattori
extra-infortunistici, per esempio nella predisposizione costituzionale.
"E' noto per esperienza che gli infortuni della presente categoria, data
la loro minima importanza, non possono influire sulla salute psichica
dell'infortunato".
Per quanto attiene,
invece, agli infortuni di grado medio - cioè a quegli "eventi che non
possono essere classificati nelle due predette categorie" - l'adeguatezza
non può essere stabilita facendo semplicemente riferimento all'evento infortunistico.
" Occorre piuttosto tener
conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente
connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto
dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella
misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita
sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità
lavorativa e di guadagno di origine psichica".
I criteri di maggior
rilievo sono:
-
le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
-
la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
-
la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
-
i dolori somatici
persistenti;
-
la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
-
il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
-
il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Il TFA opera all'interno
della classe medio-grave un'ulteriore, doppia distinzione.
Gli infortuni medio-gravi
si dividono in tre sottogruppi a seconda della loro relativa gravità:
-
infortuni
la cui gravità raggiunge il punto più alto della categoria e li avvicina
addirittura agli infortuni della categoria superiore;
-
infortuni di media
gravità all'interno della categoria medio- grave;
-
infortuni
di poca rilevanza, al limite della categoria inferiore (infortuni
insignificanti o leggeri).
Nel primo caso basta la
presenza di uno solo dei fattori sopra elencati.
Nel secondo bisogna
nuovamente distinguere:
-
se
un fattore è particolarmente incisivo (ad esempio durata particolarmente lunga
dell'incapacità lavorativa per l'intervento di complicazioni durante la cura),
l'adeguatezza è ammessa;
-
in caso contrario
occorre l'intervento di più fattori.
Nel terzo sottogruppo è
richiesta alternativamente:
-
la presenza,
cumulativamente, di tutti i fattori elencati, o
-
la particolare
intensità dei fattori effettivamente intervenuti.
Solo a queste condizioni
si ammetterà l'adeguatezza del nesso causale.
Se però queste
condizioni sono adempiute, non si dovrà più ricercare se vi siano altre cause
atte a spiegare le turbe psichiche, per esempio in relazione alla
predisposizione costituzionale della vittima.
Può essere infatti
affermato che se l'infortunio e i fattori concomitanti sono particolarmente
importanti, al punto da poter causare le turbe psichiche anche se la
personalità della vittima non vi sia particolarmente predisposta, l'infortunio
avrà la valenza di "causa sopravveniente", che eclissa gli altri
fattori. Basta da solo a scompensare la psiche e relega all'irrilevanza la sua
eventuale particolare vulnerabilità.
Non importa che qualsiasi
altro choc avrebbe potuto scompensarla; l'infortunio è in ipotesi idoneo in sé
a produrre quel risultato ed è irrilevante che altri traumi avrebbero potuto
provocarlo in sua vece.
In RAMI 1995 U215, p.
90ss., il TFA ha ribadito che la qualifica degli infortuni va effettuata
secondo criteri puramente oggettivi senza far riferimento al vissuto dell'infortunio
elaborato dalla persona coinvolta.
Il TFA ha, ad esempio,
avuto modo di statuire che una caduta durante una partita di calcio rappresenta
un infortunio molto frequente e generalmente benigno di modo che non si può
fare altro che considerarlo come un infortunio banale (RAMI 1992 U154, p.
246ss.).
Un investimento di un
pedone sulle strisce pedonali da parte di un ciclista con conseguente caduta a
terra ed urto della parte posterolaterale e della testa é stato pure classificato
dal TFA negli "eventi leggeri" (cfr. STFA 6.4.1994 in re P. non
pubbl.).
Un tamponamento avvenuto
in un centro abitato, con l'autoveicolo che, in curva, ha toccato con la sua
parte anteriore destra la stessa parte di un altro autoveicolo che circolava
nella direzione opposta, senza danni fisici di rilievo e senza intervento della
polizia, é stato considerato un evento di poco conto (STFA 29.12.1994 in re F.
M.; STFA 29.6.1994 in re A. D.)
Un tamponamento di un
autocarro da parte di un altro autotreno in cui l'autista ha subito una
contusione della colonna cervicale, una ferita lacero-contusa all'avambraccio
ed alla mano ed una ferita lacero-contusa superficiale nella zona occipitale é
stato ritenuto dal TCA un infortunio di grado medio al limite della categoria
inferiore (STCA 23.3.1995 in re S., confermata dal TFA con sentenza 6.9.1996).
Una caduta con urto del
capo contro un banco di vendita e susseguente perdita di conoscenza per alcuni
istanti a seguito dell'urto di un carrello per il trasporto di merci è stato
classificata dal TFA come un infortunio lieve (STFA 3.4.1997 in re B.).
2.3. La questione del nesso di
causalità naturale fra le turbe psichiche lamentate dall’insorgente e l’evento
traumatico assicurato, ha fatto oggetto di valutazioni - divergenti fra loro -
espresse, da un lato, dal medico curante di __________ __________ __________
__________, il dottor __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, e,
dall’altro, dal medico di circondario __________, il dottor __________, spec.
FMH in chirurgia.
Il succitato psichiatra -
preso conoscenza della decisione formale 8 luglio 1998 __________ - ha avuto
modo d’esprimersi in questi termini:
“... la paziente ha subito un incidente della
circolazione il 06.03.1998 presentando, dopo circa un mese, una serie di
attacchi di panico diventati, via via, una manifestazione persistente
ansioso-fobica, di entità grave, nell’ambito di una Sindrome
post-traumatica da stress (ICD-10:F43.1). La gravità della psicopatologia era
tale da compromettere totalmente la funzionalità socio-lavorativa e famigliare
della paziente costringendo così il suo medico di famiglia __________ di
scegliere l’unica via a disposizione, l’ospedalizzazione con richiesta di un trattamento
specialistico-psichiatrico intensivo (le mie prestazioni durante la degenza
nella Clinica __________ di __________ dal __________).
Essa,
prima dell’incidente in questione, non risultava essere in cura psichiatrica.
Ora,
la paziente continua con regolarità il mio trattamento ambulatoriale (psicofarmacoterapia
e psicoterapia breve ad orientamento analitico) e dovrebbe, nel corso delle
prossime 4-6 settimane circa, recuperare la propria capacità lavorativa”
(doc. __________).
Da parte sua, il dottor
__________, in occasione della visita medica 9 giugno 1998, ha manifestato
l’opinione secondo cui un legame causale fra la nota patologia psichica e
l’infortunio del marzo 1998, sarebbe da ritenere tutt’al più possibile (cfr.
doc. __________), ciò che, contrariamente a quanto parrebbe credere l’assicurata,
non sarebbe manifestamente sufficiente per poter ammettere la responsabilità
dell’Istituto assicuratore convenuto (cfr. consid. 2.2.1.).
Ora, questa Corte é
concorde con l’insorgente nel ritenere che il giudizio espresso dal medico di
circondario - specialista in chirurgia - non possa essere considerato come
particolarmente qualificato, ciò che l’Istituto assicuratore stesso ha dovuto,
in fin dei conti, riconoscere (III, p. 3). Essa ritiene, comunque, di potersi
esimere dall’esaminare più da vicino la questione di sapere se i disturbi di
cui soffre l’assicurata siano o meno una conseguenza naturale dell’infortunio
del marzo 1998, poiché, così come verrà meglio dimostrato ai seguenti considerandi,
l’adeguatezza del nesso di causalità, aspetto che dev’essere valutato alla luce
dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss., non può, in ogni caso, venire
ammessa (cfr. STFA 20.12.1994 in re L. inedita).
In questo ordine d’idee -
essendo l’esame della causalità adeguata una mera questione giuridica - appare
senz’altro superfluo che il TCA abbia ad ordinare la richiesta perizia
psichiatrica.
2.4. Dalle tavole processuali
emerge che, in data 6 marzo 1998, l’assicurata, che si trovava in viaggio di
nozze __________ __________ __________, é rimasta vittima di un incidente della
circolazione stradale. L’automobile su cui viaggiava __________ __________
__________ __________ é, in effetti, entrata in collisione frontale con un
veicolo della polizia di __________. Al momento dell’urto, la vettura condotta dal
marito dell’insorgente, __________ __________, era praticamente ferma.
Dopo l’incidente, la
ricorrente é stata trasportata, pare, presso l’Ospedale di __________, dove i
medici hanno provveduto a suturarle, a due riprese, una ferita lacerocontusa
alla guancia destra. __________ __________ __________ __________ é, comunque,
rimasta degente una sola notte, in osservazione.
In data 12 marzo 1998, i
coniugi __________ hanno fatto ritorno in Svizzera, grazie anche all’assistenza
fornita loro __________ __________ __________ (____________________).
Dal 13 al 16 marzo 1998,
l’assicura é rimasta degente presso il reparto di chirurgia __________. I
medici hanno così avuto modo di diagnosticare - oltre alla nota ferita alla
guancia destra - una frattura composta del tubercolo maggiore della spalla
destra.
A livello terapeutico, la
ferita alla guancia ha fatto oggetto di una revisione in anestesia locale,
mentre la spalla destra é stata semplicemente immobilizzata.
Dal relativo rapporto
d’uscita 20 marzo 1998, risulta, inoltre, che durante la degenza ospedaliera i
medici non hanno “... rilevato particolari problemi”, di modo che __________
__________ __________ __________ ha potuto venir dimessa in buone condizioni
generali il 16 marzo 1998 (cfr. doc. __________ ).
In data 9 giugno 1998 ha
avuto luogo una visita di controllo presso il medico di circondario __________,
il già citato dottor __________ __________, il quale - per quel che riguarda
almeno le conseguenze organiche dell’infortunio - ha descritto una
situazione alquanto favorevole:
“Siamo dunque a distanza di tre mesi da un incidente
stradale, rispettivamente collisione frontale fra due autovetture (quella
dell’assicurata quasi ferma).
Vi
riporta una contusione della spalla destra con frattura composta del tubercolo
maggiore della testa omerale nonché una ferita lacerocontusa non perforante
alla guancia destra, al polso destro, e piccole lesioni alla gamba destra e
sinistra (rinviamo alla fotodocumentazione allegata).
Nel
frattempo la ferita alla guancia é stata suturata complessivamente tre volte,
con buon risultato funzionale.
La
funzione della spalla destra allo stato attuale é quasi parificabile al lato
opposto, soprattutto per quanto riguarda il raggio di mobilità, trofismo muscolare
e stabilità.
Sia
clinicamente che sonotomograficamente non si sospetta alcuna lesione diretta
della cuffia rotatoria.
Anche
radiologicamente la frattura é ben consolidata con una configurazione del
tubercolo maggiore ben conservata.
Anche
a livello della colonna cervicale non é riscontrabile alcuna limitazione,
d’altronde regione del corpo mai menzionata nei documenti medici in nostro
possesso.
(...).
La
__________ allo stato attuale é senz’altro d’accordo di portare a termine il
ciclo fisioterapico in corso, come pure con un ulteriore controllo medico per
le conseguenze organiche.
In
seguito la signora __________ continua con degli esercizi di mobilizzazione e
nuoto regolare a titolo personale.
Per
ciò che riguarda un’eventuale ulteriore correzione della cicatrice alla guancia
destra non possiamo che aderire alla proposta dell’OIL, rispettivamente al
consiglio di attendere l’evoluzione spontanea per i prossimi 4-6 mesi.
(...).
Alle
condizioni fisiche attuali, la signora __________, in qualità di __________ può
senz’altro riprendere il lavoro in misura del 100% dal 5.6.1998” (doc.
__________ ).
Tenuto conto della
dinamica dell’infortunio nonché delle sue sequele fisiche, l’evento traumatico
di cui l’insorgente é rimasta vittima non può essere qualificato né come
leggero né come grave, ma va, piuttosto, classificato fra gli infortuni di
media gravità, ciò che trova concordi ambedue le parti (cfr. doc. 24, p. 3 e
III, p. 3). Del resto, confrontati a fattispeci analoghe a quella ora sub judice,
tanto questo TCA quanto il TFA hanno, nel recente passato, proceduto ad
identiche classificazioni. Vedi ad esempio:
STFA 11 novembre 1998 in re R., prodotta __________ sub
doc. __________, riguardante uno scontro frontale fra due autovetture, a
seguito del quale l’interessato ha riportato una commotio cerebri, un trauma
lombare ed una contusione al torace;
STCA 23 novembre 1998 in re V.-R., concernente un
incidente della circolazione stradale in cui il veicolo su cui viaggiava
l’assicurata, si é frontalmente scontrato con un’autovettura condotta da un
individuo in stato d’ebrietà. L’assicurata ha riportato un trauma del tipo
“colpo di frusta” alla colonna cervicale nonché una ferita lacerocontusa alla
fronte;
STCA 22 aprile 1999 in re K., riguardante un incidente
della circolazione stradale in cui l’assicurato, al volante della propria
autovettura, stava urgentemente trasportando il figlio epilettico all’ospedale
quando, nel superare due automobili che lo precedevano, é entrato in collisione
con la parte anteriore destra di una vettura proveniente in senso inverso. A
seguito del violento scontro, l’assicurato ha riportato un trauma al rachide
cervicale.
Il giudice é quindi tenuto
a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri
elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.2.3.. Affinché possa essere
ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia
presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più
criteri.
A mente della ricorrente,
tre sarebbero i criteri realizzati nel caso di specie: le circostanze
concomitanti particolarmente drammatiche, la cura medica errata che aggrava
notevolmente gli esiti dell’infortunio e, infine, la gravità o la particolare
caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo
l’esperienza, a determinare disturbi psichici.
__________ __________ non pretende, a ragione, che gli altri fattori elaborati
dalla giurisprudenza federale, siano qui soddisfatti.
Trattandosi di uno scontro
frontale, non può essere negata una qual certa spettacolarità. Tuttavia,
l’incidente stradale che ha visto coinvolta l’assicurata, non si é svolto in
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche (cfr. STFA 11.11.1998
succitata). Per un raffronto, il TFA ha, ad esempio, riconosciuto l’esistenza
di simili circostanze, trattandosi di un infortunio in cui l’assicurato rimase
imprigionato fra il contrappeso di una gru ed una cassaforma, subendo uno
sventramento e la frattura del bacino (DTF 107 V 173ss.), trattandosi di un
incidente della circolazione stradale che determinò un morto e diversi feriti
gravi fra i suoi protagonisti, in cui l’autovettura dell’assicurato si
capovolse ripetutamente e finì fuori strada (DTF 113 V 307ss.) oppure
trattandosi di un’assicurata che si vide rompere in testa un pesante piatto da
mensa da parte di una collega di lavoro, la quale, in un secondo tempo, la
colpì ripetutamente al volto con un coccio. L’interessata riportò varie contusioni
e ferite da taglio, fra cui una profonda alla fronte (STFA 2.8.1994 in re G.,
inedita). Per contro, non ne ha ammesso la presenza, trattandosi di un
incidente stradale in cui l’autovettura guidata dal marito dell’assicurata uscì
di strada, salì su di una scarpata e si rovesciò. L’assicurata riportò un
trauma cerebrale e delle contusioni cervicali, toraciche e lombari (STFA
7.8.1996 in re H. inedita).
Il fatto che l’infortunio
abbia avuto luogo durante il viaggio di nozze e in un paese lontano, sono circostanze
che, ovviamente, non possono condurre questa Corte ad un diverso apprezzamento.
Contrariamente a quanto
pretende l’assicurata, non si può neppure affermare che sia rimasta vittima di
un trattamento medico errato che ha aggravato notevolmente gli esiti
dell’infortunio. Per quel che riguarda la frattura del tubercolo maggiore della
spalla destra, la stessa, grazie ai trattamenti conservativi applicati, é
perfettamente guarita, senza alcuna sequela, già a tre mesi di distanza dal
noto infortunio (cfr. doc. 16: rapporto 9.6.1998 del dottor __________).
D’altro canto, vero é che
dagli atti di causa risulta che la ferita lacerocontusa alla guancia destra ha
dovuto venir suturata a ben tre riprese (due sul luogo dell’infortunio ed una
presso ). Ora, anche se si dovesse ammettere che le suturazioni
eseguite dai medici dell’ __________, non lo sono state propriamente
in ossequio alle regole dell’arte medica, circostanza quest’ultima che avrebbe
poi reso necessario il terzo intervento chirurgico di revisione, ciò non
sarebbe ancora sufficiente per poter ritenere realizzato il criterio qui in
discussione, nella misura in cui la pretesa errata cura medica non si é
affatto tradotta in un notevole aggravamento degli esiti dell’infortunio.
In effetti, il dottor __________, in occasione della visita medica del 4 giugno
1998 (doc. __________ ), ha avuto modo di constatare una cicatrice della
lunghezza di 3 cm, indolente alla palpazione, senza alcun segno irritativo,
nessun sospetto di neuroma cicatriziale o rimanenza di corpo estraneo e senza
nessuna reazione cheloidiforme, tutto questo a soli tre mesi di distanza
dall’infortunio. Lo stesso medico di circondario ha, altresì, indicato che i
tre interventi di suturazione hanno prodotto un buon risultato funzionale.
Il TCA non può, infine,
fare propria la tesi secondo cui “... le lesioni riportate dalla signora
__________ come attestano i certificati medici debbono complessivamente essere
considerate gravi” (I, p. 6). Né la frattura composta alla spalla destra né la
ferita lacerocontusa alla guancia destra, possono essere considerate come
gravi, prova ne sia il fatto che ambedue sono perfettamente guarite nel giro di
soli tre mesi. A notare che il ricovero presso la __________ __________ __________
di __________ (dal __________ al __________) si é reso necessario,
principalmente, per il trattamento della nota patologia psichica e, pertanto,
non già per la cura dei postumi somatici dell’infortunio (cfr., al riguardo,
doc. __________). Le ferite al polso destro ed alle gambe, a cui __________
__________ __________ __________ ha fatto riferimento in sede di ricorso, sono
sicuramente state di lieve entità, così come lo dimostra la fotodocumentazione
presente nell’incarto . Del resto, é sintomatico il fatto che i
medici dell’ non abbiano neppure ritenuto necessario farne menzione
nel loro rapporto d’uscita __________ __________ (doc. __________).
Questo TCA é ben conscio
del fatto che il volto, dove l’assicurata ha riportato la summenzionata ferita lacerocontusa,
é una parte del corpo particolarmente sensibile da un punto di vista estetico.
Tuttavia - considerata la modesta entità della lesione, che non ha affatto
gravemente deturpato il viso dell’insorgente (cfr. fotodocumentazione
__________I) e che, peraltro, é ancora suscettibile, verosimilmente, di
miglioramento grazie al prospettato intervento di chirurgia estetica - si
ritiene che la stessa, secondo l’esperienza, non sia idonea ad aver determinato
disturbi di natura psichica (cfr., in questo senso, STCA 23.2.1994 in re G. -
confermata dal TFA con la summenzionata sentenza 2.8.1994 - in cui il TCA ha
implicitamente negato che una cicatrice di lieve entità sul volto possa essere
ritenuta idonea a provocare turbe psichiche).
Se ne deduce che
l’infortunio 6 marzo 1998 non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e
l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei
disturbi di carattere psichico di cui soffre __________ __________ __________
__________.
In siffatte condizioni
l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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