AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
35.1999.94
Data decisione, Autorità:
03.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
35.1999.00094
mm
Lugano
3 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 settembre 1999
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 18 giugno 1999 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione contro gli
infortuni
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 6
novembre 1997, __________, all'epoca alle dipendenze dell'Albergo __________ di
__________ in qualità meccanico, ha risentito dei dolori a livello della spalla
sinistra, dapprima, esercitandosi alla sbarra, successivamente, alzando un
pesante sacco contenente della biancheria sporca (doc. _).
Il caso è
finalmente stato assunto dalla Cassa malati __________ a titolo di lesione
parificata ai postumi di un infortunio ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 OAINF (doc.
_), assicuratore infortuni che ha regolarmente corrisposto le prestazioni
assicurative.
1.2. Esperiti i
necessari accertamenti medico-amministrativi, la __________, con decisione 22
aprile 1999, ha chiuso il caso a contare dal 26 marzo 1999, ritenendo che lo
stato di salute di __________ si fosse ormai stabilizzato (doc. _). Essa ha, in
particolare, posto termine, con effetto immediato, all'erogazione delle
indennità giornaliere d'infortunio.
A seguito
dell'opposizione interposta dalla __________ Protezione giuridica per conto
dell'assicurato (doc. _), la Cassa malati __________ ha, in data 18 giugno
1999, sostanzialmente confermato il contenuto della sua prima decisione (doc.
_).
1.3. Con
tempestivo ricorso 13 settembre 1999, __________, patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto che la __________ venga condannata a versargli ulteriori
prestazioni a partire dal 26 marzo 1999 (cura medica), rispettivamente, dal 22
aprile 1999 (indennità giornaliere).
Queste,
segnatamente, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese ricorsuali:
" A
sostegno del presente ricorso va anzitutto sottolineato come, in data 14 giugno
1999 (doc. _), il signor __________ abbia eseguito una risonanza magnetica alla
spalla sinistra presso la Clinica __________. Orbene dalla stessa risultano
segni evidenti di esiti di rotture parziali al tendine del sovraspinato, come
pure risulta un versamento della borsa sub acromiale e sub deltoidea, dei versamenti
e dei segni di infiammazione e delle alterazioni sub corticali con piccole
cisti geodiche in esiti di pregressi sovraccarichi.
Inutile sottolineare
che tutte queste lesioni, chiaramente documentate, stanno a dimostrare che è
tuttora in corso una patologia che non si è ancora stabilizzata (cfr. rapporto
del dottor ______ del 19 luglio 1999 (doc. _).
(…).
Quanto sopra sta a
dimostrare che il caso non può essere affatto definito come stabilizzato, né
che una cura medica atta a migliorare lo stato di salute e conseguentemente la
capacità lavorativa del qui ricorrente è a tutt'oggi necessaria. Il tutto poi
se si pensa che in effetti il signor __________ non è affatto abile al lavoro
nella misura del 90% così come menzionato dal dottor __________. In verità il
signor __________, a seguito delle conseguenze dell'infortunio, rimane inabile
al lavoro in misura totale. Ci si riserva del resto di produrre quanto prima un
referto specialistico privato, ed in ogni modo, sulla base dei rapporti medici
del dottor __________ come pure della risonanza magnetica eseguita e presente
agli atti (e che non era ancora stata eseguita al momento della visita
effettuata nel marzo 1999 a cura del dottor __________), si chiede già da ora
l'allestimento di una perizia giudiziaria" (I).
1.4. La
__________a, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (VI).
1.5. In data 20
ottobre 1999, __________ ha chiesto una proroga, sino al 15 novembre 1999, del
termine per presentare ulteriori mezzi di prova (VIII). Sino ad oggi,
l'insorgente non ha, tuttavia, prodotto alcuna nuova documentazione.
1.6. In data 25
gennaio 2000, il TCA ha interpellato il dottor __________, chiedendogli se, alla
luce delle risultanze della risonanza magnetica 14 giugno 1999, ritiene di
dover modificare le conclusioni contenute nel suo referto peritale 6 aprile
1999 (IX).
La
risposta del suddetto specialista è pervenuta il 7 febbraio 2000 (X), risposta
che è stata immediatamente intimata alle parti per osservazioni (XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D. C.).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se, posteriormente
all'aprile 1999, ci si trovava o meno ancora in regime di prestazioni di corta
durata (cura medica ed indennità giornaliere).
La
risposta a questa domanda dipende, ovviamente, dalla data in cui lo stato di
salute di __________ è reputato essersi stabilizzato.
2.3. Giusta
l'art. 10 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, pag. 41ss.).
Se, al
momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità
lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in
capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle
prestazioni sanitarie.
2.4. In data 6
novembre 1997, __________ ha, dunque, riportato una lesione della cuffia dei
rotatori, danno alla salute relativamente al quale la __________ ha
riconosciuto la propria responsabilità (doc. _), dopo aver sentito il parere
del dottor __________, spec. FMH in chirurgia (doc. _).
Nell'ottobre
1998, l'assicuratore LAINF convenuto ha interpellato l'allora medico curante
dell'assicurato, il dottor __________, spec. FMH in reumatologia e medicina
interna, chiedendogli, in particolare, se le condizioni di salute del suo
paziente sarebbero ancora state suscettibili di miglioramento grazie ad
ulteriori misure terapeutiche. Lo specialista ha affermato che __________
presentava un quadro patologico che si era, nel frattempo, stabilizzato e che
non avrebbe potuto migliorare attraverso provvedimenti terapeutici
ambulatoriali. Il dottor _______ ha, ciò nondimeno, precisato d'aver prescritto
un periodo di degenza presso la Clinica __________ di __________, allo scopo
d'aumentare il grado d'abilità lavorativa (doc. _).
Dal 19
ottobre al 14 novembre 1998, l'insorgente ha effettivamente soggiornato presso
la suddetta clinica di riabilitazione, beneficiando di misure fisioterapiche
attive e passive. Dal relativo rapporto d'uscita 16 novembre 1998 emerge che lo
stato di salute di __________ è soltanto in parte migliorato:
" tale
trattamento ha portato ad un rinforzo muscolare quasi completo dei muscoli sopraspinato,
sottospinato e deltoide sinistro (forza muscolare tutti M5- alla dimissione),
con miglioramento del trofismo muscolare della spalla sinistra e
all'attuazione della sintomatologia dolorosa a livello a livello cervicale ed
ai cingoli scapolo-omerali a riposo, con persistenza unicamente di dolori alla
spalla sinistra sotto sforzo.
Purtroppo non abbiamo
ottenuto significativi miglioramenti per quanto riguarda la funzionalità della
spalla sinistra con possibilità di movimento sui tre piani praticamente
invariata rispetto all'entrata"
(doc. _).
Agli atti
figura un rapporto, datato 13 gennaio 1999, del dottor __________, il quale
afferma d'aver rivisto l'assicurato dopo la sua dimissione dalla Clinica
__________. Il reumatologo indica che, a suo avviso, __________ difficilmente
potrà riprendere la propria attività lavorativa in misura maggiore al 50% e
sottolinea che i trattamenti conservativi sono ormai da ritenere esauriti
(doc. _).
In data
18 marzo 1999, __________ ha privatamente consultato il dottor __________,
spec. FMH in neurologia, il quale, da un profilo neurologico, non ha costatato
alcunché d'anormale:
" neurologicamente
e all'investigazione EMG e ENG non trovo dunque
anomalie obiettive in particolare segni evocatori di un'eventuale sofferenza
tronculare nervosa periferica al membro superiore sinistro né di tipo cefalico
cervicobrachiale radicolare o midollare cervicale centrale.
I pretesi disturbi
concernenti il III e il IV dito mi sembrano semplicemente dovuti ad un
abbozzato Dupuytren alla base di queste due dita.
Per il resto
clinicamente trovo solo una modica limitazione della funzione della scapolo
omerale sinistra, sequela di artropatia in questo paziente che di fatto sembra
desiderare essenzialmente un riconoscimento di un'inabilità lavorativa e che mi
ha detto essere intenzionato a non più riprendere il proprio lavoro presso
l'hotel __________. Dal punto di vista neurologico non costato attualmente
nessun elemento che mi permetta di ritenere una incapacità di lavoro anche solo
parziale" (doc. _ -
la sottolineatura è del redattore).
Solo
qualche giorno più tardi, per la precisione il 26 marzo 1999, il qui ricorrente
è stato periziato dal dottor __________, per conto della __________.
Dopo aver
descritto, in maniera puntuale, lo status clinico e radiologico a livello della
spalla sinistra, lo specialista in chirurgia ha, fra l'altro, categoricamente
negato che da un'ulteriore cura medica ci si potesse ancora attendere un
sostanziale miglioramento dello stato di salute dell'assicurato. Il dottor
__________ ha poi provveduto a valutare, da un lato, l'esigibilità lavorativa
e, dall'altro, l'entità della menomazione all'integrità presentata da
__________ (doc. _).
Fondandosi
sulle risultanze della perizia __________, l'assicuratore infortuni, con
decisione formale 22 aprile 1999, ha comunicato a __________ che le sue
condizioni di salute erano ormai da considerare ampiamente stabilizzate, di
modo che il diritto alla cura medica è stato ritenuto estinto a contare dal 26
marzo 1999, quello alle indennità giornaliere a far tempo dal 22 aprile 1999
(doc. _).
2.5. Con il
proprio gravame, __________ pretende aver ancora diritto alle prestazioni di
corta durata, facendo valere, essenzialmente, che il suo stato di salute è ben
lungi dall'essere stabilizzato. A sostegno della propria tesi, l'assicurato ha
prodotto un certificato, datato 14 maggio 1999, del suo attuale medico curante,
il dottor __________, ai termini del quale egli necessiterebbe ancora di un
trattamento medicamentoso (doc. _). Agli atti figura pure il rapporto 19 luglio
1999 dello stesso dottor __________, a mente del quale il reperto della RM del
14 giugno 1999 starebbe a dimostrare che "… è tuttora in corso una
patologia a livello della spalla sinistra, patologia che non si è ancora
spenta. È naturale che il paziente ne avverta il dolore e impotenza
funzionale" (doc. _).
Tutto ben
considerato, questa Corte non ritiene di dover dar seguito alle censure
sollevate dall’insorgente, ritenendo che l’opinione espressa dal dottor
__________ possa validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che
ora lo occupa, senza che si riveli necessario dare seguito al preteso
provvedimento probatorio. D'altro canto, la tesi difesa dal dottor __________
ha il pregio di trovarsi in sintonia con l'ulteriore documentazione medica
all'inserto, in particolare con i referti dei dottori __________, reumatologo
(doc. _), e __________, neurologo (doc. _).
L'assicuratore
LAINF convenuto ha, quindi, correttamente posto termine alle prestazioni di
corta durata, ritenendo che lo stato di salute del ricorrente non possa più
essere sensibilmente migliorato attraverso ulteriori provvedimenti terapeutici.
Al proposito, va
ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d;
sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio
1992 in re M.O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del
25 novembre 1991 in re G.M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspfle- ge, 2a ed.,
pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 nCost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Come poc’anzi detto, il
TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere
medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalle conclusioni dello
specialista in chirurgia, ex primario presso l'Ospedale regionale di
__________, consultato dalla __________, se si considera che, per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re
S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).
Il TFA,
nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. e 6 n. 1
CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia
medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in
materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in
linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle
assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di
giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però,
essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e
l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356, p. 572).
Per quel
che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il
rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato
redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),
che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996
pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re
UAI c. F. non pubbl.).
Determinante dal profilo
probatorio non é, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua
designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in
fine).
2.6. È pacifico come il
certificato redatto dal dottor ______ non possa certo servire da supporto alle
pretese ricorsuali avanzate da __________. In primo luogo, il summenzionato
medico curante non ha operato alcuna distinzione fra patologie di natura
squisitamente morbosa (disturbi alla cervicale ed alla mano sinistra; cfr. al
proposito doc. _., p. 6 e doc. _) e postumi infortunistici (disturbi alla
spalla sinistra). In secondo luogo, egli si è limitato ad affermare che il suo
paziente necessita di un'ulteriore "cura con medicamenti", senza,
tuttavia, pretendere che, grazie a questa terapia, lo stato di salute del suo
paziente potrebbe notevolmente migliorare. È, del resto, evidente che la
somministrazione di medicamenti, per quel che concerne i problemi alla spalla
sinistra, potrebbe avere, tutt'al più, uno scopo antalgico, ciò che,
decisamente, non è sufficiente ad infirmare la fondatezza dell'impugnata
decisione della __________.
Anche il rapporto 19
luglio 1999 stilato dallo stesso dottor __________ (doc. _), non può essere
d'alcun soccorso all'assicurato, e ciò nella misura in cui non apporta alcun
nuovo elemento di valutazione.
L'insorgente ha, inoltre,
rimproverato al dottor __________ d'aver manifestato la propria opinione
riguardo alla necessità d'ulteriori misure terapeutiche, senza aver preso
conoscenza delle risultanze della risonanza magnetica eseguita in data 14
giugno 1999 presso la Clinica __________ di __________.
Pendente causa, questa
Corte ha provveduto a sottoporre al succitato specialista il referto
radiologico del dottor __________ (doc. _), chiedendogli espressamente se le
conclusioni ivi contenute fossero o meno suscettibili di condurlo ad un diverso
apprezzamento della fattispecie. Queste le sue considerazioni:
" Il
signor __________ era allora (nell'agosto 1998, n.d.r.) soddisfatto della sua
situazione, abile al lavoro: l'unica difficoltà consisteva nell'alzare pesi.
Muoveva però liberamente
il braccio sinistro, senza dolori, sia nell'elevazione anteriore che
posteriore; anche la rotazione interna a sinistra, pur essendo modicamente
inferiore a quella di destra, era da considerare buona.
Quindi buon risultato
nel quadro di una valutazione clinica approfondita in particolare quella del
Dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e specializzato proprio nella
spalla, il quale aveva saggiamente negato una indicazione chirurgica,
organizzato una terapia in piscina alla Clinica __________ con massaggi che
portò ad un buon successo (anche il giudizio soggettivo del malato era
positivo).
A distanza di sette
mesi circa il paziente si presenta di nuovo a me con un secondo incarico da
parte dell'assicurazione __________a, interessata questa volta non tanto a
sapere se dovesse prendere a carico il caso o meno ma bensì sulla situazione
del malato, sulla utilità di trattamenti ulteriori e sulla stima di una
eventuale invalidità.
(…).
Ricordo cortesemente
al Lodevole Tribunale che la perizia verteva su reperti patologici in
diretta connessione causale con l'incidente del 1998 e non riguardava
patologie ulteriori come la sindrome cervicale da discopatia C3/C4, il morbo
Dupuytren grado 0 raggio III della mano destra e quello raggio III e IV, sempre
di grado 0, alla mano sinistra, indipendenti dall'infortunio assicurato.
Posso confermare, per
la data in cui fu effettuata la perizia, le conclusioni in essa contenute; in
particolare che non stimavo possibile un miglioramento significativo dello
stato di salute con trattamenti medici supplementari. Avevo anche riconosciuto
al signor __________ una invalidità del 10% (Scala LAA UVG).
Il rapporto
radiologico della risonanza magnetica effettuata alla spalla sinistra a giugno
'99 (Dr. __________) che mi avete comunicato è un tassello che si inserisce,
senza cambiarla, nella valutazione clinica globale effettuata qualche mese
prima" (X).
Sulla
scorta di quanto precede, anche la seconda obiezione sollevata da __________,
si appalesa come manifestamente infondata.
Concludendo,
il TCA ritiene, quindi, che non é stato dimostrato, con un sufficiente grado di
verosimiglianza (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
Berna 1985, p. 274: “Angemessen sind die mittel schliesslich
nur dann, wenn sie (...) mit ausreichender Wahrscheinlichkeit eine nahmhafte
Besserung erwarten lassen”), che una cura medica possa
effettivamente contribuire ad un sensibile miglioramento dei disturbi fatti
valere dall'insorgente.
2.7. La
definizione del caso ora sub judice nell'ottica dell'assegnazione di una
rendita d'invalidità e di un'indennità per menomazione dell'integrità non tocca
all'__________.
In
effetti, in virtù dell'art. 70 cpv. 2 LAINF, le casse malati possono praticare
soltanto l'assicurazione per la cura medica, ivi compresi i danni materiali, le
spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio, come pure l'assicurazione per
l'indennità giornaliera.
Per la
copertura delle prestazioni a lungo termine, la __________ ha stipulato un
accordo di collaborazione con la __________ di __________. A questo
assicuratore, dunque, è riservata la competenza a decidere in merito ad
un'eventuale rendita d'invalidità così come in merito ad un'eventuale IMI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
La Cassa
malati __________ invierà l'incarto alla __________, per la definizione del
caso nell'ottica dell'assegnazione di una rendita d'invalidità e di un'IMI.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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