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Numero d'incarto:
36.1999.101
Data decisione, Autorità:
02.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00101
grw/nh
Lugano
2 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 21 giugno 1999 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 20 maggio 1999 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
cittadino italiano, è domiciliato nel comune di __________
Egli è
assicurato contro le malattie presso la __________, compagnia d’assicurazione
privata italiana.
1.2. Con
decisione 6.4.1999 l'Istituto delle assicurazioni sociali ha respinto la
domanda inoltrata da __________ volta all'esenzione, sua e della moglie,
dall'obbligo assicurativo contro le malattie.
Il
reclamo interposto contro tale decisione ha avuto analoga sorte ed è stato
respinto con decisione 20.5.1999.
1.3. __________,
rappr. dall'avv. __________, ha impugnato la decisione su reclamo emessa
dall’IAS rilevando, sostanzialmente, quanto segue:
" ...
·
il signor __________ è pacificamente ‑ da
anni ‑ assicurato in Italia presso una compagnia privata (); una nuova
assicurazione comporterebbe conseguentemente un ingiustificato doppio onere a
suo carico;
·
la copertura di cui egli beneficia supera di
gran lunga la copertura che l'assicurazione svizzera di base gli garantirebbe;
egli risulta infatti assicurato in tutto il mondo, in forma privata, senza
possibilità per la assicurazione di disdire anticipatamente il contratto. Si fa
osservare come l'attuale forma di copertura escluda totalmente ogni rischio per
lo Stato di domicilio di dover un giorno farsi carico di eventuali spese
mediche necessarie;
·
dato la sua posizione professionale sussiste un
obbligo di assicurazione in Italia (come indicato al punto seguente).
Come
indicato in sede di reclamo il signor __________ è amministratore della
__________, società consociata alla ditta __________ di __________ presso la
quale egli svolge le funzioni di direttore e di responsabile degli acquisti.
Nella
sua qualità di amministratore della società italiana, essendo affiliato alla
__________ sussiste un obbligo assicurativo per il caso della malattia.
Anche
i membri della propria famiglia pure attivi in azienda risultano assicurati
presso al __________ in forza del medesimo vincolo.
Il
signor __________ ‑ nella sua qualità di direttore e responsabile degli
acquisti ‑ è d'altronde spesso in viaggio e necessita per tale motivo del
massimo della copertura anche all'estero.
Non
va poi disatteso che il signor __________ è nato nel __________.
Dovesse pertanto sottoscrivere una copertura in Svizzera, tenuto
conto dell'età, è esclusa la sua facoltà di ottenimento delle medesime
prestazioni garantite dalla polizza italiana.
Ciò
di fatto lo obbligherebbe ‑ in ogni e qualsiasi caso ‑ a tenere in
vita la copertura attuale con doppio ingiustificato onere a suo carico.
Lo
stesso art. 67 LAMal prevede d'altronde l'impossibilità di contrarre una
assicurazione facoltativa per indennità giornaliera oltre i sessantacinque
anni; pratiche restrittive di ammissione, per quanto
attiene
l'assicurazione facoltativa, vengono adottate giornalmente (a ben guardare
comprensibilmente !) dalle compagnie di assicurazione svizzere quando
l'assicurato non è più "un giovincello". Imporre in tali condizioni
la stipula di un'assicurazione per la copertura di base
svizzera
significa pertanto imporre un onere inutile che ‑ viste le particolari
condizioni ‑ risulta totalmente ingiustificato.
Tale
non può essere il senso della normativa né la volontà del legislatore
federale.... " (I)
1.4. Con risposta
24.8.1999 l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame sottolineando quanto
segue:
" L'Autorità
cantonale non ha mai chiesto né preteso che l'interessato avesse ad annullare
la sua copertura assicurativa attuale.
Gli
ha solo intimato di ottemperare agli obblighi di legge in fatto di adesione al
sistema assicurativo svizzero, richiamato in particolare il criterio di solidarietà
a cui si è fatto testé riferimento.
Orbene,
che per il ricorrente appaiono dati i criteri di principio per un obbligo
assicurativo ai sensi del diritto elvetico appare cosa talmente pacifica che
tale aspetto non viene nemmeno contestato in sede ricorsuale.
L'argomentazione
giuridica di fondo è pertanto circoscritta ad un'eventuale possibilità di
esenzione dal principio dell'obbligo d'assicurazione; possibilità che tuttavia
non appare meridianamente data, venendo meno i presupposti sia all'art. 2 cpv.
2 OAMal, sia con riferimento ad altre norme (per esempio art. 2 cpv. 5 OAMal,
nel caso si fosse trattato di lavoratore distaccato).
La
possibilità di avanzare ulteriori elementi probatori al fine di ottenere
un'eventuale esenzione è del resto stata indicata al legale del qui ricorrente,
senza comunque che l'Autorità cantonale abbia ricevuto documento di sorta in
quest'ottica.
Il
riferimento all'art. 67 LAMal non appare pertinente alla questione di specie,
in quanto attinente all'assicurazione d'indennità giornaliera, mentre la vexata
quaestio si riferisce esclusivamente all'assicurazione delle cure
medico-sanitarie: il solo segmento, del resto, dichiarato obbligatorio giusta
la LAMal... " (IV)
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Giusta l'art
3 cpv 1 LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.
Il
ricorrente, cittadino italiano, è domiciliato in Ticino: egli soggiace, dunque,
di principio all’obbligo assicurativo.
2.3. L'art 3 cpv
2 e 3 LAMal da facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni all'obbligo
di assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni
internazionali e di stati esteri, o di estendere l'obbligo di assicurazione a
persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che
esercitano un'attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato
(art 3 cpv 2 lett. a) e a quelle che lavorano all'estero per conto di un datore
di lavoro con sede in Svizzera.
2.4. Facendo uso
della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato
l'art 2 OAMal che prevede diversi ipotesi di eccezione all'obbligo di
assicurazione.
In
particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo
di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in
virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera
costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Le
condizioni per l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le seguenti:
assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera
protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal
Queste
condizioni sono cumulative.
Con tale
disposto, si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona
tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a
farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con
obbligo al pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera offra
una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.
A questo
proposito, nella sentenza emanata il 20.5.1999 in re DFI c. I.A. (inc. 33/999),
il TFA ha osservato quanto segue:
" ... une
dispense de l'obligation d'assurance ne peut être envisagée que si le
ressortissant étranger et obligatoirement assuré contre la maladie en vertu du
droit étranger (art 2 al 2 OAMal, Eugster, Krankenversicherung in SBVR , 1998,
n. 15)..." (STFA cit. consid 3b).
2.5. __________ è
assicurato contro le malattie presso la __________, compagnia d'assicurazione privata.
Il legame assicurativo in questione non è fondato sul diritto pubblico estero.
Il diritto pubblico italiano pone, invece, l'obbligo di iscrizione al Servizio
sanitario nazionale che, tuttavia, come già correttamente rilevato dall'ICAS,
non garantisce una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.
Al di là
dell’interesse che il ricorrente ha - e non lo si nega - a continuare a
beneficiare della copertura assicurativa offertagli da tale contratto, la sola
questione rilevante attiene al carattere non obbligatorio in virtù del diritto
pubblico estero dell'assicurazione stipulata con la __________.
Né,
infine, rilevante per la definizione della vertenza é la sorte
dell'assicurazione contratta con la __________, ritenuto, peraltro, che nulla
impone al ricorrente di mantenerla nonostante l'affiliazione ad un assicuratore
LAMal: in ogni caso, ciò non costituirebbe un doppio onere relativamente alle
prestazioni non coperte dalla LAMal (assicurazioni complementari).
Va, poi,
ricordato che l'obbligatorietà assicurativa si riferisce unicamente
all'assicurazione delle cure medico-sanitarie di cui agli art 1 - 66 LAMal.
L'assicurazione di indennità giornaliera - cui il ricorrente fa cenno nel suo
ricorso - rimane facoltativa.
Concludendo,
ritenuto che le condizioni poste dall’art 2 cpv 2 OAMal sono cumulative,
l’esonero non può essere concesso.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna
Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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