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Numero d'incarto:
36.1999.109
Data decisione, Autorità:
07.10.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.1999.00109
grw/nh
Lugano
7 ottobre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 16 luglio 1999 interposto da
__________,
rappr. da: __________ ,
contro
la decisione del 23 giugno 1999 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
Nel giugno 1993 __________
è stato vittima di un infortunio a causa del quale egli è rimasto incapace al
lavoro.
L'INSAI ha assunto il caso
e versato le prestazioni assicurate.
Dopo un iniziale rifiuto
di corrispondere prestazioni dopo l'17.1.1994, a seguito di una procedura
giudiziaria conclusasi con una transazione, l'INSAI ha assegnato all'assicurato
le seguenti prestazioni:
indennità giornaliera del 50% dal 17.1.1994 al 31 dicembre 1994
indennità per menomazione dell'integrità del 35%.
Secondo quanto stabilito
nella convenzione conclusa tra l'assicuratore LAINF e l'assicurato -
convenzione omologata dal TCA il 31.8.1999 - gli arretrati dovuti
dall'assicuratore sono stato compensati con quanto ricevuto da __________:
a)
dal datore di lavoro (versamenti dal 1°.1 al 30.6.1995 pari a fr. 29.945.-:
si trattava dell'anticipo effettuato dalla ditta poichè la __________, allora
assicuratore malattia, aveva rifiutato il caso)
b)
dall'__________ (nuovo assicuratore della ditta) che, a decorrere dal 1°
luglio 1995 e sino al 19.11.1996 ha versato le indennità giornaliere
assicurate per un importo pari a fr. 66.526,65 (cfr STCA 26.11.1997 in inc. 35.95.229).
__________ ha, poi,
chiesto all'__________ il versamento di indennità giornaliere ridotte al 50%
ancora a decorrere dal 1.1.1995 asserendo di essere limitato nella sua capacità
lavorativa anche per motivi di natura morbosa.
La __________ ha respinto
la richiesta "siccome per tale periodo egli era già stato indennizzato
all'epoca mediante il versamento di indennità giornaliere per un'incapacità
lavorativa al 100%" (doc A1).
Con ricorso 16.7.1999
__________, rappr. da , ha chiesto la condanna dell' al
versamento di "prestazioni di malattia a decorrere dal 1° gennaio 1995
fino a esaurimento del diritto" (I).
Con risposta 26.7.1999,
l'__________ ha chiesto la reiezione del gravame (III).
Con atto 21.9.1999 il
______________ ha comunicato al TCA quanto segue:
" Con riferimento alla
procedura di cui sopra ci pregiamo notificarvi che al ricorrente in data 29
luglio 1999 è stato riconosciuto da parte dell'assicurazione invalidità il
diritto a una mezza-rendita d'invalidità da giugno a novembre 1994 e alla
rendita intera da dicembre 1994 in avanti. Alleghiamo copie delle relative
decisioni.
Stando così le
cose, essendo il ricorrente già al beneficio di prestazioni a titolo
d'infortunio, causa sovrindennizzo egli non può più pretendere a prestazioni da
parte dell'assicurazione malattia, motivo per cui il presente ricorso può
essere stralciato dai ruoli." (VII)
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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