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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.118
Data decisione, Autorità:
13.01.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00118+183
grw/nh
Lugano
13 gennaio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso/petizione del 16
agosto 1999 di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto che, - con ricorso/petizione 16 agosto 1999 __________ ha
chiesto che il TCA accerti che la disdetta dei contratti di assicurazione
malattia datata 16 dicembre 1998 ha avuto effetto il 31.12.1998 (I);
- il
17.9.1999 è giunta, allo scrivente TCA copia delle lettere inviate lo stesso
giorno dalla __________ agli attori in cui si legge in particolare quanto
segue:
"
… Dal controllo interno dell'invio della polizza
è risultato che la sua polizza per l'anno 1999 le è stata inviata con certezza
il 15 ottobre 1998. Noi non possiamo dimostrare con probabilità preponderante
la ricezione da parte sua della polizza in quanto la stessa è stata inviata in
blocco e non tramite raccomandata. In base alla lettera di suo marito del 30
novembre 1998 è stata verosimilmente inviata in seguito la nuova polizza del 4
dicembre 1998, che sostituisce quella del 12 ottobre 1998. In considerazione di
tale situazione, la __________ riconosce la validità della disdetta
dell'assicurazione obbligatoria di base del 10 ottobre 1998 con effetto al 31
dicembre 1998. Dato che la continuazione dell'assicurazione esiste presso
l'__________, le fatture dei premi saranno annullate retroattivamente dal 1°
gennaio 1999.
Per quanto riguarda le assicurazioni
complementari, rileviamo che le stesse sono rette dal 1° gennaio 1997 dalla
legge sul contratto d'assicurazione (LCA). Per le categorie Ambulatoriale,
Ospedale, Cure di lunga durata e Complementare si sono verificati aumenti dei
premi con effetto dal 1° gennaio 1999, di modo che la disdetta del 10 ottobre
1998 è stata fatta in tempo utile ai sensi della cifra ___ della CGA. Secondo
la cifra ___ delle relative CGA, la disdetta dell'assicurazione di capitale per
infortunio (categoria assicurativa _) è possibile in ogni momento per la fine
di un trimestre. Pertanto la disdetta del 10 ottobre 1998 è stata fatta in tempo
utile.
Sulla base delle precedenti
constatazioni relative all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie, la procedura in corso presso il Tribunale cantonale delle
assicurazioni viene ad essere priva d'oggetto. Le chiediamo pertanto, in considerazione
di tale circostanza, di voler ritirare il suo ricorso del 16 agosto 1999,
affinché il Tribunale possa stralciare la procedura dai ruoli. Faremo pervenire
al Tribunale una copia della presente lettera e la preghiamo di voler
indirizzare la sua risposta direttamente a tale istanza." (V1);
- con atto
29.9.1999 __________ ha comunicato quanto segue al TCA:
"
Mi riferisco al vostro scritto 23 settembre
1999, nonché alla lettera 17 settembre 1999, nella quale la __________
riconosce la validità della disdetta delle assicurazioni, con effetto al 31
dicembre 1998.
La procedura citata risulta pertanto
priva di oggetto e vi invito cortesemente a volerla stralciare dai ruoli."
(VII);
- la
facoltà unilaterale della parte attrice di ritirare la propria petizione o il
proprio ricorso costituisce un'ipotesi di applicazione del principio di
disposizione che assegna alla parte il dominio dell'oggetto del processo (DTF
119 V 38 consid. 1b, DTF 118 V 188 consid. 2d, DTF 109 V 280 consid. 2, DTF 107
V 248 consid. 1a; STFA 1° ottobre 1993 in re E.K.) e, giusta l'art 352 CPC -
applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA - la desistenza di una
parte e la transazione pongono fine alla lite e il giudice ne dà atto alle
parti stralciando la lite dal ruolo.
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- Le cause
sono stralciate dai
ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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