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Numero d'incarto:
36.1999.125
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00125
grw/nh
Lugano
12 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 24 agosto 1999 di
__________,
contro
la decisione del 26 luglio 1999 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che, - con ricorso
24.8.1999 __________ ha chiesto l'annullamento della decisione su reclamo
emessa il 26.7.1999 dall'IAS e la concessione del sussidio previsto dalla
LCAMal per l'anno 1999 (I);
- con atto
15.3.2000 l'IAS ha comunicato quanto segue al TCA:
"
Lo scrivente Ufficio rende noto a codesta
Autorità di giudizio che a seguito dell'atto ricorsuale relativo alla causa
citata in epigrafe, riesaminata la pratica, i servizi amministrativi cantonali
hanno completamente accolto le richieste della parte ricorrente, assegnando in
particolare alla stessa il sussidio nell'assicurazione sociale contro le
malattie per l'anno 1999 (cfr. documento allegato).
Alla luce di quanto suesposto si chiede pertanto
che il ricorso sia stralciato dai ruoli." (VIII)
- nella
lettera inviata dall'IAS il 14.3.2000 alla ricorrente si legge quanto segue:
" Con
riferimento al suo ricorso dei 24.08.1999 avanzato presso il Tribunale
cantonale delle assicurazioni contro la nostra decisione negativa in materia di
sussidi dei l'assicurazione malattia per l'anno 1999, nonché alla susseguente
documentazione pervenutoci in data 26.01.2000, le comunichiamo che in data
odierna abbiamo annullato la decisione impugnata.
In sostituzione della decisione annullata, nel corso dei primi
giorni dei mese di aprile riceverà da parte nostra una nuova decisione di
carattere positivo.
Il diritto al sussidio è dato per lei a decorrere dal 1° gennaio 1999 al 31 agosto 1999, mentre per i
suoi figli il diritto al sussidio è dato per tutto l'anno 1999. Le casse malati
interessate verranno informate in merito all'importo del sussidio da noi
concesso direttamente da parte nostra all'inizio dei prossimo mese di aprile.
Ritenuto quanto precede, le casse malati dovranno in seguito
effettuare un'operazione di conguaglio con effetto 1° gennaio 1999‑31 agosto 1999 per lei e per tutto l'anno
1999 in favore dei suoi figli.
A decorrere dal 1° settembre 1999 lei risulta essere al beneficio
della prestazione complementare AVS/Al. Sulla scorta di quanto previsto dalle
normative cantonali, a partire dalla citata data il nostro Ufficio ha
provveduto al versamento dei premio dei l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico‑sanitarie direttamente alla Cassa malati interessata (pagamento
effettuato con conteggio dei 11.02.2000; la Cassa malati __________ dovrà
rimborsarle i premi relativi al l'assicurazione obbligatoria da lei pagati a
decorrere dal 1° settembre).
In tale situazione, considerato che il Cantone si è assunto il 100
per cento dei premio a suo carico, dal 1° settembre 1999 per lei non può essere
concesso alcun sussidio…." (VIII1)
-
secondo
la legge (cfr. art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in
particolare RCC 1992 p. 122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino
all'inoltro della sua risposta l'amministrazione può procedere ad un nuovo
esame della decisione impugnata e, se del caso, emettere una nuova decisione
(che, in caso di accoglimento integrale delle richieste del ricorrente,
comporterà lo stralcio del ricorso, cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p.
123);
-
in
concreto, la concessione del sussidio per l'anno 1999 - correttamente l'IAS lo
ha rifiutato per il periodo successivo alla concessione della PC - costituisce
l'integrale accoglimento della domanda ricorsuale e, pertanto, la causa può
essere stralciata dai ruoli;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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