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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.13
Data decisione, Autorità: 07.04.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00013
grw/nh
Lugano 7 aprile 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 30 gennaio 1999 di
contro
__________ in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Nel 1998 __________ __________ era assicurato contro le malattie presso la __________
La sua copertura assicurativa comprendeva, oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l'assicurazione Ambulatoriale (cat. B), l'assicurazione Ospedale (cat. E) e l'assicurazione Complemento dei costi di guarigione in caso di infortunio (cat. P).
1.2. Verso la metà del mese d'ottobre 1998, la __________ ha inviato all'assicurato la polizza d'assicurazione valida per l'anno 1998.
Rispetto alla polizza 1998, il premio dovuto per l'assicurazione cat. E risultava aumentato (da fr. 70,40 per il 1998 a fr. 107,10 per il 1999).
1.3. Con lettera datata 6 novembre 1998 __________ __________ ha comunicato alla __________ quanto segue:
" con la presente desidero comunicarvi il mio cambiamento di cassa malati a partire dal 1.1.1999 e pertanto la disdetta del contratto __________.
..." (doc __________ )
1.4. Con risposta 29.12.1998 la __________ ha comunicato all'assicurato che, non avendo egli rispettato il termine ordinario per la disdetta, l'assicurazione complementare Ambulatoriale rimaneva in vigore.
1.5. Con petizione 30.1.1999 __________ __________ ha chiesto l'intervento del Tribunale (I).
In risposta, la __________ ha postulato la reiezione della petizione con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
2.1. L'assicurazione contro le malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita.
Contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
2.2. Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr R. Spyra, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Giusta l'art 47 cpv 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Nelle contestazioni giusta il cpv 2, non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di esse a carico della parte temeraria.
L'art 75 LCAMal dispone che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
E' applicabile per analogia la legge di procedura per le cause davanti al TCA.
2.3. Il contratto d'assicurazione può avere fine in ragione di circostanze diverse:
sopravvenienza del termine contrattuale
realizzazione delle ipotesi previste dalla legge (art 37 , 21 cpv 1 LCA)
accordo delle parti
disdetta unilaterale da parte dello stipulante (art 36, 42, 89 e 10 LCA) o dell'assicuratore (art 29 cpv 2, 30 cpv 2, 42, 54 cpv 3, 6, 10, 28, 38, 40, 51, 53 e 75 LCA)
(cfr M. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag 153 e 154)
2.3.1. Con riserva di una clausola di tacita rinnovazione del contratto (che, giusta l'art 47 LCA, ha effetto solo in quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta), il contratto d'assicurazione ha fine al suo termine contrattuale.
Questo termine può essere la realizzazione di un sinistro (il decesso dell'assicurato nelle assicurazioni di persone, un danno totale nell'assicurazione di cose) , una data, l'espirazione di un termine o ancora la conclusione di un'azione (cfr B. Viret, Droit des assurances privées, Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurich, pag 88; M. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag 151)
In concreto, le Condizioni generali del contratto d'assicurazione LCA 1998 delle assicurazioni malattia complementari della __________ (in seguito: CGA) prevedono, all'art 4.4., che, riservate le condizioni particolari per le assicurazioni collettive, l'assicurazione si estingue con la morte della persona assicurata o con la risoluzione del contratto.
L'art 4.5. CGA prevede che l'assicurato può disdire il contratto in tre ipotesi:
allo spirare del periodo contrattuale indicato nella polizza, osservando un preavviso di tre mesi.
dopo ogni malattia o infortunio per il quale la __________ paga una prestazione
in caso di modifiche del rapporto contrattuale.
La polizza indica, quale periodo contrattuale, il periodo dal 1.1.1998 al 31.12.1998.
E' incontestato che l'assicurato, con la disdetta 24.11.1998, non ha rispettato il termine di cui all'art 4.5. CGA.
Occorre, dunque, per valutare la tempestività di tale sua manifestazione di volontà, verificare se sono realizzate le altre ipotesi per cui tale disposto concede all'assicurato facoltà di disdetta senza osservazione del termine di cui sopra.
In concreto, non é preteso che la disdetta dell'assicurazione sia stata data in relazione alla liquidazione di un sinistro.
Secondo l'attore entra, invece, in considerazione l'ipotesi, prevista dall'art 4.5. CGA di modifica del rapporto contrattuale.
A questo proposito, l'art 4.5. rinvia esplicitamente all'art 7 CGA.
L'art 7.1 CGA prevede quanto segue:
" La __________ ha il diritto di aumentare o ridurre i premi in funzione dell'evoluzione dei costi.
....
La __________ comunica le nuove condizioni di contratto al più tardi 30 giorni prima della loro entrata in vigore.
Voi avete il diritto di disdire per la fine del semestre civile in corso la parte del contratto interessata dalla modifica.
Per essere valida la disdetta deve giungere alla __________ al più tardi l'ultimo giorno del semestre civile.
In mancanza di una tale disdetta, si ritiene che abbiate accettato la modifica."
Questo disposto indica in modo chiaro e univoco che , in caso di modifiche del rapporto contrattuale, la possibilità di disdetta senza osservazione del termine ordinario - cioé del termine di cui all'art 4.5. CGA - é limitata alle soli parti del contratto interessate dalla modifica, cioé alle sole categorie assicurative che hanno subito una modifica.
La disposizione é chiara: l'assicurato, applicando l'attenzione richiesta dalle circostanze, non può dare a tale articolo nessun altro significato (cfr, per regole applicabili all'interpretazione delle clausole di un contratto, in particolare di quelle prestampate: DTF 105 II pag 18)
Pertanto, ritenuto che, in concreto, la categoria d'assicurazione B non ha subito una modifica, la disdetta data dall'assicurato non ha avuto effetto al 31.12.1996 per quest'assicurazione.
2.3.2. Nessuna delle ipotesi di estinzione del contratto ex lege (art 37 e 21 cpv 1 LCA) né di facoltà di disdetta unilaterale dello stipulante (art 36 LCA) sono, in concreto, realizzate.
La petizione non può, dunque, che essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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