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Numero d'incarto:
36.1999.152
Data decisione, Autorità:
02.05.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00152
grw/nh
Lugano
2 maggio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 1999
di
__________,
contro
la decisione del 30 settembre 1999
emanata da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Fra
__________ e l’__________ – presso cui la prima è assicurata contro le malattie
– è sorto un diverbio in merito alle rispettive e reciproche pretese:
l’assicurata ha chiesto il pagamento di alcune prestazioni e la cassa ha
compensato quanto dovuto a tale titolo con l’importo di fr. 445,95 di cui
sostiene essere ancora creditrice nei confronti dell’assicurata.
Tale
somma corrisponde ai seguenti importi:
fr.
226.- premio per il mese di giugno 1998
fr.
101,65 partecipazione ai costi del 30.12.1998
fr.
58,30 partecipazione ai costi del 29.1.1999
L’assicurata
– negando di essere ancora debitrice degli importi di cui sopra – ha contestato
la legittimità di principio della compensazione operata dalla cassa.
1.2. Contro la
decisione su opposizione con cui la cassa ha ribadito di essere legittimata ad
operare compensazioni fra i crediti per premi scaduti o partecipazioni
esigibili e i debiti per prestazioni, l’assicurata ha presentato tempestivo
ricorso rilevando quanto segue:
"
…
La motivazione del ricorso: mi appello all'art.
22 LCAMal, paragrafo C.
Nel quale viene specificato:
"L'assicuratore non può praticare la compensazione dei crediti scoperti
con la trattenuta di prestazioni a favore dell'assicurato", se del caso il
sig. __________ potrà essere chiamato come teste o perito.
Inoltre troverete allegato un precetto esecutivo
della Cassa malati __________, per un importo di fr. 313.40 (purtroppo non
riesco a capire il motivo) inviatomi dopo la mia raccomandata del 09.07.99 e
del 31.08.99 (che vi allego) nella quale chiedevo di trovare un accordo senza
ricorrere a voi, cosa poco gradevole sia per __________ che per me.
Vi unisco inoltre le ricevute postali (che
__________ sostiene che non comprovano l'avvenuto pagamento dei premi) anche se
in base all'art. citato al punto 1, anche se non avessi pagato i premi,
__________ non ha nessun diritto di compensazione.
Sono cosciente che questa situazione
creatasi fra me e __________ è alquanto confusa, per questo rimango volentieri
a vostra disposizione per tutti i chiarimenti che vi potessero necessitare al
nr. __________ o per iscritto al mio domicilio." (I)
1.3. In risposta,
l’__________ ha postulato la reiezione del gravame osservando che la
legislazione federale autorizza gli assicuratori a procedere alla compensazione
di quote e partecipazioni scadute con quanto dovuto a titolo di prestazioni:
" … La giurisprudenza costante ha stabilito che, quando il
testo legale non contiene alcuna disposizione in merito, si deve far capo ai
principi applicabili in diritto privato, nella misura in cui essi sono
compatibili con il diritto delle assicurazioni sociali (RAMI 1977, K 290, cons.
3, p. 120).
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha
già giudicato nel 1985 che le casse malati riconosciute possono compensare
delle prestazioni d'assicurazione scadute con dei crediti di pagamento delle
quote arretrate (RAMI 1985, K 611; MAURER, Bundessozial-
versicherungsrecht, 1994,2a edizione,
p. 314). L'entrata in vigore della LAMal non ha modificato questo sistema. La
nuova legge, come la precedente, non regola esplicitamente il problema delle
compensazione, che è da considerarsi quindi ammissibile.
Il fatto che la giurisprudenza precitata sia stata resa
allorquando l'assicurazione malattie sociale era sottoposta alla Legge federale
sull'assicurazione malattie (LAMA) del 13 giugno 1911 non ha importanza. In
effetti, la LAMal non ha subito alcuna modifica su questo punto preciso, poiché
non contiene alcuna disposizione che proibisca la compensazione.
D'altronde, a riprova di quanto sopra, nella sentenza
del Tribunale amministrativo del Cantone di Neuchâtel del 23 giugno 1998 (Causa
n° 348/97/im) si rileva che il Tribunale federale delle assicurazioni
interpreta la LAMal riferendosi al progetto di legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) (DTF 123 V 130). Ora,
questo progetto prevede al suo articolo 34 che l'assicuratore sociale può
compensare le prestazioni scadute con i crediti che possiede nei confronti
dell'assicurato (FF 1991 Il 191). Il legislatore ha previsto l'entrata in
vigore della LPGA dopo la LAMal. Se il legislatore federale avesse voluto escludere
la compensazione, l'avrebbe fatto esplicitamente.
Per di più, il capo del Dipartimento federale degli
interni, la signora Ruth Dreifuss, ha confermato nella sua lettera del 3
settembre 1998 inviata alla Conferenza degli assicuratori malattie e infortuni
(COSAMA) che la compensazione tra le prestazioni dovute e le prestazioni non
pagate non è proibita dalla legge applicabile e resta possibile nei limiti dei
principi posti dalla giurisprudenza.
Allo scopo di ridurre l'importo arretrato, __________ era fondata a procedere alla compensazione tra
le fatture fatte pervenire dall'assicurata per le cure prodigatele e i premi
dovuti. Ciò facendo, l'assicuratore ha applicato i principi giurisprudenziali
precitati.
Cosicché, è a giusto titolo che l'importo de fr. 445.95
non ha fatto l'oggetto di un rimborso, bensì è stato portato in deduzione del
conto cliente dell'assicurata…. " (III)
Considerato in diritto
2.1. In ambito
LAMI, il TFA ha più volte stabilito il principio secondo cui le casse malati
riconosciute - poco importa se organizzate secondo il diritto privato o
pubblico - possono compensare i loro debiti per prestazioni assicurative
scadute con crediti di pagamento di quote o partecipazioni arretrate (RAMI
1985, p. 12ss, consid. 2 e 3; DTF 110 V 185 consid 2; RAMI 1992 pag. 139 consid
3a e b; STFA 9.4.1997 in re G.; cfr. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 2.
ed, 1994, pag. 314).
La LAMal
non fa cenno alcuno al principio della compensazione.
Tuttavia,
i principi elaborati dalla giurisprudenza in ambito LAMI dovrebbero restare
d'attualità ritenuto, peraltro, che il TFA, nell'interpretazione della LAMal,
fa riferimento al progetto di legge federale sulla parte generale delle
assicurazioni sociali (DTF 123 V pag. 130) che, all'art 34, prevede la
possibilità per l'assicuratore sociale di compensare le prestazioni in denaro
scadute con i crediti di cui egli o un altro assicuratore sociale è titolare
nei confronti dell'assicurato, a condizione che rimanga garantito il minimo
esistenziale secondo la legislazione sull'esecuzione e il fallimento (cfr. SVR
- Rechtsprechung 3/1999 KV Nr. 8 pag. 17 e seg)
2.2. Tale
principio non può, tuttavia, trovare applicazione nel Canton Ticino dove il
legislatore, con l'art 22 lett. c LCAMal, ha espressamente escluso, fondandosi
sulla delega di cui all'art 9 cpv. 1 OAMal, la facoltà per l'assicuratore di
praticare la compensazione di crediti scoperti con quanto dovuto
dall'assicurato per quote o partecipazioni ai costi scadute.
Il
legislatore cantonale così ha motivato l'adozione di tale norma nell'ambito del
Titolo III "Esazioni e pagamenti" della Legge cantonale di
applicazione della LAMal:
" …
3.3 Esazioni e pagamenti
La regolazione dei crediti scoperti nel caso di
assicurati colpiti da attestato di carenza di beni non era contemplata nel
disegno di OAMal sottoposto in consultazione.
Questo Consiglio di Stato, in sede di osservazioni, ha
fatto presente questa lacuna.
Ci troviamo infatti in un regime di assicurazione sociale
e obbligatoria, dove in particolare gli assicuratori sono tenuti ex lege
ad affiliare ogni persona soggetta ad obbligatorietà assicurativa che ne
postuli l'iscrizione.
Appare quindi legittimo garantire agli assicuratori il
pagamento degli oneri derivanti dal contratto assicurativo (premi e
partecipazioni).
Tale pagamento deve pertanto essere incassato:
a) in via
ordinaria tramite il versamento da parte degli assicurati (artt 61 e 64 LAMal);
b)
attraverso la procedura esecutiva nel caso di assicurati morosi;
c) sotto
forma di garanzia di pagamento da parte dell'Ente pubblico nel caso in cui
l'assicurato moroso si trova nell'impossibilità di onorare i propri obblighi a
causa di un attestato di carenza di beni.
Impensabile appare infatti la soluzione di concedere
agli assicuratori di espellere gli assicurati morosi dall'assicurazione
obbligatoria delle cure medico‑sanitarie.
Ciò sarebbe infatti in flagrante contrasto, sia dal
profilo teleologico che grammaticale, con il principio dell'assicurazione
obbligatoria per tutta la popolazione.
Inoltre, dal profilo pratico e sociale, consentire ad un
assicuratore di non onorare le prestazioni assicurative d'obbligo equivarrebbe
tollerare il fatto che ad una parte di popolazione non è garantita l'assistenza
sanitaria minima di base.
L'OAMal, nella versione definitiva, demanda ai Cantoni
il compito di affrontare e risolvere questo problema.
Per questa ragione il Consiglio di Stato intende
riconfermare i principi di legge in vigore attraverso l'attuale diritto
cantonale, riproponendo l'intervento del Cantone a copertura dei crediti
scoperti (premi, partecipazioni, spese esecutive e ‑ nuovo ‑
interessi di mora) nel caso di assicurati morosi colpiti da attestato di
carenza di beni.
Di fronte a questa garanzia di pagamento di ogni
credito che può apparire scoperto nell'ambito dell'assicurazione sociale contro
le malattie, l'assicuratore è comunque tenuto ex lege a garantire a sua volta
la continuità assicurativa nella forma completa e assoluta.
Quale contropartita al regime di "entrate
garantite" all'assicuratore, nell'ambito delle prestazioni a cui è tenuto
per legge e nei confronti di persone sottoposte all'obbligo d'assicurazione,
non sarà pertanto concesso di:
a)
dichiarare l'esclusione di un assicurato;
b)
sospendere le prestazioni;
c) praticare
la compensazione dei crediti scoperti con la trattenuta di prestazioni a favore
dell'assicurato;
d) compensare
eventuali crediti scoperti con la trattenuta del sussidio a favore dell'assicurato.
Non è infatti tollerabile il verificarsi di lacune assicurative
di alcun genere ‑ anche se transitorie o di durata limitata ‑ nel
quadro di un'assicurazione sociale, obbligatoria e che si
prefigge come obiettivo di fondo quello di fornire una garanzia ad ogni
cittadino ‑ anche a coloro che possono versare in situazioni
economiche altamente precarie ‑ in fatto di copertura delle
prestazioni sanitarie ritenute indispensabili. … "
(Messaggio 3.1.1996 relativo alla
LCAMal, pag. 19 e 20)
Dunque,
in Ticino lo Stato garantisce agli assicuratori l'incasso dei premi e delle
partecipazioni ai costi relativi all'assicurazione sociale contro le malattie
imponendo loro, quale contropartita, di rinunciare alla compensazione con
l'obiettivo di ottimizzare la copertura assicurativa offerta dalla LAMal
evitando il verificarsi di lacune, anche se improprie o di natura transitoria.
Ritenuto
che l'art 20 LCAMal pone l'assicuratore al riparo da qualsiasi conseguenza
negativa e che, in sintesi, gli offre in altro modo la protezione che a livello
federale gli si è voluta offrire con la facoltà di procedere a compensazione,
la legislazione cantonale non appare contraria al diritto federale e deve,
pertanto, essere applicata.
Visto
quanto sopra, la cassa deve essere condannata a versare all'assicurata quanto
erroneamente posto in compensazione.
Alla
cassa rimane, poi, la facoltà di procedere per l'incasso delle quote e/o delle
partecipazioni rimaste insolute, questioni sulle quali lo scrivente TCA qui non
si esprime.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, la decisione 30 settembre 1999 è annullata. Alla cassa convenuta è
fatto obbligo di procedere al versamento all'assicurata dell'importo di fr.
445.95, erroneamente posto in compensazione.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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