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Numero d'incarto:
36.1999.153
Data decisione, Autorità:
02.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00153
36.2000.00028
grw/nh
Lugano
2 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso/petizione del 18 ottobre
1999 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 14 settembre 1999
emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
- Con
ricorso 18.10.1999 , rappr. dall'avv. __________ ha chiesto
l'annullamento della decisione su opposizione emessa il 14/16 settembre 1999
dall' e la condanna della cassa al pagamento dei costi di cura e di
trasporto relativamente al periodo di cure riabilitative effettuate presso la
Clinica di riabilitazione di __________ (I).
Identiche
pretese sono state avanzate con petizione di ugual data fondate
sull'assicurazione complementare __________ (I).
-
Con
risposta 8.11.1999 la cassa convenuta ha postulato la reiezione delle richieste
avanzate dall'assicurato (III).
-
Con
replica 26.11.1999 l'avv. __________ ha ribadito le proprie richieste
contestando l'esposizione dei fatti data dalla controparte (V).
In
duplica, l'__________ ha ribadito le considerazioni espresse in risposta (VII).
- In
seguito, le parti hanno avviato delle trattative che si sono concluse con la
stipula di una convenzione in base alla quale l'assicurato si è impegnato a
ritirare le azioni introdotte presso il TCA (XIIbis).
Egli ha
dato seguito a tale suo impegno con atti 13 gennaio 2000 e 22 febbraio 2000
(XII e XIII).
- Giusta
l'art. 352 CPC - applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 23 LPTCA - la transazione
conclusa tra le parti davanti al Giudice o consegnata al Giudice per essere
registrata a verbale, come pure l'acquiescenza e la desistenza di una parte,
pongono fine alla lite e hanno forza di cosa giudicata (cpv. 1).
Il
Giudice ne dà atto alle parti e stralcia la lite dal ruolo.
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- Le cause
sono stralciate dai
ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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