AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.1999.162
Data decisione, Autorità:
25.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00162
grw/nh
Lugano
25 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Giovanna
Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 19 novembre 1999
di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 21 ottobre 1999 emanata
da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
- dal 1997 “responsabile __________ ” presso la __________ - era, in tale
veste, assicurato contro la perdita di guadagno causata da malattia presso
l’__________ per il tramite del contratto di assicurazione collettiva stipulato
dalla __________ in favore dei suoi dipendenti.
1.2. Il 2 marzo
1999 il dott. __________ ha notificato alla cassa che l’assicurato – in sua
cura dal 29.10.1998 - era totalmente inabile al lavoro dal 3 febbraio 1999 a
causa di un episodio depressivo di media gravità (ICD-10 F 32.1).
L’__________
ha assunto il caso.
1.3. Sentito il
parere del proprio medico di fiducia, l’assicuratore, con decisione formale 2
agosto 1999, ha comunicato all’assicurato che le indennità assicurate
sarebbero state versate soltanto sino all’8 agosto 1999.
In
seguito, secondo l’__________, non poteva più essere riconosciuta una
limitazione della capacità lavorativa.
Questa
decisione è stata confermata con decisione su opposizione 21.10.1999.
1.4. Con
tempestivo ricorso, __________, rappr. dall’avv. , ha chiesto
l’annullamento della suddetta decisione e la condanna dell’ a
versargli le indennità di malattia anche dopo l’8 agosto 1999 (I).
In
risposta, l’__________ ha postulato la reiezione del gravame (III).
Degli
argomenti addotti dalle parti a sostegno delle rispettive richieste diremo, per
quanto occorra, in seguito.
1.5. Con atto
11.1.2000 l’avv. __________ ha comunicato quanto segue al TCA:
"
… Nel frattempo si verifica, secondo quanto mi
comunica il mio mandante, una nuova situazione e più precisamente nei seguenti
termini.
Lo stato di salute dell'assicurato
signor __________ è andato via via migliorando per cui su indicazioni del
medico curante è stata ritenuta la capacità lavorativa totale a partire dal 1.
gennaio; di conseguenza il signor __________ ha dato disdetta dal rapporto di
lavoro presso la __________ con effetto al 31.12.1999.
A titolo abbondanziale occorre comunque
precisare che il signor __________ non ha ancora trovato un posto di lavoro, ma
a partire da inizio gennaio si è annunciato ai competenti servizi e controlla
la disoccupazione.
Alla luce di quanto sopra ritengo di
poter modificare le richieste di cui al punto 1 del ricorso 19 novembre 1999, e
più precisamente nel senso che in annullamento della decisione su opposizione
21 ottobre 1999 si chiede che la __________ sia tenuta a versare all'assicurato
le indennità di malattia anche dopo l'8 agosto 1999 e fino al 31 dicembre
1999." (VI)
A titolo
di osservazioni allo scritto di cui sopra, l'__________ ha ribadito la
richiesta di reiezione del gravame rilevando quanto segue:
"
… A mente della __________ la richiesta di
controparte tendente ad esigere l'erogazione delle prestazioni di malattia per
il lasso di tempo 8 agosto - 31 dicembre 1999 non può esser assecondata poiché,
ricordando l'esito della visita del medico fiduciario della scrivente, non si
vede come mai il signor __________ non avesse potuto annunciarsi ai servizi
legati all'assicurazione contro la disoccupazione molto prima e cioè,
immediatamente dopo il sorgere delle note problematiche sul posto di lavoro
occupato in quel preciso momento.” (VIII)
1.6. Il 21.2.2000
la giudice delegata ha posto alcune domande al dott. __________, medico curante
del ricorrente (X).
Il medico
ha risposto con atto giunto allo scrivente TCA il 6 marzo 2000 (XI).
Gli atti
(X e XI) sono stati intimati alle parti con l'assegnazione di un termine di 10
giorni per la presentazione di osservazioni (XII).
La parte
convenuta ha preso posizione il 14 marzo 2000 (XIII).
Il
ricorrente è rimasto silente.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Giusta l'art
102 cpv. 1 LAMal - entrata in vigore il 1.1.1996 - le previgenti assicurazioni
delle cure medico-sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse
malati riconosciute sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in
vigore della LAMal stessa.
Questa
disposizione si indirizza, in particolare, all'estensione ed alla durata delle
prestazioni (cfr. Messaggio 6.11.1991 del Consiglio federale p. 119).
Dunque, a
partire dal 1.1.1996, l'assicurazione contro la perdita di guadagno é retta
dagli art 67ss LAMal e dalle disposizioni interne delle casse.
2.3. Giusta
l'art 72 cpv. 2 LAMal il diritto all'indennità giornaliera é dato qualora la
capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà.
2.4. Secondo la
giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis
cpv. 1 LAMI -
applicabile anche all'art 72 LAMal - viene considerato incapace al lavoro
colui che per motivi di salute non é più in grado di svolgere la propria
attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta, oppure, ancora, quando
l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di
salute (DTF 114 V 283 cons. 1c; 111 V 239 cons. 1b; Maurer, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, t. I, p. 286 ss).
La
questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983, p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della
capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V
283, cons. 1c; STF 26.11.'90 cit.).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato.
2.5. In concreto,
il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e medico curante dell’assicurato,
ne ha attestato un’incapacità lavorativa causata, dapprima, da un “episodio
depressivo di media gravità (ICD-10 F 32.1)” (doc. _).
In
seguito, il 18.6.1999, lo specialista ha ribadito di ritenere l’assicurato
ancora totalmente incapace al lavoro “constatando i suoi disturbi psichici che
presenta attualmente e viste le grosse difficoltà presentate per la ripresa
lavorativa si sente vittima di un mobbing sul posto di lavoro” (doc. _).
Ancora il
27 luglio 1999, scrivendo all'__________, il dott. __________ rilevava quanto
segue:
" …un
tentativo della ripresa lavorativa nel mese d'aprile risultato un fallimento,
il paziente è stato in qualche modo degradato e gli avevano proposto di
svolgere dei lavori che non avevano niente a che fare con il suo lavoro
abituale e secondo il paziente tutto ciò era già stato progettato.
Egli presenta sempre
degli importanti disturbi del sonno, della veglia, uno stato di ansia e di
angoscia e si nota un continuo aumento della tensione endopsichica.
E' depresso,
rallentato e presenta ugualmente importanti disturbi della memoria, di
concentrazione e a tratti una certa ambivalenza per quel che riguarda la sua
situazione esistenziale. Tutta questa patologia è stata praticamente peggiorata
in seguito alla sua ripresa lavorativa malgrado un'importante terapia
antidepressiva e ansiolitica.
E' da notare che il
paziente prima di questo episodio funzionava brillantemente e non ha avuto
nessun disturbo di tipo depressivo.
Per quel che riguarda
la sua inabilità lavorativa rimane nella misura del 100% e nel caso non si
risolva questa problematica la prognosi resta riservata" (doc. _)
La cassa
convenuta ha ritenuto di poter interrompere a partire dall'8 agosto 1999
l'erogazione delle prestazioni assicurate sulla scorta del parere della
dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia:
" il
paziente può senz'altro svolgere la sua attuale professione ritrovando un nuovo
posto di lavoro, non ne vedo delle controindicazioni…" (certificato
26.5.99, doc. _)
" per
non aggravare ossia cronicizzare il disagio psico-sociale del paziente, ritengo
giudizioso emettere la decisione formale per i 4 mesi come da voi proposto
nella lettera 1° luglio . Il signor __________ non deve diventare un invalido
unicamente perché deve cambiare il posto di lavoro e elaborare in psicoterapia
i suoi conflitti, creatisi sull'attuale posto di lavoro.
In tal senso abbiamo
già parlato con il paziente e non ritengo indispensabile una nuova visita
medica da parte mia" (certificato 20.7.1999, doc. _)
Il parere
del medico di fiducia della cassa non è stato condiviso dal medico curante
dell'assicurato che, ancora il 28.9.1999, ha certificato quanto segue:
" … lo
stato psichico del signor __________ rimane pressoché invariato.
Rispetto alla mia
lettera del 27 luglio u.s. si nota anzi un peggioramento del suo stato
depressivo e, come avevo già accennato nella stessa, con il passare del tempo
egli perderà ulteriormente la fiducia in sé e questo potrebbe complicare la sua
situazione per quel che riguarda la ricerca di un nuovo posto di lavoro.
Egli è seguito regolarmente
presso il mio studio medico, i suoi disturbi persistono malgrado una
psicofarmacoterapia ed una terapia di sostegno.
Ripeto che un ritorno
al suo abituale posto di lavoro potrebbe essere negativo e controproducente per
il paziente il quale si sente vittima di un mobbing sul posto di lavoro…"
(doc. _)
In corso
di causa la giudice delegata ha chiesto al dott. __________ di ancora precisare
e motivare le sue certificazioni di inabilità lavorativa (X).
Lo
specialista ha risposto nel seguente modo:
" … Il
signor __________ è seguito regolarmente presso il mio studio medico, in
seguito alla segnalazione del medico curante il dr. __________, per una presa a
carico di tipo psichiatrica.
Il paziente aveva
presentato un importante stato depressivo, in parte reattivo ad un conflitto
sul posto di lavoro.
In seguito ad un
periodo di cura a base di psicofarmaci: antidepressivi, ansiolitici e sonniferi
ed una psicoterapia di sostegno, il paziente presentava un importante
miglioramento del suo stato depressivo tale da poter riprendere la sua abilità
lavorativa nella misura del 100% da gennaio 1999.
Purtroppo questo
periodo di benessere durò solamente un mese e durante questo mese egli mi
riferiva che era stato trattato in modo scorretto con una certa ostilità e in qualche
modo lo avevano degradato, umiliato, offrendogli un altro lavoro che non aveva
niente a che fare con la sua abituale occupazione.
Egli con tutto lo
sforzo che aveva fatto non riusciva a continuare a lavorare e presentava gli
stessi sintomi della sua depressione: importante insonnia, ansia, angoscia,
agitazione psicomotoria, irrequietezza, disturbi della memoria e di
concentrazione.
Ancora dopo un altro
periodo di sostegno psichiatrico, un'intensificazione della sua terapia
antidepressiva e dietro la mia insistenza per riprendere la sua abilità
lavorativa, ha provato a riprendere la sua attività al 50% nel mese di
febbraio, ma dopo qualche tempo presentava ancora un'altra ricaduta del suo
stato depressivo, con una riesacerbazione dei suoi sintomi: importante stato
d'ansia, disturbi del sonno, irritabilità, una marcata tensione endopsichica,
disturbi cognittivi, e le vaghe idee suicidali, ragione per la quale ho
preferito assolutamente che non riprendesse la sua attività lavorativa nello
stesso posto dove si sentiva fortemente umiliato e più volte mi ha riferito di
essere stato vittima di un mobbing.
Dunque visto la
gravità della situazione ho cercato di elaborare un piano in modo che egli non
ritorni più sullo stesso posto di lavoro ed ero convinto che in un altro luogo
poteva rendere anche al 100%, nel frattempo egli stesso ha contattato
l'organizzazione __________ chiedendogli l'aiuto per l'ingiustizia subita,
convinto che dopo diversi anni di servizio il datore di lavoro rifiutava di
riconoscere i suoi diritti assicurativi.
Dunque c'era un nesso
diretto tra le sue ricadute depressive con sintomi già accennati e
riesarcerbati con il suo ritorno sul posto di lavoro." (XI)
Prendendo
posizione in merito a queste dichiarazioni, l'__________ ha affermato che le
dichiarazioni dello specialista confermerebbero che
" la
problematica da cui prende avvio tutta la vicenda si fonda unicamente nel
rapporto fra il signor __________ e i dirigenti della sua ex-datrice di lavoro.
Quest'affermazione trova conforto nel citato rapporto (p. 2) ove lo specialista
nota che "…ho cercato di elaborare un piano in modo che egli non
ritorni più sullo stesso posto di lavoro ed ero convinto che in un altro luogo
poteva rendere anche al 100%…" ciò che dimostra - a differenza di quanto
si ostini a sostenere l'attore - come la capacità lavorativa non fosse
assolutamente limitata" (XIII)
Lo
scrivente TCA non condivide l'opinione della cassa convenuta.
In
realtà, se è vero che l'affezione dell'assicurato - definita dallo specialista
come "importante stato depressivo" - era "in parte
reattiva ad un conflitto sul lavoro" (cfr XI), è anche vero che
tale affezione non poteva non essere considerata una malattia: il dott.
__________ ne ha elencato i sintomi (importante insonnia, ansia, angoscia,
agitazione psicomotoria, irrequietezza, disturbi della memoria e di
concentrazione, irritabilità, marcata tensione endopsichica, disturbi cognitivi
e, anche se vaghe, idee suicidali) e le terapie che essa ha reso
necessarie (assunzione di antidepressivi, ansiolitici, sonniferi e psicoterapia
di sostegno).
E'
difficile sostenere, in simili circostanze, l'inesistenza di una malattia (cfr
art 2 cpv. 1 LAMal).
Altrettanto
difficile è sostenere che tale malattia non aveva alcuna incidenza sulla capacità
lavorativa dell'assicurato
E'
certamente sostenibile che, in funzione del vissuto lavorativo dell'assicurato,
un cambiamento del posto di lavoro era da considerarsi auspicabile.
Diverso
è, però, sostenere che un simile cambiamento fosse esigibile dall'assicurato
all'inizio del mese d'agosto 1999. Visto quanto certificato dal dott.
__________ a fine luglio 1999 (doc. _ ) e a fine settembre 1999 (doc. _), lo
scrivente TCA ritiene che ciò non era il caso: i sintomi della depressione
erano, ancora a fine settembre 1999, molto importanti e necessitavano ancora, a
quel momento, un'importante presa a carico di natura farmacologica e
psicoterapica. In queste condizioni, anche al profano appare evidentemente
irragionevole la pretesa di un cambiamento d'attività. Occorreva, ancora, dare
alle cure instaurate dal dott. __________ il tempo di sortire il loro effetto,
di affievolire i sintomi depressivi così da porre l'assicurato in grado di
effettivamente affrontare un nuovo impegno lavorativo.
Nelle
condizioni psichiche descritte nel rapporto 28 settembre 1999 in cui si dice
che lo stato depressivo era peggiorato rispetto alla fine di luglio 1999 non si
può parlare di capacità di lavoro residua ai sensi della giurisprudenza. é difficile pretendere un cambiamento
di posto di lavoro da una persona che presenta "degli importanti disturbi
del sonno, della veglia, uno stato di ansia e di angoscia", in cui si nota
"un continuo aumento della tensione endopsichica", che appare
"depresso, rallentato con importanti disturbi della memoria, di
concentrazione" (doc. _), visto l'impegno psichico e di volontà che un
simile cambiamento comporta.
Se è vero
- come abbiamo ammesso - che un simile cambiamento avrebbe potuto influire
positivamente sullo stato dell'assicurato, è anche e soprattutto vero che esso
andava preparato e pianificato e che esso sottindeva, quale presupposto
indispensabile, un miglioramento dello stato psichico dell'assicurato.
Le
condizioni perché un simile cambiamento fosse esigibile dall'assicurato non
erano certamente date alla fine del mese di settembre 1999.
Né agli
atti vi sono elementi che permettano di ritenere che tali condizioni si fossero
realizzate prima della fine di dicembre 1999: la cassa non ha saputo portare
alcun elemento in tal senso e, secondo quanto insegna la comune esperienza
della vita, ben si può ammettere che i tempi lunghi di presa a carico imposti
dalla malattie psichiche non fossero ancora trascorsi prima di tale data.
Pertanto,
lo scrivente TCA non può che annullare la decisione impugnata e far obbligo
alla cassa convenuta di versare le indennità assicurate ancora per il periodo
dal 8 agosto al 31 dicembre 1999.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
Di
conseguenza, la decisione impugnata è annullata e la cassa convenuta è
condannata a versare le indennità assicurate ancora per il periodo dal 8
agosto al 31 dicembre 1999.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L'__________ verserà al ricorrente
fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna
Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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