AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.1999.171
Data decisione, Autorità:
26.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.1999.00171
grw/nh
Lugano
26 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Giovanna
Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 26 novembre 1999
di
__________,
contro
la decisione del 14 ottobre 1999 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
cittadina tedesca domiciliata nel comune di __________, ha presentato
all'Ufficio di assicurazione malattia una domanda volta all'esenzione
dall'obbligo assicurativo in materia di assicurazione contro le malattie.
Con decisione
8.9.1999 l'Ufficio preposto ha respinto l'istanza di esenzione .
Il
reclamo interposto contro tale decisione ha avuto analoga sorte ed è stato
respinto con decisione 14.10.1999.
1.2. __________
ha impugnato la decisione su reclamo chiedendone l'annullamento.
A
sostegno di questa richiesta è stato, in particolare, fatto valere quanto
segue:
"
…
-
la "__________ mi garantisce in tutto il mondo una copertura
medico-sanitaria per le cure ambulatoriali, nonché per il reparto privato in
caso di ospedalizzazione, quindi una copertura che oltrepassa la copertura
minima prevista dalla legislazione svizzera
-
provvedo personalmente al pagamento dei rispettivi premi
-
fino al 1997, quale __________ con studio privato a __________ (in
Germania), non potendo, quale indipendente, affiliarmi ad una Cassa malati
statale germanica, sono stata costretta ad affiliarmi alla __________. Inoltre,
come già esposto in sede di reclamo (30.09.99), il lavoro da me attualmente
svolto per , quale medico, secondo i principi dell'antroposofia
curativa, non può essere considerato come impiego duraturo. Infatti prevedo di
ristabilirmi in Germania in un prossimo futuro (fra 3-4 anni), perciò, un
annullamento dell'attuale contratto con la "" mi
impedirebbe, al mio rientro in Germania, una nuova affiliazione (sia ad una
cassa statale, come pure ad una cassa privata) e questo a causa della mia età
(anno di nascita __________)." (IV)
1.3. L'IAS, in
risposta, ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo,
per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Giusta l'art
3 cpv. 1 LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.
In forza
dell'art 1 cpv. 2 OAMal, sono inoltre tenute ad assicurarsi:
a. gli
stranieri con permesso di dimora ai sensi dell'articolo 5 della legge federale
del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS), valevole
almeno tre mesi;
b. gli
stranieri esercitanti un'attività lucrativa dipendente con permesso di dimora
valevole meno di tre mesi, se non beneficiano di una copertura assicurativa
equivalente per le cure in Svizzera;
c. le
persone che hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera conformemente
all'articolo 13 della legge del 5 ottobre 1979 sull'asilo (legge sull'asilo) e
le persone per le quali è stata decisa l'ammissione provvisoria conformemente
all'articolo 14a LDDS."
La
ricorrente è titolare di un permesso di dimora di tipo B: essa soggiace,
dunque, di principio all’obbligo assicurativo.
2.3. L'art 3 cpv.
2 e 3 LAMal ha dato facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni
all'obbligo di assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni
internazionali e di stati esteri, o di estendere l'obbligo di assicurazione a
persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che
esercitano un'attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato
(art 3 cpv. 2 lett. a) e a quelle che lavorano all'estero per conto di un
datore di lavoro con sede in Svizzera.
2.4. Dagli art. 5
-9 della convenzione di sicurezza sociale conclusa fra la Svizzera e la
Germania e dall'accordo multilaterale relativo alla sicurezza sociale dei
battellieri del Reno - accordi che disciplinano, in particolare, l'obbligo
assicurativo e il diritto alle prestazioni (aiuto reciproco in materia di
prestazioni) nell'assicurazione malattia delle persone esercitanti un'attività
lucrativa e dei loro familiari - si evince che le seguenti categorie di
persone devono essere esentate dall'obbligo assicurativo posto dall'art. 3
LAMal:
-
le persone, di qualunque nazionalità, che,
domiciliate o residenti in Svizzera, esercitano durevolmente un'attività lucrativa
in Germania: esse sono, infatti, assoggettate all'assicurazione malattia
tedesca
-
i lavoratori esercitanti un'attività
lucrativa dipendente, indipendentemente dalla loro nazionalità, che lavorano
per conto di un'azienda con sede in Germania quali lavoratori distaccati. Essi
devono poter presentare un cosiddetto certificato di distaccamento per i primi
due anni e una lettera di conferma dell'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) per gli altri anni;
-
i lavoratori che, indipendentemente dalla
loro nazionalità, lavorano per un'impresa tedesca sul territorio svizzero se
tale impresa si estende dalla zona di frontiera tedesca a quella Svizzera;
-
i lavoratori, di qualunque nazionalità,
dipendenti di imprese di trasporto tedesche private o pubbliche se sono
distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera oppure se sono occupati
in permanenza sui tronchi ferroviari dell'impresa di trasporto in Svizzera;
-
i lavoratori, indipendentemente dalla loro
nazionalità, distaccati temporaneamente o in permanenza in Svizzera ad
un'impresa di trasporti aerei tedesca;
-
il personale dell'amministrazione pubblica
tedesca, p. es. personale consolare e diplomatico, a condizione che sia
assoggettato al diritto tedesco;
-
le persone assoggettate al diritto tedesco
in seguito a uno scambio di lettere tra l'ufas
e il Ministero federale del lavoro e degli affari sociali (regolamentazione
speciale in materia di assoggettamento).
-
le persone, di qualunque nazionalità siano,
che esercitano un'attività dipendente o indipendente su un battello renano
gestito da un'azienda con sede in Belgio, in Germania, in Francia, in
Lussemburgo o in Olanda: esse sono sottoposte , in materia di assicurazione
malattia, al diritto del Paese interessato anche se sono domiciliate in
Svizzera.
2.5. L'assicurazione
contro le malattie tedesca assicura anche i famigliari delle persone che sono
obbligatoriamente assicurate. Pertanto, in ossequio alla regolamentazione
relativa all'aiuto reciproco in materia di prestazioni contenuta nella convenzione
di sicurezza sociale stipulata fra la Svizzera e la Germania, l'assicurato per
legge in Germania e la sua famiglia ricevono in Svizzera a carico
dell'assicurazione tedesca le prestazioni per le cure medico-sanitarie previste
dalla LAMal.
L'assicurato
- cioè le categorie elencate al considerando precedente - e i suoi familiari
devono, perciò, essere esonerati dall'obbligo di assicurazione in Svizzera.
I
familiari della persona obbligatoriamente assicurata in Germania devono -
contrariamente a quest'ultimo il cui esonero non sottostà ad ulteriori
accertamenti - inoltrare una richiesta di esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3
OAMal allegando una copia dell'attestato di diritto alle prestazioni utilizzato
nell'ambito dell'aiuto reciproco internazionale (cfr. "Guida concernente
gli esoneri all'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie in Svizzera per le persone affiliate a un'assicurazione
malattia estera", edita dall'UFAS, stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.8).
Parimenti,
l'Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno si applica
anche ai familiari di tali lavoratori che ricevono, pur se domiciliati in
Svizzera, le prestazioni definite dalla LAMal a carico dell'assicurazione
estera.
Come i
lavoratori sottoposti alla Convenzione fra Germania e Svizzera, essi sono
esonerati dall'obbligo assicurativo semplicemente dimostrando la loro
situazione. I loro famigliari, invece, devono inoltrare una richiesta di
esonero ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 OAMal allegando una copia dell'attestato di
diritto alle prestazioni utilizzato nell'ambito dell'aiuto reciproco
internazionale (cfr. "Guida concernente gli esoneri all'assoggettamento
all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera per le
persone affiliate a un'assicurazione malattia estera", edita dall'UFAS,
stato al 1.3.1988, cifra 1.1.1.12).
2.6. La
ricorrente non può appellarsi a nessuno dei motivi di esonero definiti dalla
convenzione bilaterale e dall'accordo multilaterale citati.
2.7. Facendo uso
della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato
l'art 2 OAMal che prevede diversi ipotesi di eccezioni all'obbligo di
assicurazione.
In
particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo
di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in
virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera
costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura
assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Le
condizioni per l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le seguenti:
assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera
protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal
Queste
condizioni sono cumulative.
Con tale
disposto, si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona
tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata
a farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e
con obbligo al pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera
offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal (cfr. RAMI
1999 pag. 337 e seg).
2.8. La
ricorrente è assicurata contro le malattie presso la __________.
Risulta
evidente dagli atti che la __________ non è un organismo di sicurezza sociale
che gestisce un'assicurazione contro le malattie obbligatoria in forza del
diritto pubblico.
La prima
condizione posta dall'art 2 cpv. 2 OAMal - cioè l'esistenza di
un'obbligatorietà assicurativa derivante dal diritto pubblico estero - risulta,
dunque, non essere realizzata.
Essendo
le condizioni poste dall'art 2 cpv. 2 OAMal cumulative, il ricorso va respinto
senza che sia necessario esaminare se gli altri presupposti per la concessione
dell'esenzione dall'obbligo assicurativo sono o meno realizzate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna
Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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