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Numero d'incarto:
36.1999.173
Data decisione, Autorità:
01.04.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.1999.173
IR/fz
Lugano
1 aprile 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 9 dicembre 1999
interposto da
rappr. da: __________
contro
la decisione del 4.11.1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali,
Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
letti ed esaminati gli atti;
richiamata la sentenza del Tribunale
cantonale delle assicurazioni 25 aprile 2000 /
26 aprile 2000 con
cui il ricorso è stato respinto;
preso atto che con sentenza 23.12.02 il
Tribunale federale delle assicurazioni ha rinviato la causa a questo Tribunale
affinché, tenuto conto dell'esito definitivo della lite, statuisca sulle
ripetibili e spese di parte di prima istanza;
considerato quanto esposto al considerando
4 della sentenza federale secondo cui
" Per
quanto attiene all'applicazione dei summenzionati disposti al caso di specie,
la Corte cantonale ha ammesso essere evidente che l'affiliazione della
ricorrente non era stata tempestiva e che di conseguenza a ragione l'autorità
competente aveva affiliato __________ alla Cassa malati __________ con effetto
dal 1° ottobre 1999. Tale conclusione risulta corretta e merita conferma.
Dev'essere però precisato che l'insorgente non ne ha contestato la pertinenza
nel suo gravame."
mentre l'Alta Corte federale ha evidenziato
che erroneamente l'allora vicepresidente del TCA
" …
si è ritenuta competente per statuire sul tema di sapere se a ragione il
ritardo di affiliazione fosse stato qualificato come ingiustificabile. Ha
invece considerato, per quanto riguardava le altre questioni suesposte,
premessa l'incompetenza dell'UAM/ISA a vagliarle, non potersi pronunciare sulle
stesse per carenza di decisione vincolante. Ora, sia il tema relativo al
carattere ingiustificato del ritardo che le questioni riguardanti il
supplemento di premio richiesto e la proporzionalità di tale misura non
rientravano nella competenza dell'UAM/ISA. La precedente istanza non avrebbe
quindi dovuto statuire sul primo tema né limitarsi ad accertare nei
considerandi del proprio giudizio che quelli del supplemento di premio
richiesto e della proporzionalità della misura non rientravano nella competenza
dell'UAM/ISA, bensì avrebbe dovuto accogliere il gravame della ricorrente.
…"
alla luce di ciò il TFA ha accolto il
gravame della signora __________ "a prescindere dal tema di cui al consid.
4" ordinando all'Ufficio dell'assicurazione malattia di versare alla
ricorrente CHF 2'500.-- a titolo di ripetibili ed ordinando al TCA di statuire
sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza alla luce della
sentenza federale;
considerato il tenore della sentenza
cantonale, l'esito del gravame a livello federale, nonché il tenore del
considerando della sentenza del TFA appare giustificato fissare l'importo delle
spese ripetibili in CHF 1'500.--, ciò anche alla luce della prassi federale in
questa materia (v. TFA 18 febbraio 2003, K 151/01 in re DH);
viste le disposizioni di legge di procedura
6 aprile 1961
decreta 1. la
Istituto Assicurazioni Sociali, Ufficio assicurazione malattia, Bellinzona
verserà alla parte ricorrente 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa);
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
-
intimazione alle parti
a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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