AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.23
Data decisione, Autorità:
25.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00023
grw/nh
Lugano
25
maggio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 12 febbraio 1999 di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Nel 1998 __________ era
assicurato contro le malattie presso la __________.
Oltre all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, __________ aveva le seguenti
assicurazioni complementari:
Categoria B -
Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)
Categoria M - Complementare
II (rischio d'infortunio incluso)
Categoria E - Ospedale
(reparto semiprivato)
1.2. Verso la metà del mese
d'ottobre 1998, la __________ ha inviato agli assicurati la polizza
d'assicurazione valida per l'anno 1999.
1.3. Con lettera datata 20
novembre 1998 __________ a ha comunicato alla __________ quanto segue:
" Con la presente comunico la
rescissione del mio contratto di assicurazione malattia per le cure
complementari a causa del forte aumento dei premi per l'anno 1999."
(doc 2)
1.4. Con risposta 9.12.1998 la
__________ ha comunicato all'assicurato che, non avendo egli rispettato il
termine ordinario per la disdetta, l'assicurazione complementare
"ambulatoriale II" sarebbe rimasta in vigore anche per il 1999 (doc
3).
1.5. Con petizione 12.2.1999,
__________, ha adito lo scrivente TCA dichiarando quanto segue:
" Nell'anno 1998 ero
assicurato presso la __________ per le prestazioni complementari.
Nell'ottobre 1998
da parte della __________ mi sono state sottoposte le nuove tariffe per il
1999. Vi era un notevole aumento dei premi, per cui ho inoltrato la disdetta.
Questa è stata
accettata dalla __________ tranne che per la complementare II, per la quale
l'aumento era giustificato dal cambio della fascia d'età.
Ora, o sono in
disaccordo con questa opinione della __________, perché il mio contratto per la
complementare era di tipo globale (cioè io dovevo accettare tutto il
pacchetto così com'era), per cui inoltro a questo lodevole Tribunale una petizione,
affinché si stabilisca la legalità o meno di quanto pretende la suddetta
Cassa.... " (I)
1.6. In risposta, la __________ ha
postulato la reiezione della petizione con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L'assicurazione contro le
malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata
sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge
federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto
dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di
indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica
soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita.
Contrariamente a quanto
succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse
malati sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione
dell'art 12 cpv 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione
(LCA).
2.3. Dal profilo procedurale, la
LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione
malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie
di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr 85ss
LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di
diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr R. Spyra, Le nouveau régime
de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/
Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le
contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p.
256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4,
1996, p. 225-251).
Giusta l'art 47 cpv 2-4
della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti
d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal),
per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
Nelle contestazioni giusta
il cpv 2, non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia
il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di esse a carico della
parte temeraria.
L'art 75 LCAMal dispone
che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati
all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
E' applicabile per analogia la
legge di procedura per le cause davanti al TCA.
2.4. Il contratto d'assicurazione
può avere fine in ragione di circostanze diverse:
sopravvenienza del termine contrattuale
realizzazione delle ipotesi previste dalla legge (art 37 , 21 cpv 1 LCA)
disdetta unilaterale da parte dello stipulante (art 36, 42, 89 e 10 LCA) o
dell'assicuratore (art 29 cpv 2, 30 cpv 2, 42, 54 cpv 3, 6, 10, 28, 38, 40, 51,
53 e 75 LCA)
(cfr M. Kuhn, P. Montavon,
Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag
153 e 154)
2.4.1. Con riserva di una clausola di
tacita rinnovazione del contratto (che, giusta l'art 47 LCA, ha effetto solo in
quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta), il contratto
d'assicurazione ha fine al suo termine contrattuale.
Questo termine può essere
la realizzazione di un sinistro (il decesso dell'assicurato nelle assicurazioni
di persone, un danno totale nell'assicurazione di cose) , una data,
l'espirazione di un termine o ancora la conclusione di un'azione a dipendenza
di quanto stabilito dalle parti nel contratto (cfr B. Viret, Droit des
assurances privées, Editions de la société suisse des employés de commerce,
Zurich, pag 88; m. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions
juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag 151; A. Maurer,
Privatversicherungsrecht, ed Stämpfli Bern, pag 212 e seg; J-B. Meuwly, La
durée de la couverture d'assurance privée, Ed universitaires Fribourg, 1994,
pag 62).
In concreto, le Condizioni
generali del contratto d'assicurazione LCA 1998 delle assicurazioni malattia
complementari della ______ (in seguito: CGA) prevedono, all'art 4.4., che,
riservate le condizioni particolari per le assicurazioni collettive,
l'assicurazione si estingue con la morte della persona assicurata o con la
risoluzione del contratto.
L'art 4.5. CGA prevede che
l'assicurato può disdire il contratto in tre ipotesi:
allo spirare del periodo contrattuale indicato nella polizza, osservando un
preavviso di tre mesi.
dopo ogni malattia o infortunio per il quale la __________ paga una
prestazione
in caso di modifiche del rapporto contrattuale.
La polizza indica, quale
periodo contrattuale, il periodo dal 1.1.1998 al 31.12.1998.
E' incontestato che
l'assicurato, con la disdetta 20.11.1998, non ha rispettato il termine di tre
mesi di cui all'art 4.5. CGA.
Occorre, dunque, per
valutare la tempestività di tale sua manifestazione di volontà, verificare se
sono realizzate le altre ipotesi per cui tale disposto concede all'assicurato
facoltà di disdetta senza osservazione del termine di cui sopra.
In concreto, non é preteso
che la disdetta delle assicurazioni sia stata data in relazione alla
liquidazione di un sinistro.
Occorre, dunque, ancora
verificare se entra in considerazione l'ipotesi, prevista dall'art 4.5. CGA di
modifica del rapporto contrattuale.
A questo proposito, l'art
4.5. rinvia esplicitamente all'art 7 CGA.
L'art 7.1 CGA prevede la
facoltà per la __________, oltre che di modificare le condizioni complementari
relative alle prestazioni, di aumentare o ridurre i premi in funzione
dell'evoluzione dei costi (cfr, per la validità di tali clausole, P. Bucher,
Assurance maladie privée, Ed. de la société suisse des employés de commerce,
Zurich, pag 87 e 88).
In caso di modifica delle
condizioni, l'art 7.1. CGA prevede quanto segue:
" La __________ comunica le
nuove condizioni di contratto al più tardi 30 giorni prima della loro entrata
in vigore. Voi avete il diritto di disdire per la fine del semestre civile in
corso la parte del contratto interessata dalla modifica.
Per essere valida
la disdetta deve giungere alla __________ al più tardi l'ultimo giorno del
semestre civile.
In mancanza di una
tale disdetta, si ritiene che abbiate accettato la modifica."
Questo disposto indica in
modo chiaro e univoco che , in caso di modifiche del rapporto contrattuale, la
possibilità di disdetta senza osservazione del termine ordinario - cioé del
termine di cui all'art 4.5. CGA - é limitata alle soli "parti del
contratto interessate dalla modifica", cioé alle sole categorie
assicurative che hanno subito una modifica.
La disposizione é chiara:
l'assicurato, applicando l'attenzione richiesta dalle circostanze, non può dare
a tale articolo nessun'altro significato (cfr, per regole applicabili
all'interpretazione delle clausole di un contratto, in particolare di quelle
prestampate: DTF 105 II pag 18)
Pertanto, ritenuto che, in
concreto, la categoria d'assicurazione Ambulatoriale II non ha subito un
aumento di premio (né, peraltro, alcuna altra modifica), non entra in
considerazione l'ipotesi prevista dall'art 4.5. CGA di modifica del rapporto
contrattuale: legittimamente la __________ ha considerato che la disdetta non
ha, per essa, avuto effetto al 31.12.1998.
2.4.2. Nessuna delle ipotesi di
estinzione del contratto ex lege (art 37 e 21 cpv 1 LCA) né di facoltà di
disdetta unilaterale dello stipulante (art 36 LCA) sono, in concreto,
realizzate.
La petizione non può, dunque,
che essere respinta (cfr., per casi analoghi, STCA 7.4.1999 in re I. c.
__________; STCA 4.5.1998 in re A.P. c. __________; STCA 7.4.1999 in re G.B. c.
__________; .... ).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente
giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi
degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster