AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.4
Data decisione, Autorità: 04.05.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00004
grw/nh
Lugano 4 maggio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 18 gennaio 1999 di
contro
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Nel 1998 __________ era assicurata contro le malattie presso la __________.
Oltre all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, __________ aveva le seguenti assicurazioni complementari:
Categoria B - Ambulatoriale (rischio d'infortunio incluso)
Categoria E - Ospedale (reparto semiprivato)
Categoria M - Complementare (rischio d'infortunio incluso)
1.2. Verso la metà del mese d'ottobre 1998, la __________ ha inviato agli assicurati la polizza d'assicurazione valida per l'anno 1999.
Da tale polizza risultava che i premi per le assicurazioni cat. E e M erano passati da fr. 33,20 rispettivamente fr. 4,30 per il 1998 a fr. 47,90 rispettivamente fr. 5,60 per il 1999.
Il premio per la cat. B era invece rimasto invariato.
1.3. Con lettera datata 27 novembre 1998 __________ ha comunicato alla _______ quanto segue:
" Egregi signori,
nei termini di legge vi inoltro regolare disdetta al mio contratto assicurativo (no. ass: __________) per il 31.12 ca.
Dal 1.1.1999 sarò assicurata presso la __________.
..." (doc 2)
1.4. Con risposta 29.12.1998 la __________ ha comunicato all'assicurato che, non avendo egli rispettato il termine ordinario per la disdetta, l'assicurazione complementare cat. B sarebbe rimasta in vigore anche per il 1999:
La __________ ha invece ritenuto valida con effetto al 31.12.1998 la disdetta per le altre categorie assicurative (cat. E e M).
1.5. Con petizione 18.1.1999 __________ ha adito lo scrivente TCA nei seguenti termini:
" ... A ricezione della comunicazione circa i premi 1999, ho provveduto in data 27 nov. 1998, a disdire il mio contratto assicurativo con la __________, ritenendo i premi troppo elevati in rapporto a quelli praticati da altra Compagnia assicurativa ( __________ ), per le medesime prestazioni, Compagnia con la quale ho parallelamente stipulato un nuovo contratto.
Dallo scambio epistolare con la __________, di cui allego la documentazione - si evince che la stessa NON ACCETTA la disdetta per ciò che attiene all'assicurazione ambulatoriale II, per cui anche per il 99 dovrei continuare a pagare una cifra di frs. 10.60 mensili.
Al di là della modestissima entità di questo onere che potrei evidentemente liquidare una volta per tutte a fondo perso, rimanendo in ogni caso legata ad un'unica entità assicurativa (per ovvi motivi pratici-amministrativi), credo vi sia qualcosa di anomalo nell'interpretazione dei dispositivi di legge che consentono di creare situazioni come quella citata e di complicare di riflesso situazioni già di per sé difficili da dipanare.
Prima di pagare alcunché gradirei pertanto conoscere il parere della vostra lodevole istanza che sicuramente ha ricevuto altre lamentele analoghe.
In sostanza: il contratto di assicurazioni complementari si può o no considerare un tutt'uno (assic. LAMal + lca), che un assicurato accetta i blocco e che può quindi anche disdire in blocco anche se una delle coperture non subisce aumento?... " (I)
1.6. In risposta, la __________ ha postulato la reiezione della petizione con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L'assicurazione contro le malattie é stata retta, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita.
Contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni complementari offerte dalle casse malati sono diventate di puro diritto civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv 3 LAMal, dalla legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
L'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie - retta dalla LAMal - e le assicurazioni complementari - rette dalla LCA - sono, dunque, delle entità del tutto distinte senza alcun interscambio reciproco.
2.3. Dal profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa (cfr 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile (cfr R. Spyra, Le nouveau régime de l'assurance-maladie complémentaire, Revue suisse d'assurances/ Schweizerische Versicherung-Zeitschrift 1995, N. 7/8, p. 192-200; R. Spyra, Le contentieux de la nouvelle assurance-maladie, Sécurité sociale 5/1995, p. 256259; P-Y Greber, Quelques questions relatives à la nouvelle loi fédérale sur l'assurance-maladie, in Revue de droit administratif et de droit fiscal, 3/4, 1996, p. 225-251).
Giusta l'art 47 cpv 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente le prove.
Nelle contestazioni giusta il cpv 2, non possono essere addossate spese procedurali alle parti; tuttavia il giudice può mettere tutte queste spese o una parte di esse a carico della parte temeraria.
L'art 75 LCAMal dispone che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d'assicurazione praticati da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative ordinanze sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
E' applicabile per analogia la legge di procedura per le cause davanti al TCA.
2.4. Il contratto d'assicurazione può avere fine in ragione di circostanze diverse:
sopravvenienza del termine contrattuale
accordo delle parti
realizzazione delle ipotesi previste dalla legge (art 37 , 21 cpv 1 LCA)
disdetta unilaterale da parte dello stipulante (art 36, 42, 89 e 10 LCA) o dell'assicuratore (art 29 cpv 2, 30 cpv 2, 42, 54 cpv 3, 6, 10, 28, 38, 40, 51, 53 e 75 LCA)
(cfr M. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag 153 e 154)
2.4.1. Con riserva di una clausola di tacita rinnovazione del contratto (che, giusta l'art 47 LCA, ha effetto solo in quanto limiti la rinnovazione ad un anno per volta), il contratto d'assicurazione ha fine al suo termine contrattuale.
Questo termine può essere la realizzazione di un sinistro (il decesso dell'assicurato nelle assicurazioni di persone, un danno totale nell'assicurazione di cose) , una data, l'espirazione di un termine o ancora la conclusione di un'azione a dipendenza di quanto stabilito dalle parti nel contratto (cfr B. Viret, Droit des assurances privées, Editions de la société suisse des employés de commerce, Zurich, pag 88; m. Kuhn, P. Montavon, Droit des assurances privées, Editions juridiques AmC Alpha, Lausanne 1994, pag 151; A. Maurer, privatversicherungsrecht, ed Stämpfli Bern, pag 212 e seg; J-B. Meuwly, La durée de la couverture d'assurance privée, Ed universitaires Fribourg, 1994, pag 62).
In concreto, le Condizioni generali del contratto d'assicurazione LCA 1998 delle assicurazioni malattia complementari della _______ (in seguito: CGA) prevedono, all'art 4.4., che, riservate le condizioni particolari per le assicurazioni collettive, l'assicurazione si estingue con la morte della persona assicurata o con la risoluzione del contratto.
L'art 4.5. CGA prevede che l'assicurato può disdire il contratto in tre ipotesi:
allo spirare del periodo contrattuale indicato nella polizza, osservando un preavviso di tre mesi.
dopo ogni malattia o infortunio per il quale la ______ paga una prestazione
in caso di modifiche del rapporto contrattuale.
La polizza indica, quale periodo contrattuale, il periodo dal 1.1.1998 al 31.12.1998.
E' incontestato che l'assicurata, con la disdetta 27.11.1998, non ha rispettato il termine di tre mesi di cui all'art 4.5. CGA.
Occorre, dunque, per valutare la tempestività di tale sua manifestazione di volontà, verificare se sono realizzate le altre ipotesi per cui tale disposto concede all'assicurato facoltà di disdetta senza osservazione del termine di cui sopra.
In concreto, non é preteso che la disdetta delle assicurazioni sia stata data in relazione alla liquidazione di un sinistro.
Occorre, dunque, ancora verificare se entra in considerazione l'ipotesi, prevista dall'art 4.5. CGA di modifica del rapporto contrattuale.
A questo proposito, l'art 4.5. rinvia esplicitamente all'art 7 CGA.
L'art 7.1 CGA prevede la facoltà per la __________, oltre che di modificare le condizioni complementari relative alle prestazioni, di aumentare o ridurre i premi in funzione dell'evoluzione dei costi (cfr, per la validità di tali clausole, P. Bucher, Assurance maladie privée, Ed. de la société suisse des employés de commerce, Zurich, pag 87 e 88).
In caso di modifica delle condizioni, l'art 7.1. CGA prevede quanto segue:
" La __________ comunica le nuove condizioni di contratto al più tardi 30 giorni prima della loro entrata in vigore. Voi avete il diritto di disdire per la fine del semestre civile in corso la parte del contratto interessata dalla modifica.
Per essere valida la disdetta deve giungere alla __________ al più tardi l'ultimo giorno del semestre civile.
In mancanza di una tale disdetta, si ritiene che abbiate accettato la modifica."
Questo disposto indica in modo chiaro e univoco che , in caso di modifiche del rapporto contrattuale, la possibilità di disdetta senza osservazione del termine ordinario - cioé del termine di cui all'art 4.5. CGA - é limitata alle soli "parti del contratto interessate dalla modifica", cioé alle sole categorie assicurative che hanno subito una modifica.
La disposizione é chiara: l'assicurato, applicando l'attenzione richiesta dalle circostanze, non può dare a tale articolo nessun'altro significato (cfr, per regole applicabili all'interpretazione delle clausole di un contratto, in particolare di quelle prestampate: DTF 105 II pag 18)
Pertanto, ritenuto che, in concreto, la categoria d'assicurazione B. non ha subito un aumento di premio (né, peraltro, alcuna altra modifica), non entra in considerazione l'ipotesi prevista dall'art 4.5. CGA di modifica del rapporto contrattuale: legittimamente la __________ ha considerato che la disdetta non ha, per essa, avuto effetto al 31.12.1998.
2.4.2. Il fatto che tutte le assicurazioni figurino su una stessa polizza che riporta alla fine un premio globale non basta a rendere inapplicabili i disposti delle CGA della __________.
L'art 12 LCA prevede che, quando il contenuto della polizza o delle aggiunte alla stessa non concordi colle convenzioni intervenute, lo stipulante deve chiederne la rettifica entro 4 settimane dal ricevimento della polizza senza di che il tenore di questa si ritiene da lui accettato.
Questo disposto non ha in alcun modo effetto né sulla conclusione né sulla fine del contratto d'assicurazione né sul contenuto di tale contratto liberamente deciso, nei limiti della LCA, dalle parti.
Vedi al proposito quanto detto da B. Viret e da M. Kuhn:
" ... L'établissement de la police d'assurance est donc une obligation légale née d'un contrat déjà conclu: la police n'est pas un élément constitutif du contrat, mais un effet de celui-ci. L'inexécution par l'assureur de l'obligation de remettre une police ne fonde pas le droit pour le preneur de faire invalider le contrat; celui-ci dispose en revanche d'une action en justice visant à la remise de ce document.."
" ... La délivrance de la police constatant le contrat d'assurance n'est pas un acte de droit dispositif. La police matérialise la déclaration de volonté des parties. De ce fait, elle ne représente pas un autre contrat qui viendrait remplacer celui qui a été conclu auparavant. La police matérialise exclusivement l'expression d'une déclaration de volonté déjà donnée.
Elle n'est donc rien d'autre qu'un titre probatoire, soit un document qui peut être produit comme moyen de preuve.... "
Il diritto concesso allo stipulante dall'art 12 LCA non modifica in nulla il diritto delle parti di proporre delle modifiche del contratto (cfr B. Viret, op. cit. pag 86).
Con l'art. 7.1. CGA la __________ si é espressamente riservata tale diritto concedendo - secondo i principi generali del diritto delle obbligazioni - allo stipulante di dipartirsi dal contratto prima dell'entrata in vigore delle modifiche proposte.
L'art 12 LCA non ha, in quest'ambito, applicazione poiché si limita a concedere all'assicurato il diritto di esigere dall'assicuratore la consegna di un documento probante circa il contenuto del contratto concluso. Nulla più.
Parte integrante di tale contratto sono le CGA e le CCA (condizioni complementari attinenti ad ogni categoria assicurativa).
Queste condizioni - non contrarie alla LCA - sono state accettate dallo stipulante: questi non può, ora, pretenderne la disattenzione.
2.4.3. Nessuna delle ipotesi di estinzione del contratto ex lege (art 37 e 21 cpv 1 LCA) né di facoltà di disdetta unilaterale dello stipulante (art 36 LCA) sono, in concreto, realizzate.
La petizione non può, dunque, che essere respinta (cfr., per casi analoghi di identica soluzione__________).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Contro il presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG).
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster