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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.47
Data decisione, Autorità: 02.07.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00047
grw/nh
Lugano 2 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 8 marzo 1999 interposto da
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 24 febbraio 1999 emanata da
Cassa malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto - che, con ricorso 8.3.1999, __________, rappr. da __________, ha adito lo scrivente TCA chiedendo che la __________ venisse condannata a "stabilire i premi relativi all'assicurazione perdita di salario per l'anno 1997 nel seguente modo:
Classe A-M 3,83% dei salari dichiarati
Classe K 3,49% dei salari dichiarati" (I);
che il ricorso è stato intimato per risposta alla cassa convenuta (II);
che, con risposta 3.6.1999, la cassa convenuta ha dichiarato quanto segue:
" ... A tutt'oggi, tuttavia, dopo aver effettuato ogni procedimento istruttorio utile, ci è giocoforza di constatare che la modifica contrattuale che abbiamo concluso, non ci è mai stata ritornata debitamente firmata dal ricorrente. Questo significa che la nostra Cassa non può comprovare con documenti e rendere verosimile (con il grado di verosimiglianza esatto dalla giurisprudenza costante) la modifica contrattuale che serve di base alla sua pretesa.
Di conseguenza, dobbiamo riconoscere che è a buon diritto che il ricorrente fa valere le condizioni incluse nel contratto iniziale e pretende che la nostra Cassa non potrebbe opporsi alle modifiche sulle quali essa fonda in parte la fattura litigiosa.
cc) Conclusioni
La nostra Cassa:
· rinuncia a far valere le modifiche contrattuali concluse poiché il ricorrente non ha debitamente firmato la clausola addizionale del contratto;
· constata a buon diritto che le prestazioni sono state pagate sulla base del contratto iniziale, cioè rispettando il termine di carenza di 7 giorni;
· ammette il punto di vista del ricorrente secondo il quale le modifiche contrattuali concluse non possono esserle opposte;
· constata quindi che la fatturazione dei premi doveva proseguire conformemente al contratto iniziale;
· dichiara che, su questa base, l'importo delle nostre pretese pecuniarie rispetto al sig. __________ dev'essere diminuito e il conteggio degli importi richiesti effettivamente al ricorrente sarà versato in causa ulteriormente;
· revoca ------ con il permesso della vostra Istanza ------ le decisioni contestate nella misura in cui esse non sono conformi alle conclusioni sopraccitate." (VII pag 2)
che, secondo la legge (cfr. art. 58 LPA per analogia) e la giurisprudenza (cfr. in particolare RCC 1992 p. 122 ss, RCC 1989 p. 320 e RCC 1986 p. 314), fino all'inoltro della sua risposta, l'amministrazione può procedere ad un nuovo esame della decisione impugnata e, se del caso, emettere una nuova decisione che, in caso di accoglimento integrale delle richieste del ricorrente, comporterà lo stralcio del ricorso (cfr. art. 58 cpv. 3 LPA e RCC 1992 p. 123);
che, costituendo l'annullamento della decisione impugnata l'accoglimento integrale della richiesta della ricorrente, il presente ricorso può essere stralciato dai ruoli;
che, secondo la giurisprudenza, colui che, in una procedura cantonale di ricorso vince la causa, ha diritto ad un’indennità a titolo di ripetibili (Pratique VSI 1994 p. 189; DTF 110 V 57 = RCC 1984 p. 192; DTF 108 V 111 = RCC 1983 p. 81; per non necessità della richiesta: cfr RCC 1992 pag. 433 consid. 2b).
che v'è una pretesa di diritto federale alle ripetibili, se la situazione procedurale lo giustifica, anche nel caso in cui il ricorso diviene privo di oggetto (RAMI 1994 p. 219; DTF 110 V 57, DTF 109 V 71) e che questa situazione si realizza, ad esempio, allorché il ricorso viene stralciato dai ruoli in quanto l’amministrazione, prima di inviare la risposta di causa al Tribunale, emette una nuova decisione, che accoglie integralmente le pretese dell’assicurato oppure aderisce, in altro modo, alle richieste ricorsuali (cfr. RCC 1992 p. 123; RCC 1989 p. 320; RCC 1986 p. 314; RCC 1984 p. 283).
che, in concreto, dunque, i ricorrenti, patrocinati in causa - l'indennità è concessa non soltanto se l'assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (RCC 1992 pag. 433 consid. 2a, RCC 1985 pag. 411 consid. 4, DTF 108 V 271 = RCC 1983 pag. 329; RCC 1980 p. 116; DTF 108 V 111 ) - hanno diritto ad un'indennità per ripetibili che viene fissata, in applicazione dell'art 21 LPTCA, in fr. 400.-;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa malati _____ verserà al ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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