AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
36.1999.95
Data decisione, Autorità:
02.02.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00095
grw/tf
Lugano
2
febbraio 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso introdotto l'8 giugno 1999 di
__________,
contro
la decisione del 10 maggio 1999 emanata da
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ () era, nel 1998,
assicurata contro le malattie presso la __________.
Oltre all’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e ad alcune assicurazioni
complementari (__________, __________ e ospedaliera __________), __________
aveva stipulato un’assicurazione contro la perdita di guadagno dovuta a
malattia e/o infortunio (assicurata era un’indennità giornaliera di fr 85.- dal
primo giorno).
Tali assicurazioni erano
riportate in due certificati/polizze d’assicurazione.
In uno - con numero
d’assicurazione __________ - erano indicate l’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie e le assicurazioni complementari __________, __________ e
ospedaliera __________ e, in esso, accanto al nome dell’assicurata, era
riportato il domicilio familiare ().
Nell’altro - con numero
d’assicurazione __________ - era indicata l’assicurazione d’indennità
giornaliera per malattia e/o infortunio. In questo certificato, era indicato il
nome dell’assicurata e l’indirizzo del negozio da essa gestito ().
1.2. Il 26.1.1998 l’assicurata ha
subito un infortunio in cui ha riportato una contusione del piede sinistro per
cui il medico curante ha attestato una totale incapacità lavorativa dal 26.1.
al 28.2.1998.
La __________ ha versato
le indennità giornaliere per tale periodo.
Essa ha, tuttavia,
comunicato all’assicurata che la fondatezza di altre pretese di versamento di
indennità giornaliere sarebbe stata verificata con maggior scrupolo.
1.3. Con scritto 30 settembre 1998
- inviato per raccomandata - l’assicurata ha comunicato quanto segue alla
__________:
" Disdetta cassa malati per
il 31.12.1998
__________,
__________, __________, __________;
Egregi signori,
con la presente
inoltro regolare disdetta dalla vostra cassa
per l'assicurazione
LAMal con effetto 31 dicembre 1998
per l'assicurazione
LCA 31 dicembre 1998
Vi prego per
cortesia di trasmettermi il relativo certificato di uscita." (doc 2)
1.4. Ricevuta dalla __________ la
conferma che __________ sarebbe stata, a partire dal 1.1.1999, affiliata presso
tale cassa per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (doc
3), la __________ ha confermato all’assicurata la fine delle suddette
assicurazioni nei seguenti termini:
" Conferma di disdetta
__________,
__________, No. d'Assicur. __________
Fine
dell'assicurazione: 31.12.1998." (doc A14)
1.5. Il 23.12.1998 __________ o si
è rivolta alla __________ affermando quanto segue:
" Mi riferisco alle conferme
di dimissioni intimate dalla vostra cassa malati in data 20 ottobre e 27
ottobre 1998 in relazione alla mia disdetta del 30 settembre 1998 e per questo
vi ringrazio per la vostra sollecitudine.
In data 21 dicembre
1998 ho annunciato alla vostra cassa malati un caso di indennità giornaliera di
malattia in quanto assicurata presso la vostra cassa, tramite negozio
__________, per fr. 85.--/giornalieri. Con mia sorpresa un vostro responsabile
mi conferiva che l'assicurazione di indennità giornaliera veniva a scadere con
effetto 31 dicembre 1998.
A questo punto mi
chiedo il motivo di questa comunicazione verbale in quanto la mia dimissione
del 30 settembre riguardava le assicurazioni mie individuali di Via __________
e non certamente quella del mio negozio __________, due cose completamente
separate.
Un'altra
considerazione é in effetti la conferma di uscita per la polizza in __________
la quale non mi é mai stata recapitata e perdippiù ho ricevuto in ottobre la
conferma dei premi della polizza per l'indennità giornaliera, quindi tutto
regolare.
Sulla base di
quanto da voi precisato nella conversazione telefonica del 21 dicembre, vi
prego cortesemente di riattivare la polizza di __________ in quanto la stessa
non é mai stata disdetta dalla sottoscritta." (doc 7)
La richiesta
dell’assicurata non è stata accolta.
1.6. Contro la decisione su
opposizione 10.5.1999 che confermava il rifiuto di “ripristinare”
l’assicurazione d’indennità giornaliera, __________ ha inoltrato tempestivo
ricorso con cui ha chiesto che, “accertata la sua perfetta buona fede” venga
annullata la decisione su opposizione 10.5.1999 e venga “decretata la
riattivazione dell’assicurazione di indennità giornaliera LAMal di fr 85.- dal
1° gennaio 1999".
A sostegno di tale
richiesta la ricorrente ha fatto valere, in particolare, quanto segue:
"4. Ero assicurata,
assieme ai miei due figli __________ e __________, alla Cassa malati __________
per delle assicurazioni di cura medica LAMal e complementari LCA. L'indirizzo
di queste tre polizze, da me considerate di carattere famigliare, era il
seguente. __________. Da questo luogo ho per l'appunto inviato in data 30
settembre 1998 la disdetta per lettera raccomandata per il 31 dicembre 1998.
- Sono la titolare
del negozio __________.
Svolgendo un'attività
lavorativa indipendente, a tutela del rischio di perdita di salario, mi ero
assicurata pure per un'indennità giornaliera LAMal di fr. 85.-- dal 1° giorno
sempre presso la Cassa malati __________.
Ho sempre considerato
quest'altra distinta polizza come indipendente della famigliare per il
differente tipo di copertura e pure per il differente indirizzo.
queququesquestququest
- In data 30
settembre 1998 ho inoltrato le dimissioni per le mie polizze famigliari riguardanti
le assicurazioni di cura medica (LAMal e LCA). L'invio raccomandato veniva
spedito dal mio indirizzo privato in via __________.
Ho genericamente
indicato assicurazione LAMal per i motivi che precedono perché ero convinta, in
perfetta buona fede, di disdire unicamente tali assicurazioni.
- Come fatto
rilevare alla Cassa malati __________ in sede di opposizione, un'ulteriore
assicurazione in tal senso mi é giunta con le conferme di dimissioni per le
assicurazioni per cure medico-sanitarie LAMal e LCA in data 20 ottobre 1998
(per __________ e la sottoscritta) e 27 ottobre 1998 (per __________), ricevute
evidentemente all'indirizzo di via __________.
Faccio inoltre
rilevare che non ho mai ricevuto né menzionato in alcun mio scritto d'aver
ricevuto (come arbitrariamente indicato più volte dalla cassa malati
__________) una conferma d'uscita riguardante l'assicurazione d'indennità
giornaliera LAMal.
Detto assicuratore
non é infatti in grado di provare in alcun modo d'avermi trasmesso la conferma
d'uscita in questione!
A proposito della
lettera del 21 gennaio 1999 della Cassa malati __________ faccio osservare come
abbia tutt'altro che "esplicitamente" manifestato la mia
intenzione di uscire per tutte le assicurazioni LAMal.
Non essendo chiare
quindi le assicurazioni che intendevo disdire, la Cassa malati __________,
sotto l'aspetto della buona fede, avrebbe dovuto chiedermi quali fossero di
fatto queste assicurazioni.
Sicuramente la Cassa
malati __________ interpretando una mia intenzione di disdire l'assicurazione
d'indennità giornaliera LAMal unilateralmente e senza accertarsi della mia
reale volontà, non si é per nulla dimostrata in buona fede.
Ancora riguardo
questo scritto, faccio osservare come sia semplicemente prassi normale
annunciare i casi di malattia all'assicuratore al loro insorgere!
Inoltre, in merito
alla dovuta "attenzione e precisione" con cui é stata trattata questa
pratica dalla Cassa malati __________ rilevato come nell'oggetto della
decisione formale del 19 marzo 1999 venga chiaramente indicato, per quanto
concerne la sottoscritta, l'annullamento della sola polizza no. d'ass.
__________ ossia quella riguardante le assicurazioni di cura medica e nel testo
successivo si cita testualmente "la disdetta contiene ovviamente
anche l'indennità giornaliera per malattia ed infortunio B/C di fr. 85.-- dal
1° giorno"!"
1.7. Con risposta 30.9.1999 la
__________ ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo,
per quanto occorra, in seguito.
considerato in diritto
2.1. Gli art 67 e seg LAMal nulla
prevedono relativamente alla disdetta del contratto d’assicurazione d’indennità
giornaliera.
Applicabili sono,
pertanto, le disposizioni interne dei singoli assicuratori.
L’art 15 cifra 1 del
Regolamento concernente l’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera (in
seguito: Reg) dispone che la disdetta può essere data dall’assicurato in
qualsiasi momento per il 30 giugno o il 31 dicembre con preavviso di 3 mesi.
2.2. La disdetta, purchè data nel
pieno rispetto delle condizioni formali contenute negli statuti o nei
regolamenti interni, costituisce un atto formatore unilaterale dell’assicurato
e diventa operativa senza che sia necessaria un’accettazione da parte
dell’assicuratore (RAMI 1988 pag 410 e seg consid 2).
2.3. In concreto, la disdetta data
il 30.9.1998 era rispettosa delle Condizioni poste dall’art 15 cifra Reg.
La questione che ora si
pone è quella di sapere se essa concerneva - come sostiene la ricorrente - solo
le assicurazioni per la cura medica, farmaceutica e ospedaliera oppure se,
invece, essa concerneva anche l’assicurazione d’indennità giornaliera.
Secondo il principio
dell’affidamento, le manifestazioni di volontà devono essere interpretate nel
senso in cui può e deve comprenderle il destinatario osservando l'attenzione
che può essere richiesta da una persona diligente posta nelle stesse
circostanze ( DTF 105 II 18; SJZ 1981 44).
Il tenore della lettera di
disdetta - citata al punto 1.3. - non permetteva ad un lettore attento di
comprendere che essa non concerneva l’assicurazione di indennità giornaliera.
Se tale fosse stata
l'effettiva volontà della ricorrente, essa avrebbe dovuto renderla
riconoscibile con una precisazione: così come è stata redatta - con il titolo
“disdetta cassa malati” e con il rinvio generico alle “assicurazione LAMal” e
“assicurazione LCA” - , la lettera 30.9.19998 non può che essere compresa nel
senso di una disdetta di tutte le assicurazioni che __________ aveva stipulato
presso la __________.
Non sorregge la tesi della
ricorrente il fatto che la __________ le ha inviato due certificati
d’assicurazione diversi, uno comprendente le assicurazioni per la cura medica e
ospedaliera LAMal e LCA (doc A10) e l’altro comprendente soltanto
l’assicurazione d’indennità giornaliera (doc A11). Entrambi i certificati
d’assicurazione erano intestati a __________ e legittimamente la cassa ha
ritenuto che la disdetta concernesse tutte le assicurazioni LAMal e LCA
stipulate dall’assicurata ritenuto il carattere generale del suo scritto.
Altrettanto irrilevante è
il fatto che sui due certificati figurassero due indirizzi diversi: sul primo
del domicilio familiare e sul secondo, invece, l’indirizzo del negozio.
Ritenuto che l’assicurazione d’indennità giornaliera era stata stipulata a
titolo individuale, se veramente avesse voluto disdire soltanto le
assicurazione relative alla cura e non, invece, l’assicurazione d'indennità
giornaliera, la ricorrente avrebbe dovuto indicarlo chiaramente e non esigere
dal destinatario della sua manifestazione di volontà un arduo sforzo deduttivo.
Pretendere che l’assicuratore avrebbe dovuto arguire dall’indirizzo del
mittente indicato sulla lettera di disdetta che questa concerneva soltanto le
assicurazioni indicate nel certificato riportante lo stesso indirizzo e non
quella indicata nel certificato allestito a nome dell’assicurata ma con un
indirizzo diverso è, certamente, eccessivo quando la stessa assicurata avrebbe
potuto - se tale fosse stata la sua volontà - risolvere il problema con una
semplice precisazione.
La ricorrente sostiene,
ancora, di essere stata legittimata a ritenere che la sua disdetta era stata
compresa dalla cassa nel senso da lei voluto poichè la __________ le ha inviato
le conferme di disdetta riferentisi unicamente all'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie.
Effettivamente, la
ricorrente ha prodotto - quale doc A14 - la conferma di disdetta riferentesi
unicamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie: in
effetti, su tale documento la __________ ha indicato quale numero di
assicurazione il numero __________ che corrisponde al numero indicato sul
certificato/polizza di assicurazione in cui sono elencate l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie e le tre assicurazioni complementari
menzionate al punto 1.1.
Il TCA ha chiesto alla
cassa convenuta di provare quanto sostenuto nella risposta, e cioè di avere
effettivamente inviato alla ricorrente la "conferma della disdetta
relativa all'assicurazione d'indennità giornaliera (VIII).
In risposta, la __________
ha affermato che tali "conferme d'uscita" non vengono spedite con
invii raccomandati (X). Essa ha tuttavia dichiarato di poter ritenere provato
l'invio di tale conferma grazie alle liste su cui vengono registrate tutte le
modifiche delle assicurazioni (cfr doc 4-6) e che "contengono i numeri di
assicurazione e delle polizze della ricorrente con la data dell'effettiva
uscita" (X).
La questione a sapere se è
lecito ritenere accertata, sulla scorta delle considerazioni e dei documenti prodotti
dalla cassa, la consegna alla ricorrente della "conferma di disdetta"
anche relativamente all'assicurazione di indennità giornaliera può rimanere
indecisa.
In effetti, l'obbligo
imposto agli assicuratori dall'art dall'art 7 cpv 5 LAMal è limitato all'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie: nell'ambito dell'assicurazione
facoltativa d'indennità giornaliera, la disdetta - nella misura in cui viene
data nel rispetto delle condizioni poste dai regolamenti interni ad ogni
assicuratore - diviene effettiva senza che l'assicuratore debba procedere a
verifiche e, quindi, senza che debba comunicare alla persona interessata la
data a partire dalla quale ha fine l'assicurazione.
Pertanto, anche se dovesse
essere ritenuta la versione della ricorrente, la circostanza della mancata
consegna della "conferma di disdetta" sarebbe irrilevante.
Nessuna pretesa può,
infine, fondare l’invio alla ricorrente, all’inizio del mese di ottobre, dei
certificati d’assicurazione per il 1999: ciò è spiegabile con i tempi tecnici
necessari alla cassa per la registrazione di una disdetta unito all’obbligo di
inviare i certificati d’assicurazione con due mesi d’anticipo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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