AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1995.16
Data decisione, Autorità:
09.06.1997, TRAM
Incarto n.
50.95.00016-17
Lugano
9 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del
Giudice Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 15 maggio 1995 del
rappr.
da: avv. __________
contro
le
decisioni 30 marzo 1995 (no. 11/91-93 e 12/91-94) del Tribunale di espropriazione
della giurisdizione sottocenerina, prolate in merito alle domande di
indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la __________ e la
__________ hanno inoltrato il 21 marzo 1991 nei confronti del comune di
__________ relativamente ai mapp. no. __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
esperiti
gli opportuni accertamenti;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La __________ (in seguito:
__________) è proprietaria del mapp. no. __________ RFD di __________, un fondo
prativo di 1326 mq confinante su due lati con il mapp. no. __________, di
complessivi 5574 mq, appartenente alla __________. Questi due terreni,
unitamente alle part. __________, __________, __________ e __________, formano
una vasta area verde - pianeggiante e di forma rettangolare - posta nelle
vicinanze dello svincolo autostradale di __________ centro e del posteggio per
autoveicoli pesanti di __________, più precisamente a O di questi impianti, tra
viale __________ (N), viale __________ (E), via __________ (S) e la strada che
porta al ponte __________ (O).
B. Il PR di __________ entrato
in vigore il 10 agosto 1988 ha collocato la parte settentrionale (mq 4700 ca.)
di quello spazio erboso in zona P. Il vincolo, istituito allo scopo di
realizzare in loco un posteggio e un autosilo, ha colpito quattro proprietà,
tra cui il mapp. __________ della __________ (nella sua totalità) ed il mapp.
__________ della __________ (nella misura di ca. 1655 mq).
C. Ritenendosi lese dalla
misura pianificatoria, con istanza 21 marzo 1991 entrambe le società hanno
convenuto in giudizio il comune innanzi al Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina, postulando un'indennità di fr. 1'100.- il mq per titolo
di espropriazione materiale.
In sede di risposta 13 agosto 1991 il comune ha ammesso la
sussistenza di un'espropriazione materiale a danno del mapp. __________, ma
l'ha negata per il mapp. __________ sostenendo che la restrizione era stata
imposta su meno di 1/3 della superficie totale del fondo e che il vincolo aveva
determinato l'inserimento della porzione residua della proprietà in zona RI7, incrementandone
addirittura le possibilità edificatorie. Annotato come nel 1988 entrambi i
terreni fossero esposti ad un fortissimo inquinamento proveniente dalla N2 e
gravati da una limitazione del diritto di disporre ex art. 42 e 43 LFespr in
conseguenza di un'occupazione temporanea per bisogni autostradali, il convenuto
ha chiesto una duplice stima in vista di una completazione dell'intervento
espropriativo in via formale, contestando peraltro gli indennizzi rivendicati
dalle proprietarie. A suo parere, in assenza del vincolo le due particelle
sarebbero state assegnate alla zona RSe3 (e non alla zona RI7 come ipotizzato
dalle istanti), per cui in caso d'espropriazione materiale il relativo risarcimento
avrebbe dovuto esser calcolato deducendo dal prezzo medio pagato nel 1989/90 per
l'acquisto di fondi inclusi in quella specifica zona (prezzo aggirantesi sui
275.- fr. il mq) un congruo importo per la svalutazione indotta dalle
immissioni foniche e dall'espropriazione temporanea, nonché il valore residuo
dei fondi stessi. In concreto, l'ente pubblico ha prospettato il riconoscimento
di un'indennità massima di fr. 61'000.- per il mapp. __________ e di fr.
148'000.- per il mapp. __________, oltre interessi a contare dal giorno della
notifica; per l'eventuale esproprio formale dei due terreni ha invece
prospettato un indennizzo di fr. 10.- il mq.
Nei successivi allegati di replica e di duplica le
proprietarie e l'ente pubblico hanno ripreso e sviluppato le proprie tesi
avverse, ribadendole all'udienza di conciliazione del 24 novembre 1992. Le
società istanti hanno così avuto modo di confutare le argomentazioni addotte
dal comune, sostenendo in particolare che senza il vincolo i fondi sarebbero
stati inclusi in zona RI7 e che l'inquinamento fonico, così come l'occupazione
temporanea, non erano suscettibili di sminuire il consistente valore venale
delle loro proprietà.
Al termine dell'istruttoria effettuata nel corso del 1993 le
parti hanno presentato un memoriale conclusivo con il quale si sono
essenzialmente riaffermate nelle rispettive posizioni.
Lo stesso anno il mapp. __________ della __________ è stato
frazionato, cosicché i 1655 mq colpiti dal vincolo P sono andati a formare una
nuova particella cui è stato attribuito il numero di mappa __________.
D. Esaurite tutte le formalità
procedurali, con sentenze 30 marzo 1995 il Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina ha statuito sulle pretese risarcitorie avanzate
dalla __________ e dalla __________.
Il primo giudice ha accertato innanzi tutto che il vincolo P
istituito nel 1988 sulle part. __________ e __________ aveva ingenerato
espropriazione materiale, ritenuto come le superfici colpite avessero
un'estensione tale da poter essere sfruttate autonomamente a fini edilizi, la
limitazione del diritto di disporre annotata a carico dei fondi fosse di natura
provvisoria e l'inquinamento fonico/atmosferico originato dalla N2 non ostasse
alla loro edificabilità.
Per calcolare il risarcimento dovuto alle proprietarie, il
Tribunale di espropriazione è partito dal presupposto che in assenza del
vincolo i terreni sarebbero stati inseriti nella limitrofa zona RI7, dato che
all'epoca i pianificatori avevano proposto l'azzonamento soprattutto in
funzione della situazione ambientale ed insediativa esistente. Tenuto conto dei
prezzi pagati nel 1988/89 per l'acquisto di fondi posti appunto in zona RI7
(prezzi oscillanti tra fr. 550.- il mq e fr. 885.- il mq, escluse le punte
minime e massime), delle cifre sborsate dallo Stato per accaparrarsi in via
bonale i sedimi necessari alla sistemazione degli svincoli autostradali (da fr.
550.- il mq a fr. 760.- il mq) e delle stime operate dallo stesso comune di
__________ per fissare i contributi sostitutivi alla formazione di posteggi
(stime in virtù delle quali i terreni ubicati in zona RI7 avrebbero un valore
di fr. 600.-/800.- il mq), ha quindi riconosciuto alle due società un
indennizzo di fr. 730.- il mq per titolo di espropriazione materiale, con interessi
a contare dal 9 novembre 1990, giorno in cui le espropriate hanno indirizzato
una lettera al municipio manifestando inequivocabilmente la loro volontà di
farsi risarcire. L'indennità per l'eventuale esproprio formale delle superfici
gravate è stata invece determinata in fr. 20.- il mq (valore agricolo).
Il primo giudice ha stabilito questi importi facendo
astrazione dall'inquinamento e dall'occupazione temporanea che affliggevano i
fondi delle società istanti. Quanto alle immissioni foniche ed atmosferiche, si
è fondato sull'esito di un'apposita perizia commissionata pendente causa per
escludere che la loro intensità potesse pregiudicare le possibilità
edificatorie dei terreni espropriati. Riguardo alla limitazione del diritto di
disporre, ha invece osservato che il carattere temporaneo del provvedimento non
aveva impedito l'uso dei mappali gravati ed influito quindi sul loro valore venale.
Richiamandosi all'art. 73 Lespr, il Tribunale di
espropriazione ha infine posto a carico del comune le spese di giudizio (fr.
3'000.- per sentenza) e le ripetibili (fr. 30'000.- a beneficio di ogni società
espropriata).
E. Mediante ricorsi 15 maggio
1995 il comune di __________ ha impugnato le predette pronunzie innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio tutte le
problematiche sollevate in prima istanza.
Il ricorrente ha quindi revocato in dubbio la sussistenza di
un'espropriazione materiale a carico del mapp. __________, sottolineando come
in questa sede la questione debba comunque essere esaminata d'ufficio per
entrambi i fondi di cui trattasi.
Ha inoltre contestato diffusamente l'indennità di fr. 730.-
il mq accordata dal Tribunale di espropriazione, vuoi perché stabilita partendo
dall'errata premessa che in assenza del vincolo le superfici espropriate
sarebbero state incluse in zona RI7 e avrebbero potuto essere edificate a dispetto
dell'inquinamento fonico secondo i parametri vigenti in quella specifica zona,
vuoi perché quantificata senza tener conto dei fattori di svalutazione dei due
fondi (inquinamento fonico e atmosferico, vincolo di espropriazione temporanea
a favore delle Strade nazionali) e senza applicare correttamente il metodo
statistico-comparativo; a suo avviso, il risarcimento per titolo di
espropriazione materiale dovuto alla __________ andrebbe pertanto definito in
fr. 61'000.- (fr. 46.-/mq), quello a favore della __________ in fr. 148'950.-
(fr. 90.-/mq).
Il comune ha censurato pure la data di decorrenza degli
interessi decisa dal Tribunale di espropriazione, chiedendo che la stessa venga
fissata in corrispondenza del 21 marzo 1991, giorno in cui sono state notificate
le pretese di espropriazione materiale.
Quanto alle ripetibili, ne ha criticato l'ammontare dal
profilo dell'equità, proponendo che ad ogni espropriata venga riconosciuta
un'indennità di patrocinio di prima istanza di fr. 8'000.-.
F. Il Tribunale di
espropriazione si è opposto all'accoglimento delle impugnative riconfermandosi
semplicemente nelle proprie decisioni e motivazioni.
Ad identica conclusione sono pervenute le società
espropriate, le quali hanno partitamente avversato le tesi dell'insorgente con
argomenti che verranno ripresi, ove occorresse, in appresso.
G. Il 24 luglio 1995 il
patrocinatore del comune ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo
un'istanza volta ad ottenere l'intersecazione di alcune proposizioni a suo
giudizio ingiuriose ed offensive contenute negli allegati di risposta delle resistenti.
H. In fase istruttoria le parti
hanno avuto modo di versare agli atti e di commentare ulteriori documenti,
segnatamente la bozza di una convenzione 23 ottobre 1995 negoziata tra lo Stato
e il comune di __________ in relazione alla cessione vicendevole di alcune
superfici di loro proprietà ubicate nei pressi dei fondi della __________ e
della __________.
Il 24 settembre 1996 si è tenuta un'udienza in
contraddittorio preceduta da un sopralluogo nel corso del quale il giudice delegato
ha visionato i mappali oggetto di esproprio e tutti i terreni considerati dalla
prima istanza per l'estimo. A richiesta del Tribunale il ricorrente ha
successivamente prodotto una mappa aggiornata in scala 1:2000 del comprensorio
comunale, una copia della risoluzione 10 agosto 1988 con la quale il Consiglio
di Stato ha approvato il PR di __________ e l'estratto di sommarione dei fondi
espropriati, facendo sapere nel contempo di non prospettare un abbandono o una
modifica dei vincoli istituiti nel 1988 a carico delle part. __________ e
__________.
In data 15 ottobre 1996 è stato ascoltato quale teste
__________, capo dell'ufficio contenzioso terreni SN.
Di tutte le risultanze istruttorie e delle osservazioni
formulate dalle parti in sede conclusionale si dirà, per quanto necessario, nei
considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo a statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni
dei Tribunali di espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il
diritto, si fonda sull'art. 50 cpv. 1 Lespr.
I gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e
correttamente formulati, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi con
un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, integrati dalle
risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria. La pronunzia
può essere resa senza procedere all'assunzione delle altre prove notificate
dall'insorgente, che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale
la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Istanza di
intersecazione
Con istanza 24 luglio 1995 fondata sugli art. 33 PAmm e 68
cpv. 3 CPC il comune di __________ chiede che dalle memorie responsive
presentate dalle resistenti vengano intersecate le seguenti espressioni
ritenute ingiuriose ed offensive:
·
"malafede";
·
"mezzi ed argomenti falsi e spudorati";
·
"vergognosa tesi";
·
"abuso di diritto";
·
"abusivo";
·
"pretestuoso";
·
"pretestuosità";
·
"temerario";
·
"provocatorio".
La PAmm non contiene norme esplicite circa il contegno vicendevolmente
rispettoso che le parti ed i loro patrocinatori devono mantenere in giudizio.
L'art. 33 PAmm invocato dall'istante si riferisce alla sola polizia delle
udienze e quindi non torna immediatamente applicabile alla fattispecie. Ciò non
toglie tuttavia che così come nelle cause civili e penali, anche nelle
procedure amministrative le parti ed i loro patrocinatori hanno il dovere di
comportarsi con lealtà e probità, rispettando sia l'avversario che il giudice;
in particolare, è fatto loro obbligo di non offendere le convenienze e di non
far uso di espressioni irriguardose od offensive nelle comparse scritte.
Trattasi di un principio ovvio, sgorgante dal comune senso di correttezza e di
buona educazione, sul quale non mette conto di disquisire lungamente, tanto più
che il Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino
riprende sostanzialmente gli stessi concetti.
In concreto, occorre ammettere che nel redigere la memoria responsiva
il patrocinatore delle resistenti ha fatto largo uso di termini forti ed
inutilmente polemici. Le locuzioni censurate dall'insorgente non trascendono
tuttavia la decenza. A prescindere dal fatto che alcune di esse richiamano
concetti tipicamente giuridici (malafede, abuso di diritto), nel loro complesso
rientrano ancora nei limiti dell'ammissibile.
Questo Tribunale comprende che l'asprezza della terminologia
utilizzata in taluni passaggi dell'allegato di risposta possa aver urtato la
suscettibilità del ricorrente, ma non ravvisa in quegli eccessi di linguaggio
gli estremi della contumelia suscettibili di giustificare il sollecitato
intervento censorio.
L'istanza d'intersecazione viene pertanto respinta, fatta
salva e riservata al legale del comune di __________ la facoltà di deferire il
collega innanzi alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati.
- Sussistenza
dell'espropriazione materiale
Come brevemente ricordato in narrativa, a seguito dell'approvazione
10 agosto 1988 del PR di __________ il mapp. __________ e la parte
settentrionale del mapp. __________ ora intavolata come part. __________ sono
stati inseriti in zona P.
Il comune ha negato che questo assetto potesse aver originato
espropriazione materiale a danno dell'odierno mapp. __________, mentre il
Tribunale di espropriazione ha accertato in sentenza che siffatta conseguenza
si era avverata per entrambe le superfici colpite dal vincolo.
In questa sede il ricorrente si astiene dal riproporre la sua
precedente presa di posizione, ma pretende comunque che il Tribunale cantonale
amministrativo abbia a riesaminare d'ufficio la questione come impone
d'altronde la giurisprudenza federale (DTF 116 Ib 235 consid. 2b).
3.1. Giusta l'art. 22 ter cpv. 3 CF, in caso di restrizione
della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il
medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la
quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione
d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo
istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale
e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale
federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF
18 luglio 1941 in re W.) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere
alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza __________ (DTF
91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando
l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in
modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle
facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor
importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce
uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro
l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso
e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del
"Sonderopfer"; cfr. DTF 121 II 423 consid. 4a, 119 Ib 128 consid. 2b,
118 Ib 41 consid. 2b). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi
indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento
edilizio in un prossimo futuro (DTF 114 Ib 292 consid. 4; 112 Ib 485 e
giurisprudenza ivi richiamata).
L'inclusione di un terreno edificabile in una zona per
attrezzature pubbliche è, per costante giurisprudenza, costitutiva di espropriazione
materiale (Zimmerli, Raumplanungsgesetz und Enteignung, in Das Bundesgesetz
über die Raumplanung, p. 62/63; DTF 112 Ib 485, 109 Ib 257, 108 Ib 337; RDAT
II-1994 N. 64, 1983 N. 81), poiché i proprietari perdono una delle facoltà essenziali
derivanti dal loro diritto di proprietà: quella di edificare il fondo. Il
terreno colpito da un vincolo AEP cessa infatti di essere oggetto di mercato
per l'edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei prezzi del mercato
dei fondi edificabili. Con la perdita della componente edilizia il suo
cosiddetto valore residuo si riduce a quello di un buon terreno agricolo (DTF
114 Ib 112).
Il momento determinante per stabilire se la fattispecie
integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante
il provvedimento pianificatorio che comporta la restrizione della proprietà. La
legislazione cantonale (cfr. art. 39 cpv. 1 LALPT) prevede che il piano
regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato;
l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto costitutivo.
In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione
materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di
diritto esistenti nel mese di agosto del 1988. A quell'epoca erano già in
vigore sia la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno
1979 (LPT), sia il decreto esecutivo del Consiglio di Stato sull'ordinamento
provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29 gennaio 1980
(DEPT).
3.2. Nell'evenienza concreta, il quesito a sapere se le
superfici colpite dal vincolo P erano idonee ad essere oggetto di sfruttamento
edilizio in un prossimo futuro dev'essere pacificamente risolto in senso
positivo.
Le part. __________ e __________ si trovano in una porzione
di territorio per la quale prima del 1988 faceva difetto sia un PR valido, sia
un ordinamento provvisorio ex art. 36 cpv. 2 LPT e 8 DEPT, sia una zona
edificabile ex art. 35 cpv. 3 LPT. Erano tuttavia certamente edificabili
siccome situate in una zona già edificata in senso stretto, ovverosia nel
"comprensorio già largamente edificato" di cui all'art. 36 cpv. 3
LPT. Ancor prima, erano deducibili in edificazione in base al vecchio PR di
__________ approvato dal Governo il 15 luglio 1966 ed al regolamento edilizio
in vigore a quei tempi (varato nel lontano 1945!).
Ma ciò che più conta è che in assenza del vincolo P i fondi sarebbero
stati certamente assegnati ad una zona edificabile, al pari di tutti i terreni
circostanti: inserite in un comprensorio già largamente edificato, ubicate
entro il PGC, urbanizzate e pronte per l'edificazione, in forza dell'art. 15
lett. a LPT le __________ e __________ - per ammissione del ricorrente stesso -
avrebbero senz'altro trovato collocamento all'interno di una zona edificabile
(RI7 o RSe3) del PR __________ di __________. L'istituzione del vincolo ha
quindi mortificato questa prospettiva. Ha compromesso l'uso edilizio dei
mappali colpiti ed intaccato di conseguenza il diritto di proprietà delle
resistenti in misura talmente incisiva da ingenerare espropriazione materiale.
3.3. Sotto questo profilo, ininfluente si appalesa il fatto
che nell'agosto del 1988 entrambi i fondi erano oggetto di occupazione
temporanea, poiché questa circostanza - proprio in funzione della sua
provvisorietà e durata contenuta - non ha affatto pregiudicato l'utilizzazione
futura delle aree gravate. In altre parole, l'occupazione ha semplicemente
paralizzato le potenzialità edificatorie dei mapp. __________ e __________ per
un lasso di tempo relativamente breve. Durante questo periodo i fondi hanno
però conservato la loro componente edilizia ed è soltanto al momento
dell'imposizione del vincolo che essa è stata sottratta in modo definitivo
provocando irrimediabilmente l'esproprio materiale.
3.4. Neppure il fatto che il vincolo abbia colpito solo 1655
mq di una particella di complessivi mq 5574 (il vecchio mapp. __________)
consente di approdare ad una conclusione diversa circa la sussistenza
dell'espropriazione materiale. Secondo la giurisprudenza, quando una
restrizione della proprietà interessa solo una parte di un fondo, per valutarne
la gravità e quindi per accertare se è costitutiva di espropriazione materiale
occorre di regola prendere in considerazione gli effetti che essa esplica
sull'intera particella. L'espropriazione materiale può essere infatti negata
quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la possibilità di
usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la parte non colpita
del fondo: ad esempio quando un azzonamento riguarda solo un quarto della
particella o un vincolo di inedificabilità colpisce solo un terzo dell'immobile
(DTF 114 Ib 121 e riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63). Questa regola
non è tuttavia assoluta, tant'è che se la superficie gravata da un vincolo di
inedificabilità si presta ad uno sfruttamento edilizio autonomo si configurano
comunque gli estremi dell'espropriazione materiale (Riva, Hauptfragen der
materiellen Enteignung, p. 286 ss.). E' il caso del vecchio mapp. __________,
la cui porzione inserita in zona P, vasta 1655 mq e ben sagomata, possedeva
valenze edificatorie proprie, potendo essere sfruttata autonomamente nel
rispetto di tutti i parametri edilizi vigenti sia prima che dopo l'approvazione
del PR 1988. Come annota a giusto titolo il Tribunale di espropriazione, la
perdita di questa ampia fascia di terreno edificabile costituisce per la
proprietaria un pregiudizio indubbiamente meritevole di essere risarcito.
3.5. A dispetto di quanto sostiene il ricorrente, la
sussistenza dell'espropriazione materiale a carico della porzione settentrionale
della proprietà __________ non può essere fatta dipendere dagli ipotetici
vantaggi che il vincolo avrebbe portato alla frazione del mapp. __________
risparmiata dall'aggravio pianificatorio. Nessun atto di causa comprova in modo
diretto ed inequivocabile che il settore meridionale del fondo è stato
assegnato alla zona RI7 unicamente in funzione della ventilata costruzione di
un autosilo sul fronte di viale __________ e che senza tale prospettiva tutto
il comparto in cui è ubicata la part. __________ sarebbe stato inserito in zona
RSe3. Quand'anche fosse vero, l'espropriazione materiale a carico della parte
vincolata del mapp. __________ esisterebbe comunque. D'altro canto, il comune
non può pretendere che il danno patito dalla __________ venga in qualche modo
compensato con il miglior azzonamento della fascia residua del fondo, poiché di
questo favorevole assetto pianificatorio hanno beneficiato tutti i terreni
posti a S della zona colpita dal vincolo P. Accreditando la tesi
dell'insorgente si colpirebbe la sola __________ a vantaggio di altri
proprietari con il risultato di ledere il principio della parità di trattamento.
- Indennità
Il comune avversa l'indennità di fr. 730.- il mq che il
Tribunale di espropriazione ha accordato alle resistenti. Contesta innanzi
tutto che in assenza del vincolo le superfici espropriate sarebbero state
incluse in zona RI7 e avrebbero potuto essere edificate secondo i parametri
vigenti in quella specifica zona. Ad un simile azzonamento - argomenta -
ostavano le norme dell'OIF, tant'è che se non ci fosse stato il vincolo per la
costruzione dell'autosilo, i terreni sarebbero stati collocati in zona RSe3 al
pari di tutti quelli situati a fianco della N2 ed esposti all'inquinamento prodotto
dall'autostrada. L'espropriante afferma inoltre che il risarcimento disattende
le risultanze del metodo statistico-comparativo ed a torto è stato fissato
senza tener conto dei fattori di svalutazione dei due fondi (inquinamento
fonico e atmosferico, vincolo di espropriazione temporanea a favore delle
Strade nazionali).
4.1. Prima di affrontare questioni di mera natura
estimatoria, occorre stabilire il presumibile azzonamento dei mapp. __________
e __________ in difetto del vincolo, ovvero a quale tipo di zona edificabile
sarebbero state verosimilmente destinate quelle superfici se il comune non
avesse deciso di riservarsele per soddisfare i propri bisogni.
A titolo introduttivo val la pena di annotare che il primo PR
di __________ conforme ai principi dedotti dalla LPT è stato adottato dal
Consiglio comunale nel dicembre del 1986 ed approvato dal Governo nell'agosto
del 1988 dopo un lungo e complesso studio iniziato nel 1970 e sviluppatosi in
fasi successive negli anni seguenti. Nel 1981 e nel 1983 il dipartimento
dell'ambiente ha esaminato in via preliminare due progetti di PR (del dicembre
1978, rispettivamente del luglio 1983) a partire dai quali è stata elaborata la
proposta pianificatoria (del 1985) infine approvata dal Consiglio di Stato.
Questo, in breve, per dimostrare come il PR 88 di __________ abbia origini
remote e soprattutto in tema di azzonamento sia stato concepito senza tener
conto delle imposizioni sancite dall'OIF, prese in considerazione solo nel 1990
allorquando si è cominciato a parlare di varianti, di ristesura del piano del
traffico e di assegnazione dei gradi di sensibilità alle zone di utilizzazione.
E' inutile quindi che il ricorrente invochi questa normativa giocando sul fatto
che essa è entrata in vigore prima dell'approvazione del PR, poiché in realtà
il piano di utilizzazione è stato ideato negli anni 1979-1985 applicando i
criteri pianificatori ed i disposti legislativi vigenti in quel periodo. Tanto
più che l'impostazione originaria del PR non è stata sconvolta in sede
d'approvazione. L'Esecutivo cantonale ha invero risolto di reintrodurre nelle
NAPR una norma stralciata dal Consiglio comunale volta ad imporre misure di
protezione ed accorgimenti costruttivi nelle zone residenziali soggette ai rumori
della N2 (ris. no. 5201 del 10.8.1988, p. 20 ss.), ma non è affatto intervenuto
per modificare l'azzonamento del comparto 2 (comprensorio a N della ferrovia e
del centro cittadino) nel quale si trovano anche i fondi limitrofi
all'autostrada, nonché le proprietà __________ e __________.
Il comparto 2 del PR di __________ è stato suddiviso in tre
zone edificabili tenendo conto principalmente delle situazioni di fatto
esistenti (rapporto di pianificazione 1985 = doc. 13 inc. __________, p. 43).
Una parte dei fondi contigui alla N2 - segnatamente le particelle comprese tra
viale __________, via __________, via __________ e il ponte __________, sulle
quali sorgevano in prevalenza edifici a 2 e 3 piani (cfr. doc. A e B inc.
__________) - è stata così inserita in zona RSe3. La porzione restante del
comparto 2 è stata invece assegnata vuoi alla zona RI7 (quella a E di via
__________, facente capo più immediatamente al centro cittadino), vuoi alla
zona RI 6 (quella a O di via __________, facente capo al tratto occidentale di
via __________). Questo risultato comprova che i pianificatori hanno agito
rispettando i criteri operativi illustrati nel loro rapporto e che
l'azzonamento del settore settentrionale del comparto 2 non è stato
condizionato dalla presenza dell'autostrada, ma dalla tipologia insediativa
dominante allora riscontrata sul territorio. Non si spiegherebbe altrimenti la
decisione di assegnare a tre zone di utilizzazione ben distinte la fascia
urbana che costeggia la strada nazionale; valesse la tesi affacciata in causa
dal ricorrente, la totalità dei terreni maggiormente esposti all'inquinamento
siccome adiacenti alla N2 avrebbe dovuto essere coerentemente inclusa in
un'unica, identica zona.
Sulla scorta di quanto precede, questo Tribunale non può che
condividere l'opinione del primo giudice secondo cui in assenza del vincolo le
superfici espropriate sarebbero state aggiunte alla confinante zona RI7, zona
nella quale sono state peraltro collocate tutte le proprietà poste a E del
ponte __________. Quest'opera viaria costituisce infatti una linea di forza che
va a separare nettamente la zona RSe3 dalla zona RI7. Sul fronte opposto, a
ponente, la zona RSe3 è delimitata in maniera altrettanto chiara da via
__________. Individuati i confini strutturali della zona RSe3, dal profilo
della tecnica pianificatoria appare evidente come nel caso di specie il vincolo
P sia stato artificiosamente sovrapposto alla zona edificabile RI7 nella quale
ha trovato organica e naturale accoglienza la vasta area verde di cui si è
detto in apertura di narrativa e, più in generale, la regione N-O del
comprensorio comunale.
Il ricorrente avversa la predetta conclusione adducendo in sostanza
che se i proprietari dei mapp. __________ e __________ avessero inoltrato una
domanda di costruzione prima del 1988, le competenti autorità non avrebbero mai
potuto autorizzare la costruzione in loco di edifici con più di tre piani a
causa dell'indubbia gravità dell'inquinamento prodotto dalla N2. In altre parole,
sull'area verde ora parzialmente gravata dal vincolo P non sarebbe mai stato
possibile edificare stabili di 7 piani; i terreni a ridosso della zona P sono
stati inseriti in zona RI7 solo grazie alla prevista costruzione dell'autosilo,
che avrebbe funto da barriera di protezione contro le emissioni originate
dall'autostrada.
Il ragionamento è suggestivo, ma ha il difetto di affondare
le sue radici in tematiche ambientali che si avverano estranee alla realtà del
periodo di tempo che ci interessa (quello precedente al 1988). In quegli anni
infatti le autorità preposte all'esame delle domande di costruzione non si
preoccupavano affatto né dell'inquinamento cui erano eventualmente esposti i
fondi dedotti in edificazione, né delle misure restrittive sancite dalla
novella OIF. Se la questione non veniva sollevata in modo espresso da un
opponente cognito della materia, non si muovevano d'ufficio. In Ticino, le
competenti autorità amministrative hanno cominciato ad interessarsi
assiduamente di queste problematiche solo più tardi, agli inizi degli anni 90.
Ne è una dimostrazione lampante il fatto che sulla maggior parte dei fondi
adiacenti all'autostrada insistono manufatti di ogni epoca, genere ed altezza
(cfr. doc. A e B inc. __________; fotografie doc. N inc. __________), che
relativamente al periodo antecedente al 1988 il comune di __________ non è
stato in grado di portare neanche un solo esempio concreto di permesso di
costruzione rifiutato spontaneamente per ragioni ambientali o concesso con
clausole accessorie fondate sull'OIF e che nel luglio del 1991, ovvero a distanza
di oltre quattro anni dall'introduzione dell'OIF, la __________ ha ottenuto dal
municipio una licenza preliminare incondizionata per l'erezione di due stabili
locativi-amministrativi di sette piani sul mapp. __________; fondo che stando
all'insorgente era da tempo limitatamente edificabile perché privo di barriere
protettive e troppo esposto ai rumori dell'autostrada. Prima del 1988,
un'ipotetica domanda di costruzione della __________ o della __________ avrebbe
potuto tutt'al più scontrarsi con le misure di salvaguardia della
pianificazione di cui agli art. 50 e 25 bis LE 1973, ma a prescindere da questo
ostacolo nulla si sarebbe concretamente opposto all'eventuale edificazione
intensiva delle part. __________ e __________.
Quanto all'assunto secondo cui le proprietà a meridione della
zona P sono state assegnate alla zona RI7 unicamente in funzione della
ventilata costruzione di un autosilo sul fronte di viale __________, valgono le
considerazioni già illustrate al consid. 3.5. Nessun documento pianificatorio
attesta in modo esplicito che l'azzonamento di quella modesta porzione di
territorio è stato determinato o anche solo influenzato da una circostanza
aleatoria come la prospettata edificazione dell'autosilo, peraltro ipotizzata a
lungo termine e per nulla scontata (cfr. rapporto di pianificazione 1985, p.
78, ove si accenna alla pregressa formazione di posteggi in superficie). Certo,
contrariamente al PR approvato il 10 agosto 1988 i progetti passati al vaglio
del Dipartimento dell'ambiente nel 1981 e nel 1983 prevedevano l'autosilo a S
di via __________ e includevano i terreni posti a N di quella strada in zona
R3. Nulla è comunque dato di sapere circa le ragioni che hanno indotto i
pianificatori a modificare le loro proposte iniziali, rimaste allo stadio di
meri intendimenti e come tali di scarsa rilevanza. Se si pon mente ai criteri
in base ai quali è stata scelta la disposizione dei posteggi sul territorio del
comune (cfr. rapporto di pianificazione 1985, p. 78), appare tuttavia lecito
supporre che per finire si è deciso di collocare l'autosilo di fronte alla N2
esclusivamente perché una simile posizione periferica, a ridosso del ponte
__________, dello svincolo autostradale e di viale __________ - nodi di indubbia
importanza nell'ambito del piano viario comunale - era certamente più strategica
di quella immaginata in precedenza. Individuato il posto ideale per costruire
il posteggio pubblico e quantificata la superficie necessaria, si è apposto il
vincolo P dove sappiamo, ovvero su una porzione di territorio appartenente per
vocazione alla zona RI7.
4.2. Accertato che in assenza del vincolo le superfici
espropriate sarebbero state inserite in zona RI7, ci si può addentrare nell'estimo
del loro valore venale nell'agosto del 1988.
4.2.1. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che
il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo
statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N.
80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122
II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene
individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per
analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di
norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate
nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma,
situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto
attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al
prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione,
rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe
disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e
adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga
inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è
evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento
che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo
(cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung,
p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che
esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere
paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici.
Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati
e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del
mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo
approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle
peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto
dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce
alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una
tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che
può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
4.2.2. Il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto
contrattazioni realizzate nel corso del 1987 ed aventi per oggetto fondi inseriti
in zona RI7. Le indagini effettuate a RF hanno tuttavia permesso di appurare
che nel 1988 il prezzo medio pagato nel comune per l'acquisto di proprietà
collocate in zona RI7 (mapp. no. __________, __________ e __________) è stato
dell'ordine di 872.- fr. il mq, importo che si riduce a fr. 743.- il mq se si
prescinde - come impone dottrina e giurisprudenza - dalla somma esorbitante e
verosimilmente influenzata da fattori non oggettivi soluta dall'acquirente del
mapp. __________. Le transazioni avvenute nel 1989 non possono essere prese in
considerazione (DTF 122 II 344 consid. 5a), ma confermano se non altro l'attendibilità
delle cifre reperite per il 1988 (ad eccezione della speculazione di cui si è
appena detto) e dimostrano che in quegli anni il mercato immobiliare di
__________ era ancora improntato al rialzo (prezzo medio nel 1988: fr.
743.-/mq; prezzo medio nel 1989: fr. 817.-/mq).
Alle quotazioni delle compravendite concluse nel 1988 si possono
senz'altro aggiungere le indennità espropriative di fr. 550.- e 760.- il mq
pagate dallo Stato per acquisire alcune aree (mapp. __________, __________,
__________, __________, __________, __________ e parte del mapp. __________) necessarie
alla completazione dell'allacciamento di __________ alla N2 (cfr. convenzione
10 maggio 1988/19 luglio 1988, doc. A inc. __________). Pur essendo frutto di accordi
bonali, i predetti risarcimenti appaiono infatti assai indicativi per diverse ragioni.
Innanzi tutto perché la data della loro stima si situa nel mese di maggio del
1988 e per taluni scorpori addirittura nel mese di maggio del 1983.
Secondariamente perché il loro ammontare è essenzialmente conforme ai valori di
mercato desunti dalle negoziazioni svoltesi tra privati (Hess-Weibel, op. cit.,
N. 86 ad art. 19 LFespr; RDAT I-1993 N. 51). In terzo luogo perché concernono
fondi posti nelle immediate vicinanze dei sedimi ora espropriati e paragonabili
a quest'ultimi per caratteristiche e disciplina edilizia.
Altrettanto significativi si avverano d'altronde i contenuti
dell'articolata bozza di convenzione 23 ottobre 1995 che lo Stato ed il comune
di __________ hanno steso in relazione alla concessione vicendevole di alcune
superfici di loro proprietà ubicate nei pressi dei terreni della __________ e
della __________. Dai calcoli di dettaglio allegati alla convenzione si desume
in particolare che alle part. __________ e __________ cedute dal comune è stato
attribuito un valore, al 19.5.1988, di fr. 760.- il mq. Questa specifica stima
riveste particolare interesse, ove solo si consideri che il mapp. __________ di
proprietà del ricorrente si trova di fronte all'autostrada, a pochi metri di
distanza dai mapp. __________ e __________. Se ne riparlerà comunque più approfonditamente
nel seguito.
Sulla scorta di quanto precede, tenuto conto soprattutto dei
prezzi convenuti in libere contrattazioni e dell'andamento generale del mercato
immobiliare, questo Tribunale ritiene che nel 1988 i terreni RI7 di __________
potevano avere tranquillamente un valere commerciale di circa 750.- fr. il mq.
4.2.3. La cifra indicativa di cui sopra va ora corretta ed
adeguata in funzione delle peculiarità dei mappali espropriati, in modo da
giungere al loro effettivo valore venale.
Le qualità ed i difetti dei due fondi (forma, dimensioni e
morfologia ottimali per l'edificazione, posizione attraente sotto il profilo
delle vie di comunicazione e della vicinanza con il confine e le relative
infrastrutture doganali, da una parte, la relativa lontananza dal centro e dai
servizi che offre il cuore della città, la contiguità con arterie notevolmente
trafficate, dall'altra) tendono a compensarsi fino a consentire un riferimento
attendibile alla cifra media dianzi esposta, di modo che ai mapp. __________ e
__________ può essere attribuito un valore venale, al 10 agosto 1988, di fr.
750.- il mq.
A mente di questo Tribunale, a quell'epoca qualsiasi
potenziale acquirente avrebbe sborsato tale somma per far suo uno dei rari
terreni di __________ ancora liberi da costruzioni al fine di insediarvi uno
stabile di reddito con sette piani a destinazione commerciale. E questo
indipendentemente dagli inconvenienti cagionati dal traffico autostradale,
certamente importanti ma insuscettibili di influenzare gli aspetti finanziari
di un simile affare al punto da scoraggiarne la realizzazione. In un clima di
generale disinteresse nei confronti della problematica e delle restrizioni
introdotte dall'OIF, solo il promotore più avveduto si sarebbe forse curato
delle conseguenze dell'inquinamento, accorgendosi comunque che i costi degli
interventi progettuali e costruttivi necessari per eventualmente contenere quel
fenomeno avrebbero ancora giustificato l'acquisto del terreno a fr. 750.- il
mq.
Nell'agosto del 1988 le part. __________ e __________ erano
oggetto di occupazione temporanea da parte delle strade nazionali. Il Tribunale
non ritiene che un aggravio sì passeggero possa influire sull'estimo, anche
perché avvallando la tesi in tal senso abilmente sviluppata dall'insorgente si
perverrebbe a risultati a dir poco iniqui. Nella stima del valore venale dei
fondi espropriati si deve tener conto della possibilità di un loro miglior uso
(art. 12 Lespr), miglior uso che nell'evenienza concreta si identifica nella
facoltà di edificarli a breve termine, non appena cessata l'occupazione
transitoria e casuale posta in essere dallo Stato per esigenze di cantiere. Quand'anche
si dovesse procedere alla valutazione delle superfici espropriate sulla base
della precipua situazione esistente il 10 agosto 1988, l'esito non sarebbe
diverso da quello indicato in precedenza; in un mercato tendente al rialzo è
infatti lecito presumere che gli operatori immobiliari sarebbero stati disposti
a comperare subito al prezzo pieno del momento pur sapendo di dover attendere
qualche mese prima di edificare.
La stima finale di fr. 750.- il mq è peraltro confortata da
diversi riscontri oggettivi di sicuro spessore:
·
l'indennità di fr. 760.-/mq valuta maggio 1988 che lo Stato,
soggetto notoriamente destro e severo nell'estimo dei terreni da espropriare,
ha pagato ad alcune società per acquisire bonalmente delle superfici (mapp.
__________ e __________) poste proprio accanto alle proprietà __________ e
__________;
·
il valore finale di stima di fr. 800.- il mq che il competente
Ufficio cantonale ha conferito al mapp. __________ della __________ in
occasione della revisione generale effettuata il 1°gennaio 1993, ovvero in
periodo di recessione economica e di piena crisi del mercato immobiliare;
·
il valore di fr. 600.-/800.- il mq che il comune di __________ ha
assegnato ai terreni inseriti in zona RI7 (esclusi quelli ubicati a est di via
__________) nell'ambito delle calcolazioni allestite per il prelievo dei
contributi sostitutivi alla formazione di posteggi (cfr. art. 34 NAPR parte
terza = doc. F inc. S. SA, p. 18);
·
il prezzo di fr. 760.- il mq valuta maggio 1988 che lo stesso
comune di __________, nell'ottica di una complessa operazione di permute
reciproche, ha convenuto con il Cantone per la cessione della sua part.
__________ prospiciente l'autostrada e sita nei pressi dei mapp. __________ e
__________. Come dire che quando si tratta di essere espropriati l'inquinamento
non conta nulla ed i fondi confinanti con via __________ hanno un normale
valore di mercato, quando si tratta di espropriare le immissioni rivestono un
peso determinante e quegli stessi fondi posseggono un valore irrisorio.
Ragionando in questi termini, l'insorgente è caduto in una contraddizione che
non gli giova. Con il suo comportamento incoerente il comune ha di fatto
smentito tutte le teorie addotte nella presente procedura accreditando nel
contempo le valutazioni operate dalle istanze giudiziarie adite.
4.2.4. Di norma, il valore residuo di un terreno edificabile
colpito da espropriazione materiale e quindi privato della sua componente
edilizia si riduce a quello di un buon fondo agricolo. E' risaputo che alle
nostre latitudini tale valore si aggira attorno ai 20.-/30.- fr. il mq, senza
particolari differenze tra Sopra e Sottoceneri (cfr. RDAT 1990 N. 58 e 1989 N.
73, così come le indagini condotte sulle quotazioni dei terreni agricoli in
RDAT II-1994 N. 64).
Ne consegue che in casu l'indennità di espropriazione
materiale dovuta alle resistenti può essere stabilita in fr. 730.- il mq come
deciso dalla prima istanza.
- Decorrenza degli
interessi
L'insorgente chiede che gli interessi vengano fatti decorrere
dal 21 marzo 1991, giorno in cui sono state formalmente notificate le pretese
di espropriazione materiale.
5.1. Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di
espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di
regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo
inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283
consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non
debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente,
che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, debba rendersi
conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che
gli spetta (DTF 112 Ib 512). In effetti, una simile manifestazione di volontà è
stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta
transattiva (DTF 97 I 819), nell'intavolazione di trattative con il privato in
vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni d'opposizione
intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva
dei suoi interessi (DTF 112 Ib 512).
In casi eccezionali, gli interessi possono essere addirittura
negati, segnatamente quando il fondo oggetto d'espropriazione materiale
continua a produrre un reddito adeguato a dispetto delle restrizioni che
l'hanno colpito (DTF 114 Ib 174, 112 Ib 496).
5.2. Poste queste premesse, ai fini del presente giudizio quo
alla decorrenza degli interessi occorre considerare che nell'autunno del 1990
le espropriate avevano in corso delle trattative con il comune di __________
per la locazione dei mapp. __________ e __________. Il 9 novembre 1990
__________, in rappresentanza delle società __________ e __________, ha
indirizzato all'esecutivo una lettera contenente una frase del seguente tenore:
"...Il trascorrere del tempo mi preoccupa, non da
ultimo alla luce del fatto che qualora al Comune non interessasse più in
accordo con le società a margine, esse si vedranno indotte a salvaguardare i
loro diritti avviando la procedura di esproprio materiale..."
A fronte di una simile esternazione l'ente pubblico non
poteva in buona fede avere dubbi circa le reali intenzioni delle resistenti. E'
ben vero che queste hanno fatto dipendere l'inoltro formale di una notifica di
pretese dall'eventuale insuccesso delle negoziazioni in atto, nondimeno il
ricorrente ha indotto le proprietarie a temporeggiare con un atteggiamento
costante di assoluta apertura a qualsiasi discussione; di per sé questa attitudine
non presta il fianco a critiche di sorta quanto a correttezza di fondo, ma se
il municipio avesse escluso fin dall'inizio la possibilità di addivenire alla
stipulazione del negozio divisato è assai probabile che le interessate si
sarebbero regolate di conseguenza dando avvio subito al procedimento che ci
occupa. In effetti, svanita l'11 marzo 1991 ogni residua speranza di pervenire
ad un accordo, le due società hanno prontamente convenuto in giudizio il comune
di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione
sottocenerina (cfr., sul complesso della vicenda, doc. H inc. S. SA).
Stante quanto precede le querelate sentenze del primo giudice
devono essere confermate anche laddove riconoscono alle espropriate l'interesse
compensativo a far tempo dal 9 novembre 1990. Una soluzione diversa non si
giustificherebbe neppure alla luce dell'eccezione giurisprudenziale dianzi
citata (consid. 5.1. in fine); le indennità che le resistenti hanno incassato
dallo Stato per l'esproprio temporaneo delle loro proprietà corrispondono
infatti al reddito agricolo che avrebbero ipoteticamente fruttato i terreni in
assenza dell'occupazione e sono ben lontane dagli introiti ricavabili dallo
sfruttamento della componente edilizia dei fondi (cfr. DTF 114 Ib 178 consid.
4).
- Ripetibili
Il comune contesta infine siccome iniqua la somma di fr.
30'000.- che la prima istanza ha concesso ad ogni espropriata per titolo di
ripetibili.
6.1. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale
le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale
procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del
grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso
dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Solo se l'esistenza dell'espropriazione
materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere
la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante giusta l'art. 73 Lespr
(RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82).
Ai sensi di questa norma, le spese di procedura sono di
regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare
all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione
delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora
le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate.
Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio
costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è
trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri
interessi (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non
copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa,
adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza piuttosto che
al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d;
Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr). In effetti, il valore litigioso
non può essere determinante, perché altrimenti l'espropriato verrebbe posto in
grado - attraverso la formulazione della sua notifica - di influire
sull'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I-1992 N. 62).
Per quantificare le ripetibili il giudice delle espropriazioni deve pertanto
riferirsi principalmente all'assistenza che l'avvocato ha effettivamente
prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e
dalla diligenza impiegati, nonché dall'estensione e dalla complessità della
causa (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr; RDAT II-1994 N. 66). Il
Tribunale non è quindi vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati
(Zimmerli, Die neuste Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf dem Gebiete des
Enteignungsrecht, ZBl 74/1973 p. 193), che non può essere direttamente
applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT II-1992 N. 44, 1987 N.
72).
6.2. Nei casi dedotti in giudizio innanzi al Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sottocenerina, qualsiasi riferimento al
valore litigioso - dato dalla differenza tra la domanda dell'espropriato e
l'offerta formulata dall'espropriante (art. 27 TOA) - appare improponibile per
l'esuberanza delle pretese di indennizzo notificate dalle attrici e per la
modestia del risarcimento proposto di rimando dal comune convenuto. A fronte di
una richiesta d'indennità di espropriazione materiale di fr. 1'100.- il mq, l'ente
pubblico ha infatti offerto fr. 46.- il mq, rispettivamente fr. 90.- il mq,
cifre che si distanziano nettamente dal presumibile valore della componente
edilizia di qualsiasi terreno edificabile situato nella regione di __________.
E' chiaro che quanto maggiore è il divario tra l'offerta dell'espropriante e la
pretesa dell'espropriato, tanto più elevato è il valore della causa e, di
riflesso, l'onorario dovuto al patrocinatore. Come si è già detto, questo vale
tra cliente e avvocato, ma non significa che il giudizio sulle ripetibili ne
debba subire le conseguenze.
Nell'evenienza concreta le ripetibili vanno quindi
commisurate soprattutto in funzione dell'assistenza che l'avv. __________ ha prestato
alle due società espropriate. Senza dimenticare la soccombenza del comune di
, totale laddove ha contestato la sussistenza dell'espropriazione
materiale a danno dell', predominante laddove ha offerto ad entrambe
le proprietarie indennizzi di gran lunga inferiori a quelli stabiliti dal primo
giudice.
All'inizio le cause non sembravano oggettivamente complesse.
Le numerose e qualificate censure che l'ente pubblico ha sollevato in sede di
risposta hanno comunque reso la procedura lunga, difficile e combattuta, sia
dal profilo fattuale che da quello giuridico. Le fattispecie erano invero
praticamente identiche, ma ciò non toglie che per tutelare diligentemente i
cospicui interessi pecuniari delle proprie clienti il legale delle espropriate
ha dovuto sicuramente consacrare all'insieme delle pratiche __________ e
__________ numerose giornate di lavoro: non tanto nelle fasi iniziali del
contenzioso, quanto piuttosto in quelle successive, allorquando si è trattato
di difendere le legittime rivendicazioni delle espropriate dagli aspri ed
intricati attacchi sferrati dalla controparte.
In queste circostanze, se da un lato l'indennità di
patrocinio assegnata dal Tribunale di espropriazione appare effettivamente
esagerata, dall'altra non si giustifica di ridurla nella misura richiesta: le
ripetibili di prima istanza a favore di ogni resistente vengono dunque fissate
in fr. 16'000.-, pari a due settimane (ossia a 80 ore) di lavoro a fr. 200.-
l'ora. Tale importo si avvera tutto sommato più ossequioso dei criteri che
informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo
e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.
- Stante quanto precede, i
ricorsi devono essere parzialmente accolti.
Questo esito impone di ripartire tra le parti la tassa di
giustizia, tenendo conto della quasi totale soccombenza dell'insorgente (art.
28 PAmm). Per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue
ripetibili alle società resistenti (art. 31 PAmm). In effetti, la regola
prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede
di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr, i
citati art. 28 e 31 PAmm (STA 24.8.90 in re C. e B./S.C.T.).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 ter Cost; 5, 15, 35, 36 LPT; 39 LALPT; 9, 11, 12, 50, 73 Lespr; 25
bis, 50 LE 1973; 18, 28, 31, 33 e 51 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- I ricorsi sono parzialmente
accolti.
§. Di conseguenza il dispositivo 2 della decisione 30 marzo 1995
(no. 11/91-93) e il dispositivo 3 della decisione 30 marzo 1995 (no. 12/91-94)
del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina sono
annullati e riformati come segue:
"La
tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese sono a carico del Comune di
__________ con l'obbligo di rifondere all'espropriata fr. 16'000.- per ripetibili.".
-
La tassa di giudizio di fr.
5'000.- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 4'500.- e delle
resistenti in solido per la differenza.
-
Il comune di __________
verserà ad ogni resistente fr. 7'000.- per titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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