AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
50.1997.29
Data decisione, Autorità:
17.05.2000, TRAM
Incarto n.
50.1997.00029-30
Lugano
17 maggio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 18 settembre 1997 di
a) __________
patr. da: avv. __________
b) __________
rappr. da: __________
Contro
la decisione 23 luglio 1997 (no. 339/19) del
Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina relativa
all'esproprio del mapp. __________ RFD di __________ nell'ambito della
realizzazione della galleria __________;
viste le risposte:
-
2 ottobre 1997 del
Tribunale di espropriazione,
-
22 ottobre 1997 dello
__________,
al ricorso sub a);
-
2 ottobre 1997 del Tribunale di espropriazione,
-
18 ottobre 1997 di __________ e __________,
al ricorso sub b);
esperiti i dovuti
accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________
e __________ sono proprietari in ragione di 1/2 ciascuno del mapp. __________
di __________, di complessivi mq 1'088, così censito a RF:
A) casa mq 168
b) corte mq 61
c) giardino mq 378
d) frutteto mq 461
B) autorimessa mq 20
Il fondo si trova nella zona della
__________, all'intersezione tra via __________ e via __________ (zona
R__________a). Ospita una villa signorile di due piani costruita nel 1926 e una
piccola autorimessa accessibile da via __________.
B. Approvati i
progetti attinenti alla realizzazione della galleria __________, lo __________
ha promosso l'espropriazione dei fondi toccati dall'opera, fra i quali figura
anche la menzionata particella della famiglia __________.
Gli atti (relazione sull'opera, progetto
dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e
offerte di indennità) sono stati pubblicati dal 26 febbraio 1990 al 27 marzo
1990.
Le tabelle espropriative prevedevano in
particolare l'iscrizione di un diritto di superficie sotterraneo e di una
servitù di limitazione di costruire a carico di 55 mq del fondo mediante
versamento di un'indennità di fr. 50.- il mq , nonché l'occupazione temporanea
di 170 mq di giardino durante 13 mesi. Per quest'ultimo aggravio lo __________
ha offerto un indennizzo di fr. 1.-/mq/mese, oltre a complessivi fr. 19'046.-
per la soppressione di alcune piante.
Il 26 marzo 1990 i proprietari hanno per
contro notificato articolate pretese ammontanti a oltre 380'000.- fr.,
riservandosi ulteriori richieste per gli eventuali danni provocati
all'abitazione dai lavori di scavo della galleria.
All'udienza di conciliazione del 14
settembre 1990 i proprietari del mapp. __________ hanno concesso l'anticipata
immissione in possesso dei diritti espropriati a partire dal 1° novembre 1990,
mentre lo __________ si è impegnato a commissionare una nuova perizia sul
valore delle piante sacrificate e nel contempo ha dato atto alla controparte
che la casa, facciate comprese, era sana e in ordine.
Nel proprio allegato introduttivo 4 aprile
1991 il Cantone ha confermato le offerte formulate per il diritto di superficie
e l'occupazione temporanea, aumentando tuttavia a fr. 36'460.- quella per le
piante e il ripristino del giardino (come da risultanze peritali nel frattempo
pervenute).
In sede di risposta gli espropriati hanno
ribadito pressoché integralmente le loro pretese, sottolineando gli
inconvenienti cagionati dall'opera e dai suoi lavori di realizzazione,
suscettibili di intaccare profondamente il valore della proprietà. In
particolare, hanno segnalato la presenza concreta di danneggiamenti alla villa
sempre più vistosi e rilevanti.
In occasione di un sopralluogo tenutosi il
24 novembre 1992 il Tribunale di espropriazione ha dunque deciso di allestire
una perizia concernente i danni occorsi all'immobile, affidandone l'esecuzione
al proprio membro arch. __________. Quest'ultimo ha rassegnato le sue
valutazioni il 14 novembre 1994, concludendo per un pregiudizio indennizzabile
di fr. 8'831.35 che gli espropriati hanno contestato con scritto 2 gennaio 1995
e, successivamente, con memoria 30 settembre 1995.
A seguito di ulteriori accertamenti
effettuati nel maggio del 1997 il perito __________ ha constatato l'apparizione
di nuovi danni quantificati in fr. 5'000.--
C. Al termine
di questo lungo iter procedurale, con sentenza 23 luglio 1997 il Tribunale di
espropriazione della giurisdizione sopracenerina si è pronunciato sulle
indennità dovute agli espropriati.
Riassuntivamente, il primo giudice ha
riconosciuto i seguenti indennizzi:
diritto di superficie (fr. 50.-/mq x 38 mq) fr. 1'900.--
occupazione temporanea
(fr. 1.-/mq/mese x 225 mq x 14 mesi) fr. 3'150.--
danni alla casa di abitazione fr. 12'383.35
risistemazione del giardino fr.
1'440.--
oltre interessi - al tasso usuale praticato
dalle CFS - a far tempo dal 1°novembre 1990, rispettivamente dal 1°gennaio 1992
sull'indennità d'occupazione temporanea.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è stata
posta a carico degli espropriati nella misura di 4/5, senza alcuna assegnazione
di ripetibili, in applicazione dell'art. 73 cpv. 2 Lespr.
D. Avverso la
predetta pronunzia entrambe le parti sono insorte davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, invocandone la riforma parziale.
a) Con gravame 18 settembre 1997 __________
e __________ hanno chiesto in pratica il riconoscimento integrale delle pretese
notificate in prima istanza.
Anche in questa sede gli espropriati hanno
dunque rivendicato fr. 38'000.- (fr. 1'000.-/mq) per l'aggravio del diritto di
superficie, fr. 150'000.- fr. per la svalutazione della proprietà e fr.
47'250.- (fr. 15.-/mq/mese) per l'occupazione temporanea, evidenziando il
consistente deprezzamento arrecato al fondo dalle gravi limitazioni imposte con
la servitù, così come gli innumerevoli disagi subiti durante l'impianto del
cantiere nel giardino.
Passati in rassegna i singoli danni
provocati allo stabile ed all'accesso, i ricorrenti hanno quindi vantato
un'indennità di fr. 59'251.70 per la riparazione di tali pregiudizi, oltre a
fr. 50'000.- per lo svilimento restante.
I proprietari del mapp. __________ hanno
peraltro contestato vivacemente l'iniqua ripartizione degli oneri processuali
operata dal Tribunale di espropriazione disattendendo il principio secondo cui
le spese di procedura e le ripetibili vanno posti interamente a carico
dell'ente espropriante.
b) Mediante ricorso 18 settembre 1997 lo
__________ ha sollecitato per contro una riduzione dell'indennizzo stabilito
dal Tribunale di espropriazione.
A mente dell'ente espropriante, il primo
giudice non avrebbe dovuto concedere alcuna indennità per il diritto di
superficie dato che la sua imposizione non ha provocato nessun danno economico
ai proprietari. Gli espropriati non avrebbero subito pregiudizi particolari
nemmeno in conseguenza dell’occupazione temporanea, cosicché l'indennità
andrebbe definita in fr. 1.-/mq/anno, il massimo riconosciuto dalla prassi
espropriativa.
E. Il
Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento di entrambe le impugnative,
riconfermandosi nella propria decisione e nelle motivazioni ivi contenute.
Le parti si sono avversate vicendevolmente
con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - in appresso.
F. In fase
istruttoria questo Tribunale ha ordinato l'allestimento di una perizia
estimativa per accertare i danni occorsi alla proprietà __________ in
conseguenza dei lavori di realizzazione della galleria __________.
Nel suo referto 31 gennaio 2000 il perito
designato arch. __________ ha stimato in complessivi fr. 43'500.- l'ammontare
dei danni che vanno posti a carico dello __________.
Gli espropriati hanno sostanzialmente
accettato le conclusioni della perizia, mentre il Cantone ha chiesto una
delucidazione orale del referto che è stata effettuata nel corso di un'udienza
svoltasi in contraddittorio il 14 aprile 2000.
Delle risultanze istruttorie, dei rilievi
formulati in merito dagli interessati e degli esiti del dibattimento si dirà -
per quanto necessario - nel seguito.
Considerato, in
diritto
- La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva
degli insorgenti e la tempestività delle impugnative sono date dagli art. 50
cpv. 1 e 3 Lespr, nonché 43 e 46 PAmm grazie al rinvio di cui all'art. 70
Lespr.
I ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine
e possono essere decisi sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli
accertamenti esperiti d'ufficio nel corso dell'istruttoria (art. 18 cpv. 1
PAmm).
- Diritto
di superficie
La servitù interessa 38 mq di giardino, una
striscia di terreno larga circa un metro parallela a via __________ per la
quale è stato offerto un indennizzo di fr. 50.- il mq fatto proprio dal
Tribunale di espropriazione ed avversato in questa sede da entrambe le parti.
2.1. Giusta l'art. 9 Lespr l'espropriazione
ha luogo mediante piena indennità. Questa si compone - segnatamente -
dell'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr), del
minor valore della frazione residua in caso di espropriazione parziale (art. 11
lett. b Lespr), del corrispettivo di tutti gli altri pregiudizi subiti
dall'espropriato e che sono, secondo il corso ordinario delle cose, una
conseguenza prevedibile dell'espropriazione (art. 11 lett. c Lespr).
2.2. Le servitù non costituiscono dei beni
in commercio e non posseggono di conseguenza un valore venale ai sensi
dell'art. 11 lett. a Lespr. Nel caso dell'imposizione in via espropriativa di
una servitù a carico di un fondo, che - dal profilo giuridico - costituisce un
caso di espropriazione parziale, per la determinazione dell'indennità spettante
al proprietario colpito ritornano applicabili i soli criteri fissati alle lett.
b e c della detta disposizione. Facendo capo al cosiddetto metodo della
differenza, occorre pertanto porre a confronto il valore venale del fondo
libero dall'onere con quello risultante dopo l'imposizione dello stesso. Accanto
a tale diminuzione del valore venale va poi preso in considerazione l'ammontare
di tutti gli altri pregiudizi conseguenti all'espropriazione (cfr. DTF 122 II
249 consid. 4 e rinvii; inoltre RDAT I-1996 N. 60 consid. 8a; I-1991 N. 83
consid. b; 1988 N. 67 consid. 5.1.; STA 22.1.1997 in re Stato del Canton Ticino/C.).
2.3. L'ingombrante manufatto stradale
realizzato dal Cantone (ml 11.90 x ml 14.20, con la soletta superiore posta a
circa 2,5/3,5 ml sotto il livello di via __________) corre lungo i 38 ml del confine
SE del mapp. __________ invadendolo per circa un metro. La galleria,
segnatamente il diritto di superficie e la servitù di limitazione di
costruzione imposti a dipendenza della sua presenza, hanno provocato un
aggravio certo, ove solo si considerino le restrizioni che impongono al
proprietario che volesse realizzare un'opera sotterranea nell'ambito di una
riedificazione razionale del fondo, segnatamente un'autorimessa interrata al
servizio di una palazzina d'appartamenti. Autorimessa e relative rampe di
accesso che in assenza del tunnel potrebbero essere realizzate direttamente a
confine (cfr. art. 17 regolamento edilizio di __________ e art. __________
NAPR) e non alla distanza di 4 m dal ciglio stradale come più volte affermato
dallo __________ per dimostrare l'inedificabilità di quella specifica
superficie anche in assenza delle limitazioni imposte in via espropriativa;
prova ne sia il garage costruito sotto il prospiciente mapp. __________
sfruttando proprio quella fascia di terreno ritenuta inedificabile. L'onere non
raggiunge però nemmeno il livello di incisività paventato dagli espropriati. In
caso di riedificazione, il fondo potrà pur sempre accogliere tranquillamente
uno stabile con una SUL di 1088 mq ripartita su cinque piani sfruttando e
rispettando appieno tutti i parametri edificatori di PR. E se le limitazioni
imposte dalla galleria dovessero complicare o impedire la creazione di un
eventuale garage sotterraneo o di un accesso verso via __________, il
proprietario potrà comunque costruirlo sul fronte che si affaccia su via
__________ senza incorrere necessariamente in maggiori spese.
Poste queste premesse, l'indennità dovuta
agli espropriati per l'iscrizione del diritto di superficie e della servitù di
limitazione delle costruzioni viene fissata in fr. 228.- il mq, cifra corrispondente
al 15% circa del valore edilizio pieno del terreno gravato (fr. 1'500.-/mq;
cfr. STA 2.2.1994 in re S., parz. pubblicata in RDAT II-1994 N. 66) e idonea a
coprire l'effettivo pregiudizio arrecato ai proprietari. Un risarcimento di maggior
ampiezza non si giustificherebbe, stante l'oggettiva modestia del danno ingenerato
dall'aggravio imposto ai coniugi __________, di certo insuscettibile di provocare
la svalutazione rivendicata nel loro gravame. Il diniego di qualsiasi
indennizzo neppure, atteso che un disagio seppur minimo le servitù lo creano
(basti pensare anche solo all'impatto negativo che simili iscrizioni a RF
creano sui potenziali acquirenti del fondo) e lo __________ ha d'altronde pagato
cifre identiche a tutti i proprietari toccati dal medesimo evento
espropriativo (cfr. il resoconto delle indennità versate prodotto dal Cantone a
richiesta del Tribunale).
- Occupazione
temporanea
Il Cantone ha occupato 225 del mapp.
__________ per 14 mesi, sottoponendo agli espropriati un'offerta di fr.
1.-/mq/mese. Il Tribunale di espropriazione ha confermato tale cifra,
accordando ai privati un risarcimento di fr. 3'150.- (fr. 1.- x 225 mq x 14
mesi).
In questa sede lo __________ contesta
nondimeno l'indennità assegnata, affermando che l'utilizzazione a giardino del
sedime occupato giustificherebbe un'indennità massima di fr. 1.-/mq/anno. Gli
espropriati pretendono invece fr. 15.- il mq, considerati gli inconvenienti che
hanno dovuto tollerare per ben 14 mesi a causa del cantiere installato a
ridosso della loro casa d'abitazione.
3.1. Per giurisprudenza il danno subito
dall'espropriato a seguito di un'occupazione temporanea del suo fondo - e
quindi l'indennizzo a suo favore - deve essere stabilito sulla base
dell'utilizzazione attuale del fondo medesimo, a meno che il proprietario,
adducendo una prossima diversa utilizzazione, dimostri un presumibile miglior
uso del fondo ai sensi dell'art. 12 cpv. 1 Lespr (DTF 120 Ib 465 consid. 5e;
Rep. 1965, pag. 177).
3.2. In concreto, lo __________ ha invaso
tutta la parte sudorientale del mapp. __________ (225 mq), ossia la porzione di
giardino che separa via __________ dalla villa degli espropriati. Non ha
occupato terreno qualsiasi, ma un'area verde di respiro e protezione che per
residenze signorili come quella della famiglia __________ riveste notevole
importanza soprattutto quale barriera contro l'inquinamento proveniente dalla
strada.
Se ne deve concludere che l'indennizzo di
fr. 1.-/mq/mese per titolo di occupazione temporanea fissato dal Tribunale di
espropriazione si avvera del tutto corretto e non presta il fianco a critiche
di sorta. Gli inconvenienti segnalati dagli espropriati non consentono
l'elargizione di un risarcimento quindici volte superiore a quanto viene
usualmente riconosciuto per l'occupazione occasionale di un sedime sfruttato
come giardino privato. Certo, i proprietari hanno dovuto sopportare svariati
disturbi - taluni anche assai fastidiosi - indotti dalla presenza del cantiere
accanto alla casa ed è comprensibile che se ne dolgano, ma non hanno patito un
vero e proprio danno economico risarcibile come tale ex art. 11 lett. c Lespr.
Le pretese vantate a riparazione di quei disagi devono essere quindi disattese.
- Danni
vari alla proprietà (casa di abitazione e giardino)
I lavori eseguiti dallo __________ hanno
provocato diversi danni alla casa d'abitazione ed al giardino, per i quali il
Tribunale di espropriazione, fondandosi sulle valutazioni di uno dei suoi
membri, ha concesso un indennizzo di complessivi fr. 13'823.35, giardino compreso.
Questa conclusione è avversata dagli
espropriati, che postulano un risarcimento di fr. 59'251.70, oltre a fr.
50'000.- per lo svilimento della proprietà.
Ai fini del giudizio questo Tribunale ha
ordinato una perizia estimativa volta ad accertare con precisione l'ammontare
dei danni occorsi alla proprietà __________ in conseguenza dei lavori di
realizzazione della galleria __________. Nel suo referto 31 gennaio 2000 il
perito designato arch. __________ ha stimato in complessivi fr. 43'500.- il
risarcimento dovuto dallo __________, tenuto conto della situazione preesistente
e delle necessarie deduzioni per titolo di vetustà e usura. Sentito in udienza
il 14 aprile 2000, il perito ha confermato le sue valutazioni, che ha addirittura
definito prudenziali.
In quanto volta a contestare l'indennità
accordata dal primo giudice per i danni alla villa ed al giardino,
l'impugnativa dei coniugi __________ viene pertanto parzialmente accolta e
l'indennizzo determinato in fr. 43'500.-, comprese le spese per la risistemazione
del giardino che il Tribunale di espropriazione aveva riconosciuto a parte
(cfr. dispositivo 1.4. sentenza impugnata e p.to 2.5. perizia). Viene per
contro respinta siccome infondata la richiesta dei ricorrenti mirante ad
ottenere un versamento aggiuntivo di fr. 50'000.- per il deprezzamento della
proprietà. Dagli atti non traspare infatti minimamente la sussistenza di un
qualsiasi ulteriore pregiudizio, segnatamente una svalutazione, che possa
essere posto a carico del Cantone.
- Tassa
di giustizia e spese di prima istanza
I proprietari del mapp. __________ criticano
la ripartizione degli oneri processuali operata dal Tribunale di espropriazione
disattendendo il principio secondo cui le spese di procedura e le ripetibili
vanno addossati interamente all'ente espropriante.
5.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 Lespr, le spese
di procedura di regola sono interamente a carico dell'ente espropriante, che è
tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili. In
caso di pretese manifestamente infondate o esagerate, il Tribunale di
espropriazione può ripartire le spese tra le parti e negare le ripetibili (art.
73 cpv. 2 Lespr).
5.2. Ben ponderate tutte le circostanze,
questo Tribunale non ravvisa nella fattispecie gli estremi per ripartire gli
oneri di procedura giusta quanto disposto dall'art. 73 cpv. 2 Lespr. Un simile
aggravio a carico di chi ha esercitato i propri diritti di difesa risulterebbe
iniquo e inutilmente vessatorio. I privati risultano sufficientemente penalizzati
dalla mancata concessione di adeguate ripetibili, provvedimento - questo - che
malgrado la sua severità trova ancora una plausibile spiegazione nell'esito
della lite e nell'esuberanza con la quale sono state formulate e ribadite le pretese
risarcitorie in corso di procedura.
- La regola
prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede
di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dagli art. 50 cpv. 3 e 70
Lespr, gli art. 28 e 31 PAmm (STF 9 giugno 1997 in re S./Comune di __________).
La tassa di giustizia viene dunque ripartita
tra le parti in funzione dell'esito delle rispettive impugnative. Le spese di
perizia (fr. 3'579.75) vengono per contro suddivise secondo il grado di soccombenza
sul tema oggetto di intervento peritale (art. 28 PAmm).
La reiezione del ricorso dello Stato ed il
parziale accoglimento del gravame dei coniugi __________ giustifica
l'assegnazione di congrue ripetibili agli espropriati (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 10, 11, 12, 50, 70, 73 Lespr; 18,
28, 29, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
dello __________ è respinto.
-
Il ricorso
di __________ e __________ è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza i dispositivi 1.1., 1.3., 1.4. e 4. della decisione 23 luglio 1997
(no. 339/19) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sopracenerina
sono annullati e riformati come segue:
"1.1. Per
la costituzione di un diritto di superficie e di limitazione della costruzione
al mappale __________ RFD di __________ fr. 8'664.-.
1.3. Per
i danni alla casa d'abitazione e per la risistemazione del giardino fr.
43'500.-.
- La
tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese sono poste interamente a carico
dello __________.
Non
si assegnano ripetibili."
-
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico dello __________ nella misura di fr.
1'100.- e di __________ e __________ in solido per la differenza.
-
Le spese di
perizia di fr. 3'579.75 sono a carico dello __________ nella misura di fr.
2'386.50 e di __________ e __________ in solido per la differenza.
-
Lo
__________ verserà a __________ e __________ fr. 1'650.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster