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Numero d'incarto:
52.1995.108
Data decisione, Autorità:
03.03.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00108
DP 279/94
cm
Lugano
3 marzo 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 14
settembre 1994 di
rappr. dall'avv. __________
contro
la decisione 24 agosto 1994, no. 7270 del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione
22 giugno 1994 con cui il municipio di __________ gli ordina di allontanare
il suo cane lupo dalla casa d'abitazione;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che __________, gerente del ristorante __________ di
__________ ed abitante a __________ è detentore di un cane lupo che tiene con
sé sia al domicilio, sia sul lavoro;
che a __________ il cane, di indole aggressiva, ha
già ucciso un cane, ne ha ferito gravemente un altro ed ha ammazzato un gatto;
il caratteraccio dell'animale è inoltre fonte di continua preoccupazione per i
vicini;
che con decisione 11 marzo 1994 il municipio di
__________ ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.-- per aver lasciato vagare
liberamente il cane, che approfittando dell'occasione aveva aggredito e ferito
un altro cane, tenuto al guinzaglio;
che con giudizio 25 maggio 1994 il Consiglio di
Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso
inoltrata dal proprietario; il Governo ha prospettato l'adozione di misure più
severe, incluso l'allontanamento, in caso di recidiva;
che nemmeno due settimane dopo questo giudizio il
cane del ricorrente ha azzannato il cane di __________, ferendolo seriamente;
che il 22 giugno 1994 il municipio di __________ ha
ordinato a __________ di allontanare il cane entro 10 giorni;
che con risoluzione 24 agosto 1994 il Governo ha
confermato anche questo provvedimento, respingendo il ricorso contro di esso
inoltrato dal proprietario del cane; dei motivi addotti dal Consiglio di Stato
si dirà semmai più avanti;
che contro questo giudizio __________ insorge davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme al
controverso ordine del municipio;
che, in sostanza, l'insorgente eccepisce l'esistenza
di una base legale e contesta l'adeguatezza del provvedimento; il cane sarebbe
sempre custodito; l'ultima aggressione sarebbe da attribuire ad una scusabile
distrazione; il cane sarebbe presente a __________ soltanto durante le ore
notturne; il porto della museruola costituirebbe una misura sufficiente;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il
Consiglio di Stato ed il municipio di __________ con argomenti che verranno
semmai ripresi più avanti;
che dagli accertamenti esperiti d'ufficio da questo
Tribunale è risultato che il cane è tuttora aggressivo (benché sia stato nel
frattempo castrato), che gli inconvenienti denunciati dall'autorità comunale di
__________ si verificano anche a __________, sul posto di lavoro del
ricorrente, dove tre persone sono state azzannate (almeno una dopo che il
Consiglio di Stato aveva reso il giudizio qui impugnato);
Considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo, la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività
dell'impugnativa sono incontestabilmente date (art. 208 LOC; 43, 46 PAmm); il
ricorso è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti
integrati dalle prove ulteriormente raccolte da questo Tribunale; la perizia
sulla pericolosità del cane, chiesta dal ricorrente, non appare indispensabile:
l'ispezione dell'animale e le aggressioni a danno di persone emerse in sede
d'istruttoria davanti a questo Tribunale forniscono un quadro sufficientemente
preciso ed attendibile dei rischi che la detenzione del cane comporta per le
persone e per gli altri animali;
che giusta l'art. 107 LOC il municipio esercita le
funzioni di polizia locale: queste hanno tra l'altro per oggetto il
mantenimento dell'ordine e della tranquillità (cfr. lett. a);
che la norma in questione si limita a designare,
all'interno del comune, l'organo al quale è demandato il compito di tutelare i
cosiddetti beni di polizia; non determina né la natura, né la modalità degli
interventi ammissibili; il contenuto delle singole misure deve essere stabilito
da ulteriori specifiche norme di diritto materiale, oppure - dove queste
mancano - dalla cosiddetta clausola generale di polizia: rimedio di natura
sussidiaria che, in caso d'urgenza, permette di adottare misure atte a
prevenire, rispettivamente ad eliminare pericoli gravi ed immediati per i beni
di polizia (RDAT 1990 N 3; 1991 I N 3; 1991 II N. 33; Imboden Rhinow, Schweiz.
Verwaltungsrechtsprechung V ed. N 134 B I seg.; Rhinow Krähenmann, ibidem);
che con ordinanza 5 maggio 1993, il municipio ha
imposto ai detentori di animali di vigilare affinché gli stessi non arrechino
disturbo a terzi; la prescrizione, accompagnata dalla comminatoria di
allontanamento in caso di ripetuta molestia, è soprattutto intesa a tutelare la
quiete; nulla impedisce tuttavia di applicarla anche per salvaguardare
l'incolumità delle persone e degli altri animali;
che tanto nella misura in cui si fonda sull'ordinanza
precitata, quanto nella misura in cui è sorretto dalla clausola generale di
polizia, il controverso ordine di allontanamento regge perfettamente alle
critiche dell'insorgente; esso risulta infatti giustificato dall'inderogabile
necessità di tutelare l'incolumità delle persone e degli altri animali dai
gravi rischi che l'ulteriore detenzione del cane comporta;
che il cane del ricorrente non è soltanto fonte di
turbative evidenti, ma costituisce anche un pericolo grave, diretto ed incombente
per la sicurezza pubblica; lo dimostrano le ripetute aggressioni ai danni di
altri animali a __________; lo confermano le aggressioni ai danni di persone a
__________;
che la misura in contestazione è adeguatamente
commisurata alla gravità del pericolo; altri provvedimenti meno incisivi, quali
la recinzione del giardino (già attuata), il porto obbligatorio della
museruola, il guinzaglio e la castrazione non danno sufficienti garanzie di
sicurezza: lo dimostra l'ultima aggressione ai danni del cane di __________ a
__________, messa a segno sfuggendo al controllo del ricorrente; lo conferma la
recente aggressione ai danni di un operaio del centro __________ di __________,
dove pure il cane (già castrato) si è sottratto al controllo del detentore;
che, in tali circostanze, l'ordine di allontanamento
del cane appare come l'unico rimedio atto ad eliminare la minaccia che la sua
detenzione rappresenta per la sicurezza degli abitanti di __________;
che, così stando le cose, il ricorso, palesemente
infondato, va quindi respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
Per questi
motivi;
visti gli art. 107, 208 LOC; 3,
18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.--
(mille) sono a carico del ricorrente.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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