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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.110
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00110
DP 190/95
leo
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 26 luglio 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la decisione 12 luglio 1995 del Dipartimento delle
istituzioni che nega all'insorgente il rilascio della licenza per il porto
d'armi;
vista
la risposta 23 agosto 1995 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
con decisione 27 febbraio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha negato ad
__________ la licenza di porto d'armi non ritenendo soddisfatte le premesse
esatte dalla legge per il suo rilascio;
che
in particolare l'autorità dipartimentale ha ritenuto che l'attività di
portavalori svolta dal richiedente in una piccola ditta di import-export del
Mendrisiotto di cui é anche amministratore unico, non giustificasse il rilascio
della richiesta licenza;
che
il 19 maggio 1995 __________ ha presentato una nuova istanza sostenendo di
avere il sospetto di venir pedinato e osservato durante i suoi spostamenti;
che
con risoluzione 12 luglio 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha respinto la
domanda non ritenendo sufficientemente attendibili le affermazioni dell'istante
in punto "all'esistenza di un pericolo serio, tale da giustificare il
rilascio di una licenza di porto d'armi";
che
avverso la premessa pronuncia __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo postulandone l'annullamento;
che,
in sostanza, l'insorgente ribadisce, sviluppandole, le medesime argomentazioni
già sollevate senza successo dinanzi all'autorità di prima istanza;
che
all'accoglimento dell'impugnativa si oppone l'autorità dipartimentale senza formulare
particolari considerazioni;
considerato, in
diritto
che
il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 31 Larmi e può
essere deciso sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che
giusta l'art.20 Larmi il richiedente della licenza di porto d'armi deve
anzitutto motivare la propria domanda; in particolare, egli deve offrire una confacente
dimostrazione della sussistenza di attuali e di accresciuti pericoli di
attentati alla sua integrità fisica o ai suoi beni. In sostanza egli deve
offrire la dimostrazione della presenza di un pericolo concreto e non solo
ipotetico alla sua incolumità (cfr. RDAT 1977 N. 74);
che
nel caso concreto il ricorrente, oltre a ribadire la pericolosità della sua
attività di portavalori, afferma di avere il sospetto di venir pedinato ed
osservato durante i suoi spostamenti;
che
la predetta affermazione ricorsuale costituisce un fatto nuovo senz'altro
rilevante ai fini del presente giudizio, ciò che giustifica un riesame della
decisione precedentemente emanata dall'autorità dipartimentale;
che
tuttavia quanto addotto dall'insorgente non é corroborato da alcun riscontro oggettivo
(o indizio) tale da rendere almeno verosimile il proprio assunto;
che,
in assenza di validi elementi probatori, il semplice sospetto del ricorrente di
essere pedinato manifestamente non basta per sostanziare il paventato pericolo
alla propria incolumità;
che
ciò premesso, non essendo stato in grado l'insorgente di dimostrare la presenza
di un pericolo concreto, condizione indispensabile per il rilascio del permesso
di porto d'armi, la decisione dipartimentale di reiezione dell'istanza deve
essere confermata e il ricorso respinto;
che
tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza;
visti
gli art. 20, 31 Larmi; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
Il
ricorso è respinto.
-
Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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