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Numero d'incarto:
52.1995.377
Data decisione, Autorità:
25.07.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00377
DP 138/95
leo
Lugano
25 luglio 1995
In
nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso del 16
maggio 1995 di
rappr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 3 maggio 1995 (n. 2504) del Consiglio di
Stato che ha respinto il ricorso 6 febbraio 1995 dell'insorgente avverso la decisione
20 gennaio 1995 con cui il dipartimento del territorio gli ha rilasciato
un'autorizzazione per l'uso speciale del demanio pubblico-__________ in
corrispondenza del mapp. __________ RFD di __________, sezione __________, ed
ha fissato le relative tasse;
viste le risposte:
letti ed
esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________ é proprietario del mapp. __________ di
__________, sezione __________. Il fondo, ubicato in località __________, é
posto direttamente lungo il lago . Sullo stesso sorge l',
diretto dall'insorgente.
b) Con decisione 20 gennaio 1995 il dipartimento del
territorio ha rilasciato a favore di __________ l'autorizzazione di mantenere
sul demanio pubblico-__________ i seguenti manufatti:
piscina mq 123
terrazza mq 135
terrazza mq 70
accesso mq 24
pontile mq 10
zattera mq 18
mq 380
in corrispondenza del mapp.
__________ di __________, sezione __________. L'autorizzazione, di durata
decennale a partire dal 6 ottobre 1991, é stata assoggettata ad una tassa di
fr. 48.--/mq/anno, ossia di fr. 18'240.-- annui.
B. Con ricorso 6 febbraio 1995 __________ é insorto
avverso la decisione dipartimentale predetta innanzi al Consiglio di Stato, al
quale ha domandato di ridurre la tassa d'uso colà stabilita a fr. 7'940.--
annui, tale l'importo percepito dallo Stato in virtù della convenzione n.
2.038.1325 del 20 luglio 1982, che regolava lo stesso oggetto e che é venuta a
scadenza il 6 ottobre 1991. Egli ha inoltre contestato l'effetto retroattivo
della decisione impugnata la quale, seppur datata 20 gennaio 1995, esplicava in
realtà i suoi effetti a partire dal 6 ottobre 1991.
C. Con risoluzione 3 maggio 1995 il Consiglio di Stato ha
respinto il gravame, con motivazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel
seguito.
D. __________ ha impugnato innanzi a questo Tribunale la
pronuncia suddetta con ricorso 16 maggio 1995. Egli si limita, in questa sede,
a contestare la retroattività della tassa emessa nei suoi confronti, chiedendo
l'annullamento della stessa per il periodo 6 ottobre 1991-25 gennaio 1995, data
dell'intimazione della decisione dipartimentale. Il ricorrente censura
l'operato del dipartimento, che ha atteso oltre tre anni dalla scadenza della
convenzione 20 luglio 1982 per emettere la nuova autorizzazione e fissare le
relative tasse. A seguito di ciò la determinazione di queste ultime é stata
"chiaramente" effettuata sulla base della modifica legislativa 21
giugno 1994, in vigore dal 5 agosto 1994, attraverso la quale le tasse per
l'uso del demanio pubblico istituite all'art. 20 LDP sono state sensibilmente aumentate.
Il Consiglio di Stato ed il dipartimento del territorio hanno
sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
-
La competenza del Tribunale é data (art. 30 cpv. 2
LDP), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del
ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame é dunque ricevibile in ordine. Esso
può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDP l'uso speciale del
demanio pubblico - di cui fanno parte le acque pubbliche (art. 1 lett. a LDP) -
é ammissibile solo se é conforme o almeno compatibile con la sua destinazione
generale. L'uso speciale di poca intensità soggiace ad autorizzazione
rilasciata dal dipartimento, quello più intenso e durevole a concessione
rilasciata dal Consiglio di Stato (art. 10 cpv. 2, 11 cpv. 1 LDP). L'uso
speciale del demanio pubblico é di regola sottoposto al pagamento di una tassa
(art. 10 cpv. 3 LDP).
2.2. Per quanto può interessare la soluzione della presente
fattispecie l'art. 20 cpv. 1 lett. a LDP, testo originario ed in vigore (dal 1
luglio 1987) fino al 4 agosto 1994, fissava una tassa fino a fr. 100.--/mq/anno
per l'uso del demanio pubblico con opere sporgenti come fabbricati, terrazze,
darsene, impianti balneari, porti, pontili, piscine, muri, terrazze, giardini,
balconi, gronde, tende e coperture di corsi d'acqua. Giusta l'art. 21 cpv. 1
LDP nel determinare le singole tasse l'autorità doveva in particolare tener
conto del valore locativo dei beni occupati, del vantaggio economico per l'utente
e dell'importanza delle limitazioni dell'uso comune.
Con modifica del 21 giugno 1994, in
vigore dal 5 agosto 1994, la tassa istituita all'art. 20 cpv. 1 lett. a LDP é
stata aumentata fino a fr. 400.--/mq/anno. Il nuovo art. 21 LDP recita invece
che le singole tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali,
tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il
richiedente e l'importanza della limitazione dell'uso comune.
2.3. L'art. 20 cpv. 1 lett. a LDP determina unicamente
l'importo massimo della tassa annua dovuta per l'occupazione del demanio
pubblico con opere sporgenti. L'autorità chiamata a fissare nel singolo caso
quel tributo fruisce pertanto di un sicuro potere di apprezzamento: potere che
essa deve in ogni caso esercitare in ossequio ai criteri di valutazione sanciti
all'art. 21 LDP e, più in generale, ai principi generali del diritto
amministrativo. Il controllo da parte del Tribunale amministrativo
dell'esercizio del potere di apprezzamento é limitato ai soli casi di eccesso o
di abuso (art. 61 PAmm). Il potere cognitivo del Tribunale amministrativo non é
dunque completo in casi del genere e segnatamente questo non può sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell'autorità inferiore.
- 3.1. La tassa di fr. 48.--/mq/anno fissata dal
dipartimento per l'occupazione da parte dell'insorgente di 380 mq del lago
__________ con svariati manufatti é senz'altro sorretta da una valida base
legale. E questo già a partire 6 ottobre 1991, data alla quale l'autorizzazione
all'uso speciale del demanio pubblico rilasciata a favore del ricorrente ha
iniziato a spiegare i suoi effetti. A quella data il previgente testo dell'art.
20 cpv. 1 lett. a LDP permetteva infatti già l'imposizione di una tassa fino a
fr. 100.--/mq/anno: tassa che é poi stata aumentata a fr. 400.--/mq/anno
tramite la modifica legislativa 21 giugno 1994, in vigore dal 5 agosto
successivo. L'imposizione della tassa impugnata non disattende pertanto il
principio generale del diritto amministrativo dell'irretroattività delle leggi.
3.2. Né, per il rimanente, contrariamente a quanto assume l'insorgente
la decisione dipartimentale appare viziata per altro verso. La circostanza
secondo cui il dipartimento abbia atteso oltre tre anni dalla scadenza della
convenzione 20 luglio 1982 per emettere una nuova autorizzazione all'uso speciale
del demanio pubblico e fissare le controverse tasse non osta infatti alla loro
percezione. Tanto più che il ricorrente era perfettamente a conoscenza della
scadenza della citata convenzione, ma non ha fatto nulla per sollecitare la
decisione di rinnovo in suo favore e, con ciò, la determinazione degli oneri
connessi con la stessa. L'unico ostacolo derivante dal ritardo con cui il
dipartimento ha rilasciato l'autorizzazione, che non si pone tuttavia pacificamente
nella fattispecie, poteva essere eventualmente costituito dalla prescrizione
del diritto di imporre delle tasse d'uso del demanio pubblico da parte dello
Stato verso il ricorrente. Lo Stato ha pertanto finalmente e semplicemente
fatto uso di un diritto che gli spettava con certezza e che non aveva ancora
esercitato.
- Sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere
respinto. La tassa di giudizio deve dunque essere posta a carico del ricorrente
(art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 11, 20, 21, 30 LDP, 18, 28, 60 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
500.-- (cinquecento), é posta a carico del ricorrente.
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale
amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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