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Numero d'incarto:
52.1995.407
Data decisione, Autorità:
28.08.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00407
DP 160/95
leo
Lugano
28 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sull'istanza di revisione 14 giugno 1995 di
contro
la sentenza 1. giugno 1995 con cui questo Tribunale
dichiara irricevibile il ricorso inoltrato dall'istante avverso la decisione
17 maggio 1995 del Consiglio di Stato in tema di approvazione di regolamenti
comunali;
richiamato l'art. 48
PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
con decisione 20 febbraio 1995 il Consiglio comunale di __________ ha adottato
il nuovo regolamento per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti
(RSRER);
che
contro questa risoluzione __________, cittadino di __________ autoproclamatosi
"defensor civitatis", è insorto davanti al Consiglio di Stato,
contestando le disposizioni che prevedono l'introduzione della cosiddetta tassa
sul sacco;
che
con giudizio 26 aprile 1995 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso a' sensi
dei considerandi, ratificando sostanzialmente il regolamento, ma ritenendo che
la delega al municipio del compito di fissare la data dell'entrata in vigore
dello stesso fosse contraria al principio della sicurezza giuridica;
che
di conseguenza il Consiglio di Stato ha imposto al municipio di
"sottoporre al legislativo comunale una modifica dell'art. 42 RSRER che
fissi in modo preciso il momento dell'entrata in vigore del regolamento";
che,
accortosi, posteriormente al succitato giudizio, che l'art. 42 cpv. 2 RALOC permette
espressamente al legislativo comunale di delegare al municipio il compito di
stabilire la data dell'entrata in vigore dei regolamenti comunali, con
decisione 17 maggio 1995, il Governo ha modificato d'ufficio il giudizio in
questione, disponendo che il ricorso di __________ veniva respinto
anziché genericamente "evaso ai sensi dei considerandi";
che
contro questa nuova decisione del Consiglio di Stato, __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento "con
la modifica di tipo formale dell'art. 42 e con gli emendamenti transitori della
città di __________ separatamente proposti dal ricorrente all'Autorità
cantonale di Vigilanza (Consiglio di Stato o per delega in I. istanza al
Dipartimento del territorio) parte integrante del presente gravame";
che
con sentenza 1. giugno 1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato
irricevibile l'impugnativa ritenendo:
"che
le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità deputata all'approvazione
dei regolamenti comunali (art. 188 LOC) non sono impugnabili davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, poiché il Consiglio di Stato, in
quest'ambito, statuisce quale autorità di vigilanza sui comuni;
che
torna quindi applicabile l'art. 207 LOC che dichiara inappellabili le decisioni
rese dal Consiglio di Stato in questa veste, riservando il diritto di ricorso
unicamente a chi è leso nei suoi legittimi interessi;
che
la decisione governativa non lede gli interessi dell'insorgente poiché non
modifica a suo danno la situazione giuridica preesistente; il fatto che sia il
municipio e non il consiglio comunale a stabilire la data dell'entrata in
vigore del RSRER non lo tocca in modo diverso da qualsiasi altro
cittadino;"
che
il 14 giugno 1995 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo
di rivedere il succitato giudizio per i seguenti motivi:
"
considerato, in
diritto
che
l'art. 48 PAmm, applicabile per analogia anche alla procedura di revisione, consente
all'autorità di ricorso di respingere in limine le istanze improponibili o
manifestamente infondate;
che
giusta l'art. 35 lett. b) PAmm contro le decisioni dell'autorità amministrativa
è dato il rimedio della revisione se essa non ha apprezzato per inavvertenza
fatti rilevanti che risultano dagli atti;
che
i motivi addotti dall'istante non integrano nemmeno lontanamente gli estremi dell'art.
35 lett. b) PAmm: in effetti, l'istante censura unicamente l'applicazione del
diritto;
che
non essendo manifestamente dato il motivo di revisione invocato dall'istante,
la domanda in esame va dichiarata irricevibile;
che
la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 35 e 48 PAmm,
dichiara
e pronuncia:
-
L'istanza
è irricevibile.
-
La
tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) è a carico dell'istante.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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