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Numero d'incarto:
52.1995.453
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00453
DP 182/95
leo
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 14 luglio 1995 di
rappr.
da: avv. __________
Contro
la
decisione 28 giugno 1995 del Consiglio di Stato (3560) che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente contro la risoluzione 22/25 gennaio
1995 del Municipio di __________, in materia di determinazione di domicilio;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 22
gennaio 1995 il Municipio di __________ ha negato a __________ il trasferimento
del proprio domicilio da __________ a __________, dove possiede un'abitazione secondaria;
che a detta dell'esecutivo
comunale la sporadica presenza del richiedente a __________ non permetterebbe
di considerare soddisfatta la condizione della residenza effettiva, requisito
indispensabile per la costituzione del domicilio ex art. 23 CCS (6 LOC);
che con decisione 28
giugno 1995 il Consiglio di Stato ha confermato la premessa pronuncia
municipale, respingendo il ricorso contro di essa interposto dal ricorrente;
che, esclusa la condizione
della residenza per i medesimi motivi esposti dal municipio, l'esecutivo
cantonale ha esaminato anche la condizione della relazione personale, negandone
gli estremi. Secondo il Consiglio di Stato infatti la reale volontà dell'insorgente
sarebbe quella di "restare domiciliato a __________, dove abita e dove
gestisce una galleria d'arte";
che contro il predetto
giudizio governativo __________ insorge davanti al tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento;
che dei motivi addotti
dall'insorgente a sostegno del suo assunto ricorsuale si dirà se del caso nei considerandi
che seguono;
che all'accoglimento del
ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula particolari
osservazioni, ed il Municipio di __________, che postula il rigetto dell'impugnativa
contestando partitamente la tesi dell'insorgente;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC;
che la costituzione del
domicilio ai sensi dell'art. 23 cpv. 1 CCS (6 LOC) presuppone la sussistenza di
due condizioni cumulative: una relazione territoriale, ossia la residenza o
dimora in un dato luogo, e una relazione personale, ossia l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente;
che la residenza sussiste
quando vi é soggiorno di una certa durata, ma non necessariamente continuo, in
un dato luogo e la creazione in questo luogo di rapporti abbastanza stretti (H.
Deschneaux, P.- H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, N. 372-374);
che l'intenzione di
stabilirsi nel luogo di residenza non deve essere interna, soggettiva o
addirittura nascosta: decisiva é, invece, quella che risulta dalle circostanze esteriori
e oggettive, riconoscibile per i terzi (op. cit., N. 375-376a);
che dagli atti risulta che
l'insorgente é domiciliato a __________ dove gestisce una galleria d'arte
mentre a __________ é proprietario di un'abitazione secondaria, che già
apparteneva alla sua famiglia e che egli ha provveduto a riattare;
che sulla base di alcuni accertamenti da cui risultava che
l'insorgente era solito soggiornare a __________ solamente pochi giorni al
mese, l'esecutivo comunale ha rifiutato la domanda di trasferimento di
domicilio, ritenendo insoddisfatta la condizione della residenza;
che tuttavia né l'autorità municipale né quella cantonale di
prima istanza si sono preoccupati di esperire i dovuti accertamenti anche a __________
per verificare la situazione personale del ricorrente in questo comune,
soprattutto dal profilo logistico e professionale, come neppure sono state
sentite le autorità comunali del luogo;
che infatti, l'affermazione ricorsuale secondo cui l'appartamento
preso in affitto dall'insorgente a __________ sarebbe usato come sala di
esposizione e pertanto risulterebbe "assolutamente privo delle comodità di
un'abitazione", se veritiera, costituirebbe un elemento di indubbia
rilevanza ai fini della determinazione del requisito della relazione
territoriale;
che solo avendo una visione completa della situazione dell'insorgente
nei due comuni interessati sarà possibile stabilire con la dovuta tranquillità
in quale di questi egli adempie i requisiti della relazione territoriale e
della relazione personale necessari per la costituzione del domicilio giusta l'art.
23 CCS (6 LOC);
che per i motivi testé esposti, non essendo compito specifico
di questo tribunale quello di porre rimedio alle lacune istruttorie poste in
essere dalla precedente istanza, il ricorso va accolto, annullando il giudizio
impugnato e rinviando gli atti al Consiglio di Stato, affinché, esperiti i
necessari accertamenti, statuisca nuovamente sulla controversia (art. 65 cpv. 2
PAmm);
che, dato l'esito si prescinde dall'applicazione di una tassa
di giustizia mentre le ripetibili seguono invece la soccombenza;
visti
gli art. 23 CCS; 6, 208 LOC; 1, 3, 18, 28, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 giugno 1995 del
Consiglio di Stato (n. 3560) é annullata;
1.2. gli atti sono ritornati
all'esecutivo cantonale per nuova decisione, previa completazione
dell'istruttoria.
-
Non si prelevano né spese né
tassa di giustizia.
-
Lo Stato rifonderà al
ricorrente fr. 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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