AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1995.482
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00482
DP 211/95
leo
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 29 agosto 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 17 luglio 1995 (n. 3940) del Consiglio di Stato che conferma la
licenza preliminare 17 novembre 1994 rilasciata dal municipio di __________ a
__________ per la costruzione di una casa monofamiliare sulla part. n.
__________ RF;
viste le risposte:
-
6 settembre 1995 di __________;
-
8 settembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
14 settembre 1995 del Municipio di
__________;
-
16 settembre 1995 del Municipio di
__________;
-
19 settembre 1995 del Dipartimento
del territorio;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il resistente __________ è
proprietario di un fondo (part. n. __________ RFD), situato ad __________ in
località __________, a monte della strada cantonale che conduce ad Iseo ed a
confine con il territorio giurisdizionale di quel comune.
Il fondo è incluso nella zona edificabile molto estensiva (R2
E2) ed è parzialmente ricoperto da bosco. Parte del fondo è inoltre gravata dai
vincoli di protezione della natura sanciti dalla zona istituita per tale scopo
(zona riproduzione anfibi).
Il 22 giugno 1994 il Consiglio di Stato ha accertato i limiti
del bosco, stabilendo che l'area forestale era inferiore a quella indicata dal
piano delle zone.
B. Il 25 agosto 1994 __________
ha chiesto al municipio di __________ la licenza preliminare per costruire una
casa monofamiliare ed un'autorimessa sulla parte libera da bosco del suo fondo.
Parallelamente ha chiesto il Consiglio di Stato il permesso
di dissodare una striscia di 600 mq di bosco, situata in gran parte in
territorio di Iseo, allo scopo di realizzare un accesso veicolare al suo fondo,
collegando la sovrastante strada patriziale (part. n. __________ RFD) alla
strada SS 2.9 (part. n. __________ RFD), che lo costeggia, ma che per motivi
tecnici non è percorribile con veicoli.
Entrambe le istanze sono state avversate dal vicino
__________, proprietario della part. n. __________ RFD.
C. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, il 17 novembre 1994 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle seguenti tre
condizioni:
"a) prima
di presentare la domanda di costruzione definitiva dovrà essere chiesta da
parte dell'istante una modifica di poco conto, secondo l'art. 14 RLALPT, del PR
per l'estensione del limite della zona edificabile del mappale in oggetto;
b) per
rispettare la distanza del confine lato N l'edificio principale deve essere
spostato a S di 10 cm;
c) il
corpo accessorio deve essere spostato di 3 m verso il corpo principale per
rispettare l'integrità della zona riproduzione anfibi".
Contro la licenza preliminare sono insorti davanti al
Consiglio di Stato tanto l'opponente __________, quanto il suo beneficiario.
Il primo contestando soprattutto l'urbanizzazione del fondo,
a suo avviso, privo di un accesso sufficiente. Il secondo censurando invece la
condizione relativa alla zona di protezione della natura.
D. Con risoluzione 17 maggio 1995
il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di dissodamento, rilevando, fra
l'altro, che la strada attraverso il bosco rappresentava l'unica possibilità di
dotare il fondo di un accesso veicolare. Contro questa decisione l'opponente
__________ si è aggravato davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto
amministrativo.
Con separata decisione del 31 maggio seguente lo stesso Consiglio
ha inoltre approvato la variante di PR con cui veniva inclusa nella zona
edificabile la superficie non boschiva rilevata sul fondo del resistente. In
pari tempo, il Governo ha inoltre respinto il ricorso inoltrato da __________
contro la variante in questione.
E. Con giudizio 17 luglio 1995
il Consiglio di Stato ha poi respinto il ricorso inoltrato dallo stesso opponente
contro la licenza preliminare ed ha invece accolto quello interposto da
__________ contro la condizione imposta per esigenze di protezione della
natura; condizione che ha annullato assieme a quella relativa alla variante di
PR.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il fondo fosse
sufficientemente urbanizzato, in quanto accessibile a piedi a partire dalla
sottostante strada cantonale __________. A suo avviso, occorrerebbe soltanto
"concordare con le competenti autorità le modalità per costruire un posteggio
a lato della strada".
La condizione relativa alla variante di PR è stata annullata
siccome "divenuta priva d'oggetto, essendo superata di fatto". Quella
relativa alla zona di protezione della natura è invece sostata annullata,
essendo diventata superflua in seguito alla ridefinizione dei limiti dell'area
boschiva.
F. Contro il predetto giudizio
governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Il ricorrente contesta anzitutto che la procedura di rilascio
del permesso preliminare per la casa possa essere disgiunta dalla procedura di
rilascio del permesso per la costruzione della strada di accesso da monte.
Fatta questa premessa e rilevato ancora di aver chiesto nel frattempo al
Consiglio di Stato di rivedere la decisione di approvazione della variante di
PR, l'insorgente contesta poi l'adeguatezza dell'accesso dalla strada cantonale
e delle alternative valutate in sede di rilascio del permesso preliminare.
Scartata la soluzione di passare attraverso i fondi dei vicini (part. n.
__________ e __________ RFD), l'insorgente nega in definitiva che la strada
attraverso il bosco, prospettata dal resistente, costituisca una valida
alternativa: alla costruzione di quest'opera non si opporrebbero infatti
soltanto le esigenze di protezione del bosco, ma anche quelle discendenti dalla
zona di protezione della natura, poiché la variante di PR avrebbe lasciato
immutati i limiti di tale zona.
G. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ che non
formulano particolari osservazioni.
Il Dipartimento del territorio ed il municipio di Iseo si
rimettono invece al giudizio di questo Tribunale.
Il resistente __________, da parte sua, contesta partitamente
le tesi dell'insorgente, sottolineando, in particolare, come l'unica
possibilità di accesso al suo fondo sia data dalla strada che intende
realizzare attraverso il bosco.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono pacificamente date (art. 21 LE; 42 e 46
PAmm).
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
-
Considerata la natura delle
questioni poste a giudizio, il ricorso può essere evaso sulla base degli atti,
senza assumere ulteriori prove. In particolare, senza procedere al sopralluogo
sollecitato dall'insorgente. La situazione dei luoghi emerge infatti chiaramente
dalla documentazione annessa alla domanda di costruzione e da quella
ulteriormente prodotta in causa dalle parti.
-
Scopo della licenza
preliminare, come giustamente rileva il Consiglio di Stato nel giudizio
impugnato, è quello di accertare prima della progettazione di dettaglio, le
principali condizioni di edificabilità di un fondo (cfr. art. 15 LE; Scolari,
Commentario della LE, ad art. 51 N. 4 seg.).
Nella misura in cui viene trattata secondo la procedura
ordinaria di rilascio del permesso di costruzione, essa vincola tanto l'autorità,
quanto i privati per la durata di un anno a partire dal momento in cui cresce
in giudicato formale. Contestazioni contro la domanda di rilascio del permesso
definitivo sono proponibili soltanto nella misura in cui riguardino questioni
che non sono già state risolte in modo vincolante dalla licenza preliminare.
- Nel caso in esame, il
resistente __________ ha inoltrato una domanda di licenza preliminare volta
essenzialmente ad accertare l'edificabilità del suo fondo per rapporto
all'estensione della superficie edificabile, all'esistenza di un accesso
sufficiente ed ai vincoli derivanti dalla zona di protezione della natura.
4.1. Area edificabile/area forestale
La licenza preliminare si fonda sulla superficie edificabile
risultante dall'accertamento forestale e dalla variante di PR adottata per
integrare nella zona edificabile la superficie risultata libera da bosco.
Del tutto logica e coerente, anche se formulata in termini
imprecisi, era quindi la prima delle condizioni alle quali il municipio di
Aranno ha subordinato tale atto. E' invero pacifico che la licenza definitiva
può essere rilasciata soltanto a condizione che la superficie risultata priva
di bosco può essere considerata edificabile a tutti gli effetti. A torto il
Consiglio di Stato ha annullato tale condizione in seguito all'approvazione
della variante di PR intervenuta nel frattempo. La condizione era del tutto
legittima e la questione a sapere se nel frattempo sia stata adempiuta esula
dai limiti del giudizio attorno alla licenza preliminare. La questione relativa
all'adempimento delle condizioni alle quali è subordinata una licenza
preliminare rientra infatti nei limiti del giudizio che l'autorità è chiamata a
rendere quando le verrà inoltrata la domanda definitiva.
La condizione annullata va quindi ripristinata senza che
occorra esaminare se la variante di PR sia stata nel frattempo validamente
approvata.
4.2. Urbanizzazione/Accesso
Giusta l'art. 19 LPT, il rilascio dell'autorizzazione a
costruire presuppone, fra l'altro, che il fondo sia dotato di accesso
sufficiente, garantito in fatto ed in diritto. Per essere sufficiente l'accesso
deve essere adeguato alla prevista utilizzazione e garantire in linea di
massima il libero passaggio dei mezzi pubblici di soccorso (cfr. DFGP, Commento
alla LPT, ad art. 19 N. 13).
In concreto, è pacifica l'esigenza di un accesso veicolare.
La licenza preliminare è tuttavia silente in merito a questo requisito.
Sembra dare per scontato che la costruzione in esame sia raggiungibile
attraverso il collegamento previsto tra la strada patriziale (part. n.
__________ RFD) ed il tratto della strada SS 2.9 (part. n. __________ RFD)
esistente a monte del fondo del resistente. Indipendentemente dall'esistenza di
un diritto di passo attraverso il fondo del vicino Itin (part. n. __________
RFD), dal consenso del patriziato ad edificare la strada su suolo patriziale e
dal permesso di costruzione che dovrà semmai essere rilasciato anche da parte
del municipio di __________.
In tali circostanze del tutto fondate appaiono le eccezioni
che il ricorrente solleva in relazione all'adempimento del requisito riferito
all'accesso sufficiente. Sotto questo profilo, il ricorso va senz'altro
accolto, negando che il permesso definitivo possa essere rilasciato sintanto
che non verrà convenientemente risolta la questione relativa all'accesso.
A torto il Consiglio di Stato ha ritenuto che il fondo fosse
dotato di accesso sufficiente soltanto perché confina verso valle con la strada
cantonale. Oltre a contraddire quanto lo stesso Consiglio aveva appena
affermato due mesi prima autorizzando il dissodamento, la soluzione non regge,
poiché troppo importanti sono la distanza ed il dislivello che separano la
strada in questione dalla prevista costruzione. Lo stesso resistente peraltro
considera insostenibili le deduzioni tratte a tal proposito dalla precedente
istanza.
Sotto questo profilo il ricorso va quindi accolto, non già
annullando la licenza preliminare come pretende l'insorgente, ma subordinandola
al rilascio da parte dei municipi di __________ e di __________ del permesso
per costruire il collegamento tra la strada patriziale e la strada SS 2.9.
4.3. Zona di protezione della natura
L'autorità cantonale (Dipartimento del territorio/UPN) ha
ritenuto che l'autorimessa sorgesse all'interno della zona di protezione della
natura gravante parte del fondo dedotto in edificazione. Da qui il vincolo di
spostare il manufatto imposto dal municipio di __________ a titolo di
condizione della licenza.
Il Consiglio di Stato l'ha annullata ritenendo che la variante
di PR con cui veniva ridotta l'area boschiva riportata a titolo indicativo dal
piano delle zone avesse ridotto anche la zona di protezione della natura. La
deduzione non può essere condivisa, poiché la variante in questione ha posto la
zona edificabile in consonanza con l'area forestale, ma non con la zona di
protezione della natura, che è rimasta invariata.
La condizione va quindi ripristinata. Tenuto conto del
margine d'imprecisione con cui sono definiti i limiti effettivi della zona di
protezione della natura non si giustifica tuttavia di imporre uno spostamento
di 3 m. E' sufficiente imporre di costruire il manufatto all'esterno di tale
zona, rinviando alla procedura di rilascio del permesso definitivo la verifica
del rispetto di tale vincolo.
-
In esito alle
considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
annullando la decisione governativa impugnata e confermando la licenza edilizia
preliminare alle condizioni apposte dal municipio di __________ ed
all'ulteriore condizione che i municipi di __________ e di __________ rilascino
al resistente il permesso di costruire il collegamento tra la strada patriziale
(part. n. __________ RFD) e la strada SS 2.9 (part. n. __________ RFD).
-
Vista la reciproca
soccombenza la tassa di giustizia è suddivisa in parti eguali fra il ricorrente
ed il resistente. Le ripetibili si ritengono invece compensate.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 15, 21 LE; 28, 30 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza:
1.1. la decisione 17 luglio 1995
del Consiglio di Stato (n. 3940) è annullata;
1.2. la licenza preliminare 17
novembre 1994 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per l'edificazione
della part. n. __________ RFD è confermata alle condizioni a e b
e c (nei termini indicati al considerando 4.3), nonché all'ulteriore
condizione che i municipi di __________ e di __________ rilascino il permesso
di costruire il collegamento fra la strada patriziale (part. n. __________ RFD)
e la strada SS 2.9 (part. n. __________ RFD).
-
La tassa di giustizia di fr.
1'200.-- è suddivisa in parti uguali fra il ricorrente ed il resistente.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster