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Numero d'incarto:
52.1995.506
Data decisione, Autorità:
18.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00506
DP 238/95
leo
Lugano
18 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Del Tredici, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 12 settembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 22 agosto 1995 (no. 4296) del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa degli insorgenti avverso la decisione 19 aprile 1995 del
Dipartimento delle finanze e dell'economia in materia di imposizione della
tassa per il finanziamento della propaganda dei prodotti vitivinicoli
ticinesi;
viste le risposte:
-
20 settembre 1995 del Dipartimento
delle finanze e dell'economia;
-
18 settembre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
5 ottobre 1995 della __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 19
aprile 1995 il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha respinto
l'impugnativa presentata da __________ e __________ avverso la decisione con
cui la __________ ha imposto loro il pagamento di una tassa per il finanziamento
della propaganda dei prodotti vitivinicoli ticinesi;
che in data 22 agosto 1995
il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Dipartimento delle finanze
e dell'economia respingendo l'impugnativa presentata dai ricorrenti ed
indicando nel proprio dispositivo la facoltà d'impugnare il giudizio davanti al
Tribunale cantonale amministrativo;
che avverso tale decisione
__________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento con argomenti che non occorre qui riassumere;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel
merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria
competenza (art. 3 PAmm);
che a norma dell'art. 60
PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi
previsti dalla legge, contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni
speciali e del Consiglio di Stato: il ricorso a questo Tribunale è quindi dato
secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. DTF
9.10.68 in re B., Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465);
che il Decreto esecutivo
concernente le tasse per il finanziamento della propaganda dei prodotti
vitivinicoli ticinesi non prevede la possibilità di interporre ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo;
che il fatto che il
Consiglio di Stato preveda, nel dispositivo, la possibilità per i soccombenti
di appellarsi a questo Tribunale è ininfluente: la competenza, come già ricordato,
è stabilita unicamente dalla legge (cfr. DTF 26.9.72 in re B., Borghi, Giurisprudenza
amministrativa ticinese, N. 468);
che, di conseguenza, il
ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo
Tribunale;
che infine, ritenuto che
il ricorso è stato determinato dall'erronea indicazione impartita agli
insorgenti dal Consiglio di Stato, si giustifica l'abbandono della tassa di giustizia
e delle spese (STA 28.11.1972 in re D.);
visti
gli art. 3, 28, 55, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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