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Numero d'incarto:
52.1995.508
Data decisione, Autorità:
27.10.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00508
DP 240/95
leo
Lugano
27 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica
Del Tredici, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 12 settembre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
Contro
la
decisione 22 agosto 1995 (no. 4305) del Consiglio di Stato che respinge il
ricorso dell'insorgente avverso la decisione 2 maggio 1995 della Sezione
degli istituti e dell'aiuto domiciliare, in materia di legge sulla protezione
della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 2 maggio
1995 la Sezione degli istituti e dell'aiuto domiciliare ha confermato a
__________ l'addebito di fr. 5'499.- corrispondente alle rette arretrate per il
collocamento, presso la __________ di __________, dei figli __________ e
__________;
che in data 22 agosto 1995
il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della Sezione degli istituti e
dell'aiuto domiciliare, respingendo l'impugnativa presentata dalla ricorrente
ed indicando nel proprio dispositivo la facoltà d'impugnare la decisione al Tribunale
cantonale amministrativo;
che avverso tale decisione
__________ é insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone
l'annullamento con argomenti che non occorre qui riassumere;
considerato, in
diritto
che prima di entrare nel
merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria
competenza (art. 3 PAmm);
che a norma dell'art. 60 PAmm,
il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti
dalla legge, contro le decisioni di un dipartimento, di Commissioni speciali e
del Consiglio di Stato: il ricorso a questo Tribunale è quindi dato secondo il
cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (cfr. DTF 9.10.68 in
re B.; Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 465);
che né la legge sulla
protezione della maternità, dell'infanzia, della fanciullezza e dell'adolescenza
né la legge sull'assistenza sociale a cui la legge sulla maternità rimanda,
prevedono la possibilità di interporre ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;
che il fatto che il
Consiglio di Stato abbia previsto, nel dispositivo, la possibilità per la
soccombente di appellarsi a questo Tribunale è ininfluente: la competenza, come
già ricordato, è stabilita unicamente dalla legge (cfr. DTF 26.9.72 in re B.;
Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, N. 468);
che, di conseguenza, il
ricorso deve essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo
Tribunale ad occuparsi della contestazione;
che infine, ritenuto che
il ricorso è stato determinato da un'erronea indicazione impartita
all'insorgente dal Consiglio di Stato, si giustifica l'abbandono della tassa di
giustizia e delle spese (STA 28.11.1972 in re D.);
visti
gli art. 3, 28, 55, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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