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Numero d'incarto:
52.1995.510
Data decisione, Autorità:
03.11.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00510
DP 242/95
leo
Lugano
3 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Gardo
Petrini, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 15 settembre 1995 di
contro
la
decisione 11 settembre 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio
permessi e passaporti, che ordina all'insorgente la rimozione dell'insegna
esposta abusivamente sul mappale no. __________ RFD di __________;
vista la risposta 26 settembre 1995 del Dipartimento delle
istituzioni;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con decisione 21 luglio 1992 l'Ufficio polizia
amministrativa del Dipartimento delle istituzioni ha negato al ricorrente il permesso
di esporre un'insegna di cm 150 x 75 in alluminio, recante la scritta
"__________", sulla particella no __________ RFD di __________, all'intersezione
fra la strada cantonale e quella comunale che porta alla frazione di
__________, ritenendo l'impianto richiesto in contrasto con le prescrizioni
sulla circolazione stradale;
che adito su ricorso il Tribunale cantonale amministrativo
con decisione 30 ottobre 1995 ha sostanzialmente riconfermato la risoluzione
dipartimentale, rilevando come la posa del controverso impianto nelle modalità
definite dall'istanza avrebbe pregiudicato la visuale dei conducenti che
provenienti da __________ intendessero svoltare a destra per raggiungere
__________;
che nel proprio giudizio questo tribunale rilevava tuttavia
la possibilità per l'insorgente di emendare al predetto difetto, applicando il
cartello sulla facciata sud-ovest dell'abitazione retrostante;
che nel corso del mese di luglio 1995 l'autorità
dipartimentale, accortasi che il ricorrente aveva comunque proceduto abusivamente
all'esposizione dell'insegna, ha avviato una procedura contravvenzionale,
ordinando nel contempo la rimozione dell'impianto pubblicitario e la sua
collocazione sulla facciata dello stabile retrostante, in ossequio a quanto
disposto nella sentenza citata;
che avverso la premessa pronuncia __________ insorge nuovamente
davanti al Tribunale cantonale amministrativo contestando il fatto che la
controversa insegna possa pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale
come pure l'attuabilità della soluzione proposta da questo tribunale per sanare
la situazione;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento
che postula la conferma della risoluzione censurata all'appoggio di
argomentazioni di cui si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta
l'art. 17 LIns e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 18 PAmm);
che l'ordine di ripristino di una situazione conforme al
diritto deve presupporre l'esistenza di una violazione materiale del diritto applicabile,
in casu della LIns, e deve inoltre rispettare il principio di proporzionalità;
che nel caso in esame l'autorità dipartimentale ha già avuto
modo di stabilire con decisione 21 luglio 1992 che l'insegna esposta
abusivamente dall'insorgente non poteva essere autorizzata arrecando
pregiudizio alla sicurezza della circolazione (art. 4 LIns);
che con decisione 30 ottobre 1992 questo tribunale, pur
condividendo la motivazione dipartimentale, nel rispetto del principio di
proporzionalità, ha rilasciato la richiesta autorizzazione a condizione
tuttavia che l'insegna venisse applicata sulla facciata sud-ovest dello stabile
retrostante;
che il ricorrente non si é tuttavia conformato alla suddetta
decisione ed ha esposto la propria insegna nelle modalità definite
dall'istanza;
che invano egli tenta ora di rimettere ancora in discussione
il suddetto giudizio, asserendo che l'insegna non arreca alcun pregiudizio alla
sicurezza della circolazione stradale, censura fra l'altro già sollevata senza
successo dinanzi a questo Tribunale in occasione della precedente impugnativa
avverso la decisione dipartimentale di diniego dell'autorizzazione;
che infatti, la decisione che nega all'insorgente la posa
dell'insegna all'incrocio, poi esposta abusivamente in contrasto con l'art. 4
LIns, non può di principio essere rimessa in discussione nell'ambito della
successiva procedura di ripristino di una situazione conforme al diritto;
che il controverso provvedimento si palesa altresì rispettoso
del principio di adeguatezza;
che d'altro canto il ricorrente non ha nemmeno censurato
l'ordine di ripristino in quanto tale;
che così stando le cose, la decisione dipartimentale
impugnata, immune da violazioni del diritto, deve senz'altro essere confermata;
che spese e tassa di giudizio seguono la soccombenza;
visti
gli art. .4, 17 LIns; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e
pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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