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Numero d'incarto:
52.1995.534
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00534
DP 267/95
leo
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 5 ottobre 1995 di
rappr.
da: avv. __________
contro
la
decisione 19 settembre 1995 (n. 5157) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 marzo 1995
con cui il municipio di __________ le nega il permesso di sostituire ed
ampliare la tettoia di una stazione di benzina (part. n. __________ e
__________ RF);
viste le risposte:
-
12 ottobre 1995 del Consiglio di
Stato;
-
30 ottobre 1995 del Dipartimento
del territorio;
-
30 novembre 1995 del municipio di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. La ricorrente __________ è
proprietaria di una stazione di benzina situata nel centro di __________, su
fondi (part. n. __________ e __________ RFD) inclusi nel comparto F del piano
particolareggiato della zona del centro cittadino (PPZCC). L'impianto di
distribuzione del carburante si compone di sei colonne di erogazione. Due sono
sotto il cornicione dell'autosilo che sorge sulla part. n. __________, due sono
coperte da una pensilina di m 6 x 7,50 che sorge sull'area di servizio e due rimangono
all'aperto.
Il 30 gennaio 1995 la predetta società ha chiesto al
municipio il permesso di sostituire la vecchia pensilina con una nuova tettoia
di maggiori dimensioni (17,80 x 9,40), che coprisse anche le due colonne più
esterne.
B. Raccolto il preavviso
favorevole dell'autorità cantonale, il municipio ha respinto la domanda con
decisione 28 marzo 1995, ritenendola contraria all'art. 39 NAPPZCC; norma, che
vieta la realizzazione, il potenziamento, la ristrutturazione e l'ampliamento
dei distributori di carburante esistenti nella zona del centro cittadino.
C. Con decisione 19 settembre
1995, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo
l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________. In sostanza, il
Governo ha condiviso l'assunto dell'autorità comunale, considerando che il
divieto dell'art. 39 NAPPZCC valesse per tutta la zona del centro cittadino.
Privo di rilievo sarebbe il fatto che i fondi della __________ si situino nel
comparto F di tale zona, il cui assetto pianificatorio non è ancora stato
definitivamente approvato.
D. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della
licenza rifiutata.
Secondo la ricorrente il comparto F della zona del centro
cittadino sarebbe tuttora privo di un ordinamento pianificatorio vincolante. Il
Consiglio di Stato ha infatti negato l'approvazione del PP relativo a questo
settore. La risoluzione governativa è invero stata annullata dal Tribunale
della pianificazione del territorio, ma il giudizio di quest'ultimo è stato
impugnato davanti al TF.
La nuova pensilina, osserva ancora la ricorrente, andrebbe peraltro
considerata come un manufatto a sé stante, indipendente dalla stazione di
benzina, che come tale sfuggirebbe al divieto sancito dall'art. 39 NAPPZCC.
E. Il ricorso è avversato dal
Consiglio di Stato e dal municipio __________ con argomenti che verranno semmai
ripresi più avanti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso è ricevibile in
ordine giusta gli art. 21 LE, 43 e 46 PAmm.
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione
attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono invero
pacifiche.
Il giudizio può essere resto sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 39
NAPPZCC, "in tutta la zona del centro cittadino è vietata la realizzazione,
il potenziamento, la ristrutturazione e la riapertura dopo cessazione di attività
e l'ampliamento di distributori di carburanti".
Secondo la ricorrente, la norma non le sarebbe opponibile, perché
il Consiglio di Stato non avrebbe approvato l'assetto pianificatorio del
comparto F del PPZCC in cui sono situati i suoi fondi.
L'obiezione non regge per due motivi.
Anzitutto, perché il Consiglio di Stato ha approvato
l'impostazione globale del PPZCC, escludendo dalla ratifica soltanto le disposizioni
particolari del comparto in questione (cfr. ris. gov. n. 10936 del 15.12.1993).
L'art. 39 NAPPZCC, di portata generale, beneficia quindi dell'approvazione
governativa ed è applicabile anche al caso in esame.
In secondo luogo, perché il ricorso di diritto pubblico
inoltrato dalla __________ contro la sentenza con cui il Tribunale della
pianificazione del territorio ha accolto il ricorso inoltrato dal comune di
__________ contro la mancata approvazione del comparto F del PPZCC non esplica
effetto sospensivo.
2.2. Accertato che l'art. 39 NAPPZCC è applicabile al caso in
esame, appare evidente che la nuova pensilina non può essere autorizzata. Il
manufatto costituisce infatti un'opera di ristrutturazione destinata a
migliorare la qualità delle prestazioni offerte ai clienti, assicurando loro
un'adeguata protezione contro le intemperie.
Invano pretende l'insorgente di considerarla come una
struttura a sé stante, indipendente dall'impianto di distribuzione del carburante.
Non si può invero ragionevolmente contestare che la pensilina sia concepita
soltanto in funzione del distributore di benzina. Né si può attribuire al
divieto sancito dall'art. 39 NAPPZCC una portata riduttiva, limitata alla
semplice infrastruttura tecnica (pompe e serbatoi). Lo scopo perseguito da
questa norma (allontanamento di questo tipo di attività commerciale dalla zona
del centro cittadino) indica chiaramente che il termine di "distributore
di carburante" dev'essere inteso in senso lato, comprendendo non solo le
infrastrutture tecniche, ma anche le opere edilizie.
- Comunque sia, il ricorso
andrebbe respinto anche nel caso in cui si volessero accreditare le tesi
dell'insorgente.
In questo caso tornerebbe infatti applicabile l'art. 33 NAPR,
che nell'attesa dell'entrata in vigore del PP vieta la realizzazione di nuove
costruzioni nella zona del centro cittadino.
Considerate le finalità perseguite dall'art. 39 NAPPZCC, non
sarebbero invero date le premesse per autorizzare l'opera in base all'eccezione
prevista da tale norma per interventi conformi agli obiettivi della
pianificazione specifica.
- Immune da violazioni del
diritto la decisione governativa impugnata va quindi senz'altro confermata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 33 NAPR, 39 NAPPZCC di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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