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Numero d'incarto:
52.1995.539
Data decisione, Autorità:
28.02.1996, TRAM
Incarto n.
52.95.00539
DP 274/95
leo
Lugano
28 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 17 ottobre 1995 del
contro
la
risoluzione 3 ottobre 1995 (n. 5399) del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso 13 dicembre 1994 dell'insorgente avverso gli ammortamenti votati con
deliberazione 23 novembre 1994 dal consiglio consortile del __________ in
sede di approvazione del conto preventivo relativo all'esercizio 1995;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) Il consorzio per la
depurazione delle acque di __________ e dintorni (__________) é un consorzio di
comuni ai sensi della legge sul consorziamento dei comuni del 21 febbraio 1974
(LCCom). Giusta l'art. 22 deIlo statuto consortile il finanziamento del
consorzio ha luogo attraverso le quote di partecipazione dei comuni consorziati
(lett. a), i sussidi degli enti pubblici (lett. b) ed infine i redditi patrimoniali
(lett. c). L'art. 23 cpv. 1 dello statuto stabilisce quindi per ciascun comune
consorziato una determinata partecipazione (espressa in termini percentuali)
alle spese di costruzione degli impianti consortili e di esercizio provvisorio.
L'art. 23 cpv. 2 dello statuto rinvia ad una chiave di riparto da definirsi
ulteriormente per la suddivisione delle spese di esercizio.
b) Presentando il conto
preventivo riferito all'anno 1982, quando era imminente la messa in esercizio
degli impianti di depurazione, la delegazione consortile si era posta il
quesito a sapere se il consorzio avesse dovuto procedere agli ammortamenti
delle proprie opere. A quel quesito aveva tuttavia dato una risposta negativa,
dopo aver raccolto "il giudizio del dipartimento dell'ambiente e
dell'ispettorato dei comuni, i quali hanno risposto che non esistono le
premesse perché possa essere calcolato un ammortamento. Infatti per la parte
non sussidiata i comuni devono contrarre prestiti e sugli stessi operare
ammortamenti diretti come ai dispositivi della LOC" (cfr. messaggio 3
febbraio 1982 accompagnante il preventivo 1982, pag. 4, cifra 5). Il preventivo
1982 venne indi approvato dal consiglio consortile nella seduta del 22 aprile
1982. Dal verbale di quella seduta non risulta che vi furono discussioni su
quello specifico oggetto. La contabilità del CDL ha seguito quel principio
anche negli anni successivi.
B. a) Con messaggio 3 agosto
1994 la delegazione consortile ha sottoposto al consiglio consortile
l'approvazione dei conti preventivi relativi all'anno 1995. La cifra 10 di quel
documento, intitolata "Ammortamenti", riferiva segnatamente quanto
segue:
"Come già comunicato in occasione del messaggio accompagnante
il consuntivo 1993, la Delegazione consortile propone di adeguare la
contabilità alla nuova LOC che invita i comuni e i consorzi ad ammortizzare le
opere eseguite.
Sino ad oggi per tutte le opere __________, una volta
terminate, venivano presentate le liquidazioni finali e i comuni consorziati
invitati a saldare i conti, dopo la deduzione dei sussidi federali e cantonali.
I comuni eseguivano quindi direttamente l'ammortamento delle spese di
costruzione del __________.
Con il nuovo metodo di contabilità, il __________
provvederà al calcolo dell'ammortamento degli investimenti, adottando i tassi
previsti dalla LOC:
-
per opere genio civile (canalizzazioni)
4 %
-
per opere meccaniche ed elettromeccaniche 8.5 %
-
per spese per la progettazione 11.0
%
Nelle tabelle a pag. 13-14 (fogli gialli) figura il
riassunto degli investimenti preventivati da ammortizzare, rispettivamente i
debiti di ogni singolo comune nei confronti del __________ ..."
La proposta di
deliberazione di cui al messaggio scindeva indi l'approvazione del fabbisogno
per spese di esercizio, di fr. 3'030'500.-- (dispositivo n. 1), e quella del
fabbisogno per ammortamenti, di fr. 512'075.-- (dispositivo n. 2).
c) Con opposizione 18
ottobre 1994 indirizzata alla delegazione consortile il municipio di
__________, comune consorziato, ha contestato la detta proposta, caratterizzata
dall'introduzione nei conti del consorzio del concetto di ammortamento economico
adottato dal modello contabile previsto dalla LOC 1987, per i seguenti motivi.
In primo luogo, poiché costituenti delle spese da iscrivere nel conto di
gestione corrente, gli ammortamenti avrebbero dovuto essere conteggiati nelle
spese di esercizio ed essere approvati insieme a queste con un'unica votazione
(sul complesso). In secondo luogo, quel nuovo metodo di partecipazione dei
comuni consorziati alle spese di realizzazione degli impianti consortili si
poneva in urto con l'art. 23 dello statuto del __________. Questa modifica di
prassi appariva infine inopportuna, dal momento che il __________ aveva quasi
portato a termine gli investimenti.
d) Nella seduta 23
novembre 1994 il consiglio consortile ha indi approvato i conti preventivi
relativi all'esercizio 1995: per la parte spese di esercizio con 31 voti favorevoli
ed un astenuto, per la parte ammortamenti con 29 voti favorevoli, un voto contrario
(quello del delegato del comune di __________) e due astenuti.
C. Con ricorso 13 dicembre 1994
il comune di __________ é insorto innanzi al Consiglio di Stato avverso la
deliberazione anzidetta limitatamente all'approvazione del fabbisogno per ammortamenti,
della quale ha chiesto l'annullamento. Il ricorrente ha ribadito le
contestazioni già sollevate all'attenzione della delegazione consortile, evidenziando
altresì che la nuova impostazione dei conti del consorzio conduceva alla
contemporanea applicazione di due diversi modelli contabili: quello adottato
dalla LOC 1950 e quello istituto dalla LOC 1987.
D. Con risoluzione 3 ottobre
1995 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame. Esso ha considerato che il
nuovo sistema di finanziamento del consorzio non appariva in urto con l'art. 23
dello statuto consortile. Né, del resto, il CDL aveva in realtà adottato il
nuovo modello contabile, bensì semplicemente introdotto nei propri conti il
concetto di ammortamento economico. La circostanza secondo cui gli ammortamenti
siano stati oggetto di presentazione ed approvazione separate dalle altre spese
di esercizio, volute per rendere più trasparenti i conti e sottolineare il
cambiamento, non aveva infine potuto pregiudicare la validità della
deliberazione.
E. Con ricorso 17 ottobre 1995
il comune di __________ si è aggravato contro la risoluzione governativa
anzidetta davanti a questo Tribunale, al quale ha domandato di annullarla
insieme alla deliberazione 23 novembre 1994 del consiglio consortile, limitatamente
alla parte ammortamenti. Esso riprende le censure già sottoposte all'esame del
Consiglio di Stato.
Il __________ ed il Consiglio di Stato hanno sollecitato la
reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 38 LCCom e relativo rinvio all'art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è
tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art.
35 LCCom). L'impugnativa, ricevibile in ordine, può inoltre essere decisa sulla
scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Il ricorrente
riprende, nel proprio gravame, le identiche censure che aveva già sottoposto
all'esame al Consiglio di Stato.
Il Tribunale amministrativo ritiene quindi di poter rinviare,
a sua volta, alle diffuse, circostanziate e pertinenti considerazioni svolte
dall'istanza inferiore per respingere l'impugnativa, dallo stesso condivise, le
quali vengono pertanto riassunte per sommi capi nel seguito.
2.2. Come ha anzitutto considerato il Consiglio di Stato
(cfr. risoluzione impugnata, consid. 7 e 9) l'art. 23 dello statuto consortile,
che prevede semplicemente la partecipazione dei comuni alle spese di
costruzione degli impianti consortili secondo una certa chiave di riparto, non
vieta al consorzio medesimo di effettuare (direttamente) l'ammortamento
economico degli stessi. Del resto quella disposizione statutaria era stata
adottata quando il concetto di ammortamento economico era sconosciuto alla
tenuta dei conti dei consorzi, alla quale sono applicabili per analogia le
norme della LOC (art. 30 LCCom).
2.3. Come ha, in secondo luogo, osservato il Governo (cfr. ris.
impugnata, consid. 8, 10 e 12) i conti preventivati relativi all'esercizio 1995
del __________ non rispondono al modello contabile adottato in applicazione
della LOC 1987, la cui introduzione è stata prioritariamente riservata ai
comuni. Questo non vieta tuttavia ai consorzi di ispirarsi a quel modello,
inteso quali "linee generali", per la tenuta dei loro conti
(cfr. Manuale di contabilità per i comuni ticinesi, vol. 1, cifra 1.3.1.). E'
quanto ha fatto il __________, adottando frattanto nei propri conti il concetto
di ammortamento economico ancorato agli art. 154, 158 e 159 LOC 1987: adozione
accompagnata da una conveniente preventiva informazione ai comuni consorziati
(cfr. al messaggio 3 agosto 1994, citato sub B), che l'hanno accettata.
2.4. La circostanza secondo cui gli ammortamenti abbiano costituito
un oggetto di deliberazione specifica anziché essere ricompresi nella votazione
sulle spese di gestione corrente non può, inoltre, condurre all'annullamento
della (seconda) deliberazione con cui il consiglio consortile li ha approvati
(cfr. risoluzione impugnata consid. 11). E' ben vero, come asserisce il ricorrente,
che il preventivo avrebbe dovuto essere approvato con un'unica votazione (sul
complesso), come dispone l'art. 163 cpv. 2 LOC (applicabile attraverso l'art.
30 LCCom). La votazione sul fabbisogno per ammortamenti, che ha seguito
immediatamente quella concernente le spese d'esercizio e che ha dato un verdetto
praticamente analogo, deve essere tuttavia considerata come semplicemente
integrativa della precedente.
2.5. Dalla presente sede non possono, da ultimo, essere ascoltate
le proposte che il comune contrappone all'asserita deliberazione del consiglio
consortile ai fini di una riorganizzazione contabile del __________: il potere
cognitivo del Tribunale è infatti circoscritto alla (sola) violazione del
diritto (art. 61 PAmm).
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto.
-
La tassa di giudizio deve
essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 30, 35, 38 LCCom, 154, 158, 159, 163, 208 LOC, 18, 28, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia, di
fr. 500.--, è posta a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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