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Numero d'incarto:
52.1995.60
Data decisione, Autorità:
28.04.1995, TRAM
Incarto n.
52.95.00060
DP 37/95
cm
Lugano
28 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi,
presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Crivelli
statuendo sul ricorso 31 gennaio 1995 di
contro
la decisione 10 gennaio 1995, no. 202, del Consiglio di Stato che
gli revoca l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario commercialista
ed immobiliare;
vista la risposta 17 febbraio 1995
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22 ottobre 1986 il
Consiglio di Stato ha autorizzato __________ ad esercitare la professione di
fiduciario commercialista ed immobiliare: la copertura assicurativa era
prestata dalla __________ sottoforma di fideiussione solidale;
che il 30 settembre 1993
la __________ ha comunicato al Consiglio di Stato di recedere dal contratto di
assicurazione con effetto a partire dall'inizio dell'anno seguente;
che il Consiglio di
vigilanza ha ripetutamente ed inutilmente sollecitato __________ a ripristinare
la copertura assicurativa, pena la revoca dell'autorizzazione all'esercizio
della professione (cfr. scritti del 21.10.93, 20.12.93, 27.1.94; 18.2.94);
che il 25 aprile 1994
__________ ha offerto in garanzia una cartella ipotecaria al portatore,
gravante in 11. rango dopo una precedenza di fr. 1'525'000.-- la sua casa
d'abitazione (part. no. __________ RFD di __________); immobile che l'ing.
__________ aveva stimato in fr. 1'861'000.-- con perizia 23 agosto 1993
allestita per conto della __________;
che il 13 giugno 1994
l'autorità cantonale ha comunicato all'insorgente di ritenere insufficiente la
garanzia offerta;
che ulteriori sollecitazioni
dell'autorità cantonale a fornire garanzie più consistenti non hanno dato alcun
esito;
che con decisione 10
gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha revocato l'autorizzazione all'esercizio
della professione, per mancanza di copertura assicurativa;
che contro la predetta
risoluzione governativa __________ insorge davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento; secondo l'insorgente la garanzia
offerta sarebbe sufficiente;
che l'impugnativa è
avversata dall'autorità cantonale, che pone in risalto l'attuale momento di
crisi del mercato immobiliare;
che nell'ambito del
ricorso l'insorgente ha prospettato il reperimento di "una forma di
cauzione non soggetta a discussioni quo al valore";
che, invitato a comunicare
al Tribunale se fosse riuscito a reperire garanzie adeguate, l'insorgente ha
riassunto l'atteggiamento dilatorio tenuto davanti all'autorità di vigilanza
sui fiduciari;
che a carico
dell'insorgente risultano attualmente pendenti davanti all'Ufficio esecuzione di
Mendrisio esecuzioni per un ammontare complessivo di una decina di milioni di
franchi;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid. e può essere
deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che l'art. 8 cpv. 1 lett f
LFid, subordina il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione
di fiduciario alla presentazione di una copertura per la responsabilità civile;
che a norma dell'art. 20
LFid il Consiglio di Stato revoca, su preavviso del Consiglio di vigilanza,
l'autorizzazione all'esercizio quando l'interessato non adempie più le
condizioni poste dalla legge;
che giusta l'art. 6 cpv. 1
cifra 1 RLFid la copertura per la responsabilità civile esatta dall'art. 8 cpv.
1 lett. f LFid può essere prestata mediante costituzione in pegno di cartelle
ipotecarie o di ipoteche al portatore sopra fondi siti in Svizzera;
che il Consiglio di
vigilanza, soggiunge la norma, può richiedere in ogni tempo che il fiduciario
provi la reale consistenza della garanzia ipotecaria prestata come cauzione;
che nella valutazione
della consistenza effettiva della cauzione prestata in questo modo l'autorità
di vigilanza sui fiduciari fruisce di un margine d'apprezzamento relativamente
ampio, censurabile unicamente sotto il profilo della violazione del diritto per
abuso di potere (art. 61 PAmm);
che, di principio, valgono
le stesse regole di prudenza che applica il Tribunale d'appello nella
valutazione delle cauzioni notarili prestate in questo modo (cfr. art. 34 cpv.
1 cifra 1 LN);
che, in concreto, la
valutazione operata dal Consiglio di vigilanza sui fiduciari circa la bontà
della garanzia offerta dall'insorgente non procede da un esercizio abusivo del
potere d'apprezzamento che la legge gli riserva; troppo esiguo, per rapporto
agli eventuali interessi maturati sulle precedenze, appare in effetti il
divario che separa quest'ultime dal valore reperibile accertato dal perito
della __________;
che a riprova
dell'inadeguatezza della cauzione offerta basta considerare che l'insorgente
non è sinora riuscito ad avvalersi della cartella ipotecaria in discussione per
reperire con l'aiuto di terzi una garanzia conforme alle esigenze poste dalla
LFid;
che così stando le cose,
non essendo ravvisabile nella decisione impugnata alcuna violazione del
diritto, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia
segue la soccombenza;
visti
gli art. 8, 8a, 20 LFid; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
800.-- (ottocento) è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo:
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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