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Numero d'incarto:
52.1996.119
Data decisione, Autorità:
27.08.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00119
DP 110/96
leo
Lugano
27 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 21 maggio 1996 di
contro
la
decisione 30 aprile 1996 del Consiglio di Stato (n. 2110) che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 25 ottobre
1995 con cui l'assemblea del Consorzio __________ __________ ha deciso di
sollecitarne lo scioglimento;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 25 ottobre 1995 l'assemblea del Consorzio __________
__________ ha risolto con 88 voti favorevoli e 2 contrari di sollecitare il
Consiglio di Stato a decretarne lo scioglimento;
che contro questa risoluzione sono insorti davanti al
Consiglio di Stato __________ e __________, contestandola con argomenti che
avevano già sollevato invano sin davanti al Tribunale Federale nell'ambito di
un ricorso inoltrato contro la pubblicazione degli atti relativi al piano
definitivo di finanziamento delle opere annesse al __________ del __________;
che con giudizio 30 aprile 1996 il Consiglio di Stato ha
respinto l'impugnativa, adducendo che le questioni sollevate dai ricorrenti
erano già state risolte con decisioni cresciute in forza di giudicato
materiale;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si
aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo:
·
per il mapp. n. __________ "il versamento dell'importo per
la differenza di superficie risultata",
·
per il mapp. n. __________ l'indennità di occupazione per tutta
la superficie,
·
che venga accolta la loro opposizione allo scioglimento del
consorzio;
che dei motivi addotti dagli insorgenti a sostegno della loro
impugnativa si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato ed il Consorzio RT con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è
data dall'art. 70 LRPT mentre la legittimazione attiva dei ricorrenti discende
dalla loro qualità di proprietari consorziati (art. 43 PAmm);
che in linea di massima, il ricorso, tempestivo, è dunque
ricevibile in ordine;
che, date le circostanze, può essere deciso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che oggetto dell'impugnativa può essere soltanto la
risoluzione 25 ottobre 1995 con cui l'assemblea consortile si è determinata a
sollecitare il Consiglio di Stato a decretare lo scioglimento del Consorzio,
che da tempo avrebbe conseguito le finalità per le quali è stato costituito;
che non possono invece formare oggetto di esame e di giudizio
tutte le contestazioni che i ricorrenti sollevano con riferimento alla loro
situazione di proprietari consorziati;
che in quanto volto a rimettere in discussione questioni
sulle quali l'assemblea consortile non ha assunto alcuna determinazione
l'impugnativa è pertanto irricevibile;
che nella misura in cui è proponibile il ricorso è privo di
qualsiasi fondamento;
che la decisione di sollecitare il Consiglio di Stato a
decretare lo scioglimento del consorzio è in effetti stata adottata nei modi e
nelle forme previste dalla legge (art. 59 lett. f LRPT): nemmeno i ricorrenti
denunciano irregolarità al riguardo;
che la decisione in esame non vincola il Consiglio di Stato;
in particolare, non stabilisce che sono effettivamente date le premesse per lo
scioglimento del consorzio; spetterà sempre ancora al Consiglio di Stato
verificare se le opere siano completamente eseguite, se la loro manutenzione
risulti assicurata e se siano stati estinti i debiti consortili (cfr. art. 72
cpv. 2 LRPT);
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la
soccombenza;
visti
gli art. 59, 70, 72 LRPT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- è a carico dei ricorrenti in solido, che alla stessa condizione
rifonderanno fr. 500.-- al Consorzio __________ __________.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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