AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.223
Data decisione, Autorità:
30.09.1999, TRAM
Incarto n.
52.96.00223
Lugano
30 settembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 30 settembre 1996 di
__________ patrocinata da: Studio legale __________
contro
la
decisione 11 settembre 1996, n. 4651, del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 26
aprile 1996 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la
trasformazione di uno stabile situato fuori della zona edificabile (part. n.
__________ RFD);
viste le risposte:
-
15 ottobre 1996 del Dipartimento
del territorio, SPU, __________;
-
15 ottobre 1996 del Dipartimento
del territorio, divisione dell'ambiente, __________;
-
16 ottobre 1996 del Consiglio di
Stato, __________;
-
28 ottobre 1996 della __________ - 28
ottobre 1996 del municipio di __________;
preso atto della replica 29 maggio 1998 della
ricorrente e delle dupliche:
-
17 giugno 1998 del Consiglio di
Stato, __________;
-
25 giugno 1998 della __________ -
6 luglio 1998 del municipio di __________;
-
20 luglio 1998 del Dipartimento del
territorio, UDC, __________;
-
8 ottobre 1998 del Dipartimento
del territorio, SPAA, __________;
assunte
le prove;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. La __________
(__________) è un'azienda attiva nel campo della micronizzazione di sostanze solide
con sede a __________ di __________. L'attività della ditta si svolge in un
complesso di edifici situati in quella località, a lato della strada cantonale,
fuori della zona edificabile definita dal vigente PR.
La ditta è stata creata oltre vent'anni fa dal marito della
ricorrente, __________ che ha messo a punto la tecnologia dei mulini utilizzati
per la micronizzazione, avviando con successo un’attività, che si suddivideva
fra la produzione di queste macchine e la micronizzazione di sostanze per conto
di terzi . Da alcuni anni, cessata la produzione dei mulini, la __________ si è
dedicata esclusivamente alla micronizzazione di sostanze ad uso farmaceutico.
Questa attività viene svolta in misura preponderante in un capannone, situato
in prossimità della strada cantonale (part. n .__________ RFD), nel quale sono
istallati 6 mulini. Per il rimanente ha invece luogo in un fabbricato di
modeste dimensioni (930 mc), situato in posizione discosta (part. n. __________
RFD), che senza alcuna autorizzazione la __________ ha provveduto a
ristrutturare nel 1995, istallandovi altri due mulini.
b. Analogamente sollecitata dall'autorità comunale, il 14
febbraio 1996 la resistente ha chiesto la licenza in sanatoria per le trasformazioni
che aveva nel frattempo portato a termine. L'intervento è consistito
nell'aggiunta di un piccolo locale destinato ad ospitare la centrale termica,
nell'installazione di due mulini ad aria (Chrispo Jetmill MC 300 e MC 500)
dotati di filtri ciclone e alimentati da un compressore Mannesmann da 25 mc,
nella posa di ulteriori filtri EU 13, nella formazione di locali pressurizzati,
di un laboratorio di analisi fisiche e di un magazzino. All’esterno sono
inoltre stati realizzati 5 posteggi scoperti.
Alla domanda corredata da uno studio fonico si è opposta
__________ proprietaria di una casa d'abitazione situata sul fondo contermine
(part. no. __________ RFD), contestandola dal profilo dell'art. 24 LPT e della
legislazione in materia di protezione dell'ambiente.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, il 26 aprile 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo l’opposizione della vicina qui ricorrente.
B. Con giudizio 11 settembre
1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, rigettando a sua
volta l'impugnativa contro di esso inoltrata dall'opponente.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che il controverso
intervento rientrasse ancora nei limiti delle trasformazioni ammissibili in base
all'art. 24 cpv. 2 LPT in quanto riferito ad un fabbricato facente parte di un
complesso industriale di maggiori dimensioni. Ammessa la compatibilità della
trasformazione con le importanti esigenze della pianificazione territoriale, il
Consiglio di Stato ha infine disatteso le censure sollevate dall’insorgente con
riferimento alle disposizioni dell’OIF.
C. Contro il predetto giudizio
governativo la soccombente è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo l'annullamento della licenza in sanatoria accordata
alla __________.
Esposti i fatti salienti, l'insorgente nega che la portata
della trasformazione attuata possa essere relativizzata riferendola alle
attività svolte sul fondo ove è situato lo stabilimento principale.
L'edificio in esame, osserva, fungeva da semplice deposito.
Non potrebbero quindi esservi insediate attività produttive. La trasformazione
attuata sarebbe oltremodo significativa ed altererebbe in misura inammissibile
l'identità della costruzione preesistente. Non sarebbero quindi soddisfatti i
presupposti dell’art. 24 cpv. 2 e 75 LALPT.
Censurabili sarebbero pure le deduzioni operate dal Consiglio
di Stato in merito alla conformità dell’intervento con le legislazione
ambientale. Il calcolo delle immissioni foniche allestito dalla __________ non
sarebbe corretto. Inammissibile sarebbe pure l'attribuzione di un grado di
sensibilità (GS) III al comprensorio in esame. Applicabile al caso sarebbe il
GS II.
Stigmatizzata l'utilizzazione del fabbricato prima della
crescita in giudicato della licenza in contestazione, l'insorgente ha infine
chiesto l'adozione di provvedimenti cautelari volti a vietare l'esercizio delle
attività svoltesi.
D. All'accoglimento del ricorso
si è opposto il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione sono giunti i servizi del
Dipartimento del territorio (SPU, SPAA), mentre il municipio ha prospettato
l'inserimento dei fondi della __________ nella zona edificabile.
La __________ ha dal canto suo chiesto il rigetto
dell'impugnativa contestando partitamente le tesi dell'insorgente. Il PR,
rileva, non sarebbe stato adattato alla LPT. Farebbe quindi stato il
"comprensorio già largamente edificato", che includerebbe anche il
fondo in discussione. Ad ogni buono conto, prosegue, la trasformazione attuata
risponderebbe ai criteri posti dagli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT. La volumetria
sarebbe rimasta immutata e già prima dell'intervento lo stabile, costruito tra
il 1970 ed il 1972, sarebbe stato utilizzato per svolgervi attività produttive.
Contestata l'esistenza di difformità per rapporto alla legislazione ambientale,
la resistente sollecita pertanto la conferma della licenza impugnata. Con
allegato separato ha altresì chiesto il rigetto della domanda di misure
cautelari.
E. Il 30 ottobre 1996 il giudice
delegato ha esperito un sopralluogo volto a permettergli di determinarsi in
merito all'istanza di provvedimenti cautelari. In quest'ambito è stato sentito
un anziano dipendente della __________, che ha rilevato come nell'edificio in
contestazione venissero saltuariamente svolte alcune attività di macinazione di
sostanze particolarmente inquinanti (nichel-alluminio) e di collaudo di piccoli
mulini.
In quell'occasione le parti si sono accordate per tener in
sospeso la procedura in vista di un accordo transattivo.
F. Fallite le trattative per
una composizione bonale della lite, il 29 maggio 1998 la ricorrente ha
inoltrato un allegato di replica, con il quale ha contestato le tesi addotte dalla
resistente, sottolineando in particolare l'importanza del cambiamento di destinazione
attuato.
Con la duplica, il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del
territorio si sono confermati nelle rispettive tesi, allegazioni e domande,
senza formulare particolari osservazioni.
Il municipio di __________ e la __________ hanno dal canto loro
chiesto nuovamente il rigetto dell'impugnativa, contestando succintamente le
tesi ribadite dall'insorgente in sede di replica e sottolineando in particolare
come l'edificio in oggetto sia stato sin dall'inizio utilizzato come laboratorio.
G. In sede istruttoria è stato
effettuato un sopralluogo e sono stati sentiti numerosi testi al fine di
accertare meglio l'utilizzazione del fabbricato nel corso degli anni.
Dal sopralluogo è emerso che l’edificio sorge ad un centinaio
di metri dallo stabilimento principale, su un terreno situato in posizione
rialzata rispetto a quest’ultimo, dal quale è accessibile soltanto a piedi,
passando attraverso un fondo inedificato (part. n. __________ RFD),
parzialmente ricoperto da vegetazione. Per raggiungerlo con i veicoli occorre
effettuare un lungo periplo, passando dalla strada che sale verso __________ e
da alcune stradine agricole.
Pur non essendo stato possibile reperire la licenza
originaria, gli accertamenti esperiti hanno permesso di stabilire che il fabbricato
è stato costruito tra il 1970 ed il 1972 ad uso di officina meccanica.
Acquistato da __________ nel 1976, sarebbe stato da questi utilizzato
all'inizio della sua attività imprenditoriale per mettere a punto i mulini per
la micronizzazione. Questa utilizzazione sarebbe comunque cessata verso la fine
degli atti '70, quando è stato realizzato lo stabilimento principale vicino
alla strada cantonale. A partire da quell'epoca, il fabbricato è stato
utilizzato prevalentemente come deposito. Occasionalmente sarebbe stato ancora
utilizzato per la lavorazione di sostanze particolari, che richiedevano
l'impiego di un vecchio mulino meccanico, ivi depositato. A detta di alcuni
anziani dipendenti della __________ sarebbe infine stato utilizzato sporadicamente
sin verso la fine degli anni ‘80 per il collaudo dei mulini prodotti. Secondo
gli ex dirigenti della ditta resistente sarebbe invece stato utilizzato
soltanto come deposito. L’edificio, allacciato all’acqua potabile, era
attrezzato in modo sommario, con un banco di lavoro ed un compressore di
limitata capacità.
H. Con le conclusioni, le parti
hanno ribadito le tesi svolte nei rispettivi allegati, riconfermandosi nelle
domande di giudizio ivi formulate.
Nell’autunno del 1998, il legislativo comunale ha adottato
una variante di PR che include i fondi della resistente nella zona edificabile
(industriale/artigianale). La variante, avversata dalla ricorrente, è ora
pendente davanti al Consiglio di Stato per approvazione.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva della
ricorrente, direttamente e personalmente toccata dalla licenza impugnata, è
certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
- 2.1. In deroga al principio
della conformità di zona, sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, fuori delle
zone edificabili possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per
la costruzione o la trasformazione di edifici ed impianti non conformi alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione, a condizione che la loro destinazione
esiga un'ubicazione fuori della zona edificabile (art. 24 cpv. 1 lett.a LPT) e
che non vi si oppongono interessi preponderanti (art. 24 cpv. 1 lett. b LPT).
2.2. Contrariamente a quanto assume la resistente, l'edificio
in contestazione è posto fuori della zona edificabile definita dal PR di
__________ e non è conforme alla funzione (non precisata) della zona in cui
sorge.
Eccepita la validità del PR, in quanto non ancora adeguato
alla LPT, la resistente ritiene che lo stabile si situi all’interno del
"comprensorio già largamente edificato" ai sensi dell’art. 36 cpv. 3
LPT, nel quale l'attività edificatoria sarebbe da ammettere senza particolari
restrizioni. Le risultanze del sopralluogo esperito contraddicono questa
deduzione. L'edificio in esame si colloca infatti in posizione discosta
rispetto alle costruzioni esistenti lungo la strada cantonale. Tra questo
fabbricato e gli edifici più vicini v'è infatti una fascia di terreno
inedificata, ricoperta in parte da vegetazione ed in leggera pendenza, che
stacca nettamente il comparto al quale appartiene, a vocazione chiaramente
agricola, da quello sottostante, sul quale si sono insediate diverse costruzioni
industriali, fra cui lo stabilimento principale della ditta resistente.
Pretendere di far capo alle regole sancite dall'art. 36 cpv.
3 LPT, nelle circostanze concrete, appare manifestamente insostenibile.
Escluso che la costruzione in esame faccia parte del comprensorio
già largamente edificato e che l’intervento censurato possa essere ritenuto
conforme alla funzione attribuibile alla zona di situazione, è pacifico che
l'autorizzazione non può essere accordata in virtù dell’eccezione prevista
dall’art. 24 cpv. 1 LPT.
- 3.1. Giusta l'art. 24 cpv.
2 LPT, il diritto cantonale può permettere la rinnovazione, la trasformazione
parziale o la ricostruzione di edifici ed impianti esistenti fuori della zona
edificabile, in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione,
a condizione che l'intervento risulti compatibile con le importanti esigenze
della pianificazione territoriale.
La norma in questione permette in pratica soltanto limitati
interventi sulla sostanza edilizia esistente fuori della zona edificabile.
Ammissibili sono unicamente interventi contenuti tanto dal profilo
quantitativo, quanto dal profilo qualitativo, che lasciano sostanzialmente
inalterata l'identità della costruzione preesistente. L’intervento è parziale
se non comporta notevoli mutamenti dell’aspetto esteriore dell’edificio e della
sua destinazione originaria, rispettivamente se non ingenera effetti
considerevoli o sostanzialmente nuovi sull’utilizzazione del suolo,
sull'urbanizzazione e sull’ambiente. La nuova destinazione non deve inoltre
divergere fondamentalmente da quella originaria e non deve implicare una
destinazione economica completamente nuova (DTF 20.5.96 in re Bianchi; 119 Ib
222 consid. 3a; 118 Ib 497 consid. 3a; 115 Ib 472 consid. 2c; 113 Ib 303 consid
3b; Schürmann/Hänni, Planungs- und Bau- besonders
Umweltschutz-recht, III. ed., 168 seg.; Mario Barblan, Bewilligungser-fordernis
und Zulässigkeitsvoraussetzungen für Zweckänderun-gen von Bauten ausserhalb der
Bauzonen nach dem Recht des Bundes und der Kantone, tesi San Gallo 1991, 159
seg.).
Avvalendosi della facoltà concessagli dall'art. 24 cpv. 2
LPT, il legislatore cantonale ha previsto attraverso l'art. 75 LALPT la
possibilità di autorizzare eccezionalmente, una volta tanto, trasformazioni
parziali, se indispensabili per la continuazione dell'utilizzazione attuale e
se compatibili con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
3.2. Nell'evenienza concreta, la trasformazione attuata dalla
ditta qui resistente eccede chiaramente i limiti ammessi dagli art. 24 cpv. 2
LPT e 75 LALPT.
Il cambiamento delle modalità di utilizzazione del fabbricato
è oltremodo significativo. Da piccola officina artigianale, qual'è stata a suo
tempo autorizzata, rispettivamente da deposito utilizzato sporadicamente per
l'esercizio di attività marginali rispetto a quelle svolte nel sottostante
stabilimento principale, l'edificio è assurto a stabilimento industriale per la
lavorazione a pieno regime di sostanze farmaceutiche. Il valore aggiunto
dall'intervento (fr. 600'000.--) è un multiplo del valore preesistente
(fr. 140 / 160'000.--). L’edificio, autorizzato come officina meccanica di tipo
artigianale ed utilizzato prevalentemente come deposito, è stato trasformato in
una vera e propria fabbrica per la lavorazione a pieno regime di sostanze farmaceutiche.
Se in precedenza, oltre ad un banco di lavoro, vi era istallato soltanto un
vecchio mulino meccanico, utilizzato occasionalmente per la lavorazione di
sostanze particolari, ora vi sono insediati due capaci e moderni mulini, dotati
di un potente compressore e di filtri adeguati, che operano a livello
industriale. L’attività che vi viene svolta non è più accessoria, sporadica ed
occasionale, ma è diventata una componente importante nell’economia della ditta
resistente. Anche se ha comportato soltanto un limitato aumento volumetrico
della costruzione, la trasformazione attuata ha sovvertito in modo radicale la
destinazione precedente, modificandola in modo da ingenerare effetti
considerevoli ed in larga misura nuovi sull'utilizzazione del suolo, sull'urbanizzazione
e sull'ambiente. L'intervento ha infatti richiesto l'istallazione di filtri, la
realizzazione di opere per il trattamento delle acque, l'applicazione di
dispositivi per la pressurizzazione e l'insonorizzazione dei locali, l'adozione
di altre misure destinate a conformare l'edificio alle esigenze di
fabbricazione poste dalla legislazione sanitaria e l’approntamento di 5
posteggi esterni.
Già da questo profilo, ben si può affermare che ecceda i
limiti posti dal diritto federale alla facilitazione prevista dall'art. 24 cpv.
2 LPT.
Le precedenti istanze hanno ritenuto che non si ponga in
contrasto con le esigenze della pianificazione territoriale. La deduzione non
può essere senz'altro accreditata. È invero dubbio che l’insediamento di uno
stabilimento industriale di questo genere in un comparto a vocazione
prevalentemente agricola, nettamente distinto per situazione dal sottostante
comparto, non si ponga in contrasto con le esigenze della pianificazione
territoriale risultanti dal PD.
Ai fini del presente giudizio la questione può tuttavia
rimanere indecisa, poiché già per i motivi sin qui addotti non sono comunque
date le premesse per il rilascio di una licenza fondata sull’art. 24 cpv. 2
LPT.
Tanto meno sono dati i presupposti restrittivi dell'art. 75
LALPT, segnatamente quello dell'indispensabilità dell’intervento ai fini della
continuazione dell'utilizzazione preesistente. Esigenza, questa, che la
resistente non ha minimamente reso verosimile.
A torto hanno ritenuto le precedenti istanze di poter
considerare parziale la trasformazione in esame ponendola in relazione con
l'insieme degli edifici che formano l'insediamento industriale della
resistente. La trasformazione va posta in relazione all'edificio oggetto
dell'intervento e non ad un eventuale complesso di costruzioni nel quale è
integrato dal profilo economico, aziendale o funzionale.
- 4.1. Giusta l'art. 11 cpv.
2 LPAmb, indipendentemente dal carico inquinante esistente, le emissioni,
nell'ambito della prevenzione devono essere limitate nella misura massima
consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità
economiche. Le limitazioni delle emissioni, soggiunge il capoverso seguente,
sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico
inquinante esistente, divengano dannosi o molesti.
Le emissioni foniche di un impianto fisso nuovo devono essere
limitate secondo le disposizioni dell'autorità esecutiva nella maggior misura
possibile dal punto di vista tecnico, dell'esercizio e della sopportabilità
economica (art. 7 cpv. 1 lett. a OIF), rispettivamente in modo che le
immissioni foniche prodotte da detto impianto non superino i valori di
pianificazione (VP; art. 7 cpv. 1 lett. b OIF).
La limitazione delle emissioni degli impianti fissi esistenti
è invece regolata dall'art. 8 OIF, che per le modifiche sostanziali esige che
le emissioni foniche dell'intero impianto siano limitate in modo da non
superare i valori limite d'immissione (VLI; art. 8 cpv. 2 OIF). Gli
ingrandimenti, i cambiamenti d'esercizio e le trasformazioni causati dal
titolare dell’impianto sono considerati modificazioni sostanziali, se c'è da
aspettarsi che l'impianto stesso o la maggior sollecitazione degli impianti del
traffico provochi immissioni foniche percettibilmente più elevate.
I valori limite di esposizione al rumore sono differenziati a
seconda del tipo di rumore, del periodo della giornata e della zona da
proteggere. Alle diverse zone di utilizzazione sono assegnati in sede di
pianificazione differenti gradi di sensibilità (GS; art. 43 OIF). I GS sono
stabiliti dai cantoni caso per caso secondo i criteri dell'art. 43 OIF sintanto
che non vengono definiti dai piani di utilizzazione (art. 44 cpv. 3 OIF). Nelle
zone in cui non sono ammesse aziende moleste, segnatamente quelle destinate all'abitazione,
fa stato il GS II (art. 43 cpv. 1 lett. b OIF). Il GS III è invece applicabile
nelle zone in cui sono ammesse aziende mediamente moleste, segnatamente nelle
zone destinate all'abitazione ed alle aziende artigianali (zone miste) e nelle
zone agricole (art. 43 cpv. 1 lett. c OIF).
I valori limite di esposizione al rumore prodotto dagli
impianti dell'industria, delle arti e mestieri sono fissati dall'allegato 6 all'OIF;
che prescrive anche i principi per la determinazione del livello di valutazione
(Lr).
4.2. Nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale ha
anzitutto ritenuto che la trasformazione attuata dalla resistente fosse da
configurare alla stregua di una modificazione sostanziale di un impianto fisso
esistente. Secondo la ricorrente si tratterebbe invece di un impianto fisso
nuovo, soggetto al rispetto dei VP.
La tesi non può essere condivisa.
Il fabbricato esiste da oltre vent'anni ed è sempre stato
utilizzato. Per quanto importante possa apparire la trasformazione in esame,
non si può quindi considerarlo alla stregua di un impianto nuovo. Determinanti
ai fini del giudizio sono pertanto i VLI fissati dall'allegato 6 all'OIF.
La ricorrente contesta poi il GS III attribuito
dall'autorità cantonale alla zona di situazione giusta l'art. 44 cpv. 3 OIF,
sostenendo che sarebbe toccato al municipio provvedervi e che il grado è troppo
elevato.
Nemmeno questa censura può essere accolta.
L'art. 44 cpv. 3 OIF demanda ai cantoni il compito di
definire il GS nei casi in cui la pianificazione non è ancora stata adeguata
all'OIF. L'applicazione della legislazione ambientale spetta in primo luogo al
cantone. La definizione del GS applicabile nei casi previsti dall'art. 44 cpv.
3 OIF da parte dell’autorità cantonale non appare quindi lesiva del diritto. La
valenza pianificatoria di questa determinazione non costituisce un motivo
sufficiente per ritenere data la competenza del municipio.
Il GS III attribuito al comprensorio in esame non presta
d'altro canto il fianco a critiche. La zona è priva di destinazione specifica.
Per le sue caratteristiche il particolare comparto di terreno su cui sorge lo
stabile in oggetto dovrebbe essere destinato all'agricoltura. La variante di PR
pendente davanti al Consiglio di Stato per approvazione prevede invece di
attribuire la part. n. __________ RFD ad una zona edificabile nella quale sono
ammesse aziende poco moleste. In entrambe le ipotesi, l’attribuzione di un GS
III appare conforme a quanto prescritto dall'art. 43 cpv. 1 lett. c OIF.
Dato per acquisito che si tratta di una modificazione
sostanziale di un impianto fisso esistente in una zona alla quale è applicabile
il GS III, il rumore prodotto dall'impianto in contestazione deve situarsi al
di sotto del limite di 65 dB(A) per il giorno, rispettivamente di 55 dB(A) per
la notte fissato dall’allegato 6 all’OIF.
Sulla base delle misurazioni effettuate, la SEPA ha
determinato un livello di valutazione del rumore (Lr) di 51.0 dB(A) per il giorno
e di 62.7 dB (A) per la notte.
Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il calcolo non
presta il fianco a critiche. La durata delle fasi di rumore dei singoli
apparecchi indicata dalla resistente, incontestata, è attendibile. Il livello
di valutazione globale (Lr) è stato d'altro canto stabilito in base alla somma
dei livelli di valutazione parziale delle singole fonti di rumore presenti nel
fabbricato.
Ritenuto ancora che i due mulini non possano funzionare contemporaneamente
e che l'impianto non funziona di notte, le censure sollevate dall'insorgente in
relazione all'ossequio dell'OIF vanno pertanto disattese, poiché i valori
d'esposizione al rumore sono addirittura inferiori al VP applicabile alle zone
con GS II (55 dB -A).
- In esito alle
considerazioni che precedono il ricorso va comunque accolto, perché la
trasformazione attuata non risponde alle condizioni poste dagli art. 24 cpv. 2
e 75 LALPT. La licenza edilizia e la decisione governativa che la conferma
vanno pertanto annullate siccome lesive del diritto.
Con l'emanazione del giudizio di merito, la domanda di provvedimenti
cautelari diventa priva d'oggetto.
- La tassa di giustizia e le
ripetibili, commisurate al dispendio lavorativo occasionato dal ricorso, sono
poste a carico della MM.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22, 24 LPT; 75 LALPT; 21 LE; 11 LPAmb; 7, 8, 43, 44 OIF; 3, 18, 28,
31, 43, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 26 aprile 1996
rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la trasformazione
dello stabile che sorge sulla part. n. __________ RFD;
1.2. la decisione 11 settembre 1996, n.
4651, del Consiglio di Stato.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'800.-- è a carico della __________, che rifonderà fr. 3'000.-- alla ricorrente
a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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