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Numero d'incarto:
52.1996.246
Data decisione, Autorità:
17.12.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00246
Lugano
17 dicembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 8 novembre 1996 di
contro
il
Consiglio di Stato per denegata e ritardata giustizia;
viste le osservazioni 27 novembre 1996
del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente __________ è stato parte di un contenzioso
amministrativo in materia edilizia che lo vedeva opposto ai signori __________,
__________ __________ - __________ e __________ - __________, proprietari di un
fondo nel comune di __________; la vertenza si è risolta il 29 aprile 1992 con
una transazione davanti al Tribunale federale e il conseguente stralcio della
causa dai ruoli;
che, come accertato nella sentenza 27 aprile 1994 del
Consiglio federale, adito tramite ricorso dall'insorgente, i punti eseguibili
della predetta transazione giudiziale sono stati rispettati e il Consiglio di
Stato ha dato seguito a quanto in essa ordinato;
che il 14 settembre __________ ha impugnato davanti al Tribunale
cantonale amministrativo la decisione 29 aprile 1992, con la quale il Tribunale
federale ha stralciato dai ruoli la causa amministrativa sopra menzionata;
che tale ricorso è stato dichiarato irricevibile con
decisione 27 ottobre 1995 per manifesta incompetenza dell'istanza adita ad entrare
nel merito dell'impugnativa;
che non soddisfatto di quest'ultimo giudizio, il ricorrente
ha presentato il 18 novembre 1995 un nuovo ricorso davanti al Tribunale
federale per denegata giustizia;
che con decisione 4 dicembre 1995 l'Alta Corte ha pure dichiarato
irricevibile il gravame;
che il __________ ricorre ora davanti a questo Tribunale per
denegata giustizia da parte del Consiglio di Stato; sembrerebbe sostenere che
la causa amministrativa oggetto della predetta transazione davanti al Tribunale
federale sia rimasta "senza sentenza finale, definitiva,
ufficiale" e che i numerosi scritti da lui inviati al Governo in
merito a ciò non abbiano avuto risposta: chiede dunque testualmente:
"che lo Stato nella procedura amministrativa faccia rispettare
le leggi e i miei diritti di aver in immediata vicinanza la particella di uso
legale, ufficiale, con il terreno nello stato originale come prima degli scavi
profondi illegali:
-
sgombero
del furgoncino depositato nei pressi illegalmente - che occupa posto
utilizzabile per vetture legali (vedi scritti citati al Governo);
-
chiusura
completa della particella inclusa la striscia asfaltata illegalmente che
appartiene alla particella stessa e che viene utilizzata in continuazione come
posteggio abusivo ed utilizzo continuo di pubblico dominio;
-
ripristino
della particella allo stato originale prima degli scavi profondi illegali,
stato originale del terreno senza possibilità di posteggi illegali o di
utilizzo di pubblico dominio (vedi documentazione fotografica agli atti);
-
risarcimento
per i danni subiti di fr. 26'500.--, compresi fr. 4'497,40 (vedi documentazione
allegata agli atti) addebitati allo Stato con la procedura amministrativa in 11
(undici) anni con mio impegno di più di 3'100 ore lavorative e con la relativa
perdita rispettivamente i mancati introiti dalla mia professione;
-
una
sentenza con diritto di ricorso al Tribunale federale"
che il Consiglio di Stato dal canto suo si oppone
all'accoglimento del ricorso per i motivi che verranno addotti qui di seguito;
considerato, in
diritto
che per le ragioni di seguito esposte l'impugnativa può
essere evasa sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che prima di entrare nel merito di un ricorso il Tribunale
cantonale amministrativo è tenuto ad esaminare d'ufficio se sono date le
premesse d'ordine che ne determinano la sua ricevibilità;
che commette diniego di giustizia (formale) l'autorità che
rifiuta espressamente o omette tacitamente di rendere una decisione, benché
essa sia tenuta a statuire (G. Müller in Commentario alla Costituzione
federale, art. 4 no. 89);
che vi è invece un ritardo ingiustificato se l'autorità
competente non statuisce nel termine prescritto dalla legge o richiesto dalla
natura e dalla complessità della fattispecie (G. Müller, op. cit., art. 4 no.
93);
che giusta l'art. 45 PAmm, questo Tribunale può essere adito
tramite ricorso per denegata e ritardata giustizia in ogni stadio della causa;
che, nel caso specifico, ciò presuppone perlomeno che il Consiglio
di Stato, chiamato ad agire quale autorità di ricorso, abbia ancora a rendere
un giudizio nell'ambito del contenzioso citato in narrativa tra __________ da
una parte, e __________ e litisconsorti dall'altra;
che né dagli atti, né dalle confuse allegazioni ricorsuali di
__________, risulta che il Governo cantonale debba ancora statuire nella causa
appena citata: la stessa ha infatti preso termine, definitivamente, con la
decisione 29 aprile 1992 del Tribunale federale;
che pertanto, in quanto privo d'oggetto, il presente gravame
è palesemente irricevibile;
che nella misura in cui il ricorrente rimprovera al Consiglio
di Stato di non aver dato seguito ai suoi numerosi solleciti d'intervento per
far rispettare la legalità nel comune di __________, il gravame è pure
irricevibile: non rientra infatti nelle competenze di questo Tribunale quella
di sindacare l'attività del Governo, allorquando esso è interpellato quale
autorità di vigilanza sui comuni;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm);
visti
gli art. 3, 18, 28, 43, 45, 60 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 200.-- sono a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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