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Numero d'incarto:
52.1996.255
Data decisione, Autorità:
15.09.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00255
Lugano
15 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 22 novembre 1996 di
patrocinati
da avv. __________
contro
la
decisione 30 ottobre 1996, no. 5558, del Consiglio di Stato che respinge ai
sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
decisione 10 giugno 1996 con cui il municipio di __________ si è rifiutato di
ingiungere a __________ e __________ di inoltrare una domanda di costruzione
in sanatoria per la posa di un apiario in una stalla situata nella zona del
nucleo del paese (part. no .__________ RFD);
viste le risposte:
-
2 dicembre 1996 del municipio di
__________;
-
4 dicembre 1996 del Dipartimento
delle finanze e dell'economia;
-
11 dicembre 1996 del Consiglio di
Stato;
-
3 settembre 1997 di __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 21 maggio 1996 i
ricorrenti, proprietari, rispettivamente usufruttuario delle part. no
.__________ e __________ RFD di __________, hanno chiesto al municipio di quel comune
di sollecitare i resistenti __________ e __________ ad inoltrare una domanda di
costruzione in sanatoria per un apiario di 13 armie che avevano istallato sul
ballatoio di un fienile situato nella zona del nucleo del paese (part. no.
__________ RFD). Contemporaneamente, chiedevano la rimozione del manufatto.
B. Esperito un sopralluogo e
constatato che 6 delle 13 armie erano vuote, il 10 giugno 1996 il municipio di
__________ ha respinto l'istanza, ritenendo che i proprietari del fienile si
fossero limitati a ripristinare un apiario smantellato alcuni anni prima.
C. Con giudizio 30 ottobre 1996
il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo ai sensi dei considerandi
l'impugnativa contro di esso inoltrata dai vicini qui ricorrenti.
Esperita un’ulteriore visita in luogo e sentiti informalmente
il sindaco ed il segretario comunale, il Governo ha in sostanza ritenuto che
l’attuale istallazione, messa in opera un paio d’anni orsono, fosse da
considerare alla stregua di un semplice intervento di ripristino di un vecchio apiario
che i resistenti avevano rimosso all’inizio degli anni ‘90 per collocarlo
altrove. Anche se l’impianto non è mai stato autorizzato, non se ne potrebbe
ordinare l'allontanamento, poiché beneficerebbe della garanzia costituzionale
della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite.
D. Contro questa risoluzione
governativa, i soccombenti insorgono davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando un rinvio degli atti al
municipio affinché abbia ad ingiungere ai resistenti di inoltrare una domanda
di costruzione in sanatoria.
Dopo aver contestato la posizione processuale dei resistenti,
partecipanti al procedimento senza essere stati formalmente chiamati in causa,
i ricorrenti sottolineano che l'apiario non è mai stato autorizzato. Ritengono
quindi che non possa beneficare della tutela delle situazioni acquisite.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che non
formulano particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i proprietari dell'apiario,
contestando succintamente le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE. Incontestabili sono invero la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva
degli insorgenti.
Data la natura delle questioni sollevate da quest'ultimi, il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Incontestabile è il
coinvolgimento dei resistenti nel presente procedimento. L'ordine che gli
insorgenti sollecitano dal municipio li riguarda infatti direttamente.
Bene ha quindi fatto il Consiglio di Stato ad invitarli a
prendere posizione sull'impugnativa inoltrata dai ricorrenti contro il rifiuto
del municipio ad ordinare loro di presentare una domanda di costruzione in
sanatoria. Essendo parte in causa già per la loro situazione di proprietari del
controverso apiario, non occorreva alcun decreto per coinvolgerli nella
procedura. L'invio del ricorso con l'assegnazione di un termine per le
osservazioni era sufficiente.
-
In questa sede, i
ricorrenti si limitano a chiedere che il municipio di __________ ordini ai
resistenti di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per l'apiario
istallato senza autorizzazione sul ballatoio del loro fienile. A giusta ragione
i ricorrenti non sollecitano - almeno per ora - lo smantellamento
dell'impianto. Per principio, l'ordine di rimuovere un'opera realizzata senza autorizzazione
presuppone in effetti che venga preventivamente accertata la sua illegittimità
sostanziale attraverso l'esperimento di una procedura di rilascio della licenza
in sanatoria.
-
4.1. L'ordine di presentare
una domanda di costruzione in sanatoria configura un provvedimento
amministrativo, mediante il quale l'autorità sollecita il proprietario di un
fondo oggetto di interventi rilevanti dal profilo della polizia delle
costruzioni e privi della necessaria autorizzazione a collaborare ai fini
dell'accertamento della loro conformità con il diritto materiale, promuovendo
una procedura di rilascio del permesso a posteriori (STA 3.1.94 in re __________;
Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N 649
seg.).
Anche se di natura incoercibile, l'ordine di presentare una domanda
di costruzione in sanatoria è considerato alla stregua di un provvedimento
impugnabile in quanto presuppone e sottintende l'accertamento che l'opera in
contestazione non è sorretta da un valido titolo autorizzativo e che di
conseguenza al proprietario incombe l'obbligo di chiedere una licenza a
posteriori.
4.2. Nel caso in esame, occorre anzitutto rilevare che
l'installazione di un apiario di almeno una dozzina di armie all'esterno di una
stalla/fienile configura un intervento soggetto ad autorizzazione. Lo esigono
tanto la modifica dell'aspetto originario della costruzione, quanto il
significativo cambiamento delle sue condizioni di utilizzazione. La
preesistente destinazione agricola del fabbricato non permette di considerare
la trasformazione alla stregua di una modifica irrilevante dal profilo della
polizia delle costruzioni.
Ora, dai sommari accertamenti esperiti dal Consiglio di Stato
è emerso in modo inequivocabile che l'apiario, così come si presenta
attualmente (13 arnie), non è mai stato oggetto di preventiva autorizzazione.
Che, in passato, nella stalla fosse già stato collocato un apiario non è di
decisivo momento ai fini dell'accertamento dell'obbligo di chiedere un permesso
in sanatoria. Determinante è unicamente il fatto che l'attuale apiario,
istallato ex novo un paio d’anni fa, non è mai stato autorizzato.
Il fatto che sino al 1990/91 vi fossero già 6 arnie non sana
il difetto dell'autorizzazione, che rimane necessaria anche se si tratta del
ripristino di un apiario smantellato cinque o sei anni orsono. Né giova alla
causa dei resistenti il fatto che 7 armie fossero vuote al momento del
sopralluogo esperito dal Consiglio di Stato. Decisiva è la capacità complessiva
dell'apiario; non il suo grado di sfruttamento effettivo.
Così stando le cose, essendo assodato che nessun permesso
legittima la presenza dell'impianto in contestazione ed apparendo certo che lo
stesso è stato recentemente ricostituito e potenziato rispetto all'apiario
rimosso, del tutto fondata appare la richiesta rivolta dai ricorrenti
all'autorità comunale.
Ne discende che il ricorso va accolto, annullando, siccome
lesive del diritto, sia la decisione municipale impugnata, sia quella governativa
che la conferma. Gli atti vanno retrocessi al municipio affinché ordini ai
resistenti di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria e proceda nei
suoi incombenti in caso di inosservanza dell’ingiunzione.
- La tassa di giustizia e le
ripetibili seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 10 giugno 1996 del
municipio di __________;
1.2. la decisione 30 ottobre 1996, no.
5558, del Consiglio di Stato.
-
Gli atti sono rinviati al
municipio di __________ affinché ordini ai resistenti di inoltrare una domanda
di costruzione in sanatoria per l'apiario istallato sulla part. no .__________
RFD.
-
La tassa di giustizia di fr.
600.-- è a carico dei resistenti, che rifonderanno fr. 400.-- ai ricorrenti a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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