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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.266
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, TRAM
Incarto n.
52.96.00266
Lugano
27 gennaio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 6 dicembre 1996 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 19 novembre 1996 del Consiglio di Stato (n. 6028) che accoglie
parzialmente il ricorso inoltrato dall'insorgente avverso la risoluzione 16
agosto 1996 con cui il municipio di __________ lo sospende per un mese
dall'impiego a titolo di sanzione disciplinare;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel corso del mese di luglio
l'arch. __________, membro della commissione edilizia municipale, ha chiesto al
municipio di __________ che gli venissero messi a disposizione, per uso privato,
i piani originali (lucidi) del PR comunale. Il 9 luglio 1996 il municipio ha
respinto la richiesta, stabilendo che i documenti avrebbero potuto essere
consultati presso l'Ufficio tecnico. Una settimana più tardi, l'autorità
comunale è tuttavia rinvenuta sulla decisione, permettendo che venisse messo a
disposizione del richiedente una copia dei piani dietro pagamento.
Alcuni giorni dopo, il tecnico comunale __________, qui ricorrente,
pur sapendo delle predette risoluzioni del municipio, ha consegnato gli atti
originali del PR all'arch. __________ affinché provvedesse a fotocopiarli.
Venutone a conoscenza, il municipio di __________ ha aperto
un'inchiesta disciplinare a carico del tecnico per violazione del dovere di
obbedienza. Raccolte le sue giustificazioni, con decisione del 16 agosto 1996
l'esecutivo comunale l'ha sospeso dall'impiego per la durata di un mese a
titolo di sanzione disciplinare. __________ ha impugnato il provvedimento
davanti al Consiglio di Stato.
B. Con giudizio 19 novembre
1996 il Governo ha parzialmente accolto l'impugnativa, riducendo a cinque
giorni la durata della sospensione.
In sostanza, il Governo ha ritenuto eccessiva la pena
disciplinare inflitta dal municipio.
C. Contro il predetto giudizio
governativo __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla sanzione
disciplinare inflittagli dal municipio.
Secondo l'insorgente, la pena inflittagli dal Consiglio di
Stato sarebbe ancora sproporzionata per rapporto alla gravità degli addebiti
mossigli ed all'effettivo grado di colpa. Un semplice ammonimento sarebbe
sufficiente.
Lesiva del diritto in quanto non conforme al reciproco grado
di soccombenza sarebbe anche la compensazione delle ripetibili operata dalla
precedente istanza.
D. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene il municipio di __________,
che contesta invece partitamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è ricevibile
in ordine giusta l'art. 134 cpv. 6 LOC.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm). Il fatto contravvenzionale addebitato all'insorgente
è invero pacifico. Non deve essere ulteriormente acclarato.
Gli atti richiamati dal ricorrente in relazione ad altre
inchieste disciplinari promosse dal municipio di __________ a carico di altri
dipendenti comunali non appaiono d'altro canto idonei a suffragare la censura
di disparità di trattamento sollevata dall'insorgente.
Troppo diversa è la situazione degli interessati in seno
all'amministrazione comunale e troppo diversa è pure la natura dell'infrazione
disciplinare che ha dato luogo ai procedimenti. Nel caso in esame si è in
presenza di un funzionario con responsabilità qualificate che ha infranto
un'esplicita disposizione del municipio riguardante l'edizione di documenti di
primaria importanza per il comune, nei casi richiamati dall'insorgente si è
invece trattato di operai della squadra comunale che hanno guardato il giro
d'Italia alla TV durante l'orario di lavoro.
- 2.1. La violazione dei
doveri d'ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la
negligenza nell'adempimento delle mansioni loro assegnate sono punite dal municipio
con l'ammonimento, la multa sino a fr. 500.-, il collocamento temporaneo in
situazione provvisoria, il trasferimento ad altra funzione, la sospensione
dall'impiego per un periodo massimo di tre mesi, oppure con il licenziamento (art.
134 cpv. 1 LOC).
Scopo precipuo delle sanzioni disciplinari è quello di
ripristinare l'ordinato funzionamento dell'amministrazione e di ristabilire la
fiducia riposta dai cittadini (DTF 108 Ia 316; Rhinow Krähenmann, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung,
Erg. Bd. N. 54 B I seg.). La scelta del provvedimento più idoneo a reprimere
una determinata infrazione può quindi anche rispondere ad esigenze di
prevenzione generale. L'autorità comunale deve comunque commisurare la sanzione
alla gravità oggettiva dell'infrazione e tenere debitamente conto del grado di
colpa del trasgressore. Deve insomma rispettare il principio di adeguatezza e
di proporzionalità (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V
ed. N. 54 B I seg).
2.2. Il dovere di fedeltà e di obbedienza è uno dei
principali doveri dei pubblici dipendenti. I funzionari devono eseguire le disposizioni
dell'autorità ed attenersi alle direttive impartite dai loro superiori. Non
sono per principio abilitati a sindacarne la legittimità (DTF 100 Ib 17 seg., Imboden
Rhinow, op. cit. N. 148 B II b).
- In concreto, il ricorrente
non mette in discussione i principi summenzionati. Non contesta nemmeno di aver
disatteso una chiara disposizione del municipio, che permettendo unicamente
l'edizione di copie del PR comunale, vietava indirettamente ai funzionari
dell'amministrazione di mettere i piani originali a disposizione del richiedente.
__________ si limita a contestare l'adeguatezza della sospensione
dall'impiego per la durata di cinque giorni decretata dal Consiglio di Stato a
titolo di sanzione disciplinare. A suo avviso, la pena sarebbe ancora
eccessiva.
La censura è infondata.
L'infrazione, contrariamente a quanto assume l'insorgente,
non può essere bagatellizzata. Le disposizioni date dal municipio in merito
alla richiesta dell'arch. __________ erano chiare. Il ricorrente non le ha
infrante per negligenza, bensì intenzionalmente, ovvero consapevolmente e
volontariamente. Che abbia ceduto alle pressanti insistenze dell'arch.
__________, persona nota e stimabile, spiega l'infrazione, ma non la
giustifica. La violazione del dovere di fedeltà e di obbedienza, nelle
circostanze concrete, rimane grave tanto dal profilo oggettivo, quanto dal
profilo soggettivo.
Il municipio poteva in effetti legittimamente attendersi che
un funzionario qualificato, qual è il ricorrente, si attenesse scrupolosamente
alle disposizioni adottate.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che un simile comportamento
trasgressivo non fosse comunque di gravità tale da giustificare una sospensione
dall'impiego della durata di un mese. Ha quindi ridotto la sanzione a soli
cinque giorni.
La commisurazione della sanzione operata dal Governo resiste
alla censura di inadeguatezza sollevata dall'insorgente. Essa tiene infatti
confacentemente conto della gravità oggettiva dell'infrazione e del grado di
colpa del trasgressore. Il pregiudizio economico che implica per il ricorrente
si traduce nella perdita di un migliaio di franchi di stipendio. E' sicuramente
una pena severa per un funzionario che da 25 anni è alle dipendenze del comune
di __________. Non è tuttavia una pena eccessiva se si considera che il
ricorrente non ha violato una generica direttiva dell'autorità comunale
sull'edizione di documenti, ma ha infranto un'esplicita e specifica
prescrizione del municipio, concernente la consegna dei piani originali del PR,
esistenti in un unico esemplare.
Ai fini della commisurazione della pena il Consiglio di Stato
non ha tenuto conto delle precedenti sanzioni disciplinari inflitte al ricorrente
dal municipio. Cadono quindi nel vuoto le censure che questi solleva in
relazione alla recidiva addebitatagli dall'autorità comunale a titolo di
aggravante.
In quanto volto a contestare la pena inflittagli il ricorso
va quindi respinto.
- Con il giudizio qui
impugnato il Consiglio di Stato non ha assegnato ripetibili, ritenendole
compensate. Il ricorrente contesta questa disposizione.
A ragione, poiché il grado di soccombenza reciproca non era
equivalente. Il Consiglio di Stato ha in effetti ridotto massicciamente la
sanzione irrogata dal municipio, portandola da 30 a 5 giorni di sospensione.
Tenuto conto dello stipendio mensile del ricorrente (fr. 6'600.-) e del
pregiudizio economico che la sanzione censurata con parziale successo gli
arrecava, il Governo non poteva prescindere dal riconoscimento di un'indennità
ridotta per ripetibili.
Su questo punto, il ricorso va quindi parzialmente accolto,
riformando il giudizio governativo impugnato in modo da accordare al ricorrente
un'indennità per ripetibili adeguatamente commisurata al grado di soccombenza.
- La tassa del presente
giudizio va addebitata all'insorgente proporzionalmente al grado di
soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente poiché non è comparso a
difendere suoi interessi patrimoniali.
In quanto non compensate, le ripetibili vanno poste a carico
del ricorrente in quanto soccombente in misura preponderante.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 134, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65, 70 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. di conseguenza, il dispositivo n. 2 della decisione 19 novembre
1996 del Consiglio di Stato (n. 6028) è modificato nel senso che il comune di
__________ è condannato a versare al ricorrente fr. 400.- a titolo di
ripetibili.
-
La tassa di giustizia è a
carico del ricorrente nella misura di fr. 800.-.
-
Il ricorrente rifonderà al
comune di __________ fr. 600.- a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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