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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.138
Data decisione, Autorità:
24.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00138
Lugano
24 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 giugno 1997 di
contro
la
decisione 27 maggio 1997, no. 2536, del Consiglio di Stato che lo sospende
dall'impiego per la durata di 5 giorni a titolo di sanzione disciplinare;
vista la risposta 4 luglio 1997 dello
Stato del Canton Ticino;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente
__________ lavora da cinque anni alle dipendenze dello Stato quale cuoco
responsabile di mensa scolastica;
che dal 2 settembre 1993 è responsabile della mensa del Liceo
__________;
che l'8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha aperto
un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti, avendo riscontrato ammanchi per
un totale di fr. 13'200.-- nella gestione dei buoni per i pasti;
che l'inchiesta ha permesso di evidenziare gravi lacune nella
gestione della cassa e del movimento dei buoni per i pasti; in particolare, è
stata riscontrata la mancanza di un registro di cassa e di un controllo
sistematico di tali buoni; omissione, questa, che ha impedito al ricorrente di
accorgersi tempestivamente della scomparsa dell'invio di buoni per fr.
13'200.-- effettuato dall'Ufficio refezione e trasporti scolastici in data 26
settembre 1994;
che in seguito all'apertura dell'inchiesta il ricorrente non
è stato promosso alla classe alternativa superiore di stipendio;
che il 16 aprile 1996 il ricorrente ha giustificato gli
addebiti mossigli, asserendo di non possedere una formazione di contabile o
d'impiegato d'ufficio;
che con risoluzione 27 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha sospeso
__________ dall'impiego e dallo stipendio per un periodo di 5 giorni a titolo
di sanzione disciplinare;
che contro questa risoluzione __________ è insorto davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'adeguatezza della sanzione
inflittagli; a suo avviso, la sospensione del passaggio alla classe alternativa
superiore di stipendio costituirebbe un provvedimento sufficiente per la
mancanza addebitatagli;
che all'accoglimento del ricorso si oppone l'autorità
cantonale, allegando che la tenuta della contabilità dei buoni pasto giornalieri
costituisce il più importante dei compiti affidati al ricorrente;
considerato, in
diritto
che il ricorso, benché
telegraficamente motivato, è ricevibile in ordine giusta gli art. 67 cpv. 1
lett. c LOrd e 68 seg. PAmm; la competenza del Tribunale cantonale amministrativo,
la legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono
invero pacifiche;
che giusta l'art. 32 LOrd le trasgressioni ai doveri di
servizio sono punite con l'ammonimento (lett. a), la multa sino a fr. 500.-
(lett. b), la sospensione per un periodo determinato dell'assegnazione degli
aumenti ordinari di stipendio (lett. c), la sospensione dall'impiego con
privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (lett. d),
l’assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell’organico (lett. e) o con
la destituzione (lett. f);
che nella commisurazione delle sanzioni disciplinari occorre
tener conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente, del grado e
della responsabilità del dipendente, come pure dell’estensione e
dell’importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi (art. 33 LOrd);
che le sanzioni disciplinari mirano essenzialmente a
ristabilire l'ordinato andamento dell'amministrazione e la fiducia in essa riposta
dai cittadini (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed.
N. 54);
che il ricorrente non contesta gli addebiti mossigli
dall'autorità cantonale; non si sottrae in particolare alle sue responsabilità,
negando che il mancato, tempestivo accertamento della scomparsa di buoni per un
valore di fr. 13'200.-- sia da attribuire alla negligente tenuta della contabilità;
che il ricorrente si limita in sostanza a contestare
l'adeguatezza della sanzione inflittagli, asserendo che la sospensione dell'avanzamento
alla classe di stipendio superiore basterebbe a sanzionare l'omissione di cui
si è reso colpevole;
che la tesi difensiva non può essere accolta: non solo perché
la sospensione dell'avanzamento nella scala degli stipendi non costituisce una
sanzione disciplinare, ma anche perché tale conseguenza non costituirebbe
comunque una sanzione sufficiente per sanzionare in modo credibile le mancanze
imputabili al ricorrente;
che valutata liberamente la gravità tutt'altro che
trascurabile della violazione ascritta all'insorgente e tenuto debitamente contro
della colpa di quest'ultimo, questo Tribunale ritiene del tutto corretta la
sanzione disciplinare pronunciata dal Consiglio di Stato;
che la perdita di buoni per un importo di tale entità non può
in effetti essere bagatellizzata;
che il ricorrente non può d’altro canto sottrarsi alle sue
responsabilità dirigenziali, asserendo di non disporre di una formazione di
contabile; le semplici registrazioni che gli si chiede di tenere non richiedono
alcuna particolare formazione;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia, contenuta nei minimi termini,
segue la soccombenza;
visti
gli art. 32, 33, 67 LOrd; 3, 18, 28, 68-70 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
200.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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