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Numero d'incarto:
52.1997.210
Data decisione, Autorità:
28.01.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00210
Lugano
28 gennaio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 28 agosto 1997 di
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
Contro
la
risoluzione 5 agosto 1997, no. 3754, del Consiglio di Stato che ha respinto
il ricorso 18 dicembre 1996 degli insorgenti contro due deliberazioni
adottate dall'assemblea patriziale di __________ nella seduta del 5 dicembre
1996;
viste le risposte:
-
9 settembre 1997 del Consiglio di
Stato;
-
10 settembre 1997 del __________;
-
18 settembre 1997 del municipio di
__________;
-
29 settembre 1997 del Patriziato di
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'assemblea patriziale di
__________ é stata convocata in seduta ordinaria il giorno 5 dicembre 1996 per
deliberare, tra l'altro, sulle proposte dell'ufficio patriziale di condonare
alcuni prestiti concessi alla parrocchia, al __________ ed al __________ per
complessivi fr. 40'000.-- (trattanda n. 2) e di approvare una convenzione con
il comune di __________ ed il __________ concernente la cessione da parte di
quest'ultimo al comune di __________ del diritto di superficie intavolato al
foglio n. __________ e gravante come servitù il mapp. __________, di proprietà
del patriziato di __________ (trattanda n. 3). L'assemblea ha approvato
entrambe le proposte sottopostele.
B. Con un unico ricorso di data
18 dicembre 1996 __________, __________, __________, __________, __________ e
__________, cittadini patrizi di __________, sono insorti innanzi al Consiglio
di Stato contro le deliberazioni suddette. La prima deliberazione é stata
impugnata limitatamente al condono di uno dei due prestiti di fr. 10'000.--
concessi al __________. Più precisamente i ricorrenti hanno sollecitato un
chiarimento in merito alle modalità di concessione del secondo mutuo: se questa
fosse stata decisa, come sembrava, direttamente da parte dell'ufficio
patriziale, senza l'approvazione dell'assemblea, essi postulavano
l'annullamento della deliberazione relativa al suo condono. Per quanto concerne
invece la seconda deliberazione, i ricorrenti hanno contestato l'impegno
assunto dal patriziato di partecipare alla cessione del diritto di superficie
dal __________ al comune di __________ mediante il versamento a favore di
quest'ultimo di un contributo di fr. 168'011,25, che avrebbe fruttato un "introito
annuo" del 3%, in quanto contrario agli art. 1, 7 e 19 LOP ed 1 RGFCP.
Hanno inoltre sostenuto che il presidente del patriziato __________ ed i suoi
parenti non potevano partecipare alla discussione ed alla votazione su questo
oggetto, in quanto egli era stato presidente del __________.
C. Con risoluzione 5 agosto
1997 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Quanto alla trattanda n. 2,
esso ha accertato che effettivamente il secondo mutuo di fr. 10'000.-- a favore
del __________ fosse stato concesso direttamente da parte dell'ufficio patriziale,
senza l'approvazione dell'assemblea, ma che la deliberazione di quest'ultima di
condonare il prestito - regolarmente esposto a bilancio - sanasse quel vizio.
Il Governo ha respinto tutte le censure anche quo alla trattanda n. 3, pur
lasciando irrisolta la qualifica giuridica esatta del contributo disposto dal
patriziato a favore del comune e con la precisazione ancora che la convenzione
nulla diceva in merito alla durata dell'obbligo del comune di corrispondere al
patriziato l'"introito annuo" del 3% su quel contributo.
D. Con impugnativa 28 agosto
1997 i ricorrenti indicati in ingresso si sono aggravati innanzi a questo
Tribunale, al quale hanno domandato di annullare le due deliberazioni
assembleari 5 dicembre 1996 impugnate senza successo davanti al Consiglio di
Stato. In merito alla trattanda n. 2 i ricorrenti contestano la possibilità per
l'assemblea di sanare l'indebita concessione del secondo prestito al __________
effettuata direttamente da parte dell'ufficio patriziale. Quanto alla trattanda
n. 3 gli insorgenti eccepiscono che la convenzione con il comune di __________
ed il __________ presenta delle imperfezioni. In primo luogo non é dato di
sapere se il contributo che il patriziato sarà chiamato a versare deve essere
qualificato quale prestito o donazione: distinzione essenziale ai fini della
sua collocazione nei conti del patriziato, che non può essere lasciata al
giudizio dell'ufficio patriziale. In secondo luogo non é chiara la durata
dell'obbligo del pagamento da parte del comune dell'"introito annuo"
del 3%. I ricorrenti ravvisano altresì nel giudizio governativo un'incongruenza
nell'esposizione del risultato della votazione sul patto 3 della convenzione: a
fronte di 32 presenti, la risoluzione governativa indica 21 favorevoli, 9
contrari e 5 astenuti.
Il Consiglio di Stato, il municipio di __________, l'ufficio
patriziale ed il __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 146 cpv. 1 LOP). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e
la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 147 lett. a LOP). Il gravame é
dunque ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Relativamente alla
deliberazione sulla trattanda n. 2, i ricorrenti contestano la possibilità per
l'assemblea di sanare l'indebita concessione del secondo prestito al __________
effettuata direttamente da parte dell'ufficio patriziale: "poiché la concessione
di mutuo é nulla l'avvenuto condono ad opera dell'assemblea patriziale non ha
potuto sanare nulla" (cfr. ricorso, pag. 2 in fine).
2.2. Come ha accertato il
Consiglio di Stato, il secondo mutuo di fr. 10'000.-- a favore del __________,
che l'assemblea ha deciso di condonare attraverso la deliberazione impugnata,
era stato concesso direttamente da parte dell'ufficio patriziale, senza l'approvazione
dell'assemblea, con risoluzione 28 settembre 1992. Ad una data cioè in cui
__________, primo firmatario del ricorso, era membro di quell'organo patriziale
(non era tuttavia presente alla seduta). Il versamento di quella somma é
successivamente stato disposto con risoluzione del 25 maggio 1993, quando il
menzionato ricorrente non sedeva più nell'ufficio patriziale. Come ha spiegato
il Consiglio di Stato, all'ufficio patriziale non spettava quella competenza,
riservata all'assemblea (art. 43 lett. m LOP 1962, vigente a quel momento,
corrispondente all'art. 68 lett. n LOP vigente). La severa sanzione comminata
dalla LOP per le decisioni adottate da un organo incompetente, com'é il caso
per la concessione di un mutuo da parte dell'ufficio patriziale, é la nullità
(art. 148 LOP vigente, corrispondente all'art. 123 dell'ora abrogata LOP 1962).
A partire dal conto consuntivo 1993 l'ufficio patriziale ha nondimeno inserito
nel bilancio patrimoniale anche questo secondo mutuo (illegalmente) concesso al
__________: quel conto consuntivo ed i successivi consuntivi sono sempre stati
regolarmente approvati da parte dell'assemblea nell'esercizio delle sue
funzioni (art. 68 lett. d LOP vigente, corrispondente all'art. 43 lett. d
dell'or abrogata LOP 1962), che ha con ciò ratificato l'operato dell'ufficio
patriziale. Ma anche se questa ratifica non dovesse bastare, l'impugnata
deliberazione assembleare elimina definitivamente il difetto denunciato dai ricorrenti,
dal momento che la decisione di condonare un prestito presuppone
irrinunciabilmente quella di concederlo, se la concessione non ha avuto luogo
in precedenza. Adottando l'avversata deliberazione di condono del secondo mutuo
a favore del __________ l'assemblea ha quindi potuto finalmente esercitare
anche la sua specifica competenza di approvare la concessione dello stesso: il
fatto che la decisione di approvazione del mutuo abbia avuto luogo
contemporaneamente a quella del suo condono non é di pregiudizio alla sua
validità. L'esercizio di quella competenza ha come effetto di legittimare a posteriori
l'illegalità in cui era incappato l'ufficio patriziale, sanando di conseguenza
a pieno titolo la concessione del mutuo condonato.
2.3. Su questo punto il
ricorso deve dunque essere respinto.
- 3.1. Quanto alla trattanda
n. 3 gli insorgenti eccepiscono che la convenzione con il comune di __________
ed il __________ presenta delle imperfezioni. In primo luogo non é dato di
sapere se il contributo che il patriziato sarà chiamato a versare deve essere
qualificato quale prestito o donazione: distinzione che i ricorrenti considerano
essenziale ai fini della sua collocazione nei conti del patriziato, la quale
non può essere lasciata al giudizio dell'ufficio patriziale. In secondo luogo
non é chiara la durata dell'obbligo del pagamento da parte del comune dell'"introito
annuo" del 3%. Anche queste censure devono tuttavia essere respinte.
Preliminarmente appare necessario ricordare che il Consiglio di Stato non ha
considerato che l'impegno in parola fosse ovvero una donazione ovvero un
prestito, ma che presentasse contemporaneamente elementi della donazione, in
quanto non soggetto a rimborso, e del prestito, in quanto fruttante interessi.
Ad ogni buono conto la qualifica giuridica esatta di siffatto impegno
finanziario assunto dal patriziato, validamente approvato dall'assemblea e
pertanto incensurabile, non é di rilievo. Come pertinentemente obietta
l'ufficio patriziale, la competenza ad approvare i conti spetta all'assemblea
(art. 68 lett. d LOP), per cui sarà ancora questa a decidere la collocazione in
sede contabile dell'impegno assunto (e riservata ancora la facoltà di ricorso
contro la determinazione assembleare). Quanto alla durata dell'obbligo del
pagamento da parte del comune ed a favore del patriziato dell'"introito
annuo" del 3% municipio e ufficio patriziale, interpretando la
convenzione, concordano nell'affermare che simile obbligo sussiste fino alla
scadenza del diritto di superficie, ovvero al 31 dicembre 2026. Ai fini del
presente giudizio non appare tuttavia nemmeno necessario dover convalidare
quella ragionevole conclusione, poiché anche se l'interpretazione della
convenzione dovesse condurre ad altro risultato, la deliberazione con cui
l'assemblea patriziale l'ha approvata non potrebbe comunque essere annullata.
Essa non viola difatti una qualche norma di diritto pubblico che l'assemblea
era tenuta a rispettare a questo scopo (art. 1 e 61 PAmm).
3.2. Circa l'incongruenza
ravvisata dai ricorrenti nel giudizio governativo (pag. 13, consid. 9.7.) quo
all'esposizione del risultato della votazione sul patto 3 della convezione in
parola, il Tribunale concorda infine con le osservazioni dell'ufficio
patriziale. Il Consiglio di Stato ha semplicemente riportato in modo errato il
numero degli astenuti, che - come risulta dal verbale dell'assemblea (doc. 6,
pag. 6, prodotto dall'ufficio patriziale innanzi al Consiglio di Stato) - sono
stati 2 anziché 5. Questa doverosa rettifica del numero degli astenuti non ha
tuttavia alcuna rilevanza sulla validità della deliberazione assembleare
impugnata.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta
a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm), i quali vengono altresì condannati a
rifondere al patriziato di __________, assistito da un avvocato iscritto all'albo,
delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 68, 146, 147, 148 LOP, 1, 18, 28, 31, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
800.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido, i quali sono altresì
condannati a versare al patriziato di __________ identico importo per ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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