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Numero d'incarto:
52.1997.243
Data decisione, Autorità:
22.10.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00243
Lugano
22 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 9 settembre 1997 di
contro
la
decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 3955) che evade a' sensi
dei considerandi l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la
risoluzione 27 gennaio 1997 con cui il consiglio comunale di __________ ha
approvato i conti preventivi 1997 del comune;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Nel 1985 il comune di
__________ ha stipulato assieme ad altri comuni del locarnese una convenzione
con la __________ per assicurare e disciplinare l'autoservizio urbano sul
territorio comunale. La convenzione è stata approvata dal consiglio comunale il
18 novembre 1985.
In base ad essa la __________ serviva anche la tratta
__________. I relativi costi d'esercizio erano integralmente assunti dal comune.
Nel 1996 la spesa annua per questo particolare servizio è ammontata
a fr. 196'076.20, per trasportare mediamente 1,4 passeggeri per corsa. Il 27
giugno 1996 il municipio ha quindi disdetto la convenzione con la __________
limitatamente a questa tratta.
Al fine di assicurare ancora un servizio di trasporto
pubblico alla popolazione interessata, il 17 dicembre 1996 l’esecutivo comunale
ha comunque stipulato una nuova convenzione con la predetta società di
trasporti. In base a questa convenzione, la __________ si assumerebbe il
compito di trasportare i passeggeri delle loro corse di linea dalla dalla
stazione terminale (posta di ) sino alla destinazione finale,
rispettivamente dal luogo di partenza dei passeggeri sino alla più vicina stazione
del bus ad un prezzo unitario di fr. 3.-- (rispettivamente fr. 5.-- per la zona
della collina). Per questo servizio di trasporto capillare, denominato
“ ”, che verrebbe comunque dato in subappalto ad un taxista della
piazza, il comune verserebbe annualmente alla __________ un importo forfettario
di fr. 50'000.-- + 6,5% di IVA.
B. Con messaggio del 3 dicembre
1996 (MM 40/96) il municipio di __________ ha sottoposto al Consiglio comunale
i conti preventivi per il 1997.
Alla voce traffico, il municipio segnalava che:
"Con l'introduzione della Comunità tariffale prevista
per il 1.1.1997 vengono azzerati i conti relativi al servizio bus ovvero il
conto no. 318.960 "__________ per copertura deficit __________ " e
no. 318.961 "__________ per copertura deficit AU".
In luogo __________ si intende introdurre un sistema di
servizio __________ - conto no. 318.963 - per una spesa prevista di fr.
53'500.-Il servizio __________ è un abbinamento di trasporto bus e taxi in cui
gli utenti possono chiamare il taxi per farsi trasportare fino alla fermata del
bus o viceversa. Questo sistema è stato introdotto da anni in Germania ed ha
avuto molto successo grazie alla sicurezza che offre oltre alla comodità del trasporto
fino a domicilio. Le __________ intendono introdurre questo sistema anche in
altri Comuni del locarnese.
In luogo dell'AU abbiamo i due nuovi conti nri 361.250
"Comunità tariffale" e 361.260 "contributo per servizio
urbano" per rispettivamente fr. 18'000.-- e fr. 160'000.-- di spese
preventivate."
Respinta una proposta di azzeramento del conto 600.318.963
relativo al servizio __________, il 27 gennaio 1997 il consiglio comunale di
__________ ha approvato senza riserve i conti preventivi per il 1997.
C. Contro la predetta
risoluzione di approvazione del preventivo sono insorti davanti al Consiglio di
Stato __________, __________ e __________, chiedendo lo stralcio della voce di
spesa relativa al servizio __________ e postulando la sospensione della
relativa convenzione con la __________ sintanto che il consiglio comunale non
l'avesse approvata.
I ricorrenti, attivi sulla piazza di __________ come taxisti,
rilevano che questo servizio, finanziato dall’ente pubblico, prevede tariffe
inferiori del 40% a quelle fissate dall'ordinanza municipale sul servizio taxi.
Si tratterebbe pertanto di un vero e proprio atto di concorrenza sleale.
D. Con giudizio 20 agosto 1997
il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso a’ sensi dei considerandi.
Esaminata la convenzione istituente il servizio in
contestazione, il Governo ha escluso che vi fossero ravvisabili gli estremi di
una concorrenza sleale. Ha nondimeno ingiunto al municipio di sottoporre
l'accordo con le __________ al consiglio comunale per l'approvazione richiesta
dall'art. 193 LOC.
E. Contro il predetto giudizio
governativo __________, __________ e __________ si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando
nuovamente lo stralcio della voce di spesa preventivata per il servizio
__________.
Riassunti i fatti, i ricorrenti ripropongono e sviluppano in
questa sede le censure di concorrenza sleale, avanzate senza successo davanti
alla precedente istanza.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il
municipio di __________, che contesta invece partitamente le tesi dei
ricorrenti.
Considerato, in
diritto
- 1.1. Contro le decisioni
degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, i cui giudizi sono
appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non
disponga altrimenti (art. 208 LOC).
Oggetto del presente giudizio è la decisione 27 gennaio 1997
con cui il consiglio comunale di __________ ha approvato il preventivo
dell'anno entrante.
Dato che la legge non dispone altrimenti, tale decisione è di
principio deducibile al Tribunale cantonale amministrativo.
In quanto riferito alla decisione del legislativo comunale di
approvazione dei preventivi, dal profilo della competenza del Tribunale
cantonale amministrativo, il ricorso è quindi ricevibile in ordine.
I ricorrenti contestano tuttavia anche la convenzione
sottoscritta dal municipio con la __________ per istituire il servizio
"__________".
Per principio, le convenzioni sottoscritte dal comune con
enti pubblici o privati per lo svolgimento di compiti di natura pubblica locale
devono essere adottate dal legislativo comunale secondo le modalità previste
per l’adozione dei regolamenti comunali (art. 193 cpv. 3 LOC).
In concreto, il consiglio comunale di __________, pur avendo
stanziato il credito in contestazione, non si è ancora pronunciato su questa
convenzione. Il fatto che il Consiglio di Stato si sia prematuramente ed
inopportunamente già pronunciato in merito non esime il municipio dall’obbligo
di sottoporla dapprima al legislativo comunale per l’adozione e poi allo stesso
per l’appro-vazione.
Inammissibili, già perchè estranee all’oggetto della
decisione qui impugnata, sono quindi le censure che gli insorgenti sollevano
contro la predetta convenzione.
1.2. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la
legittimazione attiva ad impugnare la risoluzione di approvazione del
preventivo 1997 può essere riconosciuta soltanto __________. Soltanto
quest’ultimo ricorrente è infatti cittadino attivo di __________ (art. 208
lett. a LOC).
Agli altri due ricorrenti, cittadini stranieri al momento
dell'inoltro dell'impugnativa, la qualità per agire in giudizio non può essere
riconosciuta nemmeno in base all'art. 209 lett. b LOC. Essi non appartengono
infatti a quella cerchia qualificata di persone legate all'oggetto del
provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale
da permettere il riconoscimento della legittimazione attiva. Il fatto che
contestino una voce di spesa che tocca i loro interessi professionali non è
sufficiente. Nei loro confronti, la risoluzione censurata esplica infatti
soltanto indirettamente effetti pregiudizievoli.
1.3. Nei limiti suindicati, il ricorso, tempestivo, è
ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti senza
istruttoria (art. 18 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 157 cpv.
1 LOC, il preventivo deve contenere le previsioni sui ricavi e sulle spese
della gestione corrente con esplicita indicazione del fabbisogno da coprire con
l'imposta comunale.
Il preventivo della gestione corrente deve riportare tutte le
entrate e le uscite ricorrenti normalmente ogni anno in forza di legge, di
regolamenti, di convenzioni o di impegno contrattuali (cfr. art. 48 lett. a
DELOC, RL 11.5.1.2; Ratti, Il comune, vol. III, 1924). Esso autorizza il
municipio a procedere ad una determinata spesa sino a concorrenza dell'importo
fissato (art. 16 cpv. 1 RGFCC, RL 2.1.2.1).
Per principio, l'iscrizione di una determinata spesa a
preventivo presuppone che la stessa sia sorretta dalla necessaria base legale.
Tale principio non è tuttavia assoluto.
Per essere attendibile il preventivo deve infatti comprendere
anche le spese prevedibili, ma non ancora sorrette da una valida base legale.
Lo si deduce chiaramente dall'art. 17 cpv. 3 RGFCC che impone
di allibrare anche queste uscite, evidenziando in modo chiaro i crediti relativi
e disponendo che rimangano bloccati sino all'entrata in vigore della base
legale.
2.2. Nel caso concreto, il legislativo comunale di __________
ha esposto a preventivo un'uscita di fr. 53'500.-- per il servizio
"__________", che avrebbe dovuto essere istituito in base alla
convenzione sottoscritta dal municipio con le __________.
Ora, tale convenzione non è ancora stata sottoposta al
consiglio comunale per l'adozione. Non essendo nemmeno stata pubblicata ed
approvata dal Consiglio di Stato, come previsto dagli art. 193 cpv. 3 e 188
seg. LOC essa non può quindi ancora costituire una valida base legale per
autorizzare il municipio a versare alle __________ l'indennità pattuita. Il
fatto che il Consiglio di Stato l'abbia già esaminata nell'ambito del ricorso
inoltrato dagli insorgenti contro la risoluzione di approvazione del preventivo
1997 non permette di considerare data la base legale mancante, prescindendo
dalle formalità prescritte dalle succitate norme di legge.
Anche se non è ancora sorretta dalla necessaria base legale,
l'uscita poteva (doveva) nondimeno essere iscritta a preventivo siccome
prevedibile. L'iscrizione doveva tuttavia aver luogo con riserva, evidenziando
in modo chiaro che il credito relativo sarebbe stato bloccato sino
all'approvazione della convenzione da parte del Governo. Condizione, questa,
che in concreto non risulta soddisfatta e che nemmeno il Consiglio di Stato,
evadendo pilatescamente a’ sensi dei considerandi il ricorso inoltratogli, ha
posto in risalto.
-
Ferme queste premesse, il
ricorso, in quanto ricevibile, va quindi parzialmente accolto, annullando la
decisione governativa impugnata e confermando l'iscrizione a preventivo della
spesa prevista per il servizio "__________" (rettificata in fr.
53'250.--, perché l'IVA dovuta su fr. 50'000.-- ammonta soltanto a fr.
3'250.--) alla condizione che il credito resti bloccato sino al momento in cui
il Consiglio di Stato avrà approvato la convenzione sottoscritta dal comune con
la __________.
-
Dato l'esito, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia.
Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 188, 193, 208, 209 LOC; 16, 17 RGFCC; 48 DELOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61,
65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 agosto 1997 del Consiglio di Stato (n. 3955)
è annullata;
1.2. la decisione 27 gennaio 1997 del consiglio comunale di
__________ è riformata nel senso che è confermata limitatamente all’importo di
fr. 53'250.-- l’uscita prevista alla voce “Servizio __________ " (cto.
600.318.963).
§ Il credito rimane bloccato sintanto che il Consiglio di
Stato non avrà approvato la convenzione sottoscritta dal comune con la
__________ per l'istituzione di tale servizio.
-
Non si prelevano né spese,
né tassa di giustizia.
-
Il comune di __________
rifonderà ai ricorrenti fr. 800.-- a titolo di ripetibili di entrambe le
istanze.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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